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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2278/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FASANO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2847/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070751 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificato da Roma Capitale per omesso versamento della T.A.R.I. e della T.E.F.A., anni di imposta 2018 - 2022, per un totale di euro 6.269,00 a titolo di tributi e interessi, sanzioni e spese di notifica.
La ricorrente deduce di non essere tenuta al pagamento della tassa, e sostiene la prescrizione della pretesa fiscale con riferimento all'anno 2018, in quanto la notifica dell'atto impugnato, perfezionatasi in data 6.11.2024, sarebbe avvenuta oltre il termine di prescrizione quinquennale.
La contribuente denuncia, altresì, che trattasi di immobili non utilizzati e quindi esenti da tassazione.
E lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato con riferimento alla metratura e consistenza conteggiata dall'Amministrazione per l'immobile di Indirizzo_1, il quale, diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio che ha tassato mq 179, escluse le aree scoperte, sarebbe di soli mq 171. La ricorrente contesta anche la determinazione delle sanzioni, ritenendo applicabile il c.d. cumulo giuridico ai sensi degli artt. 12
e 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, trattandosi di diverse annualità di imposta.
Roma Capitale si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'atto impositivo è stato notificato per omessa dichiarazione e omesso versamento della T.A.R.I. e T.E.F.A. anni 2018 - 2022, pertanto la contribuente non ha mai provveduto ad effettuare la necessaria denuncia della superficie tassabile all'Amministrazione.
Il contribuente ha l'obbligo di presentare una denuncia ai fini della tassazione, indicando la superficie tassabile, e, in ipotesi di esenzione, le ragioni della non applicazione della imposta. Lo stesso contribuente, in caso di omissione, ha tempo fino al 20 gennaio dell'anno successivo per adempiere a tale obbligo, con la conseguenza che è dall'anno successivo a quello in cui il tributo si riferisce che decorre il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 1, comma 161 della l. n. 296 del 2006 (Corte di Cassazione n.
22900 del 2020).
Nella specie, pertanto, nessun termine di prescrizione per l'anno 2018 è decorso.
Quanto alla asserita non debenza della T.A.R.I. e della T.E.F.A. per mancato utilizzo dell'immobile sito in
Indirizzo_1, va rammentato che il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo dell'occupazione o della detenzione del locale o dell'area coperta o scoperta, a qualsiasi uso adibita (art. 1, comma 641, della l. n. 147 del 2013); pertanto, secondo l'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, la TARI è dovuta anche se i locali non sono utilizzati (Cass. n.
11130 del 2021). Il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili ai singoli utenti.
Va, infine, precisato che, con l'approvazione, in data 24.5.2024, del testo definitivo del decreto attuativo della riforma delle sanzioni (legge 9 agosto 2023, n. 111), è stato espressamente escluso il cumulo giuridico delle sanzioni per gli omessi pagamenti (art. 12, comma 1 e comma 2).
In definitiva, il ricorso va respinto e l'atto impositivo va confermato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di Roma Capitale, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così è deciso, in Roma, il 17 dicembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FASANO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2847/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070751 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificato da Roma Capitale per omesso versamento della T.A.R.I. e della T.E.F.A., anni di imposta 2018 - 2022, per un totale di euro 6.269,00 a titolo di tributi e interessi, sanzioni e spese di notifica.
La ricorrente deduce di non essere tenuta al pagamento della tassa, e sostiene la prescrizione della pretesa fiscale con riferimento all'anno 2018, in quanto la notifica dell'atto impugnato, perfezionatasi in data 6.11.2024, sarebbe avvenuta oltre il termine di prescrizione quinquennale.
La contribuente denuncia, altresì, che trattasi di immobili non utilizzati e quindi esenti da tassazione.
E lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato con riferimento alla metratura e consistenza conteggiata dall'Amministrazione per l'immobile di Indirizzo_1, il quale, diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio che ha tassato mq 179, escluse le aree scoperte, sarebbe di soli mq 171. La ricorrente contesta anche la determinazione delle sanzioni, ritenendo applicabile il c.d. cumulo giuridico ai sensi degli artt. 12
e 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, trattandosi di diverse annualità di imposta.
Roma Capitale si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'atto impositivo è stato notificato per omessa dichiarazione e omesso versamento della T.A.R.I. e T.E.F.A. anni 2018 - 2022, pertanto la contribuente non ha mai provveduto ad effettuare la necessaria denuncia della superficie tassabile all'Amministrazione.
Il contribuente ha l'obbligo di presentare una denuncia ai fini della tassazione, indicando la superficie tassabile, e, in ipotesi di esenzione, le ragioni della non applicazione della imposta. Lo stesso contribuente, in caso di omissione, ha tempo fino al 20 gennaio dell'anno successivo per adempiere a tale obbligo, con la conseguenza che è dall'anno successivo a quello in cui il tributo si riferisce che decorre il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 1, comma 161 della l. n. 296 del 2006 (Corte di Cassazione n.
22900 del 2020).
Nella specie, pertanto, nessun termine di prescrizione per l'anno 2018 è decorso.
Quanto alla asserita non debenza della T.A.R.I. e della T.E.F.A. per mancato utilizzo dell'immobile sito in
Indirizzo_1, va rammentato che il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo dell'occupazione o della detenzione del locale o dell'area coperta o scoperta, a qualsiasi uso adibita (art. 1, comma 641, della l. n. 147 del 2013); pertanto, secondo l'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, la TARI è dovuta anche se i locali non sono utilizzati (Cass. n.
11130 del 2021). Il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili ai singoli utenti.
Va, infine, precisato che, con l'approvazione, in data 24.5.2024, del testo definitivo del decreto attuativo della riforma delle sanzioni (legge 9 agosto 2023, n. 111), è stato espressamente escluso il cumulo giuridico delle sanzioni per gli omessi pagamenti (art. 12, comma 1 e comma 2).
In definitiva, il ricorso va respinto e l'atto impositivo va confermato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di Roma Capitale, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così è deciso, in Roma, il 17 dicembre 2025 Il Giudice monocratico