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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/05/2024, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 414/2019
Il Giudice Onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 28/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti LIBERATI MATTEO e CIULLI FABIO
ricorrente contro
) in liquidazione, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti PULSONI FABIO, RAFFAELLA RAPONE e GIOVANNI
AZZENA resistente
), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti PULSONI FABIO, RAFFAELLA RAPONE e
GIOVANNI AZZENA resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/7/2019 ha Parte_1
convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la società
[...]
, e la società deducendo di Controparte_2 Controparte_1
essere stato un dipendente di e di essere stato Org_1
ceduto alla a far data dal marzo Controparte_2
2010.
Ha affermato che dopo la cessione, in data 6 -7 maggio 2010, la si era inc ontrata con le OO.SS. Controparte_2
e CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
nel contesto della trattativa avente a oggetto la definizione di un contratto collettivo di lavoro diverso dal CCNL metalmeccanici, che si applicava al personale della
[...]
ed In particolare, “Al fine di individuare Controparte_7
una normativa che, superando l'iniziale impostazione dell'azienda relativamente all'applicazione del contratto nazionale di lavoro metalmeccanico, mantenga il requisito essenziale della competitività nell'ambito di tale settore e che, al tempo stesso, delinei per i lavoratori condizioni economiche e normative complessivamente in linea, se non addirittura migliorative rispetto al citato contratto nazionale e ai precedenti contratti aziendali, le Parti hanno concordato, con riferimento e nel rispetto della procedura di cessione del ramo di azienda, di determinare la riprotezione della parte fissa della retribuzione precedentemente percepita dal personale a tempo indeterminato delle aziende 'Meridiana ed al netto di un contributo Org_1
pari al 5% della stessa, mediante l'istituzione di un superminimo ad personam non assorbibile.”
Pag. 2 di 14 Ha dedotto che quest'ultima previsione era stata poi inserita all'art. 52 (intitolato “Contributo ex A. 6/5/10” ) del Contratto
Collettivo di Lavoro del personale dipendente di
[...]
il 19 gennaio 2011 dalla Organizzazione_2 [...]
da una parte, e da le Controparte_2 Parte_2 CP_8
e dall'altra.
[...] CP_5 CP_9 CP_10
Ha esposto che il termine di validità del contratto collettivo aziendale della era stato stabilito Controparte_2
in tre anni, dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2013 e, nonostante le parti si fossero impegnate contrattualmente a incontrarsi sei mesi prima della scadenza (31.12.2013) per avviare le trattative sul rinnovo (art. 1), l'accordo non era mai stato rinnovato o prorogato, né era mai stata avviata la procedura generale per il rinnovo come dettagliata all'art. 4.
Ha affermato che dalle buste paga depositate con il presente ricorso risultava che il “Contributo ex A. 6/5/10” era stato applicato dalla parte datoriale sulla retribuzione del Pt_1
durante il periodo di vigenza del contratto dal mese di agosto
2010 al mese di dicembre 201 3, e anche con riferimento alle mensilità successive al termine di efficacia definito dalle parti e precisamente su tutte le mensilità erogate da CP_2
a favore del ricorrente da gennaio 2014 a Controparte_2
novembre 2018, compreso.
Ha esposto che dal mese di novembre 2018 il rapporto di lavoro del era proseguito senza soluzione di continuità con la Pt_1
società (già , cessionaria Controparte_1 Controparte_2
Pag. 3 di 14 del ramo di azienda della Controparte_2
denominato “maintenance.
Ha affermato che nelle more dell'efficacia della detta cessione, conclusa il 19 settembre 2018, con lettera inviata a mezzo PEC alla e alla il Controparte_2 Controparte_1
28 settembre 2018, e del 27 ottobre 2018 l'Avv. Ciulli, agente in nome, per conto e nell'interesse del aveva contestato la Pt_1
legittimità della trattenuta denominata “Contributo ex A.
6/5/10” e operata dalla parte datoriale sulle retribuzioni erogate a far data dal 1° gennaio 2014, intimando alla
[...]
la restituzione delle relative somme, come Controparte_2
concretamente operata dalla parte datoriale nel periodo di vigenza del CCL aziendale del 19 gennaio 2011, dal 1° marzo
2010 al 31 dicembre 2013, per contrasto con le stesse previsioni contrattuali, pec rima ste senza riscontro-
Ha dedotto altresì che lo stesso giorno la
[...]
aveva comunicato ai dipendenti ceduti (tra Controparte_2
i quali l'odierno ricorrente) che “[...] per assicurare un unico e coerente standard all'intero team di , tutti i dipendenti CP_1
di ai quali è stata applicata la Controparte_2
detrazione del 5%, dal 1° Novembre riceveranno una busta paga priva di tale detrazione”; medesima comunicazione era stata inviata in data 14 novembre 2018 da Controparte_1
Ha da ultimo affermato che la corretta determinazione della retribuzione spettante al ricorrente per le annualità dal 2014 al
2018, compresi le differenze retributive ammontavano ad euro
Pag. 4 di 14 17.202,30 e, quanto al trattamento di fine rapporto, alla somma di euro 1.188,26 per un totale di euro 18.390,56.
Ha chiesto:” in via principale, previo ogni accert amento presupposto, condannare la e la Controparte_2
in solido fra loro, al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma di euro 18.005,65, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali relative al giudizio”
Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 [...]
ed hanno contestato il contenuto del ricorso Controparte_2
sostenendo che il ricorrente in quanto ex dipendente Org_1
godeva di una retribuzione di € 4.167,23 a fronte di
[...]
quella di € 3.778,74 di cui al CCL Controparte_2
oramai applicabile. Ciò nonostante, in applicazione
[...]
dell'art. 52 e, quindi, del riconoscimento del superminimo non assorbibile ed in particolare dell'importo mensile di € 112,27 quale “superminimo accordo 07/05/10”, la sua retribuzione finale rimase pressoché invariata.
Hanno affermato che come per tutti i suoi colleghi, anche ne i confronti del sig. la trattenuta del 5% di cui all'art. 52 Pt_1
del CCL non fu più applicata a far data dal 1° novembre 2018 ed il relativo importo gli fu ripetuto suddiviso in 14 mensilità anziché in 12 in cui sino ad allora era stato indicato per un importo annuo complessivo considerato del tutto identico.
Pag. 5 di 14 Hanno contestato l'interpretazione offerta dal ricorrente evidenziando come il contributo del 5% fosse una previsione da intendersi inscindibile con il superminimo non assorbibile;
superminimo non legato a meriti del ricorrente, ma integrante un trattamento collettivo rispondente al fine di mantenere il requisito della competitività con riferimento alla cessione aziendale;
che era pertanto legittima la decurtazione anche alla scadenza dell'accordo atteso il comportamento concludente successivamente tenuto dalle parti.
Hanno affermato che essendo finalizzati tanto il superminimo che il contributo del 5% al medesimo scopo, l'eventuale venir meno dell'uno per “illegittimità” e/o “inefficacia” dell'art icolo
52 determinava la stessa sorte per l'altro.
Hanno altresì contestato i conteggi ex adverso, depositati in quanto non corretti.
Hanno chiesto:” IN VIA PRINCIPALE - Rigettare il ricorso perché palesemente infondato sia in fatto che in diritto. Con ogni conseguenza per quanto riguarda spese, competenze e onorari del giudizio.IN VIA RICONVENZIONALE
SUBORDINATA- Nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso e, quindi, di condanna della Società a ripetere al ricorrente l'importo di 18.005,65 in quanto dichiarato illegittimo l'art. 52 del CCL Controparte_2
condannare quest'ultimo a ripetere alla Società
[...]
l'importo di € 12.155,39 a lui corrisposto a titolo di
“superminimo non assorbibile” in virtù “dell'art. 52 CCL
Pag. 6 di 14 del 2011” oltre interessi dal Controparte_2
gennaio 2014 sino all'effettivo pagamento”
In data 17/2/2020 parte ricorrente ha depositato memoria sulla riconvenzionale di parte resistente ed ha contestato quanto avversariamente dedotto chiedendo “Si insiste perché vengano accolte le conclusioni assunte nel ricorso e venga rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalle resistenti nella propria memoria di costituzione e risposta”.
In data 30/11/2020 parte resistente ha depositato note di trattazione scritte in relazione alla mem oria di parte ricorrente sulla riconvenzionale ed ha chiesto:” fermo restando tutte le conclusioni, istanze ed eccezioni di cui al
PQM
della memoria di costituzione che qui deve intendersi integralmente ritrascritto voglia, disattesa ogni contraria is tanza o deduzione: IN VIA
ULTERIORMENTE PRELIMINARE: revocare l'ordinanza datata
30 settembre 2020 comunicata il 1° ottobre 2020 e, per
l'effetto, disporre lo stralcio della “memoria difensiva sull'avversa domanda riconvenzionale subordinata” per tutti i motivi illustrati nel presente atto o, in subordine, concedere termine a codesta difesa per replica;
IN VIA ISTRUTTORIA: - rigettare perché tardiva e quindi inammissibile la richiesta di prova testimoniale successivamente ed irritualmente avanzata ex adverso
Pag. 7 di 14 dopo il deposito del ricorso ex art. 414 Cod. Proc. Civ.; - non ammettere i documenti eventualmente depositati successivamente al deposito del ricorso perché inammissibili ex art. 414 Cod.
Proc. Civ. in quanto risalenti ad epoca anteriore
La causa è stata istruita con documenti e sulle precisate conclusioni, all'esito Camera di Consiglio è stata decisa con sentenza.
Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Costituisce orientamen to consolidato quello per cui "i contratti collettivi aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi, sicche', non applicandosi ad essi la disciplina dell'art. 2077 cod. civ., che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, la nuova disciplina contenuta in un contratto collettivo aziendale puo' modificare quella precedente contenuta in un contratto nazionale" (cfr., ad es.,
Cass. Sentenza n. 8296 del 19/06/2001; sentenza n. 6516 del
07/05/2002; sent. 3092/1996).
Ha chiarito la Suprema Corte che "il contratto integrativo aziendale che venga applicato - nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato - dopo lo spirare del termine finale (nella
Pag. 8 di 14 specie triennale) spontaneamente da entrambe le parti contraenti
(datore di lavoro e lavoratori) senza che esse abbiano manifestato esplicitamente o implicitamente il loro intento di ritenerlo vincolante per altro termine di eguale durata, si trasforma in contratto (integrativo aziendale) a tempo indeterminato, risolvibile a seguito di recesso unilaterale di ciascuna delle parti" (cfr. Cass. L, Sentenza n. 14613 del
10/11/2000).
Tale orientamento non appare, del resto, superato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per cui
"i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione dell'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.; conseguentemente, le clausole di contenuto retributivo non hanno efficaci a vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, anche se, sul piano del rapporto individuale di lavoro, opera la tutela assicurata dall'art. 36 Cost., in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzion e del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto"
(cfr. Cass. SU, Cass. civ., Sez. lavoro, 17/11/2022, n. 33982;
Sentenza n. 11325 del 30/05/2005).
Pag. 9 di 14 Dunque, l'argomentazione di tale pronuncia è chiara nel senso che solo non si può rico noscere "un diritto all'ultrattività" del contratto collettivo, ma la possibilità di una libera scelta per una proroga dello stesso ed è rimessa all'autonomia delle parti collettive che non può essere compressa ex articolo 39 Cost. e deve essere sempre sal vaguardata..
Dalla menzionata sentenza, pertanto, non deriva un divieto di proroga espressa o tacita, per fatti concludenti di un contratto collettivo, ma semplicemente l'affermazione dell'inesistenza di un diritto all'ultrattività in caso di mancato acco rdo tra le parti collettive. Viene, cioè, salvaguardata sempre l'autonomia e la libera scelta dei contraenti. Se, dunque, non esiste un divieto di ultrattività, ossia di protrazione degli effetti di un negozio a termine, ma vi è sempre un problema di verif icare quale sia stata la volontà degli stipulanti, resta, quindi, una questione interpretativa il verificare se la parte datoriale e le organizzazioni sindacali, nell'ambito della propria autonomia negoziale, abbiano voluto la proroga dell'accordo scaduto o meno, anche per fatti concludenti.
Applicandosi, allora, tali principi, nel caso in questione, diversi elementi si pongono a favore della ultrattività del contratto scaduto fondata sul testo dei verbali di accordo e sul CCL unitamente al comportamento Controparte_2
tenuto dalle parti alla scadenza del periodo di vigenza di quest'ultimo, e precisamente: a)- con l'accordo in data 6/7 maggio 2010 è stato previsto che: “Al fine di individuare una
Pag. 10 di 14 normativa che, superando l'iniz iale impostazione dell'azienda relativamente all'applicazione del contratto nazionale di lavoro metalmeccanico, mantenga il requisito essenziale della competitività nell'ambito di tale settore e che, al tempo stesso, delinei per i lavoratori condizioni eco nomiche e normative complessivamente in linea, se non addirittura migliorative rispetto al citato contratto nazionale e ai precedenti contratti aziendali, le Parti hanno concordato, con riferimento e nel rispetto della procedura di cessione del ramo di azi enda, di determinare la riprotezione della parte fissa della retribuzione precedentemente percepita dal personale a tempo indeterminato delle aziende 'Meridiana ed al netto di un contributo Org_1
pari al 5% della stessa, mediante l'istituzione di un superminimo ad personam non assorbibile (V. doc. n. 2 ricorrente).
b)-Con il verbale in data 3 agosto 2010 (v. doc. n. 2 resistente)
è stato previsto che: “3)Contributo ex accordo 6 e 7 maggio
2010 Con riferimento al contributo del 5% di cui all'accordo del 6 e 7 maggio, resta inteso che il valore numerico individuale di tale importo verrà esposto con singola voce nel cedolino paga”…proseguendo affermando che “Tutti i punti di questo documento costituiscono un insieme integrato con le previsioni dell'accordo del 6/7 maggio 2010 e tutte le sue clausole sono correlate e inscindibili tra loro”;
c)-Con il CCNL del 19 gennaio 2011, avente efficacia temporale dal 1 marzo 2010 al 31 dicembre 2013, all'art. 52, è stato
Pag. 11 di 14 previsto che: Al fine di individuare una normati va che, superando l'iniziale impostazione dell'azienda relativamente all'applicazione del contratto nazionale di lavoro metalmeccanico, mantenga il requisito essenziale della competitività nell'ambito di tale settore e che, al tempo stesso, delinei per i lavoratori condizioni economiche e normative complessivamente in linea, se non addirittura migliorative rispetto al citato contratto nazionale e ai precedenti contratti aziendali, le Parti hanno concordato, con riferimento e nel rispetto della procedura di cessione del ramo di azienda, di determinare la riprotezione della parte fissa della retribuzione precedentemente percepita dal personale a tempo indeterminato delle aziende 'Meridiana ed al netto di un contributo Org_1
pari al 5% della stessa, mediant e l'istituzione di un superminimo ad personam non assorbibile.” (doc. n. 3 ricorrente).
d)-con il verbale di riunione del 27 settembre 2018 (doc. 5 res.)
è stato ribadito che “Le Organizzazioni sindacali ribadiscono che con il trasferimento del ramo di Controparte_11
individuato in al 1 ottobre 2018 e
[...] CP_1
comunque all'esito del completamento dell'iter di approvazione da parte dell' , venga a cessare la trattenuta del 5%”. CP_12
e)-con missiva in data 14 novembre 2018 (doc 10 CP_1
resis.) è stato comunicato il “mantenimento transitorio dei trattamenti normativi e retributivi riconosciuti da
[...]
al momento della cessione, sino al rinnovo del CP_2
Pag. 12 di 14 contratto di lavoro della società scrivente che sarà realizzato entro il 30 Giugno 2019 e comunque non oltre il 31 Dicembre
2019. In detto periodo transitorio, quale condizione migliorativa, non verrà più applicata la clausola contrattuale relativa al contributo de 5%, come da comunicato del 26 ottobre 2018”.
Alla luce di quanto sopra, si osserva che i verbali di accordo e il CCL testualmente prevedono che la Controparte_2
previsione del contributo del 5% e del superminimo non assorbibile siano tra loro inscindibili.
La produzione in giudizio da parte ricorrente, in sede di memoria difensiva sulla riconvenzionale, della mail datata
1/12/2016 del sig. ed indirizzata al responsabile del Pt_3
personale dr. , a dimostrazione del mancato Per_1
comportamento concludente dei lavoratori, è tardiva, in quanto doveva essere prodotta con il ricorso introduttivo, ed in ogni caso il contenuto della mail ha essenzialmente natura chiarificatrice e non oppositiva, ed oltremodo inviata a distanza di quasi tre anni dalla scadenza del contratto (31/12/2013).
Pertanto nel caso di specie rileva il comportamento concludente delle parti che, alla scadenza del contratto collettivo in data
31/12/2013 hanno continuato a dare allo stesso volontaria esecuzione e ciò sino al novembre 2018 in relazione al contributo del 5% e sino all'anno 2019 in relazio ne al superminimo non assorbibile, legittimando quindi l'ultrattività
Pag. 13 di 14 della trattenuta del 5% da parte datoriale, nonché la dazione del superminimo non assorbibile.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza, considerata la natura interpretativa della decisione, è giustificata la quantificazione delle spese nella misura del minimo sulla base delle tariffe di cui al D.M. n. 55/14 scaglione da 5.201 a 26.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
-Rigetta il ricorso
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
, in persona del rapp.te legale p.t. e Controparte_13 [...]
, in persona del legale rapp.te quantificate Controparte_14
in euro 2.500,00 oltre spese generali(15%) iva e cpa.
28/05/2024 Il Giudice Onorario
Maria Francesca Scala
Pag. 14 di 14
Sezione Lavoro
N.R.G. 414/2019
Il Giudice Onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 28/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti LIBERATI MATTEO e CIULLI FABIO
ricorrente contro
) in liquidazione, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti PULSONI FABIO, RAFFAELLA RAPONE e GIOVANNI
AZZENA resistente
), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti PULSONI FABIO, RAFFAELLA RAPONE e
GIOVANNI AZZENA resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/7/2019 ha Parte_1
convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la società
[...]
, e la società deducendo di Controparte_2 Controparte_1
essere stato un dipendente di e di essere stato Org_1
ceduto alla a far data dal marzo Controparte_2
2010.
Ha affermato che dopo la cessione, in data 6 -7 maggio 2010, la si era inc ontrata con le OO.SS. Controparte_2
e CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
nel contesto della trattativa avente a oggetto la definizione di un contratto collettivo di lavoro diverso dal CCNL metalmeccanici, che si applicava al personale della
[...]
ed In particolare, “Al fine di individuare Controparte_7
una normativa che, superando l'iniziale impostazione dell'azienda relativamente all'applicazione del contratto nazionale di lavoro metalmeccanico, mantenga il requisito essenziale della competitività nell'ambito di tale settore e che, al tempo stesso, delinei per i lavoratori condizioni economiche e normative complessivamente in linea, se non addirittura migliorative rispetto al citato contratto nazionale e ai precedenti contratti aziendali, le Parti hanno concordato, con riferimento e nel rispetto della procedura di cessione del ramo di azienda, di determinare la riprotezione della parte fissa della retribuzione precedentemente percepita dal personale a tempo indeterminato delle aziende 'Meridiana ed al netto di un contributo Org_1
pari al 5% della stessa, mediante l'istituzione di un superminimo ad personam non assorbibile.”
Pag. 2 di 14 Ha dedotto che quest'ultima previsione era stata poi inserita all'art. 52 (intitolato “Contributo ex A. 6/5/10” ) del Contratto
Collettivo di Lavoro del personale dipendente di
[...]
il 19 gennaio 2011 dalla Organizzazione_2 [...]
da una parte, e da le Controparte_2 Parte_2 CP_8
e dall'altra.
[...] CP_5 CP_9 CP_10
Ha esposto che il termine di validità del contratto collettivo aziendale della era stato stabilito Controparte_2
in tre anni, dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2013 e, nonostante le parti si fossero impegnate contrattualmente a incontrarsi sei mesi prima della scadenza (31.12.2013) per avviare le trattative sul rinnovo (art. 1), l'accordo non era mai stato rinnovato o prorogato, né era mai stata avviata la procedura generale per il rinnovo come dettagliata all'art. 4.
Ha affermato che dalle buste paga depositate con il presente ricorso risultava che il “Contributo ex A. 6/5/10” era stato applicato dalla parte datoriale sulla retribuzione del Pt_1
durante il periodo di vigenza del contratto dal mese di agosto
2010 al mese di dicembre 201 3, e anche con riferimento alle mensilità successive al termine di efficacia definito dalle parti e precisamente su tutte le mensilità erogate da CP_2
a favore del ricorrente da gennaio 2014 a Controparte_2
novembre 2018, compreso.
Ha esposto che dal mese di novembre 2018 il rapporto di lavoro del era proseguito senza soluzione di continuità con la Pt_1
società (già , cessionaria Controparte_1 Controparte_2
Pag. 3 di 14 del ramo di azienda della Controparte_2
denominato “maintenance.
Ha affermato che nelle more dell'efficacia della detta cessione, conclusa il 19 settembre 2018, con lettera inviata a mezzo PEC alla e alla il Controparte_2 Controparte_1
28 settembre 2018, e del 27 ottobre 2018 l'Avv. Ciulli, agente in nome, per conto e nell'interesse del aveva contestato la Pt_1
legittimità della trattenuta denominata “Contributo ex A.
6/5/10” e operata dalla parte datoriale sulle retribuzioni erogate a far data dal 1° gennaio 2014, intimando alla
[...]
la restituzione delle relative somme, come Controparte_2
concretamente operata dalla parte datoriale nel periodo di vigenza del CCL aziendale del 19 gennaio 2011, dal 1° marzo
2010 al 31 dicembre 2013, per contrasto con le stesse previsioni contrattuali, pec rima ste senza riscontro-
Ha dedotto altresì che lo stesso giorno la
[...]
aveva comunicato ai dipendenti ceduti (tra Controparte_2
i quali l'odierno ricorrente) che “[...] per assicurare un unico e coerente standard all'intero team di , tutti i dipendenti CP_1
di ai quali è stata applicata la Controparte_2
detrazione del 5%, dal 1° Novembre riceveranno una busta paga priva di tale detrazione”; medesima comunicazione era stata inviata in data 14 novembre 2018 da Controparte_1
Ha da ultimo affermato che la corretta determinazione della retribuzione spettante al ricorrente per le annualità dal 2014 al
2018, compresi le differenze retributive ammontavano ad euro
Pag. 4 di 14 17.202,30 e, quanto al trattamento di fine rapporto, alla somma di euro 1.188,26 per un totale di euro 18.390,56.
Ha chiesto:” in via principale, previo ogni accert amento presupposto, condannare la e la Controparte_2
in solido fra loro, al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma di euro 18.005,65, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali relative al giudizio”
Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 [...]
ed hanno contestato il contenuto del ricorso Controparte_2
sostenendo che il ricorrente in quanto ex dipendente Org_1
godeva di una retribuzione di € 4.167,23 a fronte di
[...]
quella di € 3.778,74 di cui al CCL Controparte_2
oramai applicabile. Ciò nonostante, in applicazione
[...]
dell'art. 52 e, quindi, del riconoscimento del superminimo non assorbibile ed in particolare dell'importo mensile di € 112,27 quale “superminimo accordo 07/05/10”, la sua retribuzione finale rimase pressoché invariata.
Hanno affermato che come per tutti i suoi colleghi, anche ne i confronti del sig. la trattenuta del 5% di cui all'art. 52 Pt_1
del CCL non fu più applicata a far data dal 1° novembre 2018 ed il relativo importo gli fu ripetuto suddiviso in 14 mensilità anziché in 12 in cui sino ad allora era stato indicato per un importo annuo complessivo considerato del tutto identico.
Pag. 5 di 14 Hanno contestato l'interpretazione offerta dal ricorrente evidenziando come il contributo del 5% fosse una previsione da intendersi inscindibile con il superminimo non assorbibile;
superminimo non legato a meriti del ricorrente, ma integrante un trattamento collettivo rispondente al fine di mantenere il requisito della competitività con riferimento alla cessione aziendale;
che era pertanto legittima la decurtazione anche alla scadenza dell'accordo atteso il comportamento concludente successivamente tenuto dalle parti.
Hanno affermato che essendo finalizzati tanto il superminimo che il contributo del 5% al medesimo scopo, l'eventuale venir meno dell'uno per “illegittimità” e/o “inefficacia” dell'art icolo
52 determinava la stessa sorte per l'altro.
Hanno altresì contestato i conteggi ex adverso, depositati in quanto non corretti.
Hanno chiesto:” IN VIA PRINCIPALE - Rigettare il ricorso perché palesemente infondato sia in fatto che in diritto. Con ogni conseguenza per quanto riguarda spese, competenze e onorari del giudizio.IN VIA RICONVENZIONALE
SUBORDINATA- Nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso e, quindi, di condanna della Società a ripetere al ricorrente l'importo di 18.005,65 in quanto dichiarato illegittimo l'art. 52 del CCL Controparte_2
condannare quest'ultimo a ripetere alla Società
[...]
l'importo di € 12.155,39 a lui corrisposto a titolo di
“superminimo non assorbibile” in virtù “dell'art. 52 CCL
Pag. 6 di 14 del 2011” oltre interessi dal Controparte_2
gennaio 2014 sino all'effettivo pagamento”
In data 17/2/2020 parte ricorrente ha depositato memoria sulla riconvenzionale di parte resistente ed ha contestato quanto avversariamente dedotto chiedendo “Si insiste perché vengano accolte le conclusioni assunte nel ricorso e venga rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalle resistenti nella propria memoria di costituzione e risposta”.
In data 30/11/2020 parte resistente ha depositato note di trattazione scritte in relazione alla mem oria di parte ricorrente sulla riconvenzionale ed ha chiesto:” fermo restando tutte le conclusioni, istanze ed eccezioni di cui al
PQM
della memoria di costituzione che qui deve intendersi integralmente ritrascritto voglia, disattesa ogni contraria is tanza o deduzione: IN VIA
ULTERIORMENTE PRELIMINARE: revocare l'ordinanza datata
30 settembre 2020 comunicata il 1° ottobre 2020 e, per
l'effetto, disporre lo stralcio della “memoria difensiva sull'avversa domanda riconvenzionale subordinata” per tutti i motivi illustrati nel presente atto o, in subordine, concedere termine a codesta difesa per replica;
IN VIA ISTRUTTORIA: - rigettare perché tardiva e quindi inammissibile la richiesta di prova testimoniale successivamente ed irritualmente avanzata ex adverso
Pag. 7 di 14 dopo il deposito del ricorso ex art. 414 Cod. Proc. Civ.; - non ammettere i documenti eventualmente depositati successivamente al deposito del ricorso perché inammissibili ex art. 414 Cod.
Proc. Civ. in quanto risalenti ad epoca anteriore
La causa è stata istruita con documenti e sulle precisate conclusioni, all'esito Camera di Consiglio è stata decisa con sentenza.
Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Costituisce orientamen to consolidato quello per cui "i contratti collettivi aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi, sicche', non applicandosi ad essi la disciplina dell'art. 2077 cod. civ., che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, la nuova disciplina contenuta in un contratto collettivo aziendale puo' modificare quella precedente contenuta in un contratto nazionale" (cfr., ad es.,
Cass. Sentenza n. 8296 del 19/06/2001; sentenza n. 6516 del
07/05/2002; sent. 3092/1996).
Ha chiarito la Suprema Corte che "il contratto integrativo aziendale che venga applicato - nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato - dopo lo spirare del termine finale (nella
Pag. 8 di 14 specie triennale) spontaneamente da entrambe le parti contraenti
(datore di lavoro e lavoratori) senza che esse abbiano manifestato esplicitamente o implicitamente il loro intento di ritenerlo vincolante per altro termine di eguale durata, si trasforma in contratto (integrativo aziendale) a tempo indeterminato, risolvibile a seguito di recesso unilaterale di ciascuna delle parti" (cfr. Cass. L, Sentenza n. 14613 del
10/11/2000).
Tale orientamento non appare, del resto, superato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per cui
"i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione dell'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.; conseguentemente, le clausole di contenuto retributivo non hanno efficaci a vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, anche se, sul piano del rapporto individuale di lavoro, opera la tutela assicurata dall'art. 36 Cost., in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzion e del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto"
(cfr. Cass. SU, Cass. civ., Sez. lavoro, 17/11/2022, n. 33982;
Sentenza n. 11325 del 30/05/2005).
Pag. 9 di 14 Dunque, l'argomentazione di tale pronuncia è chiara nel senso che solo non si può rico noscere "un diritto all'ultrattività" del contratto collettivo, ma la possibilità di una libera scelta per una proroga dello stesso ed è rimessa all'autonomia delle parti collettive che non può essere compressa ex articolo 39 Cost. e deve essere sempre sal vaguardata..
Dalla menzionata sentenza, pertanto, non deriva un divieto di proroga espressa o tacita, per fatti concludenti di un contratto collettivo, ma semplicemente l'affermazione dell'inesistenza di un diritto all'ultrattività in caso di mancato acco rdo tra le parti collettive. Viene, cioè, salvaguardata sempre l'autonomia e la libera scelta dei contraenti. Se, dunque, non esiste un divieto di ultrattività, ossia di protrazione degli effetti di un negozio a termine, ma vi è sempre un problema di verif icare quale sia stata la volontà degli stipulanti, resta, quindi, una questione interpretativa il verificare se la parte datoriale e le organizzazioni sindacali, nell'ambito della propria autonomia negoziale, abbiano voluto la proroga dell'accordo scaduto o meno, anche per fatti concludenti.
Applicandosi, allora, tali principi, nel caso in questione, diversi elementi si pongono a favore della ultrattività del contratto scaduto fondata sul testo dei verbali di accordo e sul CCL unitamente al comportamento Controparte_2
tenuto dalle parti alla scadenza del periodo di vigenza di quest'ultimo, e precisamente: a)- con l'accordo in data 6/7 maggio 2010 è stato previsto che: “Al fine di individuare una
Pag. 10 di 14 normativa che, superando l'iniz iale impostazione dell'azienda relativamente all'applicazione del contratto nazionale di lavoro metalmeccanico, mantenga il requisito essenziale della competitività nell'ambito di tale settore e che, al tempo stesso, delinei per i lavoratori condizioni eco nomiche e normative complessivamente in linea, se non addirittura migliorative rispetto al citato contratto nazionale e ai precedenti contratti aziendali, le Parti hanno concordato, con riferimento e nel rispetto della procedura di cessione del ramo di azi enda, di determinare la riprotezione della parte fissa della retribuzione precedentemente percepita dal personale a tempo indeterminato delle aziende 'Meridiana ed al netto di un contributo Org_1
pari al 5% della stessa, mediante l'istituzione di un superminimo ad personam non assorbibile (V. doc. n. 2 ricorrente).
b)-Con il verbale in data 3 agosto 2010 (v. doc. n. 2 resistente)
è stato previsto che: “3)Contributo ex accordo 6 e 7 maggio
2010 Con riferimento al contributo del 5% di cui all'accordo del 6 e 7 maggio, resta inteso che il valore numerico individuale di tale importo verrà esposto con singola voce nel cedolino paga”…proseguendo affermando che “Tutti i punti di questo documento costituiscono un insieme integrato con le previsioni dell'accordo del 6/7 maggio 2010 e tutte le sue clausole sono correlate e inscindibili tra loro”;
c)-Con il CCNL del 19 gennaio 2011, avente efficacia temporale dal 1 marzo 2010 al 31 dicembre 2013, all'art. 52, è stato
Pag. 11 di 14 previsto che: Al fine di individuare una normati va che, superando l'iniziale impostazione dell'azienda relativamente all'applicazione del contratto nazionale di lavoro metalmeccanico, mantenga il requisito essenziale della competitività nell'ambito di tale settore e che, al tempo stesso, delinei per i lavoratori condizioni economiche e normative complessivamente in linea, se non addirittura migliorative rispetto al citato contratto nazionale e ai precedenti contratti aziendali, le Parti hanno concordato, con riferimento e nel rispetto della procedura di cessione del ramo di azienda, di determinare la riprotezione della parte fissa della retribuzione precedentemente percepita dal personale a tempo indeterminato delle aziende 'Meridiana ed al netto di un contributo Org_1
pari al 5% della stessa, mediant e l'istituzione di un superminimo ad personam non assorbibile.” (doc. n. 3 ricorrente).
d)-con il verbale di riunione del 27 settembre 2018 (doc. 5 res.)
è stato ribadito che “Le Organizzazioni sindacali ribadiscono che con il trasferimento del ramo di Controparte_11
individuato in al 1 ottobre 2018 e
[...] CP_1
comunque all'esito del completamento dell'iter di approvazione da parte dell' , venga a cessare la trattenuta del 5%”. CP_12
e)-con missiva in data 14 novembre 2018 (doc 10 CP_1
resis.) è stato comunicato il “mantenimento transitorio dei trattamenti normativi e retributivi riconosciuti da
[...]
al momento della cessione, sino al rinnovo del CP_2
Pag. 12 di 14 contratto di lavoro della società scrivente che sarà realizzato entro il 30 Giugno 2019 e comunque non oltre il 31 Dicembre
2019. In detto periodo transitorio, quale condizione migliorativa, non verrà più applicata la clausola contrattuale relativa al contributo de 5%, come da comunicato del 26 ottobre 2018”.
Alla luce di quanto sopra, si osserva che i verbali di accordo e il CCL testualmente prevedono che la Controparte_2
previsione del contributo del 5% e del superminimo non assorbibile siano tra loro inscindibili.
La produzione in giudizio da parte ricorrente, in sede di memoria difensiva sulla riconvenzionale, della mail datata
1/12/2016 del sig. ed indirizzata al responsabile del Pt_3
personale dr. , a dimostrazione del mancato Per_1
comportamento concludente dei lavoratori, è tardiva, in quanto doveva essere prodotta con il ricorso introduttivo, ed in ogni caso il contenuto della mail ha essenzialmente natura chiarificatrice e non oppositiva, ed oltremodo inviata a distanza di quasi tre anni dalla scadenza del contratto (31/12/2013).
Pertanto nel caso di specie rileva il comportamento concludente delle parti che, alla scadenza del contratto collettivo in data
31/12/2013 hanno continuato a dare allo stesso volontaria esecuzione e ciò sino al novembre 2018 in relazione al contributo del 5% e sino all'anno 2019 in relazio ne al superminimo non assorbibile, legittimando quindi l'ultrattività
Pag. 13 di 14 della trattenuta del 5% da parte datoriale, nonché la dazione del superminimo non assorbibile.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza, considerata la natura interpretativa della decisione, è giustificata la quantificazione delle spese nella misura del minimo sulla base delle tariffe di cui al D.M. n. 55/14 scaglione da 5.201 a 26.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
-Rigetta il ricorso
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
, in persona del rapp.te legale p.t. e Controparte_13 [...]
, in persona del legale rapp.te quantificate Controparte_14
in euro 2.500,00 oltre spese generali(15%) iva e cpa.
28/05/2024 Il Giudice Onorario
Maria Francesca Scala
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