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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
PRIMA SEZIONE CIVILE- UFFICIO DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
nel procedimento iscritto al n. r.g. 511/2024 VG, la Giudice Birgit Fischer, in veste di giudice monocratico del Tribunale delle Successioni, ha emesso il seguente
DECRETO
La giudice, vista l'istanza “ex art. 703 cc. 3 cpc e di richiesta di eseguire il testamento”, depositata in data
20.03.2025, dall'avv. Fausta Beraldo, con studio in Bolzano Piazza Mazzini n. 39, (si
, quale esecutore testamentario di Email_1 Email_2
nata a [...] il [...], residente in [...]
Montello n. 1, deceduta a Bolzano il 4.2.2024,
RILEVATO E OSSERVATO
- che l'esecutore testamentario non può restare nel possesso della massa ereditaria oltre l'anno dalla dichiarazione di accettazione, ma il giudice può consentire una proroga, che non può
superare un altro anno, per motivi di evidente necessità e sentiti gli eredi (art. 703, comma III,
c.c.);
- che nel presente caso risulta peraltro che l'accettazione dell'incarico sia avvenuta già in data
12.2.2024 (v. doc. 2 allegato all'istanza), ragione per la quale non può ritenersi che l'istanza di proroga, depositata soltanto il 20.3.2025, senza nulla dedurre a riguardo, sia tempestiva,
dovendosi invece ritenere il possesso già cessato (senza che ciò significhi che siano cessati automaticamente anche i poteri di amministrazione, cfr. sentenza Cass. civ. 14/06/2016 n.
12241), e l'istanza non può che essere rigettata, senza neanche dover sentire gli eredi;
- che le altre domande contenute nel ricorso appaiono irricevibili, rispettivamente inammissibili, in quanto l'istante non chiede l'autorizzazione ad una vendita ex art. 703 c.c,
ma formula istanze diverse, che non appaiono essere di competenza dell'autorità giudiziaria;
- che, infatti, l'art. 709 c.c. prevede l'obbligo di rendiconto (si intende: agli eredi, ovvero al
Pagina 1 curatore dell'eredità giacente, cfr. Cass. n. 2455/1984), mentre l'art. 711 c.c. prevede la gratuità dell'ufficio dell'esecutore testamentario, tranne nel caso in cui il testatore stabilisca una retribuzione (infatti, l'art. 712 c.c. prescrive che le spese siano a carico della eredità), senza che tali norme contemplino l'intervento, a riguardo, del Tribunale della successione in sede di volontaria giurisdizione;
P. Q. M.
rigetta l'istanza di proroga;
dichiara inammissibili le ulteriori istanze avanzate.
Si comunichi all'istante.
Bolzano, 25/03/2025
La Giudice
Birgit Fischer
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
PRIMA SEZIONE CIVILE- UFFICIO DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
nel procedimento iscritto al n. r.g. 511/2024 VG, la Giudice Birgit Fischer, in veste di giudice monocratico del Tribunale delle Successioni, ha emesso il seguente
DECRETO
La giudice, vista l'istanza “ex art. 703 cc. 3 cpc e di richiesta di eseguire il testamento”, depositata in data
20.03.2025, dall'avv. Fausta Beraldo, con studio in Bolzano Piazza Mazzini n. 39, (si
, quale esecutore testamentario di Email_1 Email_2
nata a [...] il [...], residente in [...]
Montello n. 1, deceduta a Bolzano il 4.2.2024,
RILEVATO E OSSERVATO
- che l'esecutore testamentario non può restare nel possesso della massa ereditaria oltre l'anno dalla dichiarazione di accettazione, ma il giudice può consentire una proroga, che non può
superare un altro anno, per motivi di evidente necessità e sentiti gli eredi (art. 703, comma III,
c.c.);
- che nel presente caso risulta peraltro che l'accettazione dell'incarico sia avvenuta già in data
12.2.2024 (v. doc. 2 allegato all'istanza), ragione per la quale non può ritenersi che l'istanza di proroga, depositata soltanto il 20.3.2025, senza nulla dedurre a riguardo, sia tempestiva,
dovendosi invece ritenere il possesso già cessato (senza che ciò significhi che siano cessati automaticamente anche i poteri di amministrazione, cfr. sentenza Cass. civ. 14/06/2016 n.
12241), e l'istanza non può che essere rigettata, senza neanche dover sentire gli eredi;
- che le altre domande contenute nel ricorso appaiono irricevibili, rispettivamente inammissibili, in quanto l'istante non chiede l'autorizzazione ad una vendita ex art. 703 c.c,
ma formula istanze diverse, che non appaiono essere di competenza dell'autorità giudiziaria;
- che, infatti, l'art. 709 c.c. prevede l'obbligo di rendiconto (si intende: agli eredi, ovvero al
Pagina 1 curatore dell'eredità giacente, cfr. Cass. n. 2455/1984), mentre l'art. 711 c.c. prevede la gratuità dell'ufficio dell'esecutore testamentario, tranne nel caso in cui il testatore stabilisca una retribuzione (infatti, l'art. 712 c.c. prescrive che le spese siano a carico della eredità), senza che tali norme contemplino l'intervento, a riguardo, del Tribunale della successione in sede di volontaria giurisdizione;
P. Q. M.
rigetta l'istanza di proroga;
dichiara inammissibili le ulteriori istanze avanzate.
Si comunichi all'istante.
Bolzano, 25/03/2025
La Giudice
Birgit Fischer
Pagina 2