Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14893/2015 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. Natalia Chiriaco e Parte_1
Maddalena Parello
- opponente-
E
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Ezio Nardi
- opposto -
CONCLUSIONI
Parte opponente: 1) nel merito, annullare e revocare il decreto ingiuntivo a causa dell'insussistenza del credito azionato, atteso il pagamento di un importo in parte già corrisposto nonché lo svolgimento non a regola d'arte dei lavori ed il conseguente danno patito dal Sig. , con rifusione di Pt_1
spese, diritti e onorari;
2) in subordine, ridurre il credito eventualmente
provato secondo giustizia ed equità, anche alla luce dei difetti nell'esecuzione dei lavori e dei danni subiti;
3) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il Sig. ha subito un danno economico Pt_1
dall'esecuzione dei lavori svolti dalla e quindi condannare la CP
stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di euro
25.915,00 o quella diversa di giustizia, con rifusione di spese, diritti ed onorari.
Parte opposta: rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale, e confermare il decreto ingiuntivo n. 5374/2015 del Tribunale di Firenze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 4374/2015, notificato in data 19.09.2015, il
Tribunale di Firenze, su ricorso della Società ingiungeva Parte_2
all'attore il pagamento di euro 11.112,75 oltre ad interessi e alle spese della procedura di ingiunzione.
Le predette somme venivano richieste dalla in virtù di due CP
fatture (n. 1 e 39 del 2015) emesse a seguito di lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile in comproprietà del , e non pagate dal Pt_1
committente. In particolare la fattura n. 1 del 2015 era stata emessa a saldo del corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei lavori di appalto, mentre quella successiva a fronte dell'esecuzione di lavori extra capitolato concordati fra le parti, oltre che per le spese di noleggio di ponteggi, richiesti dal sotto la vigenza di un precedente contratto di appalto Pt_1
con altra ditta, poi risolto per inadeguatezza di quella.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, tempestivamente notificato il 22.10.2015, l'attore chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna della controparte al risarcimento dei danni patititi, a causa della irregolare esecuzione dell'appalto. 3
Contestava l'esistenza del credito oggetto della seconda fattura (n. 39/15), ritenendo esauriti i rapporti fra le parti con l'esecuzione del contratto di appalto, anche in considerazione della emissione della fattura n. 1/15 “a saldo”, per cui nessun lavoro extra capitolato sarebbe mai stato eseguito.
Con riferimento al credito di cui alla prima fattura, invece, ne riteneva l'insussistenza a causa dei molteplici danni che asserisce di aver patito a causa della scorretta esecuzione dell'appalto ad opera della della CP
quale chiedeva dunque la condanna al risarcimento del danno.
La si è costituita in giudizio evidenziando che, con riferimento CP
ai danni asseritamente patiti dal , questi avrebbero dovuti essere Pt_1
dimostrati dall'opponente, unitamente al nesso causale intercorrente fra questi e la condotta della società. In particolare i danni da infiltrazione lamentati dall'opponente sarebbero stati da imputare al difetto di manutenzione della copertura dell'edificio negli anni precedenti alla stipulazione del contratto di appalto, resosi necessario proprio a causa delle condizioni del tetto. Questo è il motivo per il quale la compagnia assicuratrice della alla quale il aveva richiesto la CP Pt_1
liquidazione dei danni patiti, aveva invece ritenuto di corrispondere solo la cifra di 458,00 euro. Quanto, invece, dell'inesistenza del credito oggetto della seconda fattura, la ha allegato una scrittura privata CP
intercorsa fra le parti avente ad oggetto alcuni dei lavori extra – capitolato eseguiti, dichiarando invece che i restanti erano stati concordati fra le parti tramite comunicazioni mail. Una quota della predetta fattura era da imputare al noleggio di ponteggi, richiesti dal a prima Pt_1 CP
dell'intervento di questa nei lavori, come risultava da un assegno consegnato dal alla stessa opposta. Pt_1
La causa, istruita con produzione di documenti, interpello, assunzione di testimonianza e CTU, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
15.10.2024, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 4
****
Tanto premesso l'opposizione al decreto ingiuntivo è solo in parte fondata e va dunque accolta nei limiti di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto recante un importo superiore a quanto effettivamente dovuto.
Con riferimento all'esistenza del credito oggetto delle fatture n. 1 e 39 del
2015, la questione si pone in verità solo a proposito della seconda fattura indicata. Il infatti, pur contestando genericamente la valenza Pt_1
probatoria delle fatture commerciali non contesta, in realtà, di essere tenuto al pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 1/15 (che, del resto, trova il suo fondamento nel preventivo, che costituisce un vero contratto di appalto, prodotto in atti), ma si è limitato ad eccepire l'inadempimento altrui ex art. 1460 c.c.. Tale eccezione tuttavia può avere soltanto un effetto sospensivo transeunte, non potendo di conseguenza mai avere effetti liberatori (Cass. n. 8760 del 2019), potendo al limite il corrispondente credito essere ridotto (come appunto richiesto dall'opponente) in relazione all'eventuale esistenza ed entità dei vizi lamentati dal committente. Di tale profilo si tratterà in seguito.
L'esistenza del credito oggetto della seconda fattura, invece, è contestato dal , che contesta – sia pure sempre genericamente - di aver mai Pt_1
autorizzato e ricevuto lavori extra – capitolato, e di dover pagare il noleggio dei ponteggi.
Per quanto concerne il noleggio dei ponteggi, l'interrogatorio formale disposto nei confronti del ha confermato l'avvenuto noleggio Pt_1
presso la sia di aver consegnato al titolare di quella, CP [...]
, l'assegno che gli si è mostrato, prodotto in copia dalla opposta. CP
Nonostante ciò non risulta sufficientemente provato il relativo credito di €
900,00 oltre IVA, portato dalla fattura n. 39 del 2015, visto che il predetto importo riguarderebbe – come specificamente affermato dalla opposta in sede di comparsa di costituzione – il costo del noleggio dei ponteggi 5
relativamente al periodo precedente rispetto alla stipulazione del contratto di appalto oggetto di causa. E allora, la relativa voce dovrebbe ritenersi inclusa in quella (“ponteggi”) specificamente prevista nel contratto del
23.7.12, laddove si legge: “nel presente preventivo sono comprese tutte le somme per le attrezzature necessarie per la realizzazione delle opere, quali ponteggi, betoniere, etc…”. O in ogni caso la opposta avrebbe dovuto spiegare (e provare), quanto meno, per quale ragione e sulla scorta di quali specifici accordi il costo del noleggio dei ponteggi per il periodo precedente non sarebbe stato previsto, come sarebbe stato ragionevole accadesse, in quella sede di preventivo scritto, redatto dalle parti.
L'opposizione va, dunque, accolta limitatamente a tale voce, con conseguente proporzionale riduzione del credito azionato in sede monitoria.
A proposito invece del credito scaturente dalla esecuzione di lavori extra capitolato, nella comparsa di risposta parte opposta afferma di aver eseguito i seguenti lavori: rifacimento dei sottoterrazzi prospicenti in Piazza Andrei;
rifacimento colonna di sfiato lato via Pier Capponi compreso traccia, fornitura materiali, posa in opera tubo e chiusura traccia;
lavori extra capitolato del tetto come da comunicazione mail intercorsa fra le parti;
opere in difformità al capitolato d'appalto necessitate dalle diverse condizioni della muratura sottostante l'intonaco delle facciate.
A dimostrazione di questi lavori, la ha allegato un documento, CP
non contestato, sottoscritto anche dal , da cui risulta l'accordo volto Pt_1
ad eseguire i lavori in difformità al capitolato d'appalto a causa dello stato della muratura sottostante l'intonaco. Nello stesso documento, tuttavia, non vi è riferimento agli altri lavori extra capitolato che la società afferma di aver eseguito. In parte, afferma la si tratterebbe di lavori CP
eseguiti in virtù di un accordo raggiunto tramite mail fra le parti, tuttavia queste email non sono state prodotte in giudizio. Né, d'altra parte, può costituire una prova del titolo del predetto credito il preventivo riferito ai 6
suddetti lavori allegato dalla parte opposta, non essendo stato sottoscritto anche dal . Pt_1
Anche la prova testimoniale predisposta al riguardo non è stata dirimente. Il testimone in data 25. 5. 2023, infatti, ha riferito di Testimone_1
sapere che l'appaltatore aveva l'incarico di “rifare ripassatura del tetto con colla di guaina, eventuale sostituzione di legno ammalorato e demolizione degli intonaci e rifacimento facciata e ripristino bozze e cornicioni”, oggetto dell'originario contratto di appalto stipulato fra le parti ed allegato da entrambe.
Tuttavia, in sede di CTU, il perito ha accertato la esistenza di questi lavori extra capitolato:
“ a. rifacimento sottobalconi per 40mq, di cui 20mq relativi alla parte
Pt_1
b. rifacimento del 30% in più delle facciate, rilevato in fase di sopralluogo;
c. rifacimento della colonna di sfiato lato via Pier Capponi, la cui realizzazione è stata comunemente riconosciuta in sede analisi peritale;
d. sostituzione di converse in rame, dalle immagini fornite non sono rilevabili nuove converse in rame;
e. sostituzione di correnti lignei in copertura di lunghezza variabile tra i 3 e i 5 metri lineari, la voce 3 di computometrico, riguardante la sostituzione dei correnti in legno non è stata quotata, ma concorre alla formazione del prezzo totale dell'appalto per
23 elementi fino ad un massimo di 6ml. le quantità indicate sono ragionevolmente in esso ricomprese;
f. intonacatura di porzioni (cartelle) di intonaco aggiuntive, dalle immagini fornite non sono rilevabili le zone in cui è stato eseguito intonaco aggiuntivo;
g. riparazione del lucernario con sostituzione dei vetri, attività visibile nelle immagini fornite dalla (all.3); CP 7
h. revisione completa di 19 mq in più di copertura, dal rilievo fornito dalla che può ritenersi affidabile, in quanto eseguiti i necessari CP
controlli, la quantità in esubero in realtà risulta 8,51mq.”
I lavori, dunque, risultano effettivamente realizzati, ed un accordo di massima in merito alla loro realizzazione si rinviene tra l'altro nel preventivo prodotto in atti, che prevenendo al riguardo un costo orario di €
22,00 per la manodopera contemplava dunque espressamente, già in quella sede, la possibilità che si rendessero necessarie ulteriori lavorazioni.
A conferma di ciò, del resto, l'immobile oggetto del contratto è in comproprietà con altri soggetti i quali, come affermato dall'opposta e non contestato dall'opponente, hanno pagato la loro quota della fattura n. 39/15 in merito ai lavori extra capitolato. Non appare per nulla verosimile, al contrario, che la società abbia di sua spontanea volontà eseguito questi lavori sull'immobile (lavori, tra l'altro, durati molti mesi) senza il consenso/ dissenso espresso del , che tra l'altro era anch'egli un imprenditore Pt_1
edile.
Occorre in ogni caso valutare l'esistenza di danni attribuibili alla
[...]
lamentati dal . CP Pt_1
In primo luogo il lamenta danni da infiltrazione, dipesi dalla Pt_1
esecuzione non a regola d'arte dei lavori di rifacimento della copertura dell'edificio e, specificatamente, dalla mancata predisposizione di un telo di nylon durante la notte per evitare che la pioggia entrasse all'interno dell'immobile mentre erano in corso i lavori. A tal fine, ha prodotto in giudizio delle foto che descrivono lo stato delle conseguenze da infiltrazione in alcune stanze dell'abitazione. Tuttavia, la dimostrazione dell'esistenza di un danno nulla dice in merito alla riconducibilità causale di quello alla società opposta ed ai lavori ad essa appaltati.
A tale riguardo il CTU ha affermato di non poter eseguire questo tipo di accertamento, essendo trascorso troppo tempo oramai dalla esecuzione dei lavori di appalto. Tuttavia, ha significativamente affermato che tali 8
infiltrazioni appaiono più probabilmente riconducibili ad un momento precedente all'inizio dei lavori di appalto.
Anche in sede di istruttoria orale, comunque, il teste Testimone_1
afferma che i lavori di appalto sono stati eseguiti sul tetto e sulle facciate perché “ erano un po' fatiscenti e ci pioveva su”.
Incombeva sulla parte opponente la prova del nesso causale fra la condotta e il danno di cui chiede il risarcimento. Tale prova, alla luce di quanto sopra affermato, non è stata raggiunta in modo sufficiente. Esistono, al contrario, degli indizi circa la preesistenza di problemi di infiltrazione rispetto all'esecuzione delle opere di appalto.
La mancata prova circa la correlazione causale tra le infiltrazioni e l'appalto impedisce ovviamene anche di accordare il risarcimento del danno subito agli indumenti a causa delle infiltrazioni. Anche di questo danno, comunque, non è stata data nessuna specifica prova;
il si è limitato Pt_1
ad allegarlo.
Parte opponente lamenta poi dei danni all'impianto elettrico, allegando un preventivo per la sua riparazione. In giudizio non è stata fornita alcuna prova del predetto contestato danno. Tale non può essere, infatti, il mero preventivo che, non essendo neppure firmato, non può dimostrare l'esistenza del danno poi riparato dall'elettricista. D'altra parte, durante il sopralluogo, il CTU ha accertato il corretto funzionamento dell'impianto elettrico.
Analogamente non è stata fornita prova del danno in merito ai ferma persiane, la cui esistenza prima dell'intervento non è stata dimostrata.
Similmente, nessun intervento sul vano scale era stato pattuito fra le parti, né originariamente (come risulta dal contratto di appalto allegato) né successivamente: nessuna prova è stata fornita al riguardo dal , che Pt_1
anzi nega di aver pattuito lavori extra-capitolato. Sicché, anche questa voce di danno non può essere risarcita. 9
Neppure va accolta la pretesa risarcitoria avanzata dal per il danno Pt_1
da ritardo nella esecuzione dei lavori. Nel contratto di appalto si CP
impegnava ad eseguire i lavori in 3 mesi. Tuttavia essendo stati, come si è detto, pattuiti e realizzati dei lavori extra capitolato, il predetto termine risulta superato, essendo evidentemente necessario un tempo ulteriore per consentire l'esecuzione anche dei suddetti diversi interventi. La richiesta di variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta infatti la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna (Cass.
25515/2019).
Anche a voler ritenere che in ogni caso, cioè nonostante le opere extra capitolato, un ritardo imputabile alla opposta si sia verificato (il ritardo allegato è infatti di oltre 11 mesi, e non è stato in alcun modo contestato dalla società opposta), quanto al conseguente danno il allega di aver Pt_1
subito “maggiori oneri” per occupazione di suolo pubblico pari ad euro
5.580,00, di cui richiede il ristoro.
L'allegazione di tale danno è però del tutto generica, e in nessun modo comprovata: la parte non ha indicato neppure esattamente quali siano stati tali maggiori oneri sostenuti, né se la somme indicate corrispondessero a maggiori oneri sostenuti da entrambi i comproprietari dell'immobile o soltanto dal e, in ogni caso, non ha fornito alcuna prova al riguardo. Pt_1
A conferma di tale estrema genericità, basti pensare che la stessa parte opponente in sede di scritti difensivi finali si è limitata sul punto a dare atto
– sostanzialmente concordando con tale valutazione - che il CTU aveva ritenuto non configurabile una penale da ritardo, in quanto non prevista dal contratto, dimostrando in tal modo di non avere ben chiara neppure la parte stessa in cosa i dedotti “maggiori oneri” per l'occupazione di suolo pubblico fossero effettivamente consistenti.
Il , infine, lamenta anche la esecuzione non a regola d'arte dei lavori Pt_1
concordati con l'originario contratto di appalto. 10
In sede di CTU, il perito ha in effetti ravvisato che, almeno per quanto riguarda il marcapiano e le bozze di facciata, oggetto del contratto di appalto allegato, le rifiniture presentano dei dettagli non perfettamente frattazzati, per i quali stima una percentuale di intervento del 10% per i primi e del 15% per i secondi (pari a 235,15 euro).
Diversamente, le disconnessioni delle stuccature nella zoccolatura in pietra, lamentate dall'opponente non sono attribuibili all'opposta, considerando che nel contratto non si fa riferimento ad attività su opere in pietra.
In conclusione, il vanterebbe un credito verso la pari ad Pt_1 CP
euro 235,15 per il ripristino dei marcapiani e delle bozze non perfettamente eseguiti, importo tuttavia pacificamente già interamente corrisposto dalla compagnia di assicurazioni della opponente la quale ha riconosciuto per danni la somma, a questo punto da ritenersi congrua, di € 458,00.
Atteso l'accoglimento parziale, sia pure in parte molto limitata, dell'opposizione, le spese del complessivo giudizio vanno compensate tra le parti nella misura del 20%, mentre per la restante parte seguono la soccombenza decisamente prevalente dell'opponente, e si liquidano come in dispositivo, anche con riferimento alla fase monitoria.
Sulla scorta del medesimo criterio vanno suddivise in via definitiva le spese relative alla CTU, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4374/2015 emesso dal Tribunale di
Firenze;
- In parziale accoglimento della corrispondente domanda condanna al pagamento a favore della Parte_1 Parte_3
della somma di euro 10.132,75, oltre ad interessi nella
[...]
misura legale dalla domanda al saldo;
11
- Compensa tra le parti le spese del complessivo giudizio nella misura di
1/5 e condanna l'opponente al pagamento della restante parte che liquida in euro 5.500,00 (di cui € 110,00 per esborsi relativi alla fase monitoria), oltre RGS, IVA e CPA come per legge;
- Pone in via definitiva le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico della parte opponente nella misura del 80 %, e del 20% a carico della parte opposta.
Firenze, 7/1/2025
Il giudice dott. Enrico D'alfonso
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dr. India Baldi.