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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 17.7.2024, ai sensi dell'art. art. 127
ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 11.2.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 306 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
RO (SA) e residente a Bellizzi (SA) alla E. de Amicis, n. 2, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall' avv. Franco Rosa del foro di Salerno ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Salerno alla via Carmine n.
92;
PEC: .salerno.it Email_1 CP_1
Ricorrente
E
Controparte_2
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura generale
[...] P.IVA_1
alle liti, dall'Avv. Teresa Castellucci, elett.te domiciliato presso la sede di Salerno dell'Istituto;
PEC: Email_2
1 Resistente
OGGETTO: Malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 18.1.2024 deduceva di aver Parte_1
svolto durante tutta la sua carriera lavorativa la mansione di operaio edile con la qualifica di muratore. In particolare, l'attività compiuta dal ricorrente lo aveva visto impegnato per lunghe ore al sollevamento manuale di carichi pesanti che lo avevano esposto a vibrazioni a tutto il corpo cominciando, con il tempo, a soffrire di forti mal di schiena nonché da ipoacusia.
Al sig. erano stati riconosciuti dall' : Parte_1 CP_2
a) Infortunio n. 50447604 del 28.06.2006 (esiti frattura metafisi radiale con mezzi di sintesi)
con un grado complessivo di invalidità permanente accertato – non più revisionabile ai sensi del D.P.R. 1124/65 - del 6%;
b) malattia professionale n. 515067786 del 12/10/2018 (ipoacusia percettiva bilaterale)
grado complessivo accertato del 6%;
c) malattia professionale n. 5174622234 del 25.02.2020 (sfumato deficit, rachide lombare)
grado complessivo accertato con la sentenza n. 6297 del 16.12.2022 con grado complessivo accertato del 5%.
In data 14.6.2023 il ricorrente chiedeva in sede amministrativa revisione passiva, a seguito di aggravamento delle sofferte tecnopatie, cioè per le due malattie professionali così come specificate - l'infortunio n. 50447604 risalente al 2006 non era più revisionabile - cosicché
veniva espletata una collegiale medico legale, presso la competente sede . CP_2
In data 25.8.2023, l per le predette patologie riconosceva al ricorrente un grado CP_2
complessivo di invalidità civile pari al 16% con relativo indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psico-fisica.
2 Invero, a causa del prolungato svolgimento delle mansioni particolarmente usuranti, le patologie invalidanti sviluppate dal sig. hanno subito un severo Parte_1
aggravamento manifestatosi con degenerazione degli apparati interessati. Pertanto il sig.
in data 14.09.2023 proponeva opposizione in via amministrativa avverso il Pt_1
provvedimento della collegiale medica, che veniva rigettata in quanto “…. non sono stati riportati elementi ad integrazione del quadro lesivo/morboso inizialmente accertato”.
Asseritamente, il ricorrente presentava una realtà menomante derivante dai postumi di malattia professionale, con un danno alla persona qualificabile con un tasso di invalidità
permanente pari al 24% tenendo conto delle tabelle di legge di cui al D. Lgs 38/2000.
Per le ragioni sopra esposte, il sig. concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro di: Pt_1
<<a. previa consulenza medica di ufficio accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a>
conseguire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 13 co.2 lett. a) del D.lgs 38/2000, il
riconoscimento del danno biologico conseguente all'aggravamento delle malattie
professionali in misura del 0,24%, con indennizzo di capitale, dal 14.06.2023, data di
presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data successiva che
risulterà accertata, unitamente agli accessori di legge dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
B. Per l'effetto condannare l in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in CP_2
favore del sig. della relativa prestazione a titolo di rendita per danno biologico Parte_1
e una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione, dal 14.06.2023,
data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data successiva
dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli accessori di
legge, dal dì del dovuto e sino al soddisfo, sempre con espressa salvezza di gravame. Con
vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cna,
come per legge e con attribuzione al sottoscritto avvocato>>.
3 2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio con memoria CP_2
difensiva depositata in data 18.6.2024, e deduceva l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di lite.
Concludeva per la reiezione del ricorso avverso;
il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
3. Con ordinanza del 17.7.2024, veniva conferito al dott. l'incarico di Persona_1
espletamento di C.T.U. medico-legale.
Si perveniva all'udienza di discussione dell'11.2.2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive di verbalizzazione di udienza,
riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti costitutivi.
Il G.d.L, infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c. pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da nei confronti dell' è solo parzialmente fondata Parte_1 CP_2
e va, pertanto, accolta nei limiti che saranno di seguito illustrati.
Non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza del necessario nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente, gli infortuni da costui subiti nel corso della stessa e le menomazioni dell'integrità psico-fisica denunziate in questa sede, essendo,
come detto, controversa soltanto l'entità, in termini percentuali, dell'inabilità permanente conseguente a detti infortuni sul lavoro.
Passando, quindi, agli esiti dell'accertamento consulenziale, va dtao atto che il C.T.U., nella relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede, ha affermato, con considerazioni del tutto condivisibili perché ispirate alla migliore scienza ed
4 esperienza, che: <-in ordine alla patologia discale lombare va detto che: dal 2018 al 2023
no visite ortopediche/fisiatriche/neuro logiche, no prescrizioni di terapie mediche o
fisioterapiche; aggravamento clinico/sintomatico non comprovato ne' deducibile dagli atti;
RMN 2018 e 2023 sostanzialmente sovrapponibili;
ma il momento determinante di questa
valutazione è rappresentato da quanto segue: cessata attività lavorativa aprile 2019, periodo
massimo di indennizzabilità per l'ernia discale lombare un anno;
quindi ogni aggravamento
successivo (peraltro nel caso in esame non documentato) non e' ammissibile;
dunque si
conferma il già generosamente riconosciuto 8%;
-in ordine all'ipoacusia: vi è in teoria un aggravamento documentato da audiogramma
privato esibito dalla parte e datato aprile 2023; anzitutto va detto che il periodo di massima
indennizzabilità per l'ipoacusia è di 4 anni dalla cessazione dell'attività; ma non si è ritenuto
di disporre indagini specialistiche attuali non solo perché sarebbero tardive ma perché è
evidente che il tracciato 7/4/23 non è ascrivibile a ipoacusia da rumore ma soprattutto a
presbiacusia, curva non tipica, dip sui 2000 e non sui 4000 (e stendiamo un velo
sull'audiogramma 14/12/18 neanch'esso particolarmente tipico -per cosi' dire- per ipoacusia
da rumore !!!!); dunque per ipoacusia aggravamento non ammissibile;
si conferma il 6%;
-gli esiti dell'infortunio 2006 polso sinistro non sono più revisionabili;
non è pertanto corretto
valutarli al 4% e va confermato il già riconosciuto 6%; quindi il danno biologico, già
riconosciuto al 18% globale, non cambia (2 voci sono immutate e una non è più
revisionabile); pertanto, qualora a seguito della visita di revisione, l sul piano concreto CP_2
abbia valutato la rendita in relazione a danno biologico 16%, essa va riportata dalla data
della revisione al 18%>>.
In definitiva, sulla base degli elementi che precedono, a giudizio del C.T.U.: <Non è
accertabile un peggioramento del danno biologico in relazione alle due tecnopatie già
riconosciute e indennizzate dall' . Gli esiti dell'infortunio 2006 polso sinistro invece non CP_2
sono più revisionabili;
non è pertanto corretto valutarli al 4% revisionandoli e va confermato
5 il già riconosciuto 6%. Quindi il danno biologico, già riconosciuto al 18% globale, alla
revisione non cambia (2 voci sono immutate e una non è più revisionabile); il risultato
corretto della visita di revisione è 18% e non 16%; pertanto, qualora a seguito della visita di
revisione, l sul piano concreto abbia valutato la rendita in relazione a danno biologico CP_2
16%, essa va riportata dalla data della revisione al 18%>>.
Deve darsi atto, invero, che l'ausiliare d'ufficio ha esposto in modo chiaro e completo, anche sotto il profilo clinico, le motivazioni per cui la patologia di cui soffre il ricorrente non possa essere correlabile nel caso concreto all'attività lavorativa dalla medesima svolta.
La conclusione del c.t.u., dunque, è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e si sostanzia in un giudizio medico-legale meritevole di piena adesione.
Logico corollario delle considerazioni che precedono diviene, quindi, alla luce della documentazione prodotta in atti, da cui si evince che l , in sede di visita di revisione ha CP_2
sottostimato la percentuale di invalidità riconducibile agli esiti dell'infortunio del 2006, non più revisionabili, il parziale accoglimento del ricorso proposto da , cui Parte_1
consegue il riconoscimento, a seguito delle patologie da cui egli è affetto, di una menomazione di grado pari al 18%, a far data dalla domanda di revisione del 14.6.2023, e la condanna dell' al pagamento, in favore dello stesso, del relativo indennizzo, detratto CP_2
quanto già percepito sulla scorta della percentuale del 16% già riconosciuta in precedenza.
In considerazione della fondatezza solo parziale dei motivi posti a base del ricorso, le spese del giudizio vanno poste a carico dell' nella misura di un terzo, rimanendo compensate CP_2
tra le parti per il residuo ammontare.
L'Istituto, tuttavia, va condannato al pagamento delle spese della dell'espletata c.t.u.
medico-legale, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 306 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 promosso da Pt_1
6 contro l Pt_1 Controparte_2 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che presenta, quale Parte_1
conseguenza delle denunziate malattie professionali di cui in parte motiva, postumi permanenti di grado pari al 18%, riconoscibili a far data dal 14.6.2023 e, per l'effetto,
condanna l resistente al pagamento, in favore del predetto, del relativo indennizzo CP_2
erogato in capitale a norma dell'art. 13, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 38/2000, oltre accessori come per legge, detratto quanto già percepito dal ricorrente sulla scorta della percentuale del 16% a lui già riconosciuta in precedenza;
2) condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, di un terzo delle spese del giudizio, CP_2
che liquida, quanto alla misura intera, in € 2.100,00 per compensi, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, dichiarando compensati tra le parti i due terzi di dette spese;
3) pone a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica di ufficio, da liquidarsi CP_2
con separato decreto.
Salerno, 10.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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