Ordinanza collegiale 29 maggio 2025
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Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
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Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00617/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00622/2025 REG.RIC.
N. 00623/2025 REG.RIC.
N. 00624/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2025, proposto da
SA RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cristiani e Dario Bergamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria del Cedro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2025, proposto da
AN RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cristiani e Dario Bergamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria del Cedro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2025, proposto da
AN RA e SA RA, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Cristiani e Dario Bergamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria del Cedro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 622 del 2025:
- della ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 2 del 14 febbraio 2025, notificata in pari data, con la quale il Comune di Santa Maria del Cedro ha ordinato al signor IA RA « di demolire a propria cura e spese con il ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento […] le suddette opere abusive accertate, in premessa indicate, poste in questo Comune e censite come segue: - Foglio n. 11 plla 1219 sub 9, foglio 11 plla 1219 sub 2 (BCNC - vano scala) » ;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello indicato, ancorché non cognito;
quanto al ricorso n. 623 del 2025:
-della ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 4, del 14 febbraio 2025, notificata in pari data, con la quale il Comune di Santa Maria del Cedro ha ordinato alla ricorrente « di demolire a propria cura e spese con il ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento […] le suddette opere abusive accertate, in premessa indicate, poste in questo Comune e censite come segue: -Foglio n.11 p.lla 1219 sub.16 e 18, foglio 11 plla 1219 sub 2 (BCNC-vano scala) »;
-di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello indicato, ancorché non cognito;
quanto al ricorso n. 624 del 2025:
per l'annullamento
-della ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.3, del 14 febbraio 2025, notificata in pari data al Signor SA RA ed in data 6 marzo al Signor AN RA, con la quale il Comune di Santa Maria del Cedro ha ordinato ai ricorrenti « di demolire a propria cura e spese con il ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento [...]) le suddette opere abusive accertate, in premessa indicate, poste in questo Comune e censite come segue: - Foglio n. 11 plla 1219 sub 13, 14, 15; foglio 11 plla 1219 sub 2 (BCNC-vano scala) »;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello indicato, ancorché non cognito.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria del Cedro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. VI DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che:
- i sig.ri RA hanno impugnato le ordinanze di demolizione emesse dal Comune di Santa Maria del Cedro relative a diverse unità immobiliari identificate in catasto al foglio 11, particella 1219, deducendone l'illegittimità;
- nel corso del giudizio, il Comune resistente ha depositato le ordinanze n. 1, n. 2 e n. 3 dell'11 marzo 2026, con la quale ha annullato in autotutela i provvedimenti impugnati, disponendo contestualmente nuovi ordini di rimessione in pristino;
Ritenuto che:
- tra i ricorsi indicati in epigrafe sussiste un’evidente connessione oggettiva e (in parte) soggettiva, vertendo sui medesimi presupposti di fatto e riguardando il medesimo complesso immobiliare; pertanto, in via preliminare, ne deve essere disposta la riunione, ai sensi dell’art. 70 c.p.a.;
- l’annullamento in autotutela dei provvedimenti gravati determina la cessazione della materia del contendere, fatte salve le eventuali iniziative giudiziarie avverso le parti delle nuove ordinanze che dispongono il rinnovo dell'ordine demolitorio, sulla base di differenti presupposti;
- le spese di lite debbano seguire la soccombenza virtuale, apparendo i ricorsi assistiti da profili di fondatezza già rilevati in sede cautelare con le ordinanze n. 364, n. 365 e n. 369 dell'11 luglio 2025;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Santa Maria del Cedro al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000, oltre al rimborso del contributo unificato, delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
VI DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI DI | IV RR |
IL SEGRETARIO