Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 4894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4894 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 16166/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 08.5.2025 per la decisione ex art. 281 sexies u.c. cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies u.c. e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°16166 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
(c.f.: , nato a [...] il 23 aprile Parte_1 C.F._1
1979, residente in [...], nella qualità di procura- tore generale del sig. , nato a [...] il 22 febbraio Parte_2
1935, in virtù di Procura Generale del 31 gennaio 2018 per notar
[...]
, registrato in Napoli il 5 febbraio 2018 al n. 1265/1T, Persona_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via San Giacomo 15 presso lo studio degli avvocati Francesco del Mercato ( ) ed CodiceFiscale_2
1
- ATTORE
E
(c.f.: ), residente in [...] C.F._4
Posillipo 370,
- CONVENUTA Contumace
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, parte attrice esponeva: di essere proprietaria dell'appartamento sito in Napoli alla Via Posillipo 370; che detto appartamento aveva subito delle infiltrazioni dall'appartamento sovrastante di proprietà di;
che le dette CP_1 infiltrazioni, e le cause delle stesse, erano state imputate alla proprietà sovrastante;
che pertanto la era stata messa in mora per i neces- CP_1 sari interventi;
che dette lettere non avevano sortito effetto alcuno;
tanto premesso conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale la convenuta per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità della convenuta sig.ra nella verificazione degli eventi dannosi per cui è CP_1 causa per i motivi tutti di cui in narrativa;
condannare, di conseguenza, la convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore a causa ed in ragione dell'evento dannoso in parola e nello specifico: - € 5.215,10, per il ripristino dei luoghi interessati dalle infiltrazioni, oltre all'ulteriore danno da mancato parziale utilizzo salone/soggiorno, atteso che in det- to vano è collocata la cucina dell'attore, nella misura, da liquidarsi in via equitativa e comunque nella misura non inferiore ad € 2.000,00; - € 3.000,00, per la pitturazione dell'intera ringhiera ed alla sostituzione dei marmi danneggiati sulla balconata;
Il tutto per un totale di € 10.215,10
o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per tutti i motivi di cui in narrativa e con riserva di meglio precisare in corso di causa an- che a mezzo C.T.U.; condannare la convenuta sig.ra al rim- CP_1 borso delle spese di lite ed al pagamento degli onorari di difesa”.
La convenuta, regolarmente citata (come dimostra il rifiuto dell'addetto alla casa e la conseguente notificazione dell'atto introduttivo ex art. 140 2
cpc, nonché la consegna della cartolina di ricevimento alla destinataria dell'atto oggi convenuta), non si costituiva in giudizio;
in conseguenza, in questa sede, va dichiarata contumace.
Trattato il giudizio, espletata CTU, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies u.c. cpc.
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La responsabilità per i danni causati da infiltrazioni deve essere ascritta nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., con la conseguenza che grava sul danneggiato l'onere di provare il rapporto di custodia, il danno ed il nesso eziologico tra il danno e la cosa in custo- dia, mentre spetta al danneggiante l'onere di provare l'esistenza del ca- so fortuito e cioè di un elemento esterno da solo sufficiente a determi- nare l'evento dannoso.
Più nello specifico, circa l'onus probandi, assumendo quale parametro di responsabilità l'art. 2051 c.c., secondo i principi generali fatti proprio della giurisprudenza, in linea di principio, l'attore che agisce per il ricono- scimento del danno ha l'onere di provare, oltre che la titolarità del bene in capo al danneggiante, il danno e l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esi- stenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad inter- rompere quel nesso causale (più recentemente Cass. 18.02.2014 n. 3793; Cass. 25.08.2014 n. 18162; Cass. 23.10.2014 n. 22528).
In altri termini, il danneggiato (vale a dire il proprietario dell'immobile che ha subito delle infiltrazioni) deve dimostrare: 1) il danno;
2) la rela- zione esistente tra la cosa da cui proviene il danno ed il danno medesi- mo.
Il proprietario della cosa che ha causato il danno, invece, sarà gravato del difficile onere di dimostrare che il fatto è avvenuto per un caso for- tuito, ossia a causa di un evento assolutamente imprevisto ed impreve- dibile. Tra questi eventi può rientrare il fatto di un terzo, oppure al fatto stesso del danneggiato, che con una condotta imprudente se l'è cagio- nato.
Oltretutto, in termini più generali, giova rammentare che, nel caso in cui si invochi la responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (condotta colposa, evento dannoso e nesso di causalità tra la prima e l'ultimo) è a carico dell'attore (Cass. Sez. U, Sentenza n. 582 del 11/01/2008).
Premesse tali coordinate giurisprudenziali parte attrice ha allegato e dimostrato: che il proprio (cfr. atto notarile di proprietà allegato al fasci- colo di parte attrice) bene immobile ha subito infiltrazioni provenienti dal sovrastante immobile di proprietà della convenuta (cfr. fotografie in atti;
CTP e documentazione in atti); che ha chiesto il risarcimento alla proprietà dell'immobile sovrastante senza esito alcuno.
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La CTU disposta ed espletata in corso di causa ha accertato quanto se- gue: “dalle foto agli atti si evince la presenza di una macchia di infiltra- zione in zona centrale e sub centrale nel locale sala da pranzo (vedi schema 01 del capitolo precedente) e delle gocce marroni che si sono posate sul un elemento di marmo perimetrale del balcone e sulla por- zione della ringhiera limitrofa (vedi schema 01 del capitolo precedente). La macchia al soffitto della sala da pranzo essendo centrale si può de- sumere che provenga da impianti a servizio del locale soprastante men- tre le gocce marroni presenti sul balcone del ricorrente provengono probabilmente da qualche lavorazione che si stava svolgendo nel balco- ne soprastante. Attualmente durante le operazioni peritali risulta il sof- fitto della sala da pranzo asciutto da una verifica effettuata con il tatto delle mani e con l'uso di igrometro. Presente un leggero alone dove era presente all'epoca la macchia (vedi foto f02 o f03 del capitolo preceden- te). Nel lato balcone non risultano più presenti le gocci marrone sia quel- le sul marmo perimetrale e sia quelle sulla ringhiera. In merito al bagno denunciato nelle seconde note di memorie, si ribadisce come da comu- nicazione via pec (vedi Allegato II del presente elaborato) dell'Avvocato Del Mercato, che i danni denunciati nelle seconde memorie relative al soffitto del locale bagno sono state risolte con l'intervento dell'assicurazione che ha saldato il dovuto. In definitiva lo scrivente at- tenendosi alla documentazione fotografica presente agli atti e alle ope- razioni peritali svolte può confermare che ci furono le infiltrazioni nel locale sala da pranzo e che ci fu un gocciolamento al balcone così de- nunciati nel ricorso. … I danni rilevati all'interno dell'appartamento del ricorrente lato stanza da pranzo non sono più presenti durante le ope- razioni peritali tranne un leggero alone rimasto in una piccola porzione del soffitto dove era presente l'infiltrazione. Dal posizionamento della macchia lato soffitto stanza da pranzo, all'epoca dei fatti, si può ascri- vere a problematiche all'impianto di scarico del locale soprastante. Oggi non sono più presenti tali problematiche e pertanto non necessitano in- terventi per la rimozione delle stesse. Le problematiche al balcone sono legate non ad infiltrazioni ma a un gocciolamento che avvenuto da so- pra, probabilmente per delle lavorazioni, non precisate, che si stavano facendo pertanto trattasi di un evento puntuale non più in essere. … Nell'Allegato III del presente elaborato è riportato il computo metrico estimativo dei lavori da eseguire per il ripristino dei locali del ricorrente. Relativamente al summenzionato computo metrico, lo scrivente si è at- tenuto al prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Campania del 2022. Logicamente tali prezzi non si adattano ai piccoli interventi come quelli in esame pertanto le voci vengono maggiorate di un 30%. L'importo dei lavori, arrotondato ed attualizzato mediante l'indice FOI=1,019 (indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie), che lo scrivente ha valutato per il ripristino dell'appartamento del ricor- rente a causa delle infiltrazioni oggetto di causa è pari euro 575,00 + IVA (vedi Allegato III del presente elaborato).
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Ed invero, l'accertamento tecnico espletato ha dato ragione a parte at- trice per l'esistenza delle infiltrazioni e la loro imputabilità (nesso causa- le) all'appartamento di proprietà della convenuta.
Anche i danni prodotti dalle indicate infiltrazioni all'immobile di proprie- tà attorea sono esattamente individuati in consulenza e sopra riportati.
Altri danni non sono provati né è provata per tabulas l'omessa (totale ovvero parziale) utilizzazione dell'immobile a causa delle dette infiltra- zioni: le ulteriori domande risarcitorie devono, pertanto, essere rigettate per carenza di idonea prova sul punto;
non vi sono, infatti, in atti ade- guati elementi probatori (come, ad esempio, danni fisici causati dall'umidità degli ambienti agli abitanti o ancora totale inutilizzabilità degli stessi,) di riscontro dei lamentati danni.
Pertanto, parte convenuta va condannata al risarcimento dei danni in favore dell'attore, con conseguente corresponsione di € 575,00 oltre IVA; le dette somme devono ricomprendere l'IVA, quale componente immanente del credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27/01/2010, n. 1688).
Quanto agli interessi, va richiamato l'orientamento assunto dalla Su- prema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.02.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine al contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione mo- netaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto an- che il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal credito- re;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice se- condo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le cir- costanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subi- to per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definiti- vamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai sin- goli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del ca- so) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incre- menta nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione mone- taria, ovvero ad un indice medio.
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Sulla base di tali considerazioni, la convenuta dovrà corrispondere a par- te attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 481,98 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devaluta- zione", in base agli indici ISTAT, al marzo 2018, data del fatto generatore del danno;
Indice aprile 2025: 121,3; indice marzo 2018: 101,7; raccordo indici:1; Indice devalutazione 0,838) e, quindi, anno per anno, a partire dal marzo 2018 e fino al momento della presente decisione, sulle som- me di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisa- te, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno esse- re corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulte- riori interessi al tasso legale.
Le spese seguono strettamente la soccombenza (anche in considerazio- ne del comportamento processuale ed extra processuale della convenu- ta) e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da di- spositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22); sul punto si precisa che, in tema di rimborso del- le spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della
contro
- versia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettiva- mente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugna- zione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte del- la domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di con- siderare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5) (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ordi- nanza n. 35073 del 14 dicembre 2023); la disposizione predetta ha inte- so, infatti, fronteggiare il rischio connesso ad una quantificazione inizia- le errata o ingiustificata dell'importo preteso, con conseguente lievita- zione delle spese di lite;
ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella inizialmente pretesa.
Spese di CTU, come liquidate da separato decreto in atti, a carico della parte convenuta rimasta soccombente con onere di rimborso a parte attrice per tutto quanto al fine anticipato (e documentato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- Dichiara la contumacia di;
CP_1
2. - Accoglie, per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva, la domanda, e per l'effetto: - condanna parte convenuta al pagamento, in
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favore di parte attrice, della somma di euro 575, oltre IVA, oltre interessi al tasso legale come in motivazione;
3.- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che li- quida in € 400 per spese, € 662 per compensi di avvocato, oltre rimbor- so forfettario nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
4.- Pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di CTU, con onere di restituzione a parte attrice di tutto quanto al fine anticipato.
Così deciso in Napoli il 08.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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