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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/07/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5989/2024 promossa da: on l'Avv. PERRONE JESSICA MARIA Parte_1
ATTORE/I contro con l'Avv. LOMBARDO ROCCO CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione ex art. 615 1° comma cpc .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 1° comma cpc in opposizione a precetto , il SI. Parte_1 citava in giudizio la SI.ra , chiedendo in via preliminare la sospensione CP_1 dell'efficacia del titolo esecutivo , mentre in via principale l'attore chiedeva di dichiarare la nullità o l'inesistenza dell'atto di precetto , poiché nulla sarebbe dovuto a titolo di mantenimento per i figli , poiché gli stessi si sarebbero trasferiti a vivere presso l'abitazione paterna ( cioè presso il domicilio del SI. . Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale CP_1 contestava tutte le istanze ed eccezioni di parte attrice , chiedendo la conferma dell'atto di precetto notificato , chiedeva altresì il rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza dei presupposti necessari . In relazione alla fase cautelare del presente giudizio , lo scrivente giudicante rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza di gravi motivi connessi al “ fumus boni iuris
“ ed al “ periculum in mora “ . Alla prima udienza della fase di merito ,parte attrice chiedeva l'ammissione dì istanze istruttorie , mentre parte convenuta chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione ed in subordine la concessione di istanze istruttorie .
pagina 1 di 3 Lo scrivente giudicante di riservava . A scioglimento della riserva , la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 24/6/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma , con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali . Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione .
L'opposizione a precetto ex art. 615 1° comma cpc è infondata e va pertanto rigettata . Parte opponente evidenzia l'esistenza di fatti modificativi ed estintivi della pretesa creditoria della SI.ra , sussistenti dopo la pronuncia del decreto di omologa della separazione , in quanto i CP_1 figli si sarebbero trasferiti presso la casa paterna del SI. più precisamente il figlio Pt_1 Per_1 avrebbe vissuto presso l'abitazione della nonna paterna dal maggio 2019 ad aprile 2019 , mentre la figlia si sarebbe trasferita ad ottobre 2019 a FERRARA per gli studi universitari . Per_2
Tuttavia occorre rilevare che , a prescindere dalla fondatezza delle circostanze sopra elencate , gli eventuali fatti sopravvenuti non privano di efficacia il titolo esecutivo e non possono essere rivendicati nell'ambito dell'opposizione a precetto . Infatti i fatti sopravvenuti possono essere rivendicati solo attraverso la procedura della modifica delle condizioni di separazione e divorzio . La predetta procedura non è mai stata attivata dall'opponente SI. , il quale non può Pt_1 decidere autonomamente di non corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così dispone :
1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 1° comma cpc
2. Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1 opposta , che si liquidano per compensi professionali in € 5.077,00 oltre CP_1 spese generali 15% oltre CPA ed IVA .
Bergamo , 15/7/2025 IL GIUDICE
( dott. Giuseppe Liotta )
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5989/2024 promossa da: on l'Avv. PERRONE JESSICA MARIA Parte_1
ATTORE/I contro con l'Avv. LOMBARDO ROCCO CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione ex art. 615 1° comma cpc .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 1° comma cpc in opposizione a precetto , il SI. Parte_1 citava in giudizio la SI.ra , chiedendo in via preliminare la sospensione CP_1 dell'efficacia del titolo esecutivo , mentre in via principale l'attore chiedeva di dichiarare la nullità o l'inesistenza dell'atto di precetto , poiché nulla sarebbe dovuto a titolo di mantenimento per i figli , poiché gli stessi si sarebbero trasferiti a vivere presso l'abitazione paterna ( cioè presso il domicilio del SI. . Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale CP_1 contestava tutte le istanze ed eccezioni di parte attrice , chiedendo la conferma dell'atto di precetto notificato , chiedeva altresì il rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza dei presupposti necessari . In relazione alla fase cautelare del presente giudizio , lo scrivente giudicante rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza di gravi motivi connessi al “ fumus boni iuris
“ ed al “ periculum in mora “ . Alla prima udienza della fase di merito ,parte attrice chiedeva l'ammissione dì istanze istruttorie , mentre parte convenuta chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione ed in subordine la concessione di istanze istruttorie .
pagina 1 di 3 Lo scrivente giudicante di riservava . A scioglimento della riserva , la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 24/6/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma , con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali . Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione .
L'opposizione a precetto ex art. 615 1° comma cpc è infondata e va pertanto rigettata . Parte opponente evidenzia l'esistenza di fatti modificativi ed estintivi della pretesa creditoria della SI.ra , sussistenti dopo la pronuncia del decreto di omologa della separazione , in quanto i CP_1 figli si sarebbero trasferiti presso la casa paterna del SI. più precisamente il figlio Pt_1 Per_1 avrebbe vissuto presso l'abitazione della nonna paterna dal maggio 2019 ad aprile 2019 , mentre la figlia si sarebbe trasferita ad ottobre 2019 a FERRARA per gli studi universitari . Per_2
Tuttavia occorre rilevare che , a prescindere dalla fondatezza delle circostanze sopra elencate , gli eventuali fatti sopravvenuti non privano di efficacia il titolo esecutivo e non possono essere rivendicati nell'ambito dell'opposizione a precetto . Infatti i fatti sopravvenuti possono essere rivendicati solo attraverso la procedura della modifica delle condizioni di separazione e divorzio . La predetta procedura non è mai stata attivata dall'opponente SI. , il quale non può Pt_1 decidere autonomamente di non corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così dispone :
1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 1° comma cpc
2. Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1 opposta , che si liquidano per compensi professionali in € 5.077,00 oltre CP_1 spese generali 15% oltre CPA ed IVA .
Bergamo , 15/7/2025 IL GIUDICE
( dott. Giuseppe Liotta )
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