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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/12/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Chiara Monteleone
Visto il ricorso iscritto al N. 8858/2024 R. G. proposto da:
, (C.F. con domicilio eletto presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. DELL'ELCE SILVIA, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri parte ricorrente nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 4.12.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22; atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
pagina 1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Chiara Monteleone, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 8858/2024 R. G. promosso da:
1) (C.F. ), nata a [...] – Parte_1 CodiceFiscale_2 Dipartimento di ON (Uruguay) il 03/01/1951;
2) (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_3 30/06/1976;
3) (C.F. ), nata a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_4 30/06/1978 ;
4) (C.F. ), nato a [...] – Parte_4 CodiceFiscale_5 Dipartimento di ON (Uruguay) il 14/08/1953;
5) (C.F. ), nata a [...] Parte_5 CodiceFiscale_6 il 03/12/1984
6) (C.F. ) , nato a [...] e v ideo (Ur u Parte_6 CodiceFiscale_7 g u a y ) i l 2 8/ 0 9/1 9 8 7
7) (C.F. ) , nata a Pan de Azuc a [...] – Dipartimento Parte_7 CodiceFiscale_8 di ON (Uruguay) i l 1 4/ 0 6/1 9 5 7 ;
8) (C.F. ), nato a [...] il Parte_8 CodiceFiscale_9 08/10/1985;
9) (C.F. ), nata a [...] il Parte_9 CodiceFiscale_10 09/02/1988;
10) (C.F. ), nato a [...] – Parte_10 CodiceFiscale_11 Dipartimento di ON (Uruguay) il 02/02/1958;
11) (C.F. ), nato a [...] – Parte_11 CodiceFiscale_12 Dipartimento di ON (Uruguay) il 16/09/1954;
12) (C.F. ), nato a [...] il Parte_12 CodiceFiscale_13 29/12/1990;
13) (C.F. ), nata a [...] il Parte_13 CodiceFiscale_14 13/01/1989;
14) (C.F. ), nato a [...] il Parte_14 CodiceFiscale_15 25/03/1993;
pagina 2 di 6 parte ricorrente nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni Controparte_1
e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di Persona_1 italiano emigrato all'estero.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione.
In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia.
Il si è costituito in giudizio non contestando la ricostruzione genealogica ma Controparte_1 eccependo, come si vedrà meglio infra, la sussistenza di cause estintive della cittadinanza e chiedendo, comunque, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.), insistendo infine, per il caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ritenuta la propria competenza territoriale, nel merito osserva quanto segue.
Sul vincolo di discendenza.
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha così documentato che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da Persona_1
nato il [...] in [...] – Prov. Genova - Liguria, capostipite emigrato in Uruguay,
[...]
Per_2
Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana.
pagina 3 di 6 La questione evidenziata in ricorso circa l'incostituzionalità della norma (art. 10 c. 3 legge 555 del 1912) nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana per la donna che avesse sposato uno straniero che possedeva una cittadinanza che a lei si comunicasse per effetto del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna, pare irrilevante nella fattispecie poiché non specificatamente contestata da parte opposta. In ogni caso, la stessa è stata definitivamente risolta dalla Suprema Corte con la sentenza, parimenti citata dai ricorrenti, n. 4466 del 25.2.2009, qui condivisa e integralmente richiamata.
Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato neppure la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta. Sul punto il , si è limitato ad affermare: CP_1
“Quanto alla sussistenza, in punto di diritto, della linea di trasmissione invocata, occorre, preliminarmente, dare atto che, pur essendo l'avo invocato nato in [...] certamente anteriore all'Unità d'Italia, ed all'entrata in vigore del Codice del 1865, non ne è nota, per quel che è dato vedere ex actis, nel caso di specie la data di emigrazione in terra uruguayana, di tal ché non si può affermare che egli sia emigrato nella vigenza del Codice civile del 1837 e dunque non può attestarsi la perdita, per questa ragione, della cittadinanza italiana in capo all'avo”.
Sulle cause estintive
Documentata come sopra la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza, la domanda può essere accolta, posto che come stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Con riferimento a quest'ultimo punto, il ha sostenuto che l'onere probatorio è in realtà a carico dei CP_1 ricorrenti, citando la modifica normativa introdotta dal art. 1 d.l. n.36/2025 e comunque il principio di vicinanza della prova. Ha in particolare evidenziato che a seguito della novella di cui al D.L 28 marzo 2025 n. 36 doveva essere il ricorrente ad allegare e dimostrare che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni e assunto occupazioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912; e conseguentemente a depositare essi stessi estratti di leva militare (rectius, di matricola) e estratti contributivi, o documenti equipollenti nello Stato estero da cui, certificando quali attività abbiano svolto nella vita vissuta nello Stato estero di appartenenza, possa escludersi abbiano assunto ruoli apicali, ovvero funzioni militari tali da imporre la perdita della cittadinanza italiana, ove ancora posseduta. E in subordine chiesto che l'integrazione di cui sopra fosse effettuata ex artt. 210 e/o 213 c.p.c.
Sul punto si osserva quanto segue.
Prima della recente modifica normativa era, come visto, pacifica la regola secondo cui l'onere della prova gravava sulle parti secondo le regole ordinarie (cfr. Cass. SU 25317/22 sopra citata e Cass. SU 25318/22).
Il D.L 28 marzo 2025 n. 36 ha aggiunto all'art. 19-bis del D.lgs. 150/2011 il comma 2-ter che dispone «Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
E' dubbio se la norma possa essere applicata ai giudizi in corso, anche se la sua entrata in vigore è avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2025, e quindi il 29 marzo 2025.
pagina 4 di 6 Innanzitutto occorre verificare se la norma sia «meramente processuale». Con Per tentare di risolvere la questione si possono richiamare le osservazioni proposte dall'Ufficio Massimario (Relazione n. 4, 10 gennaio 2020 «Art. 2 bis d. lgs. n. 25 del 2008 e connesso Decreto Interministeriale attuativo dell'elenco dei paesi di origine sicuri.») al momento della entrata in vigore del primo decreto «Paesi sicuri»: «Chi si è occupato in modo specifico del problema con riferimento al decreto sui Paesi sicuri ha tuttavia osservato, sulla scorta degli approdi di autorevole dottrina processualcivilistica, che le norme sulla prova non si applicano retroattivamente quando non si limitino a modificare semplicemente gli strumenti processuali utilizzabili dal giudice, ma orientino i comportamenti dei consociati e incidano sul contenuto della decisione finale.
Si tratterebbe in questo caso di norme primarie e materiali, come tali irretroattive. In effetti, anche la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che le presunzioni abbiano natura sostanziale e non processuale, con conseguente irretroattività delle norme che le introducano nel corso del giudizio».
La Corte di Cassazione ha seguito lo stesso percorso argomentativo affermando: « In tema di protezione internazionale, l'inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei "paesi sicuri" produce l'effetto di far gravare sul ricorrente l'onere di allegazione rinforzata in ordine alle ragioni soggettive o oggettive per le quali invece il paese non può considerarsi sicuro, soltanto per i ricorsi giurisdizionali presentati dopo l'entrata in vigore del d.m. 4 ottobre 2019, poiché i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione, restando comunque intatto per il giudice, a fronte del corretto adempimento di siffatti oneri, il potere-dovere di acquisire con ogni mezzo tutti gli elementi utili ad indagare sulla sussistenza dei presupposti della protezione internazionale.» (Cass. Sez. 1, 11 novembre 2020, n. 25311).
Similmente si veda Cass., Sez. 5, Ord. 16493/2024, in materia tributaria, secondo cui sono norme sostanziali quelle che “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018, Rv. 649717 - 01)” ed esse, pertanto, non hanno efficacia retroattiva.
Per queste stesse ragioni non sembra sostenibile l'applicazione a processo in corso di una diversa distribuzione dell'onere probatorio, dopo che le parti hanno formulato le loro allegazioni e loro difese e istanze istruttorie o addirittura dopo che la causa è già stata istruita.
Detta norma di ripartizione dell'onere della prova incide, direttamente, sul diritto sostanziale fatto valere nel presente processo, con la conseguenza che non possa ritenersi una norma meramente processuale per cui valga il principio del tempus regit actum.
A prescindere, allo stato, dalle future decisioni della Corte Costituzionale (che potrebbero incidere anche su detto aspetto di riparto della prova) deve osservarsi che una applicazione “retroattiva” comporterebbe una variabile assolutamente non prevedibile per i ricorrenti, con la conseguenza, che, quantomeno, dovrebbe essere loro assegnato un congruo termine per poter adempiere al sopravvenuto onere probatorio.
La necessità di assicurare una decisione “non a sorpresa” nell'ambito di un “processo giusto” fanno ritenere preferibile l'interpretazione secondo cui la novella legislativa operi soltanto per i processi successivi alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che, nel caso in esame, continua a gravare su parte resistente l'onere di allegare e dimostrare che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni e assunto occupazioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912.
Doveva pertanto essere il a depositare, se ritenuto necessario, gli estratti di leva militare (rectius, di CP_1 matricola) e estratti contributivi, o documenti equipollenti nello Stato estero da cui, certificando quali attività abbiano svolto nella vita vissuta nello Stato estero di appartenenza, possa desumersi che abbiano assunto pagina 5 di 6 ruoli apicali, ovvero funzioni militari tali da imporre la perdita della cittadinanza italiana, ove ancora posseduta.
A diversa conclusione non può nemmeno giungersi invocando il principio di vicinanza o prossimità della prova in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità.
Invero non può con certezza affermarsi che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal Ministero resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato.
La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta, pena l'inversione dell'onere probatorio.
Ad ogni buon conto non può non rilevarsi come, nel caso di specie, il ricorrente abbia comunque prodotto il Certificato Negativo di Naturalizzazione (doc. 5) comprovando, quantomeno per il capostipite, l'assenza di una causa di decadenza della cittadinanza.
Conclusioni e spese.
La domanda dei ricorrenti deve in definitiva essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
▪ Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borzoli, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Chiara Monteleone
pagina 6 di 6
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Chiara Monteleone
Visto il ricorso iscritto al N. 8858/2024 R. G. proposto da:
, (C.F. con domicilio eletto presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. DELL'ELCE SILVIA, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri parte ricorrente nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 4.12.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22; atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
pagina 1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Chiara Monteleone, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 8858/2024 R. G. promosso da:
1) (C.F. ), nata a [...] – Parte_1 CodiceFiscale_2 Dipartimento di ON (Uruguay) il 03/01/1951;
2) (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_3 30/06/1976;
3) (C.F. ), nata a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_4 30/06/1978 ;
4) (C.F. ), nato a [...] – Parte_4 CodiceFiscale_5 Dipartimento di ON (Uruguay) il 14/08/1953;
5) (C.F. ), nata a [...] Parte_5 CodiceFiscale_6 il 03/12/1984
6) (C.F. ) , nato a [...] e v ideo (Ur u Parte_6 CodiceFiscale_7 g u a y ) i l 2 8/ 0 9/1 9 8 7
7) (C.F. ) , nata a Pan de Azuc a [...] – Dipartimento Parte_7 CodiceFiscale_8 di ON (Uruguay) i l 1 4/ 0 6/1 9 5 7 ;
8) (C.F. ), nato a [...] il Parte_8 CodiceFiscale_9 08/10/1985;
9) (C.F. ), nata a [...] il Parte_9 CodiceFiscale_10 09/02/1988;
10) (C.F. ), nato a [...] – Parte_10 CodiceFiscale_11 Dipartimento di ON (Uruguay) il 02/02/1958;
11) (C.F. ), nato a [...] – Parte_11 CodiceFiscale_12 Dipartimento di ON (Uruguay) il 16/09/1954;
12) (C.F. ), nato a [...] il Parte_12 CodiceFiscale_13 29/12/1990;
13) (C.F. ), nata a [...] il Parte_13 CodiceFiscale_14 13/01/1989;
14) (C.F. ), nato a [...] il Parte_14 CodiceFiscale_15 25/03/1993;
pagina 2 di 6 parte ricorrente nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni Controparte_1
e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di Persona_1 italiano emigrato all'estero.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione.
In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia.
Il si è costituito in giudizio non contestando la ricostruzione genealogica ma Controparte_1 eccependo, come si vedrà meglio infra, la sussistenza di cause estintive della cittadinanza e chiedendo, comunque, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.), insistendo infine, per il caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ritenuta la propria competenza territoriale, nel merito osserva quanto segue.
Sul vincolo di discendenza.
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha così documentato che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da Persona_1
nato il [...] in [...] – Prov. Genova - Liguria, capostipite emigrato in Uruguay,
[...]
Per_2
Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana.
pagina 3 di 6 La questione evidenziata in ricorso circa l'incostituzionalità della norma (art. 10 c. 3 legge 555 del 1912) nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana per la donna che avesse sposato uno straniero che possedeva una cittadinanza che a lei si comunicasse per effetto del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna, pare irrilevante nella fattispecie poiché non specificatamente contestata da parte opposta. In ogni caso, la stessa è stata definitivamente risolta dalla Suprema Corte con la sentenza, parimenti citata dai ricorrenti, n. 4466 del 25.2.2009, qui condivisa e integralmente richiamata.
Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato neppure la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta. Sul punto il , si è limitato ad affermare: CP_1
“Quanto alla sussistenza, in punto di diritto, della linea di trasmissione invocata, occorre, preliminarmente, dare atto che, pur essendo l'avo invocato nato in [...] certamente anteriore all'Unità d'Italia, ed all'entrata in vigore del Codice del 1865, non ne è nota, per quel che è dato vedere ex actis, nel caso di specie la data di emigrazione in terra uruguayana, di tal ché non si può affermare che egli sia emigrato nella vigenza del Codice civile del 1837 e dunque non può attestarsi la perdita, per questa ragione, della cittadinanza italiana in capo all'avo”.
Sulle cause estintive
Documentata come sopra la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza, la domanda può essere accolta, posto che come stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Con riferimento a quest'ultimo punto, il ha sostenuto che l'onere probatorio è in realtà a carico dei CP_1 ricorrenti, citando la modifica normativa introdotta dal art. 1 d.l. n.36/2025 e comunque il principio di vicinanza della prova. Ha in particolare evidenziato che a seguito della novella di cui al D.L 28 marzo 2025 n. 36 doveva essere il ricorrente ad allegare e dimostrare che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni e assunto occupazioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912; e conseguentemente a depositare essi stessi estratti di leva militare (rectius, di matricola) e estratti contributivi, o documenti equipollenti nello Stato estero da cui, certificando quali attività abbiano svolto nella vita vissuta nello Stato estero di appartenenza, possa escludersi abbiano assunto ruoli apicali, ovvero funzioni militari tali da imporre la perdita della cittadinanza italiana, ove ancora posseduta. E in subordine chiesto che l'integrazione di cui sopra fosse effettuata ex artt. 210 e/o 213 c.p.c.
Sul punto si osserva quanto segue.
Prima della recente modifica normativa era, come visto, pacifica la regola secondo cui l'onere della prova gravava sulle parti secondo le regole ordinarie (cfr. Cass. SU 25317/22 sopra citata e Cass. SU 25318/22).
Il D.L 28 marzo 2025 n. 36 ha aggiunto all'art. 19-bis del D.lgs. 150/2011 il comma 2-ter che dispone «Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
E' dubbio se la norma possa essere applicata ai giudizi in corso, anche se la sua entrata in vigore è avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2025, e quindi il 29 marzo 2025.
pagina 4 di 6 Innanzitutto occorre verificare se la norma sia «meramente processuale». Con Per tentare di risolvere la questione si possono richiamare le osservazioni proposte dall'Ufficio Massimario (Relazione n. 4, 10 gennaio 2020 «Art. 2 bis d. lgs. n. 25 del 2008 e connesso Decreto Interministeriale attuativo dell'elenco dei paesi di origine sicuri.») al momento della entrata in vigore del primo decreto «Paesi sicuri»: «Chi si è occupato in modo specifico del problema con riferimento al decreto sui Paesi sicuri ha tuttavia osservato, sulla scorta degli approdi di autorevole dottrina processualcivilistica, che le norme sulla prova non si applicano retroattivamente quando non si limitino a modificare semplicemente gli strumenti processuali utilizzabili dal giudice, ma orientino i comportamenti dei consociati e incidano sul contenuto della decisione finale.
Si tratterebbe in questo caso di norme primarie e materiali, come tali irretroattive. In effetti, anche la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che le presunzioni abbiano natura sostanziale e non processuale, con conseguente irretroattività delle norme che le introducano nel corso del giudizio».
La Corte di Cassazione ha seguito lo stesso percorso argomentativo affermando: « In tema di protezione internazionale, l'inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei "paesi sicuri" produce l'effetto di far gravare sul ricorrente l'onere di allegazione rinforzata in ordine alle ragioni soggettive o oggettive per le quali invece il paese non può considerarsi sicuro, soltanto per i ricorsi giurisdizionali presentati dopo l'entrata in vigore del d.m. 4 ottobre 2019, poiché i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione, restando comunque intatto per il giudice, a fronte del corretto adempimento di siffatti oneri, il potere-dovere di acquisire con ogni mezzo tutti gli elementi utili ad indagare sulla sussistenza dei presupposti della protezione internazionale.» (Cass. Sez. 1, 11 novembre 2020, n. 25311).
Similmente si veda Cass., Sez. 5, Ord. 16493/2024, in materia tributaria, secondo cui sono norme sostanziali quelle che “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018, Rv. 649717 - 01)” ed esse, pertanto, non hanno efficacia retroattiva.
Per queste stesse ragioni non sembra sostenibile l'applicazione a processo in corso di una diversa distribuzione dell'onere probatorio, dopo che le parti hanno formulato le loro allegazioni e loro difese e istanze istruttorie o addirittura dopo che la causa è già stata istruita.
Detta norma di ripartizione dell'onere della prova incide, direttamente, sul diritto sostanziale fatto valere nel presente processo, con la conseguenza che non possa ritenersi una norma meramente processuale per cui valga il principio del tempus regit actum.
A prescindere, allo stato, dalle future decisioni della Corte Costituzionale (che potrebbero incidere anche su detto aspetto di riparto della prova) deve osservarsi che una applicazione “retroattiva” comporterebbe una variabile assolutamente non prevedibile per i ricorrenti, con la conseguenza, che, quantomeno, dovrebbe essere loro assegnato un congruo termine per poter adempiere al sopravvenuto onere probatorio.
La necessità di assicurare una decisione “non a sorpresa” nell'ambito di un “processo giusto” fanno ritenere preferibile l'interpretazione secondo cui la novella legislativa operi soltanto per i processi successivi alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che, nel caso in esame, continua a gravare su parte resistente l'onere di allegare e dimostrare che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni e assunto occupazioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912.
Doveva pertanto essere il a depositare, se ritenuto necessario, gli estratti di leva militare (rectius, di CP_1 matricola) e estratti contributivi, o documenti equipollenti nello Stato estero da cui, certificando quali attività abbiano svolto nella vita vissuta nello Stato estero di appartenenza, possa desumersi che abbiano assunto pagina 5 di 6 ruoli apicali, ovvero funzioni militari tali da imporre la perdita della cittadinanza italiana, ove ancora posseduta.
A diversa conclusione non può nemmeno giungersi invocando il principio di vicinanza o prossimità della prova in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità.
Invero non può con certezza affermarsi che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal Ministero resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato.
La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta, pena l'inversione dell'onere probatorio.
Ad ogni buon conto non può non rilevarsi come, nel caso di specie, il ricorrente abbia comunque prodotto il Certificato Negativo di Naturalizzazione (doc. 5) comprovando, quantomeno per il capostipite, l'assenza di una causa di decadenza della cittadinanza.
Conclusioni e spese.
La domanda dei ricorrenti deve in definitiva essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
▪ Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borzoli, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Chiara Monteleone
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