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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa ES EC ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4443 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. , rappresentato, difeso e Parte_1 C.F._1
in atti, d Opponente E
, C.F. , in proprio e nella qualità di genitore CP_1 C.F._2 ponsa minori C.F. Persona_1
, , C.F. onché C.F._3 Controparte_2 C.F._4
C.F. Controparte_3 C.F._5 CP_4
, , C.F. e C.F._6 CP_5 C.F._7
.F. presenta sta CP_6 C.F._8
v. M Opposti nonché C.F. , in persona del Presidente Controparte_7 P.IVA_1 ore, r difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Andrea Santi ed Ettore Santucci;
Opposta
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte opponente impugnava i due atti di precetto notificatigli in data 30.04.2021 su istanza di , in proprio e quale CP_1 genitore esercente responsabilità genitoriale sui figli mi Controparte_3 nonché di , i quali ingiungevano rispettivamente il pagamento di € 129.429,96 CP_6 ed € 20.4 di condanna provvisionale, al lume dell'art. 539 comma 2 c.p.p., prevista nella sentenza n. 69/2021 resa in data 14.4.2021 dall'Intestato Tribunale, in esito a giudizio penale rubricato con RGN 1201/12. In via preliminare, deduceva la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte precettante, assumendo che il genitore, esercente la responsabilità genitoriale in favore dei figli minori, dovesse munirsi di autorizzazione ex art. 320 c.c. e paventava la sussistenza di un conflitto di interessi a cagione della peculiare natura della pretesa in contestazione. Soggiungeva, in rito, il mancato esperimento della procedura di conciliazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 e, nel merito, contestava la valenza esecutiva del titolo posto a fondamento della pretesa. Proseguiva, chiedendo di essere tenuto indenne dal pagamento della somma ed, a tal fine, evocava in giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., in qualità di garante, la compagnia di assicurazione con la quale aveva sottoscritto la polizza per la responsabilità professionale n. 777029208858, avendo regolarmente e tempestivamente denunziato il l'evento oggetto di accertamento in sede penale. Rassegnava le proprie conclusioni come segue: “accogliere tutte le eccezioni, domande e richieste formulate col presente atto e per l'effetto dichiarare nulli e/o inefficaci gli atti di precetto notificati il 30-4-21 come sopra descritti ed opposti nonché il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.69/21 del Tribunale di Salerno Sezione Penale per i motivi innanzi esposti. Condannare in ogni caso parte soccombente al pagamento delle spese e compensi di causa. In ogni caso, nella denegata ipotesi di soccombenza, l'intimato conclude affinché il Tribunale adito Voglia condannare la C.F. ,in persona Parte_2 P.IVA_1 del legale rapp n.77 suo garante per la responsabilità civile professionale a manlevare il dr. e tenerlo indenne di tutti i pregiudizi, Pt_1
l'esborso di somme che egli potrà essere chiamato –condann rrispondere in favore degli intimanti in virtù della condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno – Sez. penale con la sentenza n.69/21 e di cui alla notifica degli atti di precetto e titolo opposti col presente atto”. 1.1 Con propria memoria si costituiva la parte chiamata Controparte_7 che eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea nei p stata parte del giudizio che aveva dato scaturigine al titolo portato in esecuzione. Nel merito, eccepiva la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto azionato dall'opponente, precisando di aver ricevuto da questi una denunzia cautelativa in data 15.2.12 e nessun successivo atto interruttivo, sino alla comunicazione del 2021, che la informava della condanna al pagamento della provvisionale oggetto di intimazione. In via subordinata, eccepiva l'inoperatività della garanzia invocata dalla controparte in quanto “a secondo rischio”, vale a dire operante in seconda istanza rispetto a quella sottoscritta dalla struttura sanitaria, la quale era peraltro tenuta a versare la metà dell'obbligazione risarcitoria nei confronti dei danneggiati, quale responsabile per fatto proprio. Concludeva dunque: “- In via preliminare / pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità delle domande proposte dal dott. nel presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; - Sempre Parte_1 in vi regiudiziale, dichiarare comunque la prescrizione ex art. 2952 c.c. di ogni diritto assicurativo del dott. nei confronti di - In subordine, respingere Parte_1 Controparte_7 la domanda di manle tt. per inoperatività Parte_1 Controparte_7 della polizza, accogliendola, al più ed in via ulteriormente gradata, per la sola quota di responsabilità diretta del medico, al netto di quella gravante sulla Struttura sanitaria e sugli altri soggetti ritenuti responsabili, applicati comunque gli ulteriori limiti contrattuali tra cui il massimale. Con vittoria delle spese di lite”. 1.2 Il contraddittorio si integrava, altresì, verso gli opposti che chiedevano all'adito Tribunale di “dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) rigettare la preliminare richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. avanzata da parte opponente per l'insussistenza dei gravi motivi. Nel merito: 3) rigettare l'opposizione in quanto destituita di fondamento sia in fatto che in diritto e condannare l'opponente al pagamento di una somma, equitativamente determinata ex art. 96 III comma c.p.c., per aver promosso una lite palesemente temeraria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario”. In via preliminare, esponevano la legittimità della costituzione in giudizio del genitore esercente la responsabilità nell'interesse dei figli minori, attesa la natura degli atti posti in essere, corredata, peraltro, dall'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. e la insussistenza del paventato conflitto di interessi per la pretesa in esame. In ordine all'esperimento del tentativo di mediazione tra le parti, ne contestavano l'obbligatorietà. Nel merito, insistevano per l'idoneità e la piena efficacia esecutiva della statuizione di condanna al pagamento della provvisionale recata dalla sentenza penale.
1.3 Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione tra le parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. La causa si istruiva in via documentale e veniva trattenuta per la decisione all'udienza celebrata in data 4.12.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e per le note di replica.
2. Le questioni sottoposte allo scrutinio di questo giudicante vanno esaminate secondo ordine logico-sistematico. Il tenore delle doglianze articolate conduce a ritenere utile vagliare anzitutto i motivi concernenti il rapporto obbligatorio tra opponente e opposto, come scaturente dal titolo posto in esecuzione, per poi passare ad esaminare le questioni che investono le condizioni del contratto di assicurazione in forza del quale la parte precettata (rectius opponente) invoca la condanna del garante per la accertata responsabilità professionale. Tanto premesso, non può trovare accoglimento la censura articolata dalla parte opponente in ordine al difetto di autorizzazione del padre, esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi ed agli effetti dell'art. 320 c.c. Sul punto il Tribunale condivide le argomentazioni esposta dagli opposti, i quali sostengono che il genitore possa agire legittimamente in rappresentanza della prole minore d'età, potendo peraltro annoverarsi gli atti compiuti tra quelli di ordinaria amministrazione, per i quali non è necessario il ricorso all'autorizzazione del Giudice Tutelare. Precisa, altresì, di aver comunque tempestivamente ottenuto provvedimento di autorizzazione con decreto in data 12.07.2021, versato al fascicolo processuale telematica. Sul punto, mette conto puntualizzare che la questione in esame debba valutarsi solo limitatamente alla rappresentanza processuale resa nell'interesse di , nata a Persona_1
Battipaglia (Sa) il 07.10.2008, e , nato a [...] il [...], non Controparte_2 occorrendo vagliare la posizione e , i quali CP_8 CP_5 hanno conseguito la maggiore età e si sono costi i . Sul punto, dirimente è il principio giurisprudenziale secondo il quale il difetto di legittimazione processuale del genitore che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio da quest'ultimo operata manifestando, in modo non equivoco, la propria volontà di sanatoria (v. Cass. 08/11/2012, n. 19308; 29/09/2011, n. 19881; 14/12/2004, n. 23291). Tanto più tale principio merita di essere ribadito, anche con riferimento alla fattispecie in esame, alla luce del novellato testo dell'art. 182 c.p.c., comma 2 (introdotto come noto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 2, applicabile alla fattispecie ratione temporis), che, estendendo alla procura il previsto meccanismo di sanatoria con efficacia ex tunc, ha radicalmente innovato il sistema, chiaramente ispirandosi all'obiettivo di garantire la riduzione delle ipotesi di nullità ed il rafforzamento degli strumenti di sanatoria degli atti processuali nulli, in modo da ridurre al minimo, se non eliminare del tutto, le ipotesi, giustamente ritenute "antieconomiche", di rigetto della domanda in rito (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/02/2020, n.2460). Con riguardo, invece, alla posizione della prole ancora minorenne, si osserva come l'atto di precetto sia un atto stragiudiziale e, in caso di opposizione cd. "preventiva" ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, che si propone con ordinario atto di citazione, la parte opposta non sia ancora costituita in giudizio nel momento in cui l'opponente le notifica l'atto di opposizione. L'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c., secondo condivisibile orientamento, risulta necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio e diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del minore (cfr., ad es., Cass. n. 1954 del 1966 e Cass. n. 8484 del 1999). Norma di riferimento risulta l'art. 320 c.c. che, pur non precisando il criterio discretivo tra ordinaria e straordinaria amministrazione e limitandosi a fornire un'elencazione esemplificativa di atti, reca il principio che informa la materia. Nel tentativo di individuare l'elemento distintivo, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno considerato rilevanti la natura e l'intensità degli effetti dell'atto sul patrimonio dell'amministrato, sicché la distinzione in esame poggia "su un criterio essenzialmente economico, ossia sulla rilevanza patrimoniale che l'atto assume per gli interessi del minore". Secondo questo orientamento, vanno inquadrati tra gli atti di ordinaria amministrazione gli atti a mezzo dei quali si mira a conservare, fruttificare e a migliorare il patrimonio dell'amministrato; diversamente, tra gli atti di straordinaria amministrazione, vanno inclusi quelli che incidono sul patrimonio modificandone entità e consistenza. Infatti, la giurisprudenza prevalente ha affermato che gli "atti eccedenti la ordinaria amministrazione sono quelli che comportano un effettivo pregiudizio per il patrimonio del minore o per la sua struttura" (cfr. Cass. 6-1-1979 n. 45). A tanto si aggiunga che, nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte sarà infondata ogniqualvolta l'autorizzazione venga prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., operando in tale ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c. Calando dette considerazioni nel caso di specie, non può negarsi che la preannunziata azione esecutiva sia preordinata all'accrescimento del patrimonio dei minori (o, comunque, alla loro tutela in senso positivo e migliorativo) (v., in senso specifico, Cass. n. 1546 del 1974), di talché può annoverarsi tra gli atti di ordinaria amministrazione. Peraltro, l'istanza di recupero del credito vantato risulta legittimamente proposta dal padre, a nome dei figli, anche tenendo conto della tempestiva produzione - contestualmente alla costituzione in giudizio - dell'autorizzazione resa dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c. 2.1 Del tutto generico, poi, e non circostanziato è il paventato conflitto d'interessi in capo al genitore opposto, il quale non si palesa concreto, diretto ed attuale (cfr. Cass. Sez. I 22.6.2016 n. 12962). In tal senso si è espressa la Cassazione civile, sez. I, 13/04/2001, n. 5533 (di recente confermata da Cassazione civile, sez. I, 02/02/2016 n. 1957), sostenendo che “il conflitto di interessi nel rapporto processuale tra genitore esercente la potestà e figlio è ipotizzabile non già in presenza di un interesse comune, sia pure distinto ed autonomo, di entrambi al compimento di un determinato atto, ma soltanto allorché i due interessi siano nel caso concreto incompatibili tra loro, nel senso che l'interesse del rappresentante, rispetto all'atto da compiere, non si concili con quello del rappresentato”. 3. Prosegue parte opponente con la doglianza in ordine alla inidoneità del titolo posto in esecuzione, in quanto pronunzia non dotata di efficacia esecutiva in ogni suo capo e rispetto alla quale non poteva validamente apporsi la formula esecutiva. La questione sottoposta qui a scrutinio è, dunque, se la condanna provvisionale valga quale titolo esecutivo ancorché la pronunzia in cui ha sede non sia ancora divenuta irrevocabile, ai sensi dell'art. 650 c.p.p. Per dare conto della enunciata conclusione, occorre muovere dalla peculiare efficacia precettiva della condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale, ovvero, più precisamente, del provvedimento con cui quest'ultimo, accertata la responsabilità penale dell'imputato, pronuncia a suo carico condanna generica al risarcimento del danno e contestualmente assegna alla parte civile una somma di danaro da imputarsi nella liquidazione definitiva del pregiudizio. Alla stregua dell'indirizzo euristico espresso sull'istituto dal giudice della nomofilachia, la caratteristica di siffatto provvedimento (del tutto singolare, sino a rappresentare un vero e proprio unicum nel nostro ordinamento) può, con sincretistica definizione, essere individuata come una ontologica, diuturna ed indefinita, sostanzialmente definibile come istituzionale, provvisorietà. Si vuol dire che la mancata previsione nell'ordito positivo di uno specifico rimedio impugnatorio (o comunque di riesame o controllo) sottoposto a termini decadenziali di proposizione rende il provvedimento di condanna provvisionale insuscettibile di passare in cosa giudicata e non impugnabile con ricorso per cassazione (Cass. pen., sentenza n. 44859 del 17/10/2019, dep. il 05/11/2019; Cass. pen., sentenza n. 43886 del 26/04/2019, dep. il 29/10/2019; Cass. pen., sentenza n. 50746 del 14/10/2014, dep. il 03/12/2014; Cass. pen., sentenza n. 40410 del 16/09/2014, dep. il 30/09/2014). Ai fini che qui interessano, cioè, non assume rilievo il principio per cui la sentenza penale ha normalmente efficacia solo con il passaggio in giudicato, ciò che, come ben noto, costituisce il riflesso del principio di non colpevolezza dell'imputato sino alla pronuncia di una sentenza definitiva di condanna. Invero, le statuizioni civili contenute in una sentenza penale di condanna rappresentano la decisione su di un'azione avente pur sempre natura civile, azione che - in ragione della rilevanza 'penale' del fatto generatore della responsabilità e della pendenza del processo diretto all'accertamento di quel fatto - viene 'veicolata' direttamente in quel processo. Ne discende che la verifica circa l'immediata esecutività del capo di condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile deve essere condotta tenendo conto della natura civile di tale statuizione e del peculiare 'sottosistema' previsto per le decisioni adottate nel processo penale sulle questioni civili. Del resto, tale conclusione trova conferma anche in seno alla giurisprudenza di legittimità: sia pure al diverso fine di verificare l'ammissibilità dell'istanza rivolta al giudice penale ai fini della sospensione ex art. 612 c.p.p., infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che “in relazione alla condanna di natura civile del giudice penale trovano applicazione le norme processuali civili, salvo le disposizioni speciali contenute nel codice di rito penale” (Cass. pen. 19 dicembre 2012 - 31 gennaio 2013, n. 4908). Ciò posto, è innegabile come le disposizioni contenute nel codice di procedura penale introducano un sistema 'speciale' ed in parte derogatorio rispetto agli ordinari meccanismi del codice di procedura civile. Invero, il codice penale di rito non riconosce l'incondizionata efficacia esecutiva delle statuizioni di condanna in favore della parte civile, posto che - per le decisioni di primo grado - viene delineato un meccanismo incentrato: da un lato, sul carattere eventuale dell'efficacia esecutiva della statuizione di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, occorrendo in tal caso un'esplicita dichiarazione di esecutività da parte del giudice
- su istanza della parte civile - laddove ricorrano 'giustificati motivi' (cfr. l'art. 540, primo comma, c.p.p.); dall'altro lato, sul carattere automatico dell'efficacia esecutiva della statuizione di condanna al pagamento della provvisionale (cfr. l'art. 540, secondo comma, c.p.p.). Nel contempo, però, quel codice 'riapre' alla generalizzata esecutività delle statuizioni civili qualora esse siano contenute in una sentenza d'appello: l'art. 605, secondo comma, c.p.p. stabilisce infatti che 'le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive'. Orbene, il 'sotto-sistema' sopra ricostruito presenta evidenti profili di specialità rispetto a quello costruito dal codice di procedura civile, atteso che l'esecutività delle statuizioni di condanna - che nel processo civile è affermata per tutte le sentenze di primo grado (art. 282 c.p.c.) - è collegata in via automatica alle sole pronunce di secondo grado e, per quelle di primo grado, trova applicazione nei limiti ed alle condizioni sancite dall'art. 540 c.p.p. Tuttavia, ritiene questo giudice che siffatta specialità non impedisca il riconoscimento dell'immediata esecutività del capo di condanna al pagamento delle spese di lite quanto meno laddove esso sia accessorio ad una pronuncia avente comunque efficacia esecutiva. Si tratta infatti di una statuizione volta ad assicurare, quanto meno in linea di principio, la pienezza della tutela giurisdizionale di merito, evitando che il diritto della parte che abbia 'ragione' possa subire una sia pur parziale deminutio in conseguenza dei costi necessari all'esercizio dell'azione. Se il giudizio penale abbia condotto ad una pronuncia di merito che - sulla scorta del sotto- sistema normativo applicabile a quel processo - rivesta comunque natura immediatamente esecutiva (vuoi perché ricorra concretamente l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 540 c.p.p., vuoi per l'operatività dell'esecutività ex lege di cui al secondo comma dell'art. 540 c.p.p., vuoi, ancora, perché si tratti di statuizione inserita in una sentenza d'appello dotata di immediata efficacia esecutiva ex art. 605, secondo comma, c.p.p.) sarebbe del tutto 'distonico' escludere l'efficacia altresì di quell'ulteriore capo di condanna (si ribadisce, quello sulle spese) la cui funzione è unicamente di 'completare' la tutela giurisdizionale spettante alla parte civile. Una conclusione di tal fatta sarebbe difficilmente compatibile con i principi di ragionevolezza ed uguaglianza, i quali, come ben noto, costituiscono parametri di valutazione della legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost. e, conseguentemente, fungono altresì da criteri ermeneutici nell'interpretazione delle disposizioni di legge. Invero, emerge con chiarezza dall'impianto codicistico che la condanna al pagamento della provvisionale sia sempre immediatamente esecutiva, risultando detto carattere connaturato alla funzione di tale statuizione. Ed anzi, tale immediata efficacia esecutiva sussiste anche qualora la pronuncia sia pubblicata ex art. 545 c.p.p. mediante la sola lettura del dispositivo che, nei confronti della parte presente in udienza o che deve considerarsi tale, sostitutiva anche della notificazione. Il principio di diritto è che: “per l'esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo - della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è presente o deve considerarsi tale - non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione” (cfr. Cass 6022/2017 e da ultimo anche Cass. 12/02/2024, n. 3875). Le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate inducono a ritenere che, nel caso di specie, la sentenza - ingiunta limitatamente alla parte in cui reca la statuizione di carattere civile immediatamente esecutiva e per la quale è stata ritualmente apposta la formula esecutiva ex art. 475 c.p.c.-, sia titolo idoneo e dotato di valenza esecutiva. 4. Passando alle ulteriori questioni sottoposte al Tribunale da parte attorea, concernenti il diritto ad essere tenuta indenne in forza del rapporto di garanzia intrattenuto con la compagnia di assicurazione e sulla scorta della polizza assicurativa n. 777029208858, le stesse invero sollecitano un accertamento che travalica la portata del diritto di credito consacrato nel titolo esecutivo. In via di premessa, si rammenta come con l'opposizione pre-esecutiva ex art. 615 c.p.c., l'opponente mira a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del precetto come in concreto formulato ed intimato e, quindi, a contrastare quella particolare connotazione del diritto di procedere in executivis impressa dal titolo esecutivo e richiamata nel precetto. Inoltre, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, non si può addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (cfr. per tutte: Cass. 17/02/2011, n. 3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord. 21/09/17, n. 21954), mentre le contestazioni relative a fatti posteriori alla definitività o alla maturazione delle preclusioni non integrano, a stretto rigore, un'impugnazione del titolo, ma l'articolazione di fatti suscettibili di essere considerati solo in sede di opposizione all'esecuzione. Nella fattispecie in esame, i profili sollevati dalla parte opponente risultano problematici nella misura in cui investono il rapporto di garanzia derivante dall'assicurazione per responsabilità professionale, per i quali occorre preliminarmente indagare l'ammissibilità della chiamata in garanzia nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto. Orbene, la chiamata in garanzia costituisce un istituto del processo civile finalizzato a far partecipare al processo il garante di una delle parti. L'art. 106 c.p.c. prevede che ciascuna parte possa chiamare in giudizio un terzo dal quale pretende di essere garantita, ossia sul quale intende riversare in tutto o in parte le conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti. La norma è chiara nel consentire la chiamata del terzo garante sia a opera della parte convenuta, la quale deve provvedere a pena di decadenza a formulare la relativa richiesta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, così che il giudice possa differire la prima udienza e consentire la tempestiva citazione del terzo, sia su istanza della parte attrice, avanzata alla prima udienza, allorché l'esigenza sia sorta dall'attività processuale svolta dal convenuto e, comunque, previa autorizzazione del giudice (art. 269 c.p.c.). Le ipotesi che consentono la chiamata in garanzia sono alquanto eterogenee tra loro. In particolare, si distingue tra garanzia propria e impropria: la garanzia propria sussiste allorché la domanda principale e quella di garanzia presentano una connessione obiettiva per il titolo e il rapporto di garanzia sia espressamente previsto dalla legge (per es. garanzia per evizione o garanzia per i vizi della cosa venduta); la garanzia impropria deriva invece da un semplice collegamento negoziale tra rapporti giuridici autonomi (tipico esempio: le vendite a catena). Nella seconda ipotesi, che è quella che ci occupa, non v'è una connessione oggettiva in virtù del titolo, ma anzi colui che ha effettuato la chiamata vuole estendere l'oggetto del giudizio sino a pervenire alla formazione di un titolo (diverso da quello principale oggetto del giudizio) da far valere in danno del chiamato. Ciò posto, occorre verificare se una tale ipotesi di chiamata di terzo sia ammissibile nel giudizio di opposizione a precetto. Sul punto la Suprema Corte, pur con una pronuncia risalente nel tempo, ha affermato che
“Nel giudizio di opposizione a precetto cambiario - che, al pari della opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., rappresenta un vero e proprio giudizio di cognizione - è ammessa la chiamata in causa di un terzo (nelle specie, il prenditore di un vaglia cambiario che, dopo averne ricevuto il pagamento dall'emittente medesimo, era stato chiamato in rivalsa da quest'ultimo, al quale il giratario aveva intimato il precetto opposto)” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2928 del 25/03/1994). A ben vedere, però, la chiamata prevista dalla massima sopra indicata è senza dubbio quella per garanzia propria, atteso che c'è connessione del titolo azionato (vaglia cambiario) fondato sul rapporto cartolare. Di contro, pare dubbio il ricorso alla chiamata in garanzia del terzo nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per far valere una garanzia impropria, come quella di specie. Ciò in quanto, a parere di questo giudicante, a fronte della tipicità del giudizio di opposizione a precetto (ove si contesta la fondatezza e legittimità dell'intimazione fondata su un determinato titolo esecutivo), non v'è spazio per ampliare l'oggetto del giudizio di cognizione sino a giungere a domandare la formazione di un titolo (in danno del terzo chiamato) nuovo e diverso da quello oggetto dell'intimazione, atteso che non v'è connessione tra il petitum della domanda di garanzia (che si fonda su un atto negoziale ultroneo rispetto a quello oggetto di opposizione) e quello proprio dell'opposizione a precetto (quest'ultimo radicato in un titolo esecutivo già formato) (cfr. Tribunale S. Maria Capua V. sez. III, 28/12/2015, n.4402). In altri termini, la chiamata di terzo in causa in garanzia impropria, mal si concilia con l'opposizione a precetto, giudizio caratterizzato dal fatto che l'opponente può citare solo il soggetto intimante titolare di un diritto di credito consacrato in un titolo esecutivo sul quale il precetto trova radici, di tal che parti del giudizio di opposizione a precetto non possono essere altre che il creditore ed il debitore. In conclusione, alla luce delle motivazioni riportate, si ritiene non siano ammissibili nel presente giudizio le questioni sollevate in ordine al rapporto di garanzia intrattenuto con la compagnia di assicurazione evocata alla lite, non essendosi formato alcun giudicato di merito, né in sede penale né in sede civile, sul rapporto assicurativo che intercorre tra le parti, che sia stato posto in esecuzione. 4.1 Nondimeno, l'assicurato conserva il diritto contrattuale a essere tenuto indenne per tutte le conseguenze della responsabilità civile che forma oggetto della copertura assicurativa, né può dirsi decaduto dal diritto di far valere tale garanzia sol perché la domanda nei confronti dell'assicuratore non risulta scrutinabile nell'odierno procedimento. Diversamente opinando, il nesso sinallagmatico che lega la prestazione del contraente-assicurato (pagamento del premio) a quella dell'assicuratore (assunzione del rischio) verrebbe minato ab imis e l'assicurato si troverebbe ingiustamente privato di un proprio diritto sostanziale e contrattuale, mentre qui nessun giudicato di merito, né in sede penale né in sede civile, si è mai formato sul rapporto assicurativo che intercorre tra
[...]
, quale assicurato, e quale assicuratore. Pt_1 Controparte_7 mini, parte oppone diverso e successivo giudizio di cognizione, avente quale oggetto precipuo l'accertamento del diritto sostanziale e contrattuale che qui non può essere oggetto di scrutinio. La opposizione, tirando le somme della indagine condotta, non può trovare accoglimento. 5. Non resta che procedere alla regolamentazione delle spese di lite, che si ritiene equo integralmente compensare ex art. 92 c.p.c., in ragione delle peculiarità in fatto riscontrante e delle questioni di diritto scrutinate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa ES EC, pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da;
Parte_1
2. Compensa integralmente le spes .
Così deciso in Salerno, lì 25.02.25
Il Giudice ES EC