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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. RE Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.6090/2023 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Fernando Caracuta come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. come da procura CP_1 Controparte_2 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.05.2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società Ecotecnica Srl con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal 12.12.2008, esponeva di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 02.11.2022 a causa del ritardo nel pagamento delle retribuzioni dei mesi precedenti (luglio e agosto) e del mancato pagamento della retribuzione di settembre 2022; di aver presentato domanda per il riconoscimento della indennità di disoccupazione (Naspi), ricorrendo le condizioni di legge, la quale sebbene accolta in un primo momento, CP_ con provvedimento del 07.02.2023 veniva rigettata dall' con la seguente motivazione: “le dimissioni prodotte non rientrano tra le cause di dimissioni per giusta causa”.
Ritenendo illegittimo tale provvedimento, alla luce del disposto di cui all'art.2119 cc e dell'art. 18 del
CCNL Pulizia 2021 secondo il quale: “Nel caso in cui l'impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento della retribuzione (…) il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso”, chiedeva accertarsi la sussistenza della giusta causa di dimissioni, il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione e la conseguente CP_ condanna dall' al pagamento del relativo beneficio, con vittoria delle spese processuali.
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;
in CP_1 particolare evidenziava che nella fattispecie non era configurabile alcuna ipotesi di dimissioni per giusta CP_ causa, in quanto secondo la circolare n.94/2015 la Naspi è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano per mancato pagamento della retribuzione e non per ritardo nel pagamento della stessa.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La Naspi è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del D. Lgs 4 marzo 2015, n. 22, che ha sostituito l'indennità di disoccupazione ASpI relativamente a tutti i casi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015. Tale indennità ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato nei casi di disoccupazione involontaria.
In particolare, ai sensi dell'art.3 del D. Lgs 22 del 2015: “
1. La è riconosciuta ai lavoratori che abbiano CP_3 perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono
l'inizio del periodo di disoccupazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022.
2. La è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione CP_3 consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Relativamente alla presunta giusta causa delle dimissioni, occorre ribadire quanto precisato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 269/2002, in virtù della quale “Le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano (…) uno stato di disoccupazione involontaria“, con diritto a percepire il trattamento di disoccupazione nelle “ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha inoltrato al proprio datore di lavoro, in data 02.11.2022, lettera di dimissioni per giusta causa a seguito del ritardo nel pagamento delle retribuzioni per i mesi di luglio ed agosto 2022 e della mancata corresponsione della retribuzione relativamente al mese di settembre 2022.
Invero, dalla documentazione in atti (cfr. buste paga e bonifici bancari) risulta che la retribuzione di luglio
2022 è stata corrisposta a settembre 2022, la mensilità di agosto 2022 è stata corrisposta ad ottobre 2022, mentre la mensilità di settembre (non corrisposta al momento delle dimissioni) è stata pagata il
10.11.2022. Un ritardo sistematico e prolungato nel pagamento delle retribuzioni costituisce un inadempimento grave che legittima le dimissioni per giusta causa del lavoratore, in armonia con quanto disposto sia dall'art. 2119 cc: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” che dall'art. 18 del CCNL 2021, in virtù del quale: “Nel caso in cui
l'impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento della retribuzione (…) il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso”.
Nel caso di specie, il protratto ritardo nei pagamenti (di oltre due mesi) costituisce giusta causa di recesso, in considerazione della funzione sociale e costituzionalmente rilevante (ex art. 36 Cost.) della retribuzione e della previsione, da parte della contrattazione collettiva, di un termine ben preciso entro il quale lo stipendio deve essere corrisposto al lavoratore;
la ricorrente ha, altresì, documentato di essere titolare di un contratto di mutuo bancario.
L'accertamento della sussistenza della giusta causa di dimissioni comporta altresì l'accoglimento della domanda diretta alla corresponsione della prestazione richiesta, ricorrendo tutti i presupposti di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso ed accerta la sussistenza della giusta causa delle dimissioni;
CP_
- accerta il diritto della ricorrente alla erogazione della Naspi e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione della indennità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 2.000,00 CP_1 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. RE Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.6090/2023 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Fernando Caracuta come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. come da procura CP_1 Controparte_2 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.05.2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società Ecotecnica Srl con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal 12.12.2008, esponeva di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 02.11.2022 a causa del ritardo nel pagamento delle retribuzioni dei mesi precedenti (luglio e agosto) e del mancato pagamento della retribuzione di settembre 2022; di aver presentato domanda per il riconoscimento della indennità di disoccupazione (Naspi), ricorrendo le condizioni di legge, la quale sebbene accolta in un primo momento, CP_ con provvedimento del 07.02.2023 veniva rigettata dall' con la seguente motivazione: “le dimissioni prodotte non rientrano tra le cause di dimissioni per giusta causa”.
Ritenendo illegittimo tale provvedimento, alla luce del disposto di cui all'art.2119 cc e dell'art. 18 del
CCNL Pulizia 2021 secondo il quale: “Nel caso in cui l'impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento della retribuzione (…) il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso”, chiedeva accertarsi la sussistenza della giusta causa di dimissioni, il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione e la conseguente CP_ condanna dall' al pagamento del relativo beneficio, con vittoria delle spese processuali.
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;
in CP_1 particolare evidenziava che nella fattispecie non era configurabile alcuna ipotesi di dimissioni per giusta CP_ causa, in quanto secondo la circolare n.94/2015 la Naspi è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano per mancato pagamento della retribuzione e non per ritardo nel pagamento della stessa.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La Naspi è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del D. Lgs 4 marzo 2015, n. 22, che ha sostituito l'indennità di disoccupazione ASpI relativamente a tutti i casi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015. Tale indennità ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato nei casi di disoccupazione involontaria.
In particolare, ai sensi dell'art.3 del D. Lgs 22 del 2015: “
1. La è riconosciuta ai lavoratori che abbiano CP_3 perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono
l'inizio del periodo di disoccupazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022.
2. La è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione CP_3 consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Relativamente alla presunta giusta causa delle dimissioni, occorre ribadire quanto precisato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 269/2002, in virtù della quale “Le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano (…) uno stato di disoccupazione involontaria“, con diritto a percepire il trattamento di disoccupazione nelle “ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha inoltrato al proprio datore di lavoro, in data 02.11.2022, lettera di dimissioni per giusta causa a seguito del ritardo nel pagamento delle retribuzioni per i mesi di luglio ed agosto 2022 e della mancata corresponsione della retribuzione relativamente al mese di settembre 2022.
Invero, dalla documentazione in atti (cfr. buste paga e bonifici bancari) risulta che la retribuzione di luglio
2022 è stata corrisposta a settembre 2022, la mensilità di agosto 2022 è stata corrisposta ad ottobre 2022, mentre la mensilità di settembre (non corrisposta al momento delle dimissioni) è stata pagata il
10.11.2022. Un ritardo sistematico e prolungato nel pagamento delle retribuzioni costituisce un inadempimento grave che legittima le dimissioni per giusta causa del lavoratore, in armonia con quanto disposto sia dall'art. 2119 cc: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” che dall'art. 18 del CCNL 2021, in virtù del quale: “Nel caso in cui
l'impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento della retribuzione (…) il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso”.
Nel caso di specie, il protratto ritardo nei pagamenti (di oltre due mesi) costituisce giusta causa di recesso, in considerazione della funzione sociale e costituzionalmente rilevante (ex art. 36 Cost.) della retribuzione e della previsione, da parte della contrattazione collettiva, di un termine ben preciso entro il quale lo stipendio deve essere corrisposto al lavoratore;
la ricorrente ha, altresì, documentato di essere titolare di un contratto di mutuo bancario.
L'accertamento della sussistenza della giusta causa di dimissioni comporta altresì l'accoglimento della domanda diretta alla corresponsione della prestazione richiesta, ricorrendo tutti i presupposti di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso ed accerta la sussistenza della giusta causa delle dimissioni;
CP_
- accerta il diritto della ricorrente alla erogazione della Naspi e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione della indennità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 2.000,00 CP_1 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE Basta)