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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/10/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata- Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 6342/2023 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso, dall' avv.to Parte_1 CASCONE ANTONIO con cui domicilia
RICORRENTE
E in persona del l.r. rappresentato e difeso Controparte_1 da AT LUIGI con cui domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive;
impugnazione di licenziamento orale e richiesta di risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/10/2023 il ricorrente allegava di avere svolto dal 03/06/2023 all'11/06/2023 mansioni di “parcheggiatore” alle dipendenze del resistente nella sua qualità di titolare del lido “ ”; che il lavoro, come da accordi, sarebbe dovuto terminare il 30/09/23, mentre il rapporto CP_1 di lavoro veniva interrotto prima, dal titolare del lido, per licenziamento orale;
allegava di aver lavorato tutti i giorni dal 3 all'11 giugno 2023 dalle ore 07:45 alle ore 18:45, con pausa pranzo dalle ore 14:30 alle ore 14:50-15:00, e di non aver ottenuto la retribuzione per il periodo lavorato. Chiedeva quindi al Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato quantomeno dal 3.6.2023 all'11.6.2023 con diritto dell'istante all'inquadramento al VI livello del CCNL
“Pubblici esercizi, ristorazione e turismo/stabilimenti balneari” con la qualifica di operaio/parcheggiatore in relazione all'intero periodo lavorato, e per l'effetto, condannare il resistente al pagamento a titolo di retribuzione e tfr della complessiva somma di € 1.024,18 o di quella maggiore, minore e/o diversa che dovesse risultare dovuta in corso di causa oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
chiedeva inoltre di accertare l'inefficacia e l'illegittimità del licenziamento orale per mancanza di forma scritta e, per l'effetto, condannare il resistente al risarcimento danni in favore del lavoratore, nella misura di € 2.588, 88 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio e con attribuzione ai procuratori antistatari. Si costituiva in giudizio il resistente eccependo l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso, ed eccependo che il ricorrente aveva prestato attività lavorativa solo nei giorni 10 e 11 giugno 2023, come da contratto di lavoro in atti;
contestava la sussistenza di un licenziamento orale, eccependo che il rapporto di lavoro era cessato per scadenza naturale del contratto;
concludeva per il rigetto del ricorso, con rivalsa delle spese.
1 Non andato a buon fine il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito di essa, su richiesta di entrambe le parti, si procedeva a rinvio per discussione;
all'esito della trattazione scritta e del deposito di note autorizzate prima e di note di trattazione scritta poi, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
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Come si è premesso, la domanda attorea è contestata dal convenuto, che nega che alcun rapporto di lavoro subordinato dal 3 giugno 2023 al 30 giugno 2023 si sia mai instaurato tra lo stesso resistente, titolare del lido, ed il ricorrente, eccependo che il rapporto di lavoro era durato solo due giorni come da contratto a tempo determinato, ovvero il 10 e l'11 giugno 2023.
Il ricorrente in interrogatorio libero ha confermato il ricorso;
il resistente anche ha confermato la memoria difensiva, anche rifiutando proposte conciliative attesa l'insussistenza del rapporto lavorativo per il periodo indicato in ricorso, e ribadendo la “sua disponibilità a pagare gli 80 € per i due giorni lavorati che il ricorrente ha rifiutato”.
Sono stati sentiti tre testi di parte ricorrente, atteso l'accoglimento dell'eccezione di decadenza dalle richieste istruttorie di parte resistente per deposito tardivo della memoria difensiva.
Il teste , compagna del ricorrente e sua convivente, ha riferito soprattutto circostanze riferite Testimone_1 dal ricorrente, e quelle a cui ha assistito direttamente sono in contrasto con quelle riferite dall'altro teste
Tes_2
Ha riferito “ho iniziato a frequentare il lido quando il mio compagno ha iniziato a lavorare li, dagli inizi di giugno. il mio compagno prendeva il reddito di cittadinanza. mio suocero ci disse che stava CP_1 cercando un addetto all'area parcheggio. Hanno pattuito una settimana di prova. io non ero presente quando hanno pattuito questo. lui ha iniziato a lavorare agli inizi di giugno 2023 per iniziare questa prova. era caldo e c'era già affluenza al lido. ha iniziato alle 7.30, i primi giorni lo ha accompagnato mio suocero. tornava Tes_ alle 19 la sera. a giugno il 3 e il 4, sabato e domenica, sono andata al lido con la NO e i suoi Tes_ nipoti. prendevamo un solo ombrellone. andavamo con la macchina della NO adr erano tre addetti al parcheggio, sempre in prova, il mio compagno stava proprio all'ingresso e faceva l'accoglienza. adr: sono andata poi anche il 10 e 11 giugno 2023, sempre di sabato e domenica, sempre con la NO Tes_
lui era lì all'ingresso, l'ho visto all'andata e all'uscita. adr: qualche volta sono andata con mio suocero a prenderlo alle 19, perché io non guido;
adr: è andato mio suocero a portarlo e a prenderlo, i primi tre giorni perché il mio compagno aveva solo un motorino elettrico, che però ha messo in funzione definitivamente solo quando ha saputo che la prova era andata bene. gli altri giorni è andato in pullman adr la settimana di prova si è conclusa positivamente;
il titolare gli fece firmare questo contratto. la sera lo ha portato a casa e abbiamo letto il contratto ove c'era scritto che avrebbe lavorato due volte a settimana, mentre l'accordo era tutti i giorni, ed anche la retribuzione era per due giorni. già quando lo firmò e poi il lunedi successivo il mio compagno gli disse al titolare perché aveva scritto solo due giorni lui gli disse che era un contratto provvisorio per iniziare. il lunedi successivo 11 o 12 giugno lui andò a parlare con il titolare soprattutto per la retribuzione che di fatto veniva poi 40 € al giorno. io non c'ero. adr lui ha lavorato tutti i giorni la prima settimana di giugno, anche se c'è stato maltempo ha lavorato sempre, ha comprato dei palloni per il lido tipo boe, è andato a fare delle ricariche, a pagare le bollette in posta privata, ha spostato le sdraio, hanno rotto un sasso nel mare per metterci le boe, insomma ha svolto una serie di cose per rimettere in funzione il lido. tutte queste cose le ho vissute durante la prima settimana perchè lui mi telefonava spesso e mi raccontava, mi ha anche mandato foto. adr io ho continuato ad andare al Lido “ ” anche dopo che è successa questa cosa CP_1 adr ha iniziato la prova il 1° giugno 2023 di venerdì. la prova è durata una settimana. il lunedì 12 giugno 2023 ha lavorato e poi ad ora di pranzo il mio compagno è andato a parlare con il titolare e hanno discusso della retribuzione tanto che il mio compagno ha anche chiamato i carabinieri, che però non sono andati;
li ha trovati successivamente che stavano sulla strada, quando lui è tornato nel parcheggio.”
Il teste vicina di casa ed amica da tempo del ricorrente e della sua famiglia, ha Testimone_3 dichiarato:
“adr normalmente al lido ci andavo da maggio a luglio tutti i giorni, ad agosto poco, quando CP_1 capitava, due o tre giorni a settimana.
2 adr nel 2023 ci sono andata tutti i giorni di maggio, giugno, e luglio;
agosto ogni tanto, fino al giovedì, il fine settimana che c'era tanta gente no, la domenica andavo di pomeriggio. adr: maggio giugno luglio 2023 ci sono andata sempre con la compagna del ricorrente, , e con i miei Tes_1 nipoti.
adr l'ho portata tutti i giorni io, perché io guido. adr: il ricorrente ha lavorato presso il lido “lo scoglio”. lui spostava le macchine, spostava i bidoni dell'immondizia, andava sulla spiaggia aiutava a pulire adr non mi ricordo in che periodo ha lavorato li.
adr lo stabilimento ha aperto nel mese di maggio 2023; io ci sono andata dopo una settimana, verso il 20 maggio.
adr lui lavorava già la. io l'ho visto.
adr a giugno il ricorrente ancora c'era a lavorare li e anche a luglio. ad agosto non ricordo.
adr faceva sempre il parcheggiatore delle macchine.
adr io lo incontravo spesso, lasciavo la macchina a lui e poi andavo giù a pagare alla cassa.
adr in questo periodo sono andata sempre con la NO . l'ho forzata io a venire sempre perché mi Tes_1 faceva compagnia. gli altri anni è venuta qualche volta. adr: il ricorrente ha lavorato li solo l'anno 2023, gli anni prima no. adr: non so in che periodo ha lavorato, né che orario faceva. io stavo al mare anche fino alle 17 e quando tornavo a prendere la macchina qualche volta lo incontravo e qualche volta no.
adr non so dire quando ha smesso di lavorare li. non so perché ha smesso di lavorare li.
adr io prendevo solo un ombrellone dove stavamo io e , e i miei nipoti stavano al mare. entravo Tes_1 sempre dallo stesso accesso, poi non so se ce ne sono altri.
adr ho visto il ricorrente l'ultima volta al lavoro la metà di agosto 2023.”
Bisogna convenire con quanto rappresentato dal difensore del resistente nelle note di discussione autorizzate, ovvero che le dichiarazioni dei due testi sono in contrasto tra loro. Invero Il teste ha affermato di essersi recata presso il nei mesi di maggio, giugno e Tes_2 Controparte_1 luglio 2023 tutti i giorni, sempre con la compagna del ricorrente , mentre il teste Testimone_1 Tes_1
compagna del ricorrente e con lo stesso convivente, ha invece affermato di essersi recata al lido
[...] solo agli inizi di giugno 2023 ovvero “quando il mio compagno ha iniziato a lavorare li, dagli inizi di giugno” e solo nei fine settimana (“…i primi giorni lo ha accompagnato mio suocero...a giugno il 3 e il 4, Tes_ sabato e domenica, sono andata al lido con la NO e i suoi nipoti. prendevamo un solo ombrellone. Tes_ andavamo con la macchina della NO (…) adr: sono andata poi anche il 10 e 11 giugno 2023, sempre di sabato e domenica). Il teste ha inoltre dichiarato: “lo stabilimento ha aperto nel mese di maggio 2023; io ci sono andata Tes_2 dopo una settimana, verso il 20 maggio. lui (il ricorrente) lavorava già là. io l'ho visto”, mentre il ricorrente allega di aver iniziato a lavorare a giugno 2023.
Le dichiarazioni di questi testi sono non solo in contrasto tra loro ma sono anche palesemente in contrasto con quanto allegato nello stesso ricorso. La teste ha riferito che il ricorrente “ha iniziato la prova Tes_1 il 1° giugno 2023 di venerdì. la prova è durata una settimana. il lunedì 12 giugno 2023 ha lavorato e poi ad ora di pranzo il mio compagno è andato a parlare con il titolare e hanno discusso”, mentre in ricorso si allega che il lavoro sarebbe iniziato il 3 giugno e che sarebbe finito per volontà del resistente l'11 giugno.
La teste ha dichiarato che il ricorrente avrebbe lavorato da maggio ed anche a luglio 2023, nonché Tes_2 a metà agosto 2023.
E' evidente il contrasto.
Inoltre il terzo teste di parte ricorrente, teste assistente spiaggia da dieci anni al Testimone_4 CP_1
, con contratto stagionale da aprile ad ottobre, ha riferito cose diverse.
[...]
“adr: lui ha lavorato per due giorni, un we di giugno mi sembra 10/11 giugno 2023. ha fatto il parcheggiatore. la domenica andò via lasciando il parcheggio mentre stava lavorando, l'ho visto che discuteva con l'amministratore, erano circa le 13.00 la discussione è avvenuta nei pressi del porticato del lido;
io ero al bar. non ho sentito la discussione ero lontano. era un parlare animato tra loro ma non ho sentito cosa dicevano. adr confermo che il ricorrente ha lavorato solo il 10 e l'11 giugno 2023, prima l'ho visto solo quando è venuto a chiedere di lavorare.
3 adr non so che tipo di contratto abbia proposto al ricorrente, né che paga avrebbe dovuto avere. CP_1 escludo che il ricorrente abbia lavorato le giornate dal 3 al 9 giugno 2023. adr confermo che non ho capito cosa si dicevano durante la discussione. adr lui veniva quei giorni al lido, dal 3 al 10 giugno è venuto più volte a chiedere di essere assunto per lavorare, la prima settimana di giugno 2023. l'ho chiesto a lui perché avrei dovuto comprare io le boe e allora chiesi a lui questa cortesia. conoscendoci da diverso tempo mi sentii di chiederglielo. lui le comprò ma non ricordo se le acquistò con i suoi soldi o no.”
Il teste , sempre di parte ricorrente, smentisce l'assunto del ricorrente. Tes_4
E' evidente che le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente non sono idonee a confermare i giorni di lavoro così come allegati.
I documenti depositati da parte ricorrente neanche sono idonei a supportare quanto allegato nel ricorso.
I ticket parcheggio (all. 4) sono dei meri bigliettini numerati privi di data, e la conversazione via whatsapp (all. 5) oltre a non essere utilizzabile nella forma depositata, è comunque priva di valenza probatoria in relazione ai fatti dedotti. Essa riguarda una conversazione del 6/6/23 con il teste Testimone_4 sull'acquisto delle boe, e poi un'affermazione finale dell'11/6/23 proveniente dallo stesso ricorrente, e per questo priva di alcun valore probatorio;
anche la denuncia (all. 7) essendo un atto unilaterale è privo di valore probatorio ai fini di quanto allegato in ricorso.
Di contro, la lettera di assunzione, firmata da entrambe le parti (all. 6) suffraga quanto affermato dal resistente. Inoltre, in relazione al contratto di lavoro, appare poco credibile che il ricorrente abbia firmato il contratto senza leggerlo per poi accorgersi di quanto vi era scritto solo una volta rientrato a casa. Il contratto prevedeva un rapporto a tempo determinato per i soli giorni del 10 e 11 giugno 2023 (sabato e domenica) per sei ore giornaliere, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00; che tra le parti vi fosse un patto diverso ovvero quello indicato in ricorso, non è stato provato. Il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere provato per iscritto. La disciplina per il contratto di lavoro a tempo determinato stabilita dal Ccnl di categoria prevede che il periodo di prova è pari a 10 giorni. Ne consegue che in ogni caso non può configurarsi un licenziamento orale, neanche qualora il ricorrente avesse iniziato a lavorare il 3 giugno atteso che i fatti descritti in ricorso sarebbero avvenuti l'11 giugno e quindi durante il periodo di prova. In tale periodo è ammesso il recesso ad nutum da entrambe le parti. In definitiva, considerato sempre che i fatti costitutivi vanno allegati e provati dal ricorrente, si deve rilevare che la prova dei fatti costitutivi non è stata raggiunta.
Anche in relazione alla retribuzione per i due giorni lavorati, non è possibile emettere una sentenza di condanna attesa l'offerta reale documentata in atti.
In conclusione, ai fini dell'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, integralmente contestata dal convenuto che nega di avere mai avuto alle proprie dipendenze il ricorrente, ed in ragione di quanto emerso dall'istruttoria, la prova orale è risultata insufficiente a sostenere un giudizio di fondatezza del ricorso, sicchè deve concludersi nel senso della estraneità dell'odierno resistente al rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Né si può, in ogni caso, per i motivi sopra evidenziati, considerare l'interruzione del rapporto come un licenziamento, con conseguente rigetto integrale del ricorso. Quanto alle spese, esse possono essere compensate in considerazione dell'oggettiva controvertibilità della vicenda.
P. Q. M.
Il giudice
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
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