TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 14/03/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. MAGLI ELEONORA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
Per come da nota depositata il 6/12/2024: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, rendendo definitivo quanto stabilito in via temporanea e urgente con l'ordinanza del 09.05.2024 ex art 473 bis n. 22, così giudicare:
1) affidare i minori (nato a [...] in data [...]) ed (nata Persona_1 Persona_2
Cremona in data 15.03.2021), in via esclusiva alla madre, che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Cremona, via Tofane 23; nonché attribuire alla madre il diritto di esercire in via esclusiva, ex art. 337 quater comma 3 c.c., la responsabilità Parte_1 genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative
a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) preso atto che il padre non ha eseguito nemmeno un primo accesso ai Servizi CP_1
Specialistici del SERD e del CPS e avendo dichiarato di non avere alcuna intenzione di contribuire al mantenimento dei propri figli, stabilire che egli non abbia diritto a frequentare i minori ed PE
, nemmeno in ambiente protetto e stabilire, altresì, che la madre possa Persona_2 Parte_1
liberamente decidere se e in quale misura far partecipare i nonni paterni e Persona_3 Per_4
alla vita dei figli minori, poiché la convivenza dei nonni paterni con il padre
[...] CP_1
svuoterebbe di significato il divieto -imposto dai SST nell'interesse dei minori - di far incontrare i minori con il padre fino a quando questi non decida di intraprendere un percorso di cura e disintossicazione presso i servizi specialistici di cui sopra.
In via subordinata e nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, stabilire tempi e modalità di frequentazione tra i figli minori e il padre, nonché tra i minori ed e PE Persona_2
i nonni paterni e , secondo quanto ritenuto opportuno dal Tribunale Persona_3 Persona_4
alla luce delle due relazioni dei SST agli atti di causa;
3) porre a carico di , quale contributo al mantenimento dei figli minori, con CP_1
decorrenza da marzo 2024, il pagamento della somma mensile di euro 400,00 (euro 200 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione marzo 2025) e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, da intendersi qui integralmente richiamato;
assegno unico attribuito integralmente alla madre in quanto esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 14/03/2024, , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
more uxorio con , unione dalla quale sono nati i figli nato il [...]) e CP_1 PE
(nata il [...]), adiva questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità ER
genitoriale, previa emissione di provvedimenti ex art. 472 bis.15 c.p.c. La ricorrente chiedeva in particolare di disporre inaudita altera parte e, altresì, in via definitiva l'affidamento in via esclusiva dei figli minori, con collocamento prevalente degli stessi presso di sé e frequentazione paterna in ambiente protetto;
in punto di condizioni economiche, chiedeva di porre a carico del padre un assegno complessivo di mantenimento indiretto in favore dei figli pari a € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico integralmente alla madre.
Il Giudice, rigettata la richiesta di provvedimenti indifferibili, disponeva l'acquisizione di una relazione da parte dei servizi sociali e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini ex art. 473 bis.14 c.p.c.
La ricorrente in data 29/04/2024 depositava memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., e formulava richiesta di prova orale per testi sulle circostanze indicate.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., compariva la sola ricorrente e il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia del convenuto. Sentita la ricorrente, con ordinanza depositata il 9/05/2025, il Giudice Delegato, in via temporanea e urgente, affidava i minori in via esclusiva alla madre, con collocamento degli stessi presso la residenza materna e poneva a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori mediante versamento di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria, il
Giudice rigettava le richieste di prova della parte ricorrente e dava incarico ai servizi sociali di regolamentare le frequentazioni padre/figli, con le cautele opportune e avviare interventi di supporto in favore dei minori.
Esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 06/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 03/04/2025.
*
La responsabilità genitoriale
La ricorrente ha domandato l'affido c.d. “super-esclusivo” dei figli nato il [...]) e PE ER
(nata il [...]), con collocamento degli stessi presso di sé e regolamentazione protetta della frequentazione paterna.
Quanto alle allegazioni di parte, la ricorrente ha profilato la preoccupazione circa la condizione personale del resistente, a causa dell'abuso di sostanze alcoliche e delle condotte denigratorie e violente da questi tenute negli ultimi tempi;
la medesima ricorrente ha del resto rilevato che, dal luglio
2023, egli si è reso sostanzialmente irreperibile, nonostante i plurimi tentativi di contatto, e non ha contribuito al mantenimento della prole.
Considerate le suddette richieste e allegazioni di parte, deve premettersi che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei minori. Rileva in particolare il Collegio che , vista la tenera età, ER
è da considerarsi incapace di discernimento;
quanto, invece, a il comportamento assunto dal PE padre di totale disinteresse e anche l'assenza nel giudizio rendono l'ascolto del minore in sede giudiziale manifestamente superfluo. Del resto, l'adempimento potrebbe rivelarsi pregiudizievole vista l'età e la peculiare condizione di fragilità in cui versa il minore, così come documentato in atti.
L'assunto è in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I
29.9.2015 n. 19327).
Tanto premesso, le statuizioni assunte dal Giudice Delegato non possono che essere confermate dal
Collegio per le motivazioni già sottese ai provvedimenti provvisori.
Il padre, infatti, disinteressandosi completamente dei figli da circa due anni, non partecipando più alle loro scelte di vita e non versando alcuna somma di denaro né altrimenti contribuendo al loro mantenimento, ha dimostrato assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti dei minori.
In particolare, risulta agli atti che ha scelto consapevolmente e da molto tempo di CP_1
non vedere e ha altresì frequentato in modo assolutamente discontinuo e altalenante ER PE
“sparendo” per lunghissimi periodi e delegando la gestione della prole interamente alla madre.
L'assunto è confermato dalle conversazioni tra i genitori versate in atti, dalla assenza di
[...]
in giudizio e dalla sua assoluta irreperibilità agli operatori dei servizi sociali. CP_1
In punto, peraltro, i servizi sociali incaricati dal Tribunale hanno confermato il contegno distaccato del padre, il quale non ha partecipato agli incontri proposti dagli operatori né ha mai avuto contatti con la scuola dei figli;
il padre – pare opportuno ribadirlo – si è reso totalmente irreperibile, così ostacolando l'assunzione di decisioni in favore della prole (ad es., per le cure dentistiche e la predisposizione del piano didattico di che peraltro versa in condizione di fragilità e necessita PE
di percorsi di sostegno).
A ciò si aggiunge il vissuto e il quadro di difficile comunicazione tra i genitori, aggravato dalle allarmanti allegazioni in punto di uso/abuso di sostanze alcoliche da parte di CP_1
(riferite anche dai servizi sociali) e dalle condotte minacciose e persecutorie di cui alla denuncia querela sporta da . Sotto quest'ultimo profilo, osserva il Tribunale che dalla denuncia Parte_1
del 14/08/2023, integrata il 19/05/2024, è originato un procedimento penale a carico di
[...]
per il reato ex art. 572 c.p. , imputato di aver maltrattato, con condotta sistematica e CP_1
abituale , talvolta anche alla presenza della figlia minore. Il procedimento si è concluso Parte_1 con una sentenza emessa il 23/01/2025 ai sensi dell'art. 444 c.p.p. di applicazione della pena di anni quattro di reclusione (già applicata la diminuente per la scelta del rito). Infine, deve darsi atto che la odierna ricorrente il 12/12/2024 ha sporto una ulteriore denuncia a carico dell'ex compagno per aver omesso di contribuire al mantenimento della prole.
Illustrato il complesso contesto di riferimento, deve richiamarsi l'orientamento della Corte di
Cassazione secondo il quale la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Dunque, anche in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato, tenuto conto delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, essendosi ella da sempre occupata dei figli con continuità e responsabilità, offrendo loro un adeguato e sereno contesto familiare dove crescere. Del resto, anche dalle relazioni dei servizi sociali si evince che , supportata dai genitori e dalla sorella maggiore, si è attivata al Parte_1
fine di tutelare i figli e sostenerli anche nella relazione con il padre ed ella, a sua volta, riconoscendo le proprie difficoltà, si è rivolta al consultorio al fine di ottenere un supporto psicologico e superare il vissuto traumatico con l'ex compagno.
Invero, i servizi sociali incaricati hanno messo in luce che la madre si è presentata regolarmente ai colloqui concordati, mostrando un atteggiamento collaborante, e che ella è in grado di cogliere i bisogni affettivi ed emotivi dei figli, i quali hanno manifestato un reale attaccamento al genitore di riferimento;
appare altresì in grado garantire l'accesso della figura paterna, essendosi Parte_1
comunque attivata, nonostante le riserve connesse alla storia familiare, per riavvicinare il padre ai figli.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal resistente, rilevata, allo stato, un'incapacità del resistente di potersi occupare dei figli minori e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirli, al momento, nel corretto e sereno percorso di crescita, reputa il Tribunale che i rilievi esposti giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni più importanti riguardanti i figli, che altrimenti subirebbero un grave pregiudizio. Del resto, una situazione di difficoltà, potenzialmente dannosa, si è già verificata in occasione della predisposizione degli interventi di supporto necessari per PE
Quanto alla frequentazione tra i figli e il genitore non affidatario, sulla base delle verbalizzazioni rese in udienza dalla parte ricorrente, valutati gli elementi in atti e le dichiarazioni dei minori rese agli operatori e agli educatori che li hanno in cura, essendo incontestato che il padre non vede da tempo i figli, tenuto conto che non è noto se egli versi tuttora in condizione critica di dipendenza da alcool
(non avendo egli completato il percorso al SERD), ritiene il Collegio che debba essere disposta una regolamentazione che di tale situazione tenga conto, secondo le specificazioni in dispositivo indicate, finalizzate a tutelare i minori, soprattutto in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente.
Resta da precisare che per quanto riguarda, in particolare, i tempi di frequentazione dei bambini con i nonni ex art. 317-bis c.c., la competenza funzionale appartiene al Tribunale per i Minorenni.
*
Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale la ricorrente ha riferito di essere occupata come operaia e di guadagnare circa € 1500 al mese per tredici mensilità. In atti risultano i seguenti dati: nel 2022 ella ha conseguito redditi per € 18.799,87 (ritenute irpef 1647,81, addizionale regionale 244,54) - v. C.U. 2023; nel 2021, sono dichiarati redditi di € 1096,61, ritenute irpef 149,21, addizionale regionale 13,49 (v. C.U. 2022).
abita con i figli in immobile condotto in locazione con canone mensile pari a € 330 Parte_1
mensili (come da contratto in atti). La madre ha precisato di provvedere a tutte le esigenze e spese dei figli e della casa autonomamente, pur avvalendosi dell'aiuto dei propri genitori, e di percepire una indennità di frequenza riconosciuta al piccolo i circa € 250 mensili. PE Quanto al resistente, dagli estratti del conto cointestato tra le parti risulta che egli ha percepito un emolumento mensile per disoccupazione (NASPI) in misura variabile (il 12.06.2023 : € 1224,74;
11.07.2023 : € 1224,74; 10.08.2023 : € 1224,74; 11.09.2023: € 1224,74; 11.10.2023: € 1210,58;
10.11.2023: € 1085,89; 13.12.2023: € 1057,85).
Orbene, pur non disponendo il Tribunale di elementi precisi circa le effettive e attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), anche laddove si trovi in stato di disoccupazione, dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso resistente (classe 1987) abbia integra capacità lavorativa, tenuto conto delle esigenze dei figli, si ritiene congruo ed equo, anche in rapporto alla situazione economica della ricorrente, stimare il contributo al mantenimento indiretto dei due figli minori, nella misura come richiesta dalla stessa madre, e così in € 200,00 mensili per ciascun figlio (complessivi € 400), con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2024. Deve del resto considerarsi che tale somma dovrà avere carattere di quasi omnicomprensività considerate l'assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre nonché la sua mancata partecipazione da tempo alle decisioni riguardanti i figli. Al contributo ordinario deve comunque aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da
Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez.
Cremona.
Quanto all'assegno unico non deve il Tribunale provvedere ad alcuna statuizione, spettando esso già per legge alla madre, esercente in via esclusiva della responsabilità genitoriale, il diritto a percepire gli assegni familiari ai sensi dell'art. 6, co. 4 d.lgs 230/2021.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che devono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, disattesa ogni diversa domanda e istanza, così statuisce:
1. AFFIDA i figli minori nato il [...]) e (nata il [...]) in via esclusiva PE ER
alla madre che li terrà collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (anche relative al rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2. DISPONE che il padre possa vedere i figli solo ove egli si renda reperibile e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, comunque previa valutazione psicodiagnostica e valutata la condizione psicofisica dei minori, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per gli stessi, in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate;
3. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli CP_1
mediante versamento a , con decorrenza dalla dal mese di marzo 2024, entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile complessivo di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 14/03/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. MAGLI ELEONORA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
Per come da nota depositata il 6/12/2024: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, rendendo definitivo quanto stabilito in via temporanea e urgente con l'ordinanza del 09.05.2024 ex art 473 bis n. 22, così giudicare:
1) affidare i minori (nato a [...] in data [...]) ed (nata Persona_1 Persona_2
Cremona in data 15.03.2021), in via esclusiva alla madre, che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Cremona, via Tofane 23; nonché attribuire alla madre il diritto di esercire in via esclusiva, ex art. 337 quater comma 3 c.c., la responsabilità Parte_1 genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative
a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) preso atto che il padre non ha eseguito nemmeno un primo accesso ai Servizi CP_1
Specialistici del SERD e del CPS e avendo dichiarato di non avere alcuna intenzione di contribuire al mantenimento dei propri figli, stabilire che egli non abbia diritto a frequentare i minori ed PE
, nemmeno in ambiente protetto e stabilire, altresì, che la madre possa Persona_2 Parte_1
liberamente decidere se e in quale misura far partecipare i nonni paterni e Persona_3 Per_4
alla vita dei figli minori, poiché la convivenza dei nonni paterni con il padre
[...] CP_1
svuoterebbe di significato il divieto -imposto dai SST nell'interesse dei minori - di far incontrare i minori con il padre fino a quando questi non decida di intraprendere un percorso di cura e disintossicazione presso i servizi specialistici di cui sopra.
In via subordinata e nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, stabilire tempi e modalità di frequentazione tra i figli minori e il padre, nonché tra i minori ed e PE Persona_2
i nonni paterni e , secondo quanto ritenuto opportuno dal Tribunale Persona_3 Persona_4
alla luce delle due relazioni dei SST agli atti di causa;
3) porre a carico di , quale contributo al mantenimento dei figli minori, con CP_1
decorrenza da marzo 2024, il pagamento della somma mensile di euro 400,00 (euro 200 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione marzo 2025) e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, da intendersi qui integralmente richiamato;
assegno unico attribuito integralmente alla madre in quanto esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 14/03/2024, , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
more uxorio con , unione dalla quale sono nati i figli nato il [...]) e CP_1 PE
(nata il [...]), adiva questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità ER
genitoriale, previa emissione di provvedimenti ex art. 472 bis.15 c.p.c. La ricorrente chiedeva in particolare di disporre inaudita altera parte e, altresì, in via definitiva l'affidamento in via esclusiva dei figli minori, con collocamento prevalente degli stessi presso di sé e frequentazione paterna in ambiente protetto;
in punto di condizioni economiche, chiedeva di porre a carico del padre un assegno complessivo di mantenimento indiretto in favore dei figli pari a € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico integralmente alla madre.
Il Giudice, rigettata la richiesta di provvedimenti indifferibili, disponeva l'acquisizione di una relazione da parte dei servizi sociali e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini ex art. 473 bis.14 c.p.c.
La ricorrente in data 29/04/2024 depositava memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., e formulava richiesta di prova orale per testi sulle circostanze indicate.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., compariva la sola ricorrente e il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia del convenuto. Sentita la ricorrente, con ordinanza depositata il 9/05/2025, il Giudice Delegato, in via temporanea e urgente, affidava i minori in via esclusiva alla madre, con collocamento degli stessi presso la residenza materna e poneva a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori mediante versamento di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria, il
Giudice rigettava le richieste di prova della parte ricorrente e dava incarico ai servizi sociali di regolamentare le frequentazioni padre/figli, con le cautele opportune e avviare interventi di supporto in favore dei minori.
Esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 06/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 03/04/2025.
*
La responsabilità genitoriale
La ricorrente ha domandato l'affido c.d. “super-esclusivo” dei figli nato il [...]) e PE ER
(nata il [...]), con collocamento degli stessi presso di sé e regolamentazione protetta della frequentazione paterna.
Quanto alle allegazioni di parte, la ricorrente ha profilato la preoccupazione circa la condizione personale del resistente, a causa dell'abuso di sostanze alcoliche e delle condotte denigratorie e violente da questi tenute negli ultimi tempi;
la medesima ricorrente ha del resto rilevato che, dal luglio
2023, egli si è reso sostanzialmente irreperibile, nonostante i plurimi tentativi di contatto, e non ha contribuito al mantenimento della prole.
Considerate le suddette richieste e allegazioni di parte, deve premettersi che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei minori. Rileva in particolare il Collegio che , vista la tenera età, ER
è da considerarsi incapace di discernimento;
quanto, invece, a il comportamento assunto dal PE padre di totale disinteresse e anche l'assenza nel giudizio rendono l'ascolto del minore in sede giudiziale manifestamente superfluo. Del resto, l'adempimento potrebbe rivelarsi pregiudizievole vista l'età e la peculiare condizione di fragilità in cui versa il minore, così come documentato in atti.
L'assunto è in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I
29.9.2015 n. 19327).
Tanto premesso, le statuizioni assunte dal Giudice Delegato non possono che essere confermate dal
Collegio per le motivazioni già sottese ai provvedimenti provvisori.
Il padre, infatti, disinteressandosi completamente dei figli da circa due anni, non partecipando più alle loro scelte di vita e non versando alcuna somma di denaro né altrimenti contribuendo al loro mantenimento, ha dimostrato assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti dei minori.
In particolare, risulta agli atti che ha scelto consapevolmente e da molto tempo di CP_1
non vedere e ha altresì frequentato in modo assolutamente discontinuo e altalenante ER PE
“sparendo” per lunghissimi periodi e delegando la gestione della prole interamente alla madre.
L'assunto è confermato dalle conversazioni tra i genitori versate in atti, dalla assenza di
[...]
in giudizio e dalla sua assoluta irreperibilità agli operatori dei servizi sociali. CP_1
In punto, peraltro, i servizi sociali incaricati dal Tribunale hanno confermato il contegno distaccato del padre, il quale non ha partecipato agli incontri proposti dagli operatori né ha mai avuto contatti con la scuola dei figli;
il padre – pare opportuno ribadirlo – si è reso totalmente irreperibile, così ostacolando l'assunzione di decisioni in favore della prole (ad es., per le cure dentistiche e la predisposizione del piano didattico di che peraltro versa in condizione di fragilità e necessita PE
di percorsi di sostegno).
A ciò si aggiunge il vissuto e il quadro di difficile comunicazione tra i genitori, aggravato dalle allarmanti allegazioni in punto di uso/abuso di sostanze alcoliche da parte di CP_1
(riferite anche dai servizi sociali) e dalle condotte minacciose e persecutorie di cui alla denuncia querela sporta da . Sotto quest'ultimo profilo, osserva il Tribunale che dalla denuncia Parte_1
del 14/08/2023, integrata il 19/05/2024, è originato un procedimento penale a carico di
[...]
per il reato ex art. 572 c.p. , imputato di aver maltrattato, con condotta sistematica e CP_1
abituale , talvolta anche alla presenza della figlia minore. Il procedimento si è concluso Parte_1 con una sentenza emessa il 23/01/2025 ai sensi dell'art. 444 c.p.p. di applicazione della pena di anni quattro di reclusione (già applicata la diminuente per la scelta del rito). Infine, deve darsi atto che la odierna ricorrente il 12/12/2024 ha sporto una ulteriore denuncia a carico dell'ex compagno per aver omesso di contribuire al mantenimento della prole.
Illustrato il complesso contesto di riferimento, deve richiamarsi l'orientamento della Corte di
Cassazione secondo il quale la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Dunque, anche in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato, tenuto conto delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, essendosi ella da sempre occupata dei figli con continuità e responsabilità, offrendo loro un adeguato e sereno contesto familiare dove crescere. Del resto, anche dalle relazioni dei servizi sociali si evince che , supportata dai genitori e dalla sorella maggiore, si è attivata al Parte_1
fine di tutelare i figli e sostenerli anche nella relazione con il padre ed ella, a sua volta, riconoscendo le proprie difficoltà, si è rivolta al consultorio al fine di ottenere un supporto psicologico e superare il vissuto traumatico con l'ex compagno.
Invero, i servizi sociali incaricati hanno messo in luce che la madre si è presentata regolarmente ai colloqui concordati, mostrando un atteggiamento collaborante, e che ella è in grado di cogliere i bisogni affettivi ed emotivi dei figli, i quali hanno manifestato un reale attaccamento al genitore di riferimento;
appare altresì in grado garantire l'accesso della figura paterna, essendosi Parte_1
comunque attivata, nonostante le riserve connesse alla storia familiare, per riavvicinare il padre ai figli.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal resistente, rilevata, allo stato, un'incapacità del resistente di potersi occupare dei figli minori e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirli, al momento, nel corretto e sereno percorso di crescita, reputa il Tribunale che i rilievi esposti giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni più importanti riguardanti i figli, che altrimenti subirebbero un grave pregiudizio. Del resto, una situazione di difficoltà, potenzialmente dannosa, si è già verificata in occasione della predisposizione degli interventi di supporto necessari per PE
Quanto alla frequentazione tra i figli e il genitore non affidatario, sulla base delle verbalizzazioni rese in udienza dalla parte ricorrente, valutati gli elementi in atti e le dichiarazioni dei minori rese agli operatori e agli educatori che li hanno in cura, essendo incontestato che il padre non vede da tempo i figli, tenuto conto che non è noto se egli versi tuttora in condizione critica di dipendenza da alcool
(non avendo egli completato il percorso al SERD), ritiene il Collegio che debba essere disposta una regolamentazione che di tale situazione tenga conto, secondo le specificazioni in dispositivo indicate, finalizzate a tutelare i minori, soprattutto in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente.
Resta da precisare che per quanto riguarda, in particolare, i tempi di frequentazione dei bambini con i nonni ex art. 317-bis c.c., la competenza funzionale appartiene al Tribunale per i Minorenni.
*
Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale la ricorrente ha riferito di essere occupata come operaia e di guadagnare circa € 1500 al mese per tredici mensilità. In atti risultano i seguenti dati: nel 2022 ella ha conseguito redditi per € 18.799,87 (ritenute irpef 1647,81, addizionale regionale 244,54) - v. C.U. 2023; nel 2021, sono dichiarati redditi di € 1096,61, ritenute irpef 149,21, addizionale regionale 13,49 (v. C.U. 2022).
abita con i figli in immobile condotto in locazione con canone mensile pari a € 330 Parte_1
mensili (come da contratto in atti). La madre ha precisato di provvedere a tutte le esigenze e spese dei figli e della casa autonomamente, pur avvalendosi dell'aiuto dei propri genitori, e di percepire una indennità di frequenza riconosciuta al piccolo i circa € 250 mensili. PE Quanto al resistente, dagli estratti del conto cointestato tra le parti risulta che egli ha percepito un emolumento mensile per disoccupazione (NASPI) in misura variabile (il 12.06.2023 : € 1224,74;
11.07.2023 : € 1224,74; 10.08.2023 : € 1224,74; 11.09.2023: € 1224,74; 11.10.2023: € 1210,58;
10.11.2023: € 1085,89; 13.12.2023: € 1057,85).
Orbene, pur non disponendo il Tribunale di elementi precisi circa le effettive e attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), anche laddove si trovi in stato di disoccupazione, dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso resistente (classe 1987) abbia integra capacità lavorativa, tenuto conto delle esigenze dei figli, si ritiene congruo ed equo, anche in rapporto alla situazione economica della ricorrente, stimare il contributo al mantenimento indiretto dei due figli minori, nella misura come richiesta dalla stessa madre, e così in € 200,00 mensili per ciascun figlio (complessivi € 400), con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2024. Deve del resto considerarsi che tale somma dovrà avere carattere di quasi omnicomprensività considerate l'assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre nonché la sua mancata partecipazione da tempo alle decisioni riguardanti i figli. Al contributo ordinario deve comunque aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da
Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez.
Cremona.
Quanto all'assegno unico non deve il Tribunale provvedere ad alcuna statuizione, spettando esso già per legge alla madre, esercente in via esclusiva della responsabilità genitoriale, il diritto a percepire gli assegni familiari ai sensi dell'art. 6, co. 4 d.lgs 230/2021.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che devono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, disattesa ogni diversa domanda e istanza, così statuisce:
1. AFFIDA i figli minori nato il [...]) e (nata il [...]) in via esclusiva PE ER
alla madre che li terrà collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (anche relative al rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2. DISPONE che il padre possa vedere i figli solo ove egli si renda reperibile e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, comunque previa valutazione psicodiagnostica e valutata la condizione psicofisica dei minori, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per gli stessi, in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate;
3. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli CP_1
mediante versamento a , con decorrenza dalla dal mese di marzo 2024, entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile complessivo di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato