Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5903 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 13174/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. 28226/2020 e 13174/2021 RGAC e vertenti
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele 112 Parte_1 presso le avv.te Donatella Giardino e Rossella Raffi, dalle quale è rappresentata e difesa come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE nel giudizio 28226/2020
E
in persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 alla Salita Arenella 9 presso l'avv. Antonio Ascione, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA nel giudizio 28226/2020 ATTRICE nel giudizio 13174/2021
nonchè
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Duomo 348presso gli avv.ti CP_2
Brunella Annunziata e Pasquale Buonanni, dai quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO nel giudizio 28226/2020
pagina 1 di 6
(oggi , in persona di un Controparte_3 Controparte_4 procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via del Parco Margherita 31 presso l'avv. Giovanni Maria Benincasa, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alle comparse di risposta
INTERVENTRICE nel giudizio 28226/2020 CONVENUTA nel giudizio 13174/2021
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione nautica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice nei confronti dei convenuti nel giudizio 28226/2020, e quella di nei confronti di sono fondate e va accolte, per quanto di Controparte_5 CP_3 ragione.
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_2 Controparte_6 chiedendo di condannarli in solido o singolarmente a risarcire i danni subiti dall'attrice in data 17/8/2016 nelle acqua vicino ad Olbia (Sassari) mentre era trasportata a bordo di un gommone di proprietà di e concesso in locazione a , Controparte_5 CP_2 danni da liquidare in € 50220,80 o nella diversa somma ritenuta giusta ed oltre spese successive, con vittoria delle spese di lite e dell'Accertamento tecnico preventivo svoltosi precedentemente;
la causa è stata iscritta a ruolo col n. 28226/2020; ai è costituito il convenuto chiedendo di dichiarare improponibile e/o CP_2 inammissibile “per mancato esperimento della negoziazione assistita ogni domanda proposta bei propri confronti, o comunque rigettare la domanda perché infondata, o subordinatamente dichiarare il concorso di colpa dell'attrice, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita chiedendo di rigettare la domanda nei propri Controparte_6 confronti, con vittoria delle spese di lite;
è intervenuta chiedendo di CP_3 rigettare la domanda dell'attrice perché infondata, e comunque dichiarare il gommone sul quale viaggiava l'attrice non era assicurato per la Rca con la stessa con CP_3 vittoria delle spese di lite;
ha convenuto in separato giudizio Controparte_6 [...] chiedendo di condannarla a pagare ogni somma eventualmente dovuta CP_3 all'attrice, con vittoria delle spese di lite;
la causa è stata iscritta a ruolo col n. 13174/2021; si è costituita chiedendo di rigettare la domanda dell'attrice CP_3 perché infondata, e comunque rigettare la domanda di garanzia nei propri confronti perché il gommone sul quale si era verificato l'evento non era assicurato presso con vittoria delle spese di lite;
successivamente le due cause sono state CP_3 riunite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, stato espletato l'interrogatorio formale del convenuto , e sono stati escussi i testi CP_2 Tes_1
pagina 2 di 6 , , , e ora la Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 causa va decisa.
Costituendosi, il convenuto ha eccepito che non fosse stata esperita la CP_2 procedura di negoziazione assistita, obbligatoria in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, ex art. 3 DL 132/2014 convertito in L. 162/2014; con ordinanza del 20/4/2021 il giudice ha assegnato il termine di 15 giorni per avviare la procedura di negoziazione assistita, ed a tanto ha provveduto parte attrice – senza esito, però.
La circostanza che si sia infortunata nelle circostanze di tempo e di Parte_1 luogo indicate nell'atto di citazione, è pacifica.
L'evento lesivo è così descritto in citazione: “ Durante la traversata in cui il natante era guidato dal , l'istante, seduta davanti al posto di guida, veniva sbalzata verso CP_2
l'alto e ricadeva pesantemente, subendo un forte impatto a livello della regione lombare del rachide, a causa dell'impatto provocato da un'onda a seguito dell'errata manovra di un altro scafo.”. Nella comparsa di risposta del convenuto , si legge: “In punto CP_2 di diritto, dai fatti descritti confermati dall'attrice nel proprio atto introduttivo, emerge inconfutabilmente, che alcuna responsabilità ex art 2054 c.c., può essere imputata al comparente, nella produzione dell'evento lesivo, avendo il medesimo adottato ogni possibile cautela per evitare infortuni.” Un gommone è una imbarcazione da diporto, ovvero idonea ad attività nautica a scopo sportivo o ricreativo, o comunque senza fini commerciali – e pacificamente, al momento del sinistro, le persone a bordo del gommone di stavano svolgendo attività ricreativa, e l'attrice stava Controparte_5 usufruendo di un trasporto a titolo amichevole. L'art. 40 Cod. Nautica da Diporto stabilisce: “1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.” Per quanto qui interessa, l'art. 2054.1 cc dispone:
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”. Ora, anche se nell'atto di citazione si evidenzia l'errata manovra del pilota di un'altra imbarcazione, ciò non significa escludere la responsabilità anche del pilota del gommone sul quale era trasportata l'attrice, ossia
, che infatti si chiede di dichiarare: dalla dinamica descritta in citazione, CP_2 non risulta che abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, come invece CP_2 sostiene lo stesso convenuto in comparsa di risposta – ossia che abbia almeno cercato di affrontare l'onda, provocata dall'altra imbarcazione, in modo da evitare sobbalzi pagina 3 di 6 eccessivi ai passeggeri del gommone da lui pilotato. Vero è che la teste , Testimone_6 compagna del convenuto pilota del gommone , ha riferito che uno scafo CP_2 di grosse dimensioni tagliò la strada al gommone sul quale viaggiava Pt_1 provocando un'onda anomala “che il sig. tentava invano di schivare sterzando il timone, CP_2 per effetto della quale però, l'attrice veniva sbalzata verso l'alto, per poi ricadere sulla prua subendo un impatto nella regione rachide lombare”; ed anche il teste amico di , ha Testimone_7 CP_2 riferito che per evitare l'onda improvvisa il pilota del gommone attuò “una manovra improvvisa” - ma non è dato sapere se la manovra di sia stata efficace, ossia se abbia affrontato l'onda CP_2 imprimendo l'angolatura giusta al gommone da lui condotto, e del resto la teste non ha saputo Tes_1 nemmeno orientativamente indicare la distanza alla quale quella imbarcazione si pose sulla rotta del gommone, e nulla ha precisato in proposito il teste – anzi, dalle deposizioni di entrambi i testi Tes_5 sopra citati emerge che proprio la manovra di avrebbe fatto sbalzare dalla posizione CP_2 Pt_1 in cui si trovava. In base alle norme sopra citate, e e vanno CP_2 Controparte_6 dichiarati responsabili dell'evento per cui è causa, rispettivamente quale locatario e proprietaria del gommone sul quale viaggiava anche solo in concorso col proprietario della misteriosa Pt_1 imbarcazione che provocò l'onda: e sono tenuti per l'intero a risarcire il danno subito da in Pt_1 quanto coobbligati in solido ex art. 2055 cc. Tuttavia l'attrice, stazionando in modo non prudente sul gommone, ha concorso a causare il danno da lei subito: la teste ha riferito che l'attrice si era Tes_1 stesa sul gommone, mentre il teste ha riferito che era seduta, sia pure a prua e non a poppa;
se Tes_5 stendersi su un gommone in moto appare un comportamento alquanto imprudente, perché espone il passeggero alle conseguenze di un movimento brusco dell'imbarcazione, anche l'essersi seduta a prua a non a poppa appare imprudente, perché la prua di un'imbarcazione veloce è notoriamente meno stabile della poppa, dato che è la prima parte dell'imbarcazione che impatta l'acqua; volendo assumere nell'incertezza l'ipotesi meno gravosa per l'attrice, ossia che fosse seduta a fianco del pilota (e non è dato neppure sapere come), ha contribuito a causare le proprie lesioni in una misura rilevante, Pt_1 visto che gli altri passeggeri danni non ne subirono. (evidentemente perché erano seduti a poppa, avendo lo stesso teste evidenziato che era a prua). Restando comunque più rilevante la Tes_5 Pt_1 co0lpa presunta del pilota, che ha dato il via alla catena causale lesiva, l'apporto causale dell'attrice può essere stimato nel 30%.
Per quanto esposto, i convenuti vanno condannati in solido a risarcire il 70% dei danni subiti dall'attrice nel sinistro per cui è causa.
Come si è visto sopra, ha proposto domanda di manleva nei Controparte_7 confronti di quale assicuratrice per la responsabilità civile del proprio CP_3 gommone al momento del sinistro;
la stessa ha prodotto la polizza Controparte_5 con effetto dal 18/6/2016 al 18/6/2017, e pagamento premio annuale, che copriva il motore applicato in quel momento al gommone (particolare non contestato) – nonché il contrassegno, in cui si legge: “periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio dalle ore 24 del 18/06/2016 alle ore 24 del 18/06/2017”. Intervenendo nel primo giudizio e costituendosi nel secondo, ha disconosciuto la conformità agli CP_3 originali delle copie prodotte da ma – posto che gli originali di Controparte_7 polizza e contrassegno, pacificamente, esistono, la compagnia assicurativa non ha specificato sotto quali aspetti le copie in atti differirebbero dagli originali, per cui il disconoscimento risulta generico ed inefficace. Dunque, la documentazione in atti dimostra che il premio fu pagato dal contraente all'agente o subagente che rilasciò il pagina 4 di 6 contrassegno, ossia al mandatario (o al submandatario) della compagnia assicurativa;
se poi l'agente, come sostiene UnipolSai, non rileva sul rapporto assicurativo sorto, anche nei confronti dei terzi, con il rilascio del contrassegno, ma riguarda solo i rapporti interni tra compagnia assicurativa e proprio mandatario (e quelli di quest'ultimo col submandatario). Del resto il teste , già dipendente di una società Testimone_4 posseduta da ovvero il subagente di che rilasciò il Controparte_8 CP_3 contrassegno, ha precisato che “I clienti che avevano pagato ricevevano il contrassegno, sul quale specificavo la data del pagamento e apponevo il timbro di SIS Assicurazioni, a quietanza.”: quindi ribadisce che se il contrassegno venne emesso, fu perché il premio era stato pagato. La domanda di manleva va dunque accolta, perché il sinistro si verificò nel periodo di copertura assicurativa.
I danni riportati dall'attrice nell'evento per cui è causa sono stati individuati in un accertamento tecnico preventivo svoltosi prima del presente giudizio. Come accertato dalla CTU di quel procedimento, riportò un trauma da compressione del Parte_1 rachide dorso-lombare con frattura delle limitanti superiori di D12 e L1, che fu trattata incruementemente;
ciò determinò una invalidità temporanea totale di giorni 40, parziale al 75% di giorni 30, parziale al 50% di ulteriori giorni 30, e parziale al 25% di ulteriori giorni 30; sono residuati postumi che integrano un danno biologico permanente nella misura del 12%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 33; le spese mediche e congrue alle esigenze di cura ammontano ad € 1920,24.
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per liquidare il danno non patrimoniale per l'anno 2014, quelle immediatamente antecedenti all'evento per cui è causa, sono liquidabili in favore dell'attrice € 8.160 per l'invalidità temporanea ed € 30.856 per l'invalidità permanente – si tratta di danno non patrimoniale complessivo, che include il danno morale;
non sono state addotte valide ragioni per personalizzare il danno. Complessivamente, dunque, è liquidabile in favore dell'attrice la somma di € (8160 + 30856 + 1920,24 =) 40.936,24; di essa, in ragione del concorso di colpa, è dovuto in concreto il 70%.
In definitiva, i convenuti vanno condannati in solido a pagare all'attrice la somma di € 28.655,36; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 17/8/2016 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 17/8/2016 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
L'interventrice/convenuta va condannata a rivalere gli attori di ogni somma che dovranno pagare all'attrice in forza della presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
[...] dovrà rimborsare a il 50% delle spese del giudizio, CP_3 Controparte_9 essendo stato l'altro 50% dell'attività difensiva svolto per difendersi dalla domanda dell'attrice (in sostanza equivalgono alle spese del giudizio riunito 13174/2021). pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nelle cause riunite iscritte ai nn. 28226/2020 e 13174/2021 rgac tra: attrice;
convenuta ed Parte_1 Controparte_1 attrice;
, convenuto;
(oggi , interventrice e CP_2 CP_3 CP_4 convenuta;
così provvede:
1) Dichiara e corresponsabili col pilota di Controparte_1 CP_2 un natante non identificato dell'evento per cui è causa;
2) Dichiara corresponsabile nella misura del 30% dei danni da lei Parte_1 subiti nell'evento per cui è causa;
3) NA e in solido a pagare a titolo di Controparte_1 CP_2 risarcimento a la somma di € 28.655,36, oltre rivalutazione monetaria dal Pt_1
17/8/2016 alla pronuncia, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 17/8/2016 alla pronuncia, oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
4) NA e a rimborsare a le spese Controparte_1 CP_2 Pt_1 dell'accertamento tecnico preventivo, che liquida in € 276 per esborsi ed € 2500 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
5) NA e a rimborsare all'attrice la spesa per CP_2 Controparte_1 la consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel procedimento di Atp, pari ad € 350 oltre Iva e Cp;
6) NA e in solido a rimborsare a le CP_2 Controparte_1 Pt_1 spese del presente giudizio, che liquida in euro 545 per esborsi ed euro 7600 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
7) NA (oggi a rivalere e CP_3 CP_4 Controparte_10
di ogni somma che questi pagheranno a in forza della presente CP_2 Pt_1 sentenza;
8) NA (oggi a rimborsare a CP_3 CP_4 Controparte_1 le spese del giudizio per la manleva, che liquida in € 277 per esborsi ed
[...] euro 3800 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 28/5/2025 Il giudice unico
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