Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ N° __________ Reg. Gen. Lav. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. F.A. _________________ Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 4723/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 ______________________
CARRÀ RAFFAELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Via Dante n.58/a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
Per ___________________ CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 3.02.2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 27/03/2024 la ricorrente indicata in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione del CP_1
100% (pensione di inabilità) e indennità di accompagnamento, ovvero, in subordine, quanto meno il 74% con diritto all'assegno mensile di invalidità Il Cancelliere
civile e dello status di portatrice di handicap grave ex Lege n.104/92, art.3
co.3., a far data dal 22/11/2022 (data di presentazione della domanda amministrativa) oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2
domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
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Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che , a Parte_1
causa delle patologie da cui è affetta, è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per percepire l'assegno d'invalidità civile riconoscendole una percentuale pari al 79%; ha invece escluso per la ricorrente la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3, della l.104/1992.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che la sig.ra è in Parte_1
possesso dei requisiti sanitari necessari per la percezione dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dall'aprile del 2024.
Stante il limitato accoglimento della domanda e il riconoscimento delle prestazioni a partire da una data successiva al deposito del ricorso (aprile 2024), compensa integralmente le spese tra le parti.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che è in possesso dei requisiti Parte_1
sanitari necessari per la percezione dell'assegno d'invalidità civile da aprile
2024.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo 4.02.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
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