Articolo 4 della Legge 19 luglio 1988, n. 278
Articolo 3Articolo 5
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5 agosto 1988
Art. 4. 1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all' articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , sono stabilite le norme di attuazione della presente legge, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunita' economica europea.
2. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:
a) l'ammontare del premio di fermo temporaneo;
b) i periodi dell'anno nei quali deve essere effettuato il fermo temporaneo. A tal fine il Ministro della marina mercantile acquisisce anche il parere del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
c) le modalita' tecniche per il controllo del fermo temporaneo e di quello definitivo delle navi;
d) le modalita' tecniche per l'erogazione dei premi e dell'indennita' giornaliera.
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 3 della legge n. 41/1982 e' il seguente:
"Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare). - Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente articolo 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 , si costituisce in "Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare"; a tal fine la Commissione e' integrata da:
a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 781 ;
d) un rappresentante delle industrie conserviere;
e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo articolo 6.
Il presidente del Comitato puo' invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.
Il Comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.
Il regolamento interno del Comitato e' approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato".
Entrata in vigore il 5 agosto 1988