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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 104/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pia Grassia;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Velardi;
Appellata
OGGETTO: appello –reddito di cittadinanza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.4.2022 contestava due provvedimenti Parte_1
dell' datati 28.3.2021 e 2.4.2021 con i quali l'ente previdenziale aveva CP_1
revocato il reddito di cittadinanza concesso a seguito delle istanze, rispettivamente del 23.5.2018 (per il reddito di inclusione), del 10.4.2019 e del 5.11.2020 e il successivo provvedimento con il quale l'ente chiedeva la restituzione delle somme indebitamente erogate.
Premesso che la aveva presentato una prima domanda (prot.n. Pt_1
in data 23.5.2018, revocata in data 28.3.2021 a Controparte_2
seguito di segnalazione della Guardia di Finanza per accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza di RDC per carenza del requisito della cittadinanza, e una seconda domanda ( presentata Controparte_3
il 5.11.2020 revocata il 2.4.2021 poiché presentata prima dello spirare del termine di sei mesi dalla revoca della domanda Controparte_2
rilevava che la revoca della prima prestazione era avvenuta con provvedimento del 28.3.2021 e dunque soltanto da tale data potevano decorrere i sei mesi di sospensione per poter proporre una nuova domanda a norma dell'art. 7 comma 11 DL n.4/2019. La revoca della domanda presentata in data 5.11.2020 era dunque illegittima.
Chiedeva di annullare i provvedimenti di revoca della prestazione erogata, accertare che la ricorrente nulla doveva restituire all' e condannare CP_1
l' a erogare la prestazione conseguente a tale domanda del 5.11.2020 per CP_1
i sedici mesi per i quali non era stata erogata.
L' si costituiva contestando la domanda. Rilevava che la revoca della CP_1
prestazione erogata per l'anno 2019 era stata disposta in data 23.12.2020 a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza in conseguenza di false dichiarazioni in ordine al requisito della cittadinanza. La prestazione successiva era stata revocata in data 23.12.2020 in quanto la domanda era stata presentata prima del termine di sei mesi.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2893/2022 del 12 settembre 2022, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Esaminato il quadro normativo di riferimento e, in particolare, le disposizioni del D.L. n. 4/2019, il primo giudice riteneva corretto il comportamento dell' atteso che l'ente previdenziale aveva fornito precisa CP_1 motivazione dei provvedimenti di revoca ovvero la falsa dichiarazione resa dalla circa il permanere della residenza in Italia nei due anni Pt_1
precedenti la richiesta del beneficio per come richiesto dall'art.2, comma 1,
Legge 26/2019 e la violazione dell'art. 7, comma 11, del D.L. 4/2019.
Appellava la sentenza , con atto depositato il 19 febbraio Parte_1
2023. Resisteva al gravame l'ente appellato.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il comportamento della
, ritenendo che la domanda del 5.11.2020 era stata presentata in Pt_1
violazione dei termini di cui all'art. 7, comma 11, del D.L. 4/2019 ovvero prima dello spirare del termine di sei mesi dalla revoca.
Deduce che dal documento n. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante (comunicazione del 2 aprile 2021) risulta che la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza – domanda protocollo n. Parte_2
2020-3421397 presentata il 5.11.2020 – è stata motivata dall'asserita violazione dell'art. 7, comma 11, del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, secondo cui il beneficio può essere richiesto solo dopo 18 mesi dalla revoca o sei mesi in presenza di minori componenti il nucleo familiare. Il provvedimento di revoca è del 28.3.2021, mentre la domanda risale al 5.11.2020, dunque antecedente alla revoca stessa e non soggetta ai limiti temporali previsti dalla norma.
Chiede di annullare e dichiarare inefficace il provvedimento di revoca della prestazione concessa a seguito della domanda del 5.11.2020, dichiarare che nulla deve restituire all' relativamente alla domanda di Parte_1 CP_1 reddito di cittadinanza presentata in data 5.11.2020 e la condanna dell' a CP_1
erogare la prestazione per i sedici mesi per i quali non è stata erogata.
2.1.La domanda, come limitata nel presente grado di giudizio è fondata.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che nessuna domanda viene riproposta in ordine alla revoca della prestazione erogata prima della domanda del
5.11.2020, né alcun rilievo è sollevato in ordine al motivo della revoca determinata da false dichiarazioni in ordine alla residenza.
L'appellante ha presentato un prima domanda di reddito di cittadinanza in data 23.5.2018. La prima domanda è stata accolta ma la prestazione è stata successivamente revocata a norma dell'art. 7 c 4 DL n. 4/2019 con provvedimento del 28.3.2021 per falsa dichiarazione in ordine al requisito della residenza in Italia.
La seconda domanda del 5.11.2020 è stata revocata con provvedimento del
2 aprile 2021 in quanto “la domanda è stata presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'art. 7 c. 11 della legge n. 26 del 2019”.
Tale secondo provvedimento non è corretto: ed invero, l'art. 7 c 11 del DL
n. 4/2019 prevede che In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il
Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data. La disposizione in esame fa decorrere il termine
(nel caso in esame pacificamente di sei mesi) dalla data del provvedimento di revoca. Nel caso in esame il primo provvedimento di revoca è del 21.3.2021
e, dunque successivo alla seconda domanda del 5.11.2020. Conseguentemente non può ritenersi decorso il termine previsto dal comma 11 dell'art. 7 citato.
2.2.In accoglimento dell'appello deve dichiararsi illegittima la revoca del provvedimento di concessione del reddito di cittadinanza emesso a seguito della domanda del 5.11.2020 e l' deve essere condannato a versare in CP_1 favore di i sedici ratei residui oltre interessi dalla Parte_1
maturazione al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittima la revoca del provvedimento di concessione del reddito di cittadinanza emesso a seguito della domanda del 5.11.2020 e condanna l' a erogare la prestazione residua oltre interessi. CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2540,00 CP_1
per il primo grado e in € 2906,00 per il presente grado di giudizio oltre spese generali IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 104/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pia Grassia;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Velardi;
Appellata
OGGETTO: appello –reddito di cittadinanza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.4.2022 contestava due provvedimenti Parte_1
dell' datati 28.3.2021 e 2.4.2021 con i quali l'ente previdenziale aveva CP_1
revocato il reddito di cittadinanza concesso a seguito delle istanze, rispettivamente del 23.5.2018 (per il reddito di inclusione), del 10.4.2019 e del 5.11.2020 e il successivo provvedimento con il quale l'ente chiedeva la restituzione delle somme indebitamente erogate.
Premesso che la aveva presentato una prima domanda (prot.n. Pt_1
in data 23.5.2018, revocata in data 28.3.2021 a Controparte_2
seguito di segnalazione della Guardia di Finanza per accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza di RDC per carenza del requisito della cittadinanza, e una seconda domanda ( presentata Controparte_3
il 5.11.2020 revocata il 2.4.2021 poiché presentata prima dello spirare del termine di sei mesi dalla revoca della domanda Controparte_2
rilevava che la revoca della prima prestazione era avvenuta con provvedimento del 28.3.2021 e dunque soltanto da tale data potevano decorrere i sei mesi di sospensione per poter proporre una nuova domanda a norma dell'art. 7 comma 11 DL n.4/2019. La revoca della domanda presentata in data 5.11.2020 era dunque illegittima.
Chiedeva di annullare i provvedimenti di revoca della prestazione erogata, accertare che la ricorrente nulla doveva restituire all' e condannare CP_1
l' a erogare la prestazione conseguente a tale domanda del 5.11.2020 per CP_1
i sedici mesi per i quali non era stata erogata.
L' si costituiva contestando la domanda. Rilevava che la revoca della CP_1
prestazione erogata per l'anno 2019 era stata disposta in data 23.12.2020 a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza in conseguenza di false dichiarazioni in ordine al requisito della cittadinanza. La prestazione successiva era stata revocata in data 23.12.2020 in quanto la domanda era stata presentata prima del termine di sei mesi.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2893/2022 del 12 settembre 2022, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Esaminato il quadro normativo di riferimento e, in particolare, le disposizioni del D.L. n. 4/2019, il primo giudice riteneva corretto il comportamento dell' atteso che l'ente previdenziale aveva fornito precisa CP_1 motivazione dei provvedimenti di revoca ovvero la falsa dichiarazione resa dalla circa il permanere della residenza in Italia nei due anni Pt_1
precedenti la richiesta del beneficio per come richiesto dall'art.2, comma 1,
Legge 26/2019 e la violazione dell'art. 7, comma 11, del D.L. 4/2019.
Appellava la sentenza , con atto depositato il 19 febbraio Parte_1
2023. Resisteva al gravame l'ente appellato.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il comportamento della
, ritenendo che la domanda del 5.11.2020 era stata presentata in Pt_1
violazione dei termini di cui all'art. 7, comma 11, del D.L. 4/2019 ovvero prima dello spirare del termine di sei mesi dalla revoca.
Deduce che dal documento n. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante (comunicazione del 2 aprile 2021) risulta che la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza – domanda protocollo n. Parte_2
2020-3421397 presentata il 5.11.2020 – è stata motivata dall'asserita violazione dell'art. 7, comma 11, del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, secondo cui il beneficio può essere richiesto solo dopo 18 mesi dalla revoca o sei mesi in presenza di minori componenti il nucleo familiare. Il provvedimento di revoca è del 28.3.2021, mentre la domanda risale al 5.11.2020, dunque antecedente alla revoca stessa e non soggetta ai limiti temporali previsti dalla norma.
Chiede di annullare e dichiarare inefficace il provvedimento di revoca della prestazione concessa a seguito della domanda del 5.11.2020, dichiarare che nulla deve restituire all' relativamente alla domanda di Parte_1 CP_1 reddito di cittadinanza presentata in data 5.11.2020 e la condanna dell' a CP_1
erogare la prestazione per i sedici mesi per i quali non è stata erogata.
2.1.La domanda, come limitata nel presente grado di giudizio è fondata.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che nessuna domanda viene riproposta in ordine alla revoca della prestazione erogata prima della domanda del
5.11.2020, né alcun rilievo è sollevato in ordine al motivo della revoca determinata da false dichiarazioni in ordine alla residenza.
L'appellante ha presentato un prima domanda di reddito di cittadinanza in data 23.5.2018. La prima domanda è stata accolta ma la prestazione è stata successivamente revocata a norma dell'art. 7 c 4 DL n. 4/2019 con provvedimento del 28.3.2021 per falsa dichiarazione in ordine al requisito della residenza in Italia.
La seconda domanda del 5.11.2020 è stata revocata con provvedimento del
2 aprile 2021 in quanto “la domanda è stata presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'art. 7 c. 11 della legge n. 26 del 2019”.
Tale secondo provvedimento non è corretto: ed invero, l'art. 7 c 11 del DL
n. 4/2019 prevede che In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il
Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data. La disposizione in esame fa decorrere il termine
(nel caso in esame pacificamente di sei mesi) dalla data del provvedimento di revoca. Nel caso in esame il primo provvedimento di revoca è del 21.3.2021
e, dunque successivo alla seconda domanda del 5.11.2020. Conseguentemente non può ritenersi decorso il termine previsto dal comma 11 dell'art. 7 citato.
2.2.In accoglimento dell'appello deve dichiararsi illegittima la revoca del provvedimento di concessione del reddito di cittadinanza emesso a seguito della domanda del 5.11.2020 e l' deve essere condannato a versare in CP_1 favore di i sedici ratei residui oltre interessi dalla Parte_1
maturazione al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittima la revoca del provvedimento di concessione del reddito di cittadinanza emesso a seguito della domanda del 5.11.2020 e condanna l' a erogare la prestazione residua oltre interessi. CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2540,00 CP_1
per il primo grado e in € 2906,00 per il presente grado di giudizio oltre spese generali IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi