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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Provincia Di Frosinone - 01633570609
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anagni
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1765 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene all'attenzione di questa Corte di Giustizia Tributaria il ricorso proposto dalla Provincia di Frosinone nei confronti del Comune di Anagni avverso l'avviso di accertamento IMU n.1765 relativo all'anno di imposta
2021, per un complessivo importo di € 15.578,10.
Premesso che l'atto ha come presupposto impositivo il possesso in capo alla Provincia di Frosinone di due immobili, un caseggiato contraddistinto al catasto urbano del Comune di Anagni al foglio 123, particella 123, sub. 3, 5, 11, 12 ed un terreno, censito in catasto al Foglio 62, particella 32, eccepisce l'ente ricorrente l'illegittimità dell'avviso e la non debenza dell'imposta sulla base del disposto dell'art.7 del D.Lvo 504/1992 che, in tema di IMU prevede l'esenzione dal tributo per gli immobili posseduti dalle Province ove destinati ai compiti istituzionali.
Nel caso di specie gli immobili in questione sarebbero una ex caserma dei Carabinieri che la Provincia utilizzerebbe come locale deposito di beni, strumenti e come archivio, ed un terreno che sarebbe costantemente mantenuto e curato dall'ente per garantire la visibilità degli utenti della strada che percorrono un tratto ivi limitrofo.
Sostiene la CI che ai fini dell'esenzione deve prevalere la permanenza potenziale della destinazione, essendo irrilevante l'eventuale impossibilità temporanea di utilizzo effettivo del bene.
Chiede quindi l'annullamento dell'avviso impugnato.
Si è costituito il Comune di Anagni che ha controdedotto sulle eccezioni di parte chiedendo il rigetto del ricorso con produzione di documentazione a dimostrazione del totale abbandono ed incuria in cui versano i due immobili.
Il processo è stato discusso all'udienza del 26.01.2026 in presenza del difensore della ricorrente che ha insistito sui motivi dedotti nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In materia tributaria, se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta.
Ebbene, nel caso di specie, questa Corte ritiene che la Provincia di Frosinone non abbia fornito prova adeguata del suo diritto ad ottenere l'esenzione di cui all'art.7 D.Lgs 504/1992 secondo cui sono esenti dall'imposta gli immobili, nel caso di specie, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
In primo luogo, perché non ha dimostrato di aver mai presentato dichiarazione.
Si ricorda che in materia di IMU, è principio generale, ribadito ultimamente dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24200 del 09 settembre 2024, che la presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto passivo, al fine di volersi avvalere di un'esenzione, è da ritenersi atto obbligatorio.
Questo non risulta mai essere stato fatto da parte della Provincia e ciò ne legittimerebbe di per sé l'esclusione dal diritto ad ottenere l'esenzione richiesta. Inoltre, non ha fornito alcuna documentazione o prova a supporto di quanto ha dedotto in ricorso, ossia dell'effettivo utilizzo dell'immobile ad uso di deposito ed archivio nonchè, per il terreno, a dimostrazione dell'esistenza di opere di una sua costante manutenzione.
Dalla documentazione fotografica prodotta dalla parte resistente, l'ex caserma appare essere invece in uno stato di (non certo temporaneo) totale ed assoluto abbandono ed anche il terreno appare essere un appezzamento del tutto incolto. A questa documentazione la ricorrente non ha fornito alcun ulteriore supporto documentale. Così come non ha chiarito per quale motivo, avendo pagato l'IMU per i due immobili negli anni precedenti, come affermato dal Comune di Anagni, nello specifico in relazione alle annualità dal 2012 al 2017, da quella data non ha più versato l'imposta senza aver mai presentato alcuna dichiarazione in variazione per ottenere l'esenzione.
Atteso quanto sopra, si ritiene che le eccezioni della CI siano prive di fondamento. Per quanto sopra il ricorso è respinto.
La Corte ritiene equo, stante la particolarità della vicenda e la natura pubblica dei due enti parti del ricorso, compensare le spese di lite fra loro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti. Frosinone lì 26.1.2026 Il Relatore dott. Filippo
Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Provincia Di Frosinone - 01633570609
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anagni
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1765 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene all'attenzione di questa Corte di Giustizia Tributaria il ricorso proposto dalla Provincia di Frosinone nei confronti del Comune di Anagni avverso l'avviso di accertamento IMU n.1765 relativo all'anno di imposta
2021, per un complessivo importo di € 15.578,10.
Premesso che l'atto ha come presupposto impositivo il possesso in capo alla Provincia di Frosinone di due immobili, un caseggiato contraddistinto al catasto urbano del Comune di Anagni al foglio 123, particella 123, sub. 3, 5, 11, 12 ed un terreno, censito in catasto al Foglio 62, particella 32, eccepisce l'ente ricorrente l'illegittimità dell'avviso e la non debenza dell'imposta sulla base del disposto dell'art.7 del D.Lvo 504/1992 che, in tema di IMU prevede l'esenzione dal tributo per gli immobili posseduti dalle Province ove destinati ai compiti istituzionali.
Nel caso di specie gli immobili in questione sarebbero una ex caserma dei Carabinieri che la Provincia utilizzerebbe come locale deposito di beni, strumenti e come archivio, ed un terreno che sarebbe costantemente mantenuto e curato dall'ente per garantire la visibilità degli utenti della strada che percorrono un tratto ivi limitrofo.
Sostiene la CI che ai fini dell'esenzione deve prevalere la permanenza potenziale della destinazione, essendo irrilevante l'eventuale impossibilità temporanea di utilizzo effettivo del bene.
Chiede quindi l'annullamento dell'avviso impugnato.
Si è costituito il Comune di Anagni che ha controdedotto sulle eccezioni di parte chiedendo il rigetto del ricorso con produzione di documentazione a dimostrazione del totale abbandono ed incuria in cui versano i due immobili.
Il processo è stato discusso all'udienza del 26.01.2026 in presenza del difensore della ricorrente che ha insistito sui motivi dedotti nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In materia tributaria, se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta.
Ebbene, nel caso di specie, questa Corte ritiene che la Provincia di Frosinone non abbia fornito prova adeguata del suo diritto ad ottenere l'esenzione di cui all'art.7 D.Lgs 504/1992 secondo cui sono esenti dall'imposta gli immobili, nel caso di specie, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
In primo luogo, perché non ha dimostrato di aver mai presentato dichiarazione.
Si ricorda che in materia di IMU, è principio generale, ribadito ultimamente dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24200 del 09 settembre 2024, che la presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto passivo, al fine di volersi avvalere di un'esenzione, è da ritenersi atto obbligatorio.
Questo non risulta mai essere stato fatto da parte della Provincia e ciò ne legittimerebbe di per sé l'esclusione dal diritto ad ottenere l'esenzione richiesta. Inoltre, non ha fornito alcuna documentazione o prova a supporto di quanto ha dedotto in ricorso, ossia dell'effettivo utilizzo dell'immobile ad uso di deposito ed archivio nonchè, per il terreno, a dimostrazione dell'esistenza di opere di una sua costante manutenzione.
Dalla documentazione fotografica prodotta dalla parte resistente, l'ex caserma appare essere invece in uno stato di (non certo temporaneo) totale ed assoluto abbandono ed anche il terreno appare essere un appezzamento del tutto incolto. A questa documentazione la ricorrente non ha fornito alcun ulteriore supporto documentale. Così come non ha chiarito per quale motivo, avendo pagato l'IMU per i due immobili negli anni precedenti, come affermato dal Comune di Anagni, nello specifico in relazione alle annualità dal 2012 al 2017, da quella data non ha più versato l'imposta senza aver mai presentato alcuna dichiarazione in variazione per ottenere l'esenzione.
Atteso quanto sopra, si ritiene che le eccezioni della CI siano prive di fondamento. Per quanto sopra il ricorso è respinto.
La Corte ritiene equo, stante la particolarità della vicenda e la natura pubblica dei due enti parti del ricorso, compensare le spese di lite fra loro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti. Frosinone lì 26.1.2026 Il Relatore dott. Filippo
Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini