Articolo 1 della Legge 4 agosto 1955, n. 722
Articolo 2
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4 settembre 1955
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12 aprile 1990
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3 agosto 2003
Art. 1. 1. A decorrere dall'anno 1990 e' autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonche' di una lotteria internazionale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validita', della finalita' e della continuita' nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il ((15 dicembre)) di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.
5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovra' essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(( 5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storica-artisticoculturali e con avvenimenti sportivi. ))
Entrata in vigore il 3 agosto 2003
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