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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2) dott. Antonio Rizzuti Consigliere
3) dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile n. 1322/22 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._3
) residenti in [...](Cs) alla Parte_4 C.F._4
Via Motta, quali eredi della sig.ra nata a Persona_1 C.F._5
Palermo il 19.07.1936 e deceduta in ER (Cs) il 28.09.2015, rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Massimiliano De Rose del Foro di Cosenza con studio in Rende, alla via Ciro Menotti n. 6 ) elettivamente domiciliati CodiceFiscale_6 presso l'Avv. Noemi Balsamo del Foro di Catanzaro con studio in Marcellinara (Cz) alla Via San Francesco n. 5.
Attori in riassunzione - appellati
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
C.F. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Catanzaro, nei cui uffici alla Via Gioacchino da Fiore, 34 domicilia ope legis; Convenuto in riassunzione - appellante
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
CONCLUSIONI:
Per gli attori in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile n. 16844/22 in data 25.05.2022, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio dalla parte istante, conseguentemente disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice – e per essa degli eredi odierni attori in riassunzione - al conferimento dei benefici riservati ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata e previsti dalle Leggi n° 302/1990, n° 407/1998, n.350/2003 n. 244/07 e da ogni successiva modifica e integrazione della normativa di settore;
condannare il , in persona del Ministro p.t. Controparte_1 alla corresponsione in favore dell'attrice - e per essa in favore degli eredi odierni attori in riassunzione, alla corresponsione delle speciali elargizioni, degli assegni mensili vitalizi e di ogni altra provvidenza economica nella misura stabilita dalle leggi in materia, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla data del decesso della sig. (28.09.2015) oltre interessi e Persona_1 rivalutazione monetaria dal dì della maturazione dei singoli crediti e sino all'integrale soddisfo. Col favore di tutte le spese ed onorari per i quattro gradi di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario oltre il costo della tassa di registro, spese, diritti ed onorari successivi occorrendi”.
Per il convenuto in riassunzione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: rigettare integralmente ogni avversa domanda. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, nata a [...], il Parte_5
19.07.1936 e residente a [...], proponeva opposizione avverso il decreto del
15.02.2012 con il quale il competente dirigente del Ministero dell'Interno - dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in riferimento al fasc. n. 2242, ha rigettato la richiesta da lei proposta in data 19.09.2003, per la concessione dei benefici previsti dalle leggi n.
302/1990 e 407/1998, in qualità di moglie di , deceduto a seguito di un Persona_2 evento criminoso verificatosi a Palermo in data 17.4.1982.
A sostegno della domanda, la deduceva l'illegittimità del provvedimento di Per_1 rigetto, non avendo l'amministrazione procedente verificato l'esistenza di informative di reato ovvero di sentenze di condanna a carico di , il quale è stato Persona_2 cionondimeno ritenuto, all'epoca dei fatti, "indiziato di associamone a delinquere e spaccio di sostante stupefacenti".
La inoltre, eccepiva l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui ha Per_1 ritenuto non integrato il requisito della "estraneità" del ad ambienti Per_2 delinquenziali, per il solo fatto che quest'ultimo è stato ucciso per avere ospitato in casa
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sua , nipote della moglie (originaria attrice) ed all'epoca dei fatti in Controparte_2 stato di gravidanza, moglie del noto mafioso, nonché collaboratore di giustizia, Per_3
, allorquando quest'ultimo era stato tratto in arresto dagli agenti della Squadra
[...] mobile di Roma in data 23.03.1982, unitamente ai suoceri ed ai cognati.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Con sentenza n. 1025/2016, depositata in data 30.6.2016, il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, riconosceva sussistente il diritto ai benefici previsti dalla legge n. 302/1990 s.m.i. in favore delle vittime della criminalità organizzata.
§ 2. Il giudizio di appello nel proc. 1769/16 RGCA.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , con atto di Controparte_1 citazione notificato in 4.10.2016.
Si costituivano ritualmente in giudizio , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e eredi di
[...] Parte_4 Persona_1
La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n.1646/2017, depositata in data 25.9.2017 accoglieva l'appello del e riformava la decisione di primo grado. CP_1
§ 3. Il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Avverso la predetta sentenza , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di proponevano ricorso in Cassazione Parte_4 Persona_1 affidato a due plurimi motivi, nei confronti del . Controparte_1
Con il primo motivo di ricorso deducevano la violazione e falsa applicazione, ex art.360
n. 3 c.p.c., degli artt. 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c. e 167 c.p.c., anche in relazione agli artt.1 e 7 I. 302/1990, 9 DPR n. 510/1999, 2697 c.c.
Con il secondo motivo di ricorso deducevano la violazione e falsa applicazione, ex art.360
n. 3 c.p.c., degli artt. 1, comma 2, lett. b) e 7 L. n. 302/1990, 9 DPR n. 510/1999, 2697
c.c., 112, 115, 116 c.p.c., anche in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c.
A sostegno del ricorso, assumevano, in sintesi, che non sussisterebbero condizioni ostative al beneficio previsto dall'art.1 comma 2 lett. b) L. n. 302/1990, considerato che l'esistenza di precedenti penali della vittima o di rapporto di parentela/affinità o di
«vicinanza», intesa come non estraneità a rapporti e frequentazioni, tra la vittima ed un collaboratore di giustizia (in relazione all'ospitalità data, su richiesta, peraltro, della
Questura di Palermo, alla moglie - nonché nipote di coniuge della CP_3 vittima - del collaboratore di giustizia , prossima al parto ed a suo figlio, Per_2 Per_3 in difetto di rapporti tra il ed il ) sarebbero frutto di mere allegazioni Per_2 Per_3 narrative del , contestate puntualmente e rimaste indimostrate, non essendo CP_1 neppure valutabili altre argomentazioni espresse dalla Corte d'appello (in ordine alle
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modalità di stampo mafioso con cui era stato assassinato il ), per loro assoluta Per_2 inconferenza, trattandosi, semmai, di conferma del primo presupposto richiesto per il beneficio (essere il medesimo rimasto vittima della mafia).
Con ordinanza n. 16844/2022, depositata il 25.05.2022, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata ed ha rinviato la causa alla Corte di Appello di
Catanzaro, in diversa composizione, cui ha demandato anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
A fondamento della decisione, la Corte di Cassazione, operata una puntuale esegesi della norma (art. 2 l. 302/1990) e richiamati i più recenti arresti giurisprudenziali della stessa
Corte, ha precisato che:
-- «La Corte d'appello ha ritenuto indimostrato il presupposto a base del beneficio della totale estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali, di cui all'art.1 della legge, comma 2 lett.b), risultando, dal provvedimento amministrativo di rigetto, che richiamava «il rapporto della Questura di
Palermo del 19/4/2004», che il era «indiziato di associazione a delinquere e spaccio di sostanze Per_2 stupefacenti», nonché, dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice («nota della Questura di
Palermo del 30/5/2005, allegata alla comunicazione del del 7.3.2013» con la Controparte_1 quale si confermava la circostanza già evidenziata nella pregressa nota), che il medesimo era altresì
«pregiudicato per atti osceni e reati contravvenzionali»; rilevavano poi, a conferma della mancanza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio, «le modalità particolarmente efferate, tipiche degli omicidi di mafia» con le quali il era stato assassinato, e la vicinanza del medesimo alla famiglia del Per_2 mafioso e collaboratore di giustizia (all'epoca dell'omicidio del nell'aprile Persona_3 Per_2
1982, la moglie del arrestato nel marzo di quell'anno, era ospite del e della di lui Per_3 Per_2 moglie zia della prima)»; CP_3
-- «come è reso evidente dalla terminologia utilizzata dal legislatore, la circostanza integrante il requisito per l'accesso al beneficio non è quella di essere o meno stato condannato per determinati reati, quanto piuttosto quella di essere estraneo ad «ambienti e rapporti delinquenziali», ampia formula che consente di poter dare rilievo anche «ad una occasionale contiguità con situazioni caratterizzate dalla propensione alla commissione di crimini o anche una velata connivenza o ancora una generica contiguità della vittima ad ambienti criminale» (TAR Calabria Catanzaro, n. 1053 del 3/6/2005)».
Quindi, in accoglimento del motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che: «la ritenuta carenza del requisito di cui all'art.1 comma 2 lett.b) della l. 302/1990, vale a dire la totale estraneità del agli ambienti malavitosi, è stata tratta, a fronte dell'omicidio dello stesso risalente Per_2 al 1982, ad informative della Questura degli anni 2004-2005, nelle quali, a distanza oltretutto di oltre venti anni dall'omicidio, ci si limitava a riferire che la vittima era stata «indiziata di delitto» e/o
«pregiudicato per atti osceni», senza alcuna indicazione ulteriore per identificare l'Autorità e gli atti di indagine (e i ricorrenti avevano dedotto, senza alcun elemento istruttorio contrario da parte
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dell'amministrazione, che il non era stato mai sottoposto a procedimenti penali né aveva subito
Per_2 condanne di alcun genere), mentre il riferimento all'essere la vittima «indiziata di associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti», presente nel provvedimento amministrativo di diniego del beneficio, oggetto di impugnazione, risultava mera allegazione, il che rendeva del tutto impossibile la prova da parte dell'attrice di elementi idonei a confutazione. Le modalità poi con le quali il era stato
Per_2 assassinato «tipiche degli omicidi di mafia» e il solo vincolo di vicinanza e di parentela, non del
Per_2 ma delia moglie del con la moglie del collaboratore di giustizia
Per_2 Per_3 Controparte_2
(quest'ultima nipote della prima), come pure l'ospitalità offerta, a Palermo, dalla famiglia del Per_2 alla in stato di gravidanza, ed al figlio di lei, dopo che il marito, divenuto CP_2 Per_3 collaboratore di giustizia, era stato arrestato a Roma, non potevano assumere rilievo decisivo ai fini della prova della frequentazione in concreto e della comunanza di stili di vita e di interessi del con gli Per_2 ambienti mafiosi, potendo essere, semmai, letti come conferma di vendette trasversali mafiose e dell'essere il rimasto vittima della mafia, circostanza allegata dalla richiedente. In sostanza, il sospetto o il Per_2 dubbio di non totale estraneità della vittima (in relazione alla normativa vigente ratione temporis) agli ambienti delinquenziali e, nella specie, criminali mafiosi, ai fini della concessione del beneficio per cui è causa (non essendo neppure in discussione la matrice mafiosa dell'episodio criminoso, seppure in difetto di individuazione dei responsabili), devono essere comunque ragionevoli e «vestiti» o «qualificati», in quanto, altrimenti, il familiare, in sede di richiesta del beneficio ed ai fini della dimostrazione della sussistenza del diritto alla relativa erogazione, non avrebbe alcuna possibilità, di fonte alle allegazioni dell'amministrazione, di dimostrare che il congiunto era vittima innocente».
Tutto ciò premesso la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza gravata e rinviato alla Corte d'Appello, in diversa composizione.
§ 4. Il giudizio in riassunzione.
Con atto di citazione in riassunzione a seguito di rinvio della Corte di Cassazione ex art. 383 e 392 cpc, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
hanno riassunto la causa innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro che, con
[...] decreto presidenziale, ha fissato l'udienza di trattazione per il giorno del 25.01.2023.
Con atto depositato in via telematica in data 23.01.2023 si è costituito in giudizio il rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 25.01.2023, la Corte, rilevato che non risultavano trasmessi ed acquisiti agli atti il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado (R.G. n. 2058/2012 del
Tribunale di Catanzaro) e dell'appello (R.G. n. 1769/2016), rinviava la causa all'udienza del 22 maggio 2024, udienza successivamente differita d'ufficio con provvedimento presidenziale, all'udienza del 26 marzo 2025.
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All'udienza del 26 marzo 2025 -sostituita ex art 127 ter c.p.c. da deposito telematico di note di trattazione scritta- sulle note scritte delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
§ 5. Venendo al merito della controversia occorre in primo luogo dare atto che attesa la natura e il contenuto della pronuncia della Cassazione come sopra riportato, il presente giudizio si connota come un tipico giudizio prosecutorio.
Si intende infatti tradizionalmente per giudizio prosecutorio quello che nasce dall'annullamento per motivi di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., definendosi invece giudizio restitutorio quello determinato da error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. che comporta generalmente la ripresa del giudizio dal momento in cui si è verificata la nullità.
Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione il giudizio prosecutorio, che
è quello specificamente disciplinato dagli articoli 393 e 394 c.p.c. si caratterizza per i seguenti aspetti:
• è la fase rescissoria del giudizio rescindente già svoltosi davanti alla Cassazione ed
è destinato all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi a nessuna altra, regoli per la prima volta la vicenda controversa, con l'osservanza del principio di diritto indicato dalla Cassazione,
• il perimetro del giudizio è fissato dall'osservanza del principio di diritto dettato dalla Cassazione, dalle domande già proposte nella fase del giudizio in cui è stata emanata la sentenza cassata e dal giudicato formatosi sui fatti e le circostanze non impugnate o comunque dati per presupposti dalla sentenza di Cassazione.
§ 6. Attenzionando le difese articolate dal appellante quanto al merito della CP_1 controversia alla luce delle chiare ed univoche indicazioni fornite dal Supremo Collegio con l'ordinanza di annullamento, deve riconoscersi l'assoluta mancanza nella specie di cause ostative al riconoscimento delle provvidenze oggetto di domanda.
Come è infatti noto, ai sensi dell'art. art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 302 del 1990, per accedere ai benefìci previsti dalla citata normativa è necessario che la vittima del reato:
a) non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
Nessuna delle situazioni ostative, con onere probatorio gravante sul chiamato CP_1 al riconoscimento di benefici oggetto di domanda, sembra ricorrere nel caso di specie.
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Secondo il Ministero appellante «emerge con chiarezza l'insussistenza del presupposto della “totale estraneità” previsto dalla legge ai fini della concessione dell'elargizione per cui è causa» atteso che «risulta dalla lettura delle note trasmesse dalla Prefettura e dalla
Questura di Palermo» che « all'epoca del delitto, risultava essere Persona_2 pregiudicato per i reati di associazione per delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti».
Tale affermazione, oltre che non condivisibile, è stata oggettivamente screditata dalla valutazione operata dalla Corte di Cassazione.
A ben vedere, infatti, attenzionando lo specifico profilo, la Suprema Corte ha rilevato che
«il riferimento all'essere la vittima «indiziata di associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti», presente nel provvedimento amministrativo di diniego del beneficio, oggetto di impugnazione, risultava mera allegazione, il che rendeva del tutto impossibile la prova da parte dell'attrice di elementi idonei a confutazione».
Il dato è tutt'ora invariato: la circostanza, sebbene affermata, è rimasta, infatti, sfornita del benché minimo supporto probatorio (al pari di quella relativa a "precedenti penali" della vittima contenuta nella nota del Prefetto di Palermo del 22/8/2005, prot. n.
26354/Area I), non avendo il appellante prodotto in giudizio alcuna CP_1 informativa di reato a carico del , né tanto meno alcuna sentenza di condanna a Per_2 carico dello stesso per i reati sopra indicati.
Inoltre, secondo il Ministero emerge, quale ragione ostativa alla concessione dell'invocato beneficio, «per tabulas, lo strettissimo rapporto di affinità esistente tra il sig. ed il Per_2 noto boss della criminalità organizzata essendo quest'ultimo Persona_3 coniugato con la nipote ( ) della vittima e della sig.ra Persona_4 Persona_1 moglie del ». Per_2
Anche tale deduzione è, in concreto, non decisiva ai fini del diniego del beneficio.
Seppur è vero che -per come, del resto, ritenuto in più occasioni dalla Suprema Corte- la condizione di vittima della criminalità organizzata è incompatibile anche con il mero sospetto della non totale estraneità del soggetto leso agli ambienti delinquenziali, è anche vero che il sospetto deve ritenersi comunque fondato sulle risultanze degli atti giudiziari o comunque su un'indagine da effettuarsi a cura dell'amministrazione procedente, così come stabilito dall'art. 7, primo comma, della legge n. 302/1990.
Ebbene, nel caso di specie -oltre alla già rilevata assenza di prove documentali in ordine all'esistenza di procedimenti penali a suo carico relative ai reati di cui lo stesso era, secondo il , indiziato- come correttamente rilevato dal primo giudice, la pur CP_1 documentata circostanza che abbia accolto in casa sua la moglie del Persona_2 noto mafioso , in un momento in cui la stessa, nipote diretta della Persona_3 moglie del , originaria attrice, si trovava in difficoltà per essere rimasta sola, a Per_2
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seguito dell'arresto del proprio marito e dei suoi parenti, e per di più prossima al parto, non consente, in assenza di altri elementi, di fondare anche solo il "sospetto" che non fosse totalmente estraneo agli ambienti malavitosi. Persona_2
Anche tale profilo, del resto è stato scrutinato e screditato dalla Corte di Cassazione che ha rilevato che «il solo vincolo di vicinanza e di parentela, non del , ma delia Per_2 moglie del con la moglie del collaboratore di giustizia , Per_2 Per_3 CP_2
(quest'ultima nipote della prima), come pure l'ospitalità offerta, a Palermo,
[...] dalla famiglia del alla in stato di gravidanza, ed al figlio di lei, dopo Per_2 CP_2 che il marito, , divenuto collaboratore di giustizia, era stato arrestato a Roma, Per_3 non potevano assumere rilievo decisivo ai fini della prova della frequentazione in concreto e della comunanza di stili di vita e di interessi del con gli ambienti Per_2 mafiosi, potendo essere, semmai, letti come conferma di vendette trasversali mafiose e dell'essere il rimasto vittima della mafia, circostanza allegata dalla richiedente». Per_2
Ed allora, epurati di concreta rilevanza dimostrativa della insussistenza del presupposto della “totale estraneità” gli argomenti valorizzati dal nell'atto di appello, non CP_1 residuano altri concreti elementi oggettivi per avallare le conclusioni dell'appellante.
Nessun ulteriore elemento risulta introdotto nel presente giudizio dal che, CP_1 riargomentando sulla rilevanza di quelle stesse circostanze ritenute sostanzialmente irrilevanti dalla Corte di Cassazione, si limita ad insistere, anche attraverso richiami giurisprudenziali, perché alle stesse sia data una lettura alternativa a quella offerta dal giudice di prime cure.
In definitiva, dunque, evidenziato che, come rilevato dalla Corte di Cassazione «il sospetto o il dubbio di non totale estraneità della vittima (in relazione alla normativa vigente ratione temporis) agli ambienti delinquenziali e, nella specie, criminali mafiosi, ai fini della concessione del beneficio per cui è causa (non essendo neppure in discussione la matrice mafiosa dell'episodio criminoso, seppure in difetto di individuazione dei responsabili), devono essere comunque ragionevoli e «vestiti» o «qualificati», in quanto, altrimenti, il familiare, in sede di richiesta del beneficio ed ai fini della dimostrazione della sussistenza del diritto alla relativa erogazione, non avrebbe alcuna possibilità, di fonte alle allegazioni dell'amministrazione, di dimostrare che il congiunto era vittima innocente», è innegabile che nel caso di specie difettino elementi oggettivi concreti per assurgere il mero sospetto ad indizio qualificato idoneo a giustificare un legittimo diniego dell'accesso al beneficio.
A riprova della inesistenza di altri elementi dai quali desumere il coinvolgimento di negli ambienti malavitosi, non è inutile, infine, richiamare le risultanze Persona_2 della relazione sui rapporti tra mafia e politica approvata nella seduta del 6.4.1993 dalla
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stessa Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altee associazioni criminali similari, da cui risulta che " viene ucciso solo per Persona_2 avere fatto partorire in casa sua la moglie di " (v. stralcio della Persona_3 relazione allegata al fascicolo della parte attrice in primo grado).
§ 7. Le spese di lite
7.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, come modificato dal D.M. 147/22 (causa di valore indeterminabile di bassa complessità) operato un aumento percentuale sul compenso base atteso che il difensore assiste più parti con identica posizione.
7.2. Quanto alle spese del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione -la cui liquidazione è stata demandata alla Corte con l'ordinanza n. 33594/2021 di annullamento con rinvio, le stesse vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, come modificato dal D.M. 147/22, (causa di valore indeterminabile di bassa complessità).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, sulla domanda originariamente proposta dal avverso la sentenza nr. 1025/2016 del Tribunale di Catanzaro del Controparte_1
30.06.2016, così provvede:
1. Conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna il al pagamento in favore degli appellati delle spese Controparte_1 di lite che liquida, per il presente grado, in € 7.107,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Condanna il al pagamento in favore degli appellati delle spese Controparte_1 di lite che liquida, per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in € 3.859,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in data 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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