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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4,
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 892/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. OOR0A2024C0N41895 BONIFICA 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7489/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Incompetenza territoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 892/2025), il sig. Ricorrente_1 , agisce per l'annullamento dell'avviso di pagamento n. 00R0A2024C0N41895, relativo all'omesso pagamento di contributi al Consorzio_1 per €98,70, notificato dal Consorzio di Bonifica della Calabria il 21.01.2025.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto in diritto con cui lamenta l'insussistenza di alcun beneficio derivato ai fondi di sua proprietà dall'attività del Consorzio.
Con successiva memoria ha evidenziato di aver ricevuto comunicazione di sgravio parziale ed insistito per l'accoglimento totale del ricorso.
Si è costituito il Consorzio di Bonifica della Calabria eccependo l'incompetenza territoriale della Corte adita,
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la tenutezza del ricorrente al pagamento della parte non oggetto di sgravio dovuta a titolo di “beneficio irriguo”,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte resistente è fondata.
Come controdedotto dal Consorzio, l'articolo 4, comma 1, del D.Lgs n. 546/1992 prevede che: “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione…”. Nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'avviso bonario di pagamento afferente il tributo di bonifica per l'anno 2024, ruolo formato, emesso ed inviato direttamente dal Consorzio di Bonifica della Calabria, la cui sede legale, per come indicato nello stesso avviso bonario, è in Indirizzo_1 – 88100 Catanzaro, conformemente a quanto previsto dalla L.R. n. 39 del 10/08/2023 - istitutiva del Consorzio unico della Calabria - e dallo Statuto
Consortile. Ed invero, ai sensi dell'art. 5 L.R. 39/2023, “E' istituito il Consorzio di Bonifica della Calabria, di seguito nominato Consorzio, quale ente pubblico a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile … con sede in Catanzaro”. Conformemente, art. 1, comma 2, Statuto Consortile: “Il Consorzio, ai sensi dell'art. 862 del Codice Civile, è Ente pubblico a struttura associativa e ha sede in Catanzaro”. Ne deriva che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio di Bonifica della Calabria, Ente impositore, atteso, altresì, che in base all'art. 5 D.Lgs n. 546/1992, commi 1 e 2, la competenza delle corti di giustizia tributaria è inderogabile e che è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
Spese compensate alla luce della novità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Reggio Calabria, dichiara l'incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro. Spese compensate tra le parti. Il Giudice
AN BA
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4,
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 892/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. OOR0A2024C0N41895 BONIFICA 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7489/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Incompetenza territoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 892/2025), il sig. Ricorrente_1 , agisce per l'annullamento dell'avviso di pagamento n. 00R0A2024C0N41895, relativo all'omesso pagamento di contributi al Consorzio_1 per €98,70, notificato dal Consorzio di Bonifica della Calabria il 21.01.2025.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto in diritto con cui lamenta l'insussistenza di alcun beneficio derivato ai fondi di sua proprietà dall'attività del Consorzio.
Con successiva memoria ha evidenziato di aver ricevuto comunicazione di sgravio parziale ed insistito per l'accoglimento totale del ricorso.
Si è costituito il Consorzio di Bonifica della Calabria eccependo l'incompetenza territoriale della Corte adita,
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la tenutezza del ricorrente al pagamento della parte non oggetto di sgravio dovuta a titolo di “beneficio irriguo”,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte resistente è fondata.
Come controdedotto dal Consorzio, l'articolo 4, comma 1, del D.Lgs n. 546/1992 prevede che: “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione…”. Nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'avviso bonario di pagamento afferente il tributo di bonifica per l'anno 2024, ruolo formato, emesso ed inviato direttamente dal Consorzio di Bonifica della Calabria, la cui sede legale, per come indicato nello stesso avviso bonario, è in Indirizzo_1 – 88100 Catanzaro, conformemente a quanto previsto dalla L.R. n. 39 del 10/08/2023 - istitutiva del Consorzio unico della Calabria - e dallo Statuto
Consortile. Ed invero, ai sensi dell'art. 5 L.R. 39/2023, “E' istituito il Consorzio di Bonifica della Calabria, di seguito nominato Consorzio, quale ente pubblico a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile … con sede in Catanzaro”. Conformemente, art. 1, comma 2, Statuto Consortile: “Il Consorzio, ai sensi dell'art. 862 del Codice Civile, è Ente pubblico a struttura associativa e ha sede in Catanzaro”. Ne deriva che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio di Bonifica della Calabria, Ente impositore, atteso, altresì, che in base all'art. 5 D.Lgs n. 546/1992, commi 1 e 2, la competenza delle corti di giustizia tributaria è inderogabile e che è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
Spese compensate alla luce della novità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Reggio Calabria, dichiara l'incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro. Spese compensate tra le parti. Il Giudice
AN BA