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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 374/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 374/2025, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cinisello Balsamo alla Via Frova n. 5 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Parisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in alla via Podgora n. 11 presso lo studio CP_1 dell'avv. Scaltriti Luca, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 8
PER LA RIFORMA della sentenza n. 6966/2024, resa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 11 luglio
2024 e non notificata
OGGETTO: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Milano il per chiederne la condanna al Controparte_2
risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro occorsole in data 3 febbraio 2021 e quantificati in euro 49.397,62.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che in data 3 febbraio 2021 alle ore 17.30 circa, durante un pomeriggio di pioggia, percorrendo via Bartolini in , cadeva CP_1
rovinosamente a terra all'altezza del civico n. 19, a causa del dissesto non segnalato della pavimentazione del marciapiede, riportando lesioni personali. Invocava, dunque, la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Controparte_1
Si costituiva in giudizio l'Ente, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Milano istruiva la causa anche a mezzo di escussione testimoniale, rigettando la richiesta di CTU medico-legale sulla persona della danneggiata da questa avanzata. Con sentenza n. 6966/2024, il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte liquidate in euro
4.000,00, oltre oneri e accessori di legge. In particolare, il primo giudice riteneva che l'attrice non avesse provato la presenza del dissesto nella pavimentazione del marciapiede e,
pagina 2 di 8 pertanto, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Da qui, l'esclusione di ogni responsabilità del . Controparte_1
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello lamentando in Parte_1
particolare:
i. L'errata ed erronea valutazione del Giudice di Primo Grado circa le risultanze istruttorie, ovvero la deposizione resa dal teste edotto Sig. Tes_1
e le dichiarazioni spontanee rese dalla stessa parte attrice contenuta
[...]
nel capo n. 2 della sentenza impugnata rubricato “sull'an debeatur”;
ii. La motivazione insufficiente e/o contraddittoria della sentenza del Giudice di
I Grado contenuta nella “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e nel capo n. 2 della sentenza impugnata rubricato
“sull'an debeatur”;
iii. Il mancato espletamento della C.T.U. medico-legale tesa all'accertamento dei danni fisici riportati dalla Sig.ra ”. Parte_1
Il , costituitosi regolarmente in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1 con conferma della decisione impugnata.
La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
All'udienza del 3 giugno 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 16 settembre 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
MOTIVI DELLA DECISIONE
- L'appello non è fondato.
- Le censure mosse dall'appellante non colgono nel segno, essendo la decisione impugnata sorretta da una motivazione corretta sul piano logico e giuridico.
pagina 3 di 8 - Preliminarmente, in riferimento alle critiche mosse al mancato espletamento di una CTU medico-legale sulla persona della danneggiata, si osserva che la consulenza tecnica d'ufficio
è un mezzo sottratto alla disponibilità delle parti, le quali possono al più sollecitarla. Essa, infatti, non è qualificabile come mezzo di prova in senso stretto, ma rappresenta un ausilio riservato al potere discrezionale del giudice, finalizzato alla valutazione degli elementi già acquisiti o alla risoluzione di questioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
- Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto di non indagare ulteriormente la natura e l'ammontare dei danni lamentati da mancando a monte i Parte_1 presupposti necessari all'accertamento dell' “an”, e dunque alla stessa esistenza di una responsabilità addebitabile al e relativa al sinistro del 3 febbraio 2021, Controparte_1
come meglio si dirà di seguito.
- Del resto, il provvedimento del giudice di prime cure dell'11 luglio 2023 (cfr. “Riservato ogni altro provvedimento, rigetta le altre istanze perché generiche o implicanti valutazioni
o che saranno eventualmente oggetto di C.T.U.”), richiamato dall'appellante a fondamento della propria doglianza, non offre alcun riscontro a quanto dallo stesso sostenuto, essendosi il Tribunale limitato a prospettare la mera eventualità di disporre una consulenza tecnica, senza alcuna ulteriore precisazione.
- Anche le restanti doglianze non meritano accoglimento.
- La fattispecie in esame deve essere inquadrata nel paradigma normativo dell'art. 2051 c.c. secondo cui la responsabilità del custode ha natura oggettiva, discendendo dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno lamentato (v. fra le altre Cass. n. 37059/2022, in continuità con Cass. S.U. n. 20943/2022).
- Stante la natura oggettiva di detta responsabilità, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno – sia esso costituito da un fatto naturale, da un fatto del terzo o della stessa vittima - che valga a elidere il suddetto nesso causale. pagina 4 di 8 - Con specifico riferimento all'ipotesi in cui l'eventuale interruzione del nesso causale sia ascrivibile alla condotta del danneggiato, occorre specificare che, laddove la cosa oggetto di custodia e fonte di danno sia inerte, il danno non può che verificarsi con la necessaria interazione della condotta umana, indispensabile per la produzione dell'evento. In tal caso, il danneggiato sarà tenuto a provare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia attraverso la dimostrazione dell'effettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, sì da rendere probabile - se non inevitabile - il danno stesso (cfr. Cass. ord. n.
37059/2022). La prova, dunque, pur potendo essere fornita anche in via presuntiva, deve dare conto delle caratteristiche della cosa custodita, tali da giustificare come “normale” la conseguenza dannosa verificatasi.
- L'applicazione dei suesposti principi di diritto al caso di specie impone il rigetto dell'appello.
- Con il primo motivo di appello, lamenta una errata interpretazione da Parte_1
parte del Tribunale delle risultanze istruttorie da cui – contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice – emergerebbe chiaramente la presenza di una situazione di pericolo non prevedibile e dunque non evitabile. A suo dire, la tarda ora (circa le 17.30 di inizio febbraio), la presenza di fogliame sul marciapiede e l'assenza di segnalazioni del dissesto stradale avrebbero reso impossibile evitare la caduta. Tale pericolosità sarebbe stata puntualmente dimostrata anche a mezzo di documentazione fotografica (cfr. doc. n. 17 fascicolo di primo grado) da cui emergerebbe la grave negligenza del Controparte_1
nella gestione del bene pubblico.
- La doglianza non è fondata.
- Le prospettazioni dell'appellante non trovano alcun riscontro né negli atti di causa né tantomeno nelle dichiarazioni rilasciate dal teste escusso all'udienza del 6 Tes_1 marzo 2024. Ed infatti, se da un lato i rilievi fotografici allegati non evidenziano alcuna anomalia della pavimentazione del marciapiede, raffigurando un tratto di strada perfettamente pulito e privo di fogliame in corrispondenza di un passo carrabile, ove al più il dislivello – chiaramente visibile - è riconducibile alla presenza di una rampa carrabile e pagina 5 di 8 non già a un dissesto del marciapiede;
dall'altro il teste oculare amico della Parte_1 escusso in primo grado non ha riferito alcuna informazione utile ad accertare la dinamica del sinistro con maggiore precisione, non avendo peraltro riconosciuto lo stato dei luoghi raffigurato nelle fotografie mostratigli (“prendo visione delle foto prodotte sub. doc. 17 di parte attrice ma non riconosco lo stato dei luoghi” cfr. pag. 2 verbale del 3 marzo 2024).
- Né a diversa conclusione può giungersi considerando che il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di febbraio e in una giornata piovosa, poiché proprio le scarse condizioni di luce e la pavimentazione bagnata avrebbero dovuto indurre l'odierna appellante a procedere con maggiore prudenza. La situazione di possibile pericolo, pertanto, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata.
- Di talché, alla luce dello scarno compendio probatorio nonché dell'omessa conferma da parte del teste escusso, non risultano provati da parte appellante né il fatto storico relativo alla dinamica del sinistro né tantomeno il nesso di causalità fra il dissesto del marciapiede di via Bartolini in e i danni lamentati dall'odierna appellante, quali elementi costitutivi CP_1 della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c..
- Infine, considerata la genericità delle contestazioni mosse, deve escludersi anche ogni responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al in quanto quest'ultima Controparte_1 postulerebbe in ogni caso oltre alla prova del nesso di causalità e del fatto storico, anche quella della colpa del danneggiante, pacificamente assente – in quanto priva di riscontro probatorio - nel caso di specie.
- Parimenti infondato è il secondo motivo di appello – peraltro formulato in maniera del tutto generica ai limiti dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.. L'appellante lamenta “una motivazione fragile, confusa, contraddittoria e del tutto generica” della decisione di primo grado, deducendo l'impossibilità di ricostruire il ragionamento che ha portato il giudice a rigettare la domanda. A sostegno del proprio assunto, poi, l'appellante riferisce che la fondatezza “del diritto della deducente di impugnare una sentenza ritenuta ingiusta” emergerebbe anche dalla ammissione dell'odierna appellante al “Patrocinio a spese dello pagina 6 di 8 Stato”, deliberata dall'Ordine degli Avvocati di sulla base di un giudizio CP_1 prognostico favorevole.
- Ebbene, il motivo di gravame non merita accoglimento atteso che la sentenza impugnata risulta sorretta da una motivazione chiara, completa e logicamente coerente. La decisione di primo grado si fonda su un apparato argomentativo esaustivo, che dà conto delle ragioni sottese al rigetto della domanda, illustrando in modo preciso le ragioni per cui non è stato ritenuto provato il nesso causale tra la condotta del convenuto e l'evento dannoso. In particolare, il giudice ha correttamente applicato i principi giuridici in materia di responsabilità da custodia, evidenziando l'insufficienza della prova offerta dall'odierna appellante in ordine allo stato della cosa e alla sua idoneità a provocare il danno lamentato.
- Non si ravvisa, pertanto, alcuna carenza motivazionale né alcun vizio logico-giuridico tale da giustificare la riforma della decisione impugnata. Né alcun valore assume l'ammissione dell'appellante al Patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di valutazione estranea al merito della vicenda ed alla sua fondatezza. In conclusione, il motivo di appello non merita accoglimento.
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 6966/2024 del Tribunale di
Milano, pubblicata l'11 luglio 2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene quindi Parte_1
condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore di liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014 Controparte_1
(aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
pagina 7 di 8 - Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre
2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti
– ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa - così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 6966/2024, resa dal
Tribunale di Milano nella causa R.G n. 45698/2022, pubblicata in data 11 luglio 2024;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in euro 3.473,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori
[...]
come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n. 115/2002, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo pari a quello già Parte_1 versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 374/2025, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cinisello Balsamo alla Via Frova n. 5 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Parisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in alla via Podgora n. 11 presso lo studio CP_1 dell'avv. Scaltriti Luca, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 8
PER LA RIFORMA della sentenza n. 6966/2024, resa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 11 luglio
2024 e non notificata
OGGETTO: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Milano il per chiederne la condanna al Controparte_2
risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro occorsole in data 3 febbraio 2021 e quantificati in euro 49.397,62.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che in data 3 febbraio 2021 alle ore 17.30 circa, durante un pomeriggio di pioggia, percorrendo via Bartolini in , cadeva CP_1
rovinosamente a terra all'altezza del civico n. 19, a causa del dissesto non segnalato della pavimentazione del marciapiede, riportando lesioni personali. Invocava, dunque, la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Controparte_1
Si costituiva in giudizio l'Ente, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Milano istruiva la causa anche a mezzo di escussione testimoniale, rigettando la richiesta di CTU medico-legale sulla persona della danneggiata da questa avanzata. Con sentenza n. 6966/2024, il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte liquidate in euro
4.000,00, oltre oneri e accessori di legge. In particolare, il primo giudice riteneva che l'attrice non avesse provato la presenza del dissesto nella pavimentazione del marciapiede e,
pagina 2 di 8 pertanto, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Da qui, l'esclusione di ogni responsabilità del . Controparte_1
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello lamentando in Parte_1
particolare:
i. L'errata ed erronea valutazione del Giudice di Primo Grado circa le risultanze istruttorie, ovvero la deposizione resa dal teste edotto Sig. Tes_1
e le dichiarazioni spontanee rese dalla stessa parte attrice contenuta
[...]
nel capo n. 2 della sentenza impugnata rubricato “sull'an debeatur”;
ii. La motivazione insufficiente e/o contraddittoria della sentenza del Giudice di
I Grado contenuta nella “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e nel capo n. 2 della sentenza impugnata rubricato
“sull'an debeatur”;
iii. Il mancato espletamento della C.T.U. medico-legale tesa all'accertamento dei danni fisici riportati dalla Sig.ra ”. Parte_1
Il , costituitosi regolarmente in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1 con conferma della decisione impugnata.
La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
All'udienza del 3 giugno 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 16 settembre 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
MOTIVI DELLA DECISIONE
- L'appello non è fondato.
- Le censure mosse dall'appellante non colgono nel segno, essendo la decisione impugnata sorretta da una motivazione corretta sul piano logico e giuridico.
pagina 3 di 8 - Preliminarmente, in riferimento alle critiche mosse al mancato espletamento di una CTU medico-legale sulla persona della danneggiata, si osserva che la consulenza tecnica d'ufficio
è un mezzo sottratto alla disponibilità delle parti, le quali possono al più sollecitarla. Essa, infatti, non è qualificabile come mezzo di prova in senso stretto, ma rappresenta un ausilio riservato al potere discrezionale del giudice, finalizzato alla valutazione degli elementi già acquisiti o alla risoluzione di questioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
- Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto di non indagare ulteriormente la natura e l'ammontare dei danni lamentati da mancando a monte i Parte_1 presupposti necessari all'accertamento dell' “an”, e dunque alla stessa esistenza di una responsabilità addebitabile al e relativa al sinistro del 3 febbraio 2021, Controparte_1
come meglio si dirà di seguito.
- Del resto, il provvedimento del giudice di prime cure dell'11 luglio 2023 (cfr. “Riservato ogni altro provvedimento, rigetta le altre istanze perché generiche o implicanti valutazioni
o che saranno eventualmente oggetto di C.T.U.”), richiamato dall'appellante a fondamento della propria doglianza, non offre alcun riscontro a quanto dallo stesso sostenuto, essendosi il Tribunale limitato a prospettare la mera eventualità di disporre una consulenza tecnica, senza alcuna ulteriore precisazione.
- Anche le restanti doglianze non meritano accoglimento.
- La fattispecie in esame deve essere inquadrata nel paradigma normativo dell'art. 2051 c.c. secondo cui la responsabilità del custode ha natura oggettiva, discendendo dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno lamentato (v. fra le altre Cass. n. 37059/2022, in continuità con Cass. S.U. n. 20943/2022).
- Stante la natura oggettiva di detta responsabilità, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno – sia esso costituito da un fatto naturale, da un fatto del terzo o della stessa vittima - che valga a elidere il suddetto nesso causale. pagina 4 di 8 - Con specifico riferimento all'ipotesi in cui l'eventuale interruzione del nesso causale sia ascrivibile alla condotta del danneggiato, occorre specificare che, laddove la cosa oggetto di custodia e fonte di danno sia inerte, il danno non può che verificarsi con la necessaria interazione della condotta umana, indispensabile per la produzione dell'evento. In tal caso, il danneggiato sarà tenuto a provare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia attraverso la dimostrazione dell'effettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, sì da rendere probabile - se non inevitabile - il danno stesso (cfr. Cass. ord. n.
37059/2022). La prova, dunque, pur potendo essere fornita anche in via presuntiva, deve dare conto delle caratteristiche della cosa custodita, tali da giustificare come “normale” la conseguenza dannosa verificatasi.
- L'applicazione dei suesposti principi di diritto al caso di specie impone il rigetto dell'appello.
- Con il primo motivo di appello, lamenta una errata interpretazione da Parte_1
parte del Tribunale delle risultanze istruttorie da cui – contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice – emergerebbe chiaramente la presenza di una situazione di pericolo non prevedibile e dunque non evitabile. A suo dire, la tarda ora (circa le 17.30 di inizio febbraio), la presenza di fogliame sul marciapiede e l'assenza di segnalazioni del dissesto stradale avrebbero reso impossibile evitare la caduta. Tale pericolosità sarebbe stata puntualmente dimostrata anche a mezzo di documentazione fotografica (cfr. doc. n. 17 fascicolo di primo grado) da cui emergerebbe la grave negligenza del Controparte_1
nella gestione del bene pubblico.
- La doglianza non è fondata.
- Le prospettazioni dell'appellante non trovano alcun riscontro né negli atti di causa né tantomeno nelle dichiarazioni rilasciate dal teste escusso all'udienza del 6 Tes_1 marzo 2024. Ed infatti, se da un lato i rilievi fotografici allegati non evidenziano alcuna anomalia della pavimentazione del marciapiede, raffigurando un tratto di strada perfettamente pulito e privo di fogliame in corrispondenza di un passo carrabile, ove al più il dislivello – chiaramente visibile - è riconducibile alla presenza di una rampa carrabile e pagina 5 di 8 non già a un dissesto del marciapiede;
dall'altro il teste oculare amico della Parte_1 escusso in primo grado non ha riferito alcuna informazione utile ad accertare la dinamica del sinistro con maggiore precisione, non avendo peraltro riconosciuto lo stato dei luoghi raffigurato nelle fotografie mostratigli (“prendo visione delle foto prodotte sub. doc. 17 di parte attrice ma non riconosco lo stato dei luoghi” cfr. pag. 2 verbale del 3 marzo 2024).
- Né a diversa conclusione può giungersi considerando che il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di febbraio e in una giornata piovosa, poiché proprio le scarse condizioni di luce e la pavimentazione bagnata avrebbero dovuto indurre l'odierna appellante a procedere con maggiore prudenza. La situazione di possibile pericolo, pertanto, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata.
- Di talché, alla luce dello scarno compendio probatorio nonché dell'omessa conferma da parte del teste escusso, non risultano provati da parte appellante né il fatto storico relativo alla dinamica del sinistro né tantomeno il nesso di causalità fra il dissesto del marciapiede di via Bartolini in e i danni lamentati dall'odierna appellante, quali elementi costitutivi CP_1 della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c..
- Infine, considerata la genericità delle contestazioni mosse, deve escludersi anche ogni responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al in quanto quest'ultima Controparte_1 postulerebbe in ogni caso oltre alla prova del nesso di causalità e del fatto storico, anche quella della colpa del danneggiante, pacificamente assente – in quanto priva di riscontro probatorio - nel caso di specie.
- Parimenti infondato è il secondo motivo di appello – peraltro formulato in maniera del tutto generica ai limiti dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.. L'appellante lamenta “una motivazione fragile, confusa, contraddittoria e del tutto generica” della decisione di primo grado, deducendo l'impossibilità di ricostruire il ragionamento che ha portato il giudice a rigettare la domanda. A sostegno del proprio assunto, poi, l'appellante riferisce che la fondatezza “del diritto della deducente di impugnare una sentenza ritenuta ingiusta” emergerebbe anche dalla ammissione dell'odierna appellante al “Patrocinio a spese dello pagina 6 di 8 Stato”, deliberata dall'Ordine degli Avvocati di sulla base di un giudizio CP_1 prognostico favorevole.
- Ebbene, il motivo di gravame non merita accoglimento atteso che la sentenza impugnata risulta sorretta da una motivazione chiara, completa e logicamente coerente. La decisione di primo grado si fonda su un apparato argomentativo esaustivo, che dà conto delle ragioni sottese al rigetto della domanda, illustrando in modo preciso le ragioni per cui non è stato ritenuto provato il nesso causale tra la condotta del convenuto e l'evento dannoso. In particolare, il giudice ha correttamente applicato i principi giuridici in materia di responsabilità da custodia, evidenziando l'insufficienza della prova offerta dall'odierna appellante in ordine allo stato della cosa e alla sua idoneità a provocare il danno lamentato.
- Non si ravvisa, pertanto, alcuna carenza motivazionale né alcun vizio logico-giuridico tale da giustificare la riforma della decisione impugnata. Né alcun valore assume l'ammissione dell'appellante al Patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di valutazione estranea al merito della vicenda ed alla sua fondatezza. In conclusione, il motivo di appello non merita accoglimento.
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 6966/2024 del Tribunale di
Milano, pubblicata l'11 luglio 2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene quindi Parte_1
condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore di liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014 Controparte_1
(aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
pagina 7 di 8 - Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre
2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti
– ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa - così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 6966/2024, resa dal
Tribunale di Milano nella causa R.G n. 45698/2022, pubblicata in data 11 luglio 2024;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in euro 3.473,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori
[...]
come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n. 115/2002, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo pari a quello già Parte_1 versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 8 di 8