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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8435 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6543/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6543/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di azione di accertamento negativo del credito e vertente TRA
(già (P.I. , in persona del legale Parte_1 CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Demetrio Fenucciu ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Salerno,
alla Via G. F. Memoli, 12; ATTRICE E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81 CONVENUTA CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 04/03/2021, l'attrice in epigrafe impugnava la nota n. prot. 2018 0338408 del 28/05/2018, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei contributi dovuti, ai sensi degli artt. 19 LR 1/08 e 17 LR 15/05, per gli anni 2005 – 2017, per un ammontare complessivo di € 1.298.297,61; La controversia in esame veniva, invero, dapprima, incardinata dinanzi alla Commissione Provinciale di Napoli, che, con sentenza n. 16756/2018, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Impugnata la sentenza che precede, la con la sentenza n. Controparte_3 2161 emessa in data 20/02/2020 e depositata il 05/03/2020 confermava la giurisdizione del G.O. anche in virtù della sopravvenuta decisione sul punto della Corte di Cassazione a SS.UU. n.1182/20. Riassunta, come anticipato, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 04/03/2021, la domanda dinanzi all'intestato Tribunale, l'attrice eccepiva l'illegittimità della nota impugnata sulla scorta dei seguenti motivi: 1) la violazione artt. 1 e 17 L.R. 15/2005, 19 L.R. 1/2008, laddove il contributo richiesto in virtù della L.R. 15/05 avrebbe avuto durata triennale e sarebbe stato strettamente connesso all'avvio dell'aeroporto di Pontecagnano, avvenuto nel 2008, mentre il contributo richiesto ex art 19 L.R. 1/2008 avrebbe dovuto essere calcolato prendendo ad esclusivo riferimento “i volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione allegato al titolo legittimante la coltivazione in conformità del piano regionale delle attività estrattive” (motivo a.1), inoltre, il titolo estrattivo sarebbe stato conseguito dall'attrice soltanto in data 27.10.2014 sicché le somme richieste in forza della L.R. 2008 non potevano essere pretese per il periodo pregresso alla data indicata, difettandone il presupposto, rappresentato dal possesso di un titolo rilasciato ai sensi del piano di settore (motivo a.2), infine, la CP_2 non avrebbe fornito alcuna prova della costituzione del fondo per la
[...] eco sostenibilità ovvero dello svolgimento delle attività tipiche contemplate dalla norma impositiva del cd. contributo ambientale, ovvero ancora quali importi avrebbe destinato per il completamento e l'avvio dell'aeroporto di Pontecagnano e alla relativa gestione societaria (motivo a.3); 2) la prescrizione quinquennale dei chiesti contributi regionali;
3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 l.r. 15/2005 e dell'art. 19 l.r. 1/2008. L'attrice chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, accertata l'illegittimità del provvedimento prot. 2018 0338408 del 28.5.2018, per l'effetto, previa, all'occorrenza, rimessione degli atti alla Corte Costituzionale secondo quanto innanzi argomentato: - dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributi estrattivi da parte di Pt_1
[...
- in via subordinata, salvo gravame, dichiarare prescritte e non dovute le somme richieste per gli anni dal 2005 al 2012; - in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, dichiarare in ogni caso non dovuti i contributi estrattivi ex art. 19 L.R. 1/2008 per gli anni dal 2006 al 2014; - in ogni caso ridurre nei limiti dell'equo e del giusto l'avversa pretesa. Con condanna dell'Ente convenuto alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del costituto difensore antistatario”. Si costituiva, tardivamente, la che, contestando l'avverso e Controparte_2 dedotto in giudizio, ed eccependo in ogni caso preliminarmente l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Concessi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c., rilevata la natura documentale della controversia ed in mancanza di specifiche richieste istruttorie, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/02/2024, ove, tuttavia, attesa la necessità di attendere la pronuncia della Corte costituzionale sulle norme poste a fondamento della domanda, la causa veniva rinviata in prosieguo conclusioni all'udienza del 19/05/2025. In tale udienza, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., il Giudice
- 2 - assegnava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione. Occorre, in via preliminarmente, analizzare l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso sollevata dalla convenuta. L'eccezione muove dal disposto dell'art. 59 della L. n. 69 del 2009 che recita:
“
1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.” Orbene tale norma prevede che il termine perentorio di tre mesi per riassumere la causa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che si è pronunciata sulla giurisdizione. Nel caso di specie, la sentenza della Commissione Tributaria risulta depositata in data 20.02.2020, ma non essendoci la prova di quando la sentenza sia passata in giudicato, deve ritenersi che il ricorso in riassunzione è stato proposto tempestivamente, nei termini di legge. In ogni caso, risulta tranchant il rilievo che la definitività della declaratoria di difetto di giurisdizione non impedisce alla parte che non abbia rispettato i termini di riassunzione, lasciandoli scadere, di avviare un nuovo processo
- 3 - innanzi al giudice ordinario, definitivamente individuato (sul punto, esplicitamente, ma espressione di principio consolidato, cfr Cass Sez. L - Ordinanza n. 26768 del 21/10/2019 secondo cui “In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo "ex novo", oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito;
in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto - con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda - non può essere dichiarato estinto”). Ciò chiarito, ancora, in limine litis, va dato atto della recente pronuncia della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. sent. n.57 del 2024), che ha affrontato la questione della legittimità costituzionale delle norme poste a fondamento degli azionati crediti. In buona sostanza, quanto all'art 17 co. 2 della L.R.C. 15/05, la Consulta ha chiarito che: “in linea con le considerazioni di recente svolte dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un. civ., n. 34982 del 2023), (che) la finalità ambientale perseguita dal contributo in esame non vada identificata nel ripristino del territorio a seguito dei danni causati dall'attività estrattiva, ma nel miglioramento complessivo che il territorio medesimo può ottenere da infrastrutture capaci di bilanciare le compromissioni subite. In tale ottica, il finanziamento, attraverso il contributo, dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano risulta non irragionevole, poiché può portare miglioramenti al territorio dell'intera Regione e determinare ricadute favorevoli, anche di natura socio-economica, per la collettività, generando esternalità positive ad ampio spettro. 6.3.– Non è, invece, conforme a canoni di ragionevolezza l'ulteriore previsione secondo cui il contributo è destinato anche al finanziamento delle «attività di gestione societaria» dell'aeroporto. Tale previsione, frutto di una modifica apportata nel 2016 all'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005, ha comportato che la contribuzione, originariamente a supporto delle sole spese correlate ai «lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto», diventasse un prelievo continuativo nel tempo, del tutto slegato dalle finalità iniziali. La gestione societaria, infatti, è totalmente avulsa dalla logica indennitaria che giustifica il prelievo, in quanto essa costituisce una mera attività aziendale, svolta dalla società concessionaria dell'aeroporto, la quale risponde delle eventuali disfunzioni gestionali e deve assumersi in proprio il relativo rischio d'impresa. In sostanza, il sovvenzionamento dell'attività di gestione societaria dell'aeroporto non risponde alle doverose finalità ambientali sottese
- 4 - all'imposizione del contributo, poiché non è funzionale a soddisfare l'interesse primario di supportare la riqualificazione del territorio della Regione. Ne consegue che il contributo previsto dalla disposizione censurata costituisce una legittima fonte di imposizione nei limiti in cui le somme riscosse sono destinate a sovvenzionare i «lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano-Sa». Terminati i lavori e avviata l'attività aeroportuale, quindi, la contribuzione non può che cessare di gravare sulle imprese del settore estrattivo operanti nella CP_2
”
[...] 7.– Per tali ragioni, la questione di legittimità dell'art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005, limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria», è fondata, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca”. Per ciò che concerne l'art 19 della L.R.C. n. 1/08, che impone alle imprese del settore estrattivo un contributo destinato per il 50 per cento ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilità» e per il restante 50 per cento del contributo a finanziare una serie di spese riferibili all'attività estrattiva, la Corte costituzionale ha chiarito che: “Il 50 per cento del contributo in esame è esplicitamente destinato alla alimentazione del Fondo per la ecosostenibilità, che è finalizzato a tutelare interessi di natura ambientale. Sotto tale profilo, di conseguenza, il contributo risponde alla finalità indennitaria per la quale è stato istituito. Infatti, non presenta aspetti di irragionevolezza né risulta discriminatoria la scelta del legislatore regionale, nell'esercizio della sua discrezionalità, di porre un contributo a carico delle imprese che svolgono attività estrattiva anche per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell'ambiente ampi, ma comunque meritevoli di considerazione. Non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale neppure avuto riguardo alla destinazione del restante 50 per cento del contributo, che è rivolto a finanziare spese riferibili all'attività estrattiva e che, diversamente da quanto prospettato dal rimettente, non risultano già sovvenzionate in base ad altre disposizioni regionali. Il contributo, infatti, è destinato a finanziare lavori di recupero ambientale diversi e ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che pone l'obbligo in capo all'impresa di eseguire «le opere per il recupero ambientale della zona nei modi previsti nel provvedimento di autorizzazione o concessione». Tra tali lavori, a titolo di esempio, rientrano quelli per la ricomposizione ambientale delle «aree di cave abbandonate» di cui all'art. 29 della medesima legge regionale. Quanto alle spese per la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, esse non sono già finanziate in base alle norme di attuazione del PRAE richiamate dal rimettente, in quanto tali norme sono meramente attuative dell'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008.
- 5 - Infine, in relazione alla quota di contributo destinata all'attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i contributi per attività estrattiva servono, legittimamente, a tenere indenne la regione dai costi sostenuti per la verifica del rispetto delle condizioni del titolo autorizzativo o della concessione (sentenza n. 89 del 2018).”. L'intervento della Corte costituzionale su riferito consente di disattendere le doglianze prospettate dall'attrice in punto di illegittimità costituzionale delle norme poste a base dei crediti contestati. Inoltre, non pare inutile evidenziare che la sopravvenuta declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 17 della legge regionale della n. 15 del 2005 operata dalla Corte cost., con la sentenza n. 57 del 2024, non incide sulla presente controversia. Ed infatti, la modifica dell'art. 17 L.R. 15/2005, oggetto della statuizione caducatoria della Corte Costituzionale, è intervenuta nel 2016 (comma modificato dall'articolo 5, comma 7 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1) mentre la somma di denaro richiesta alla società attrice attiene a un periodo antecedente a tale anno, allorquando il contributo di natura indennitaria era dovuto non per l'attività di gestione societaria dell'aeroporto Pontecagnano, bensì per le opere di completamento ed avvio dello stesso, finalità ritenuta del tutto ragionevole e proporzionata dalla Corte Costituzionale. Pertanto, si tratta di contributi regolati normativamente dall'originario disposto dell'art.17 L.R. 15/2005, non inciso dalla declaratoria di incostituzionalità. Ancora, in via preliminare, occorre ricordare che le imprese che svolgono attività estrattive in sono sottoposte a tre prelievi: 1) ex art. 18 L.R.C. n. 54/1985, € 0,189 per mc, da versare al comune;
2) ex art. 17 L.R.C. n. 15/2005 euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto, da corrispondere alla 3) ex art. 19 L.R.C. n. 1/2008 euro 0,854/mc da CP_2 corrispondere sempre alla CP_2 In particolare, l'art. 18 L.R.C. n. 54/1985 stabilisce che “
1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, nel quale sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area.
2. Il suddetto contributo verrà determinato dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato in relazione al tipo, qualità
o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale.
3. Le somme introitate dai Comuni, ai sensi del precedente comma 2, debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da
- 6 - attività di cava.
4. Il mancato pagamento comporta, comunque, la revoca della concessione o dell'autorizzazione”. L'art. 17 L.R.C. n. 15/2005 recita “
1. Il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n. 54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le somme di cui al comma 1 quantificabili per l'anno 2005 in euro 800.000,00 sono iscritte nel Bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla unità previsionale di base 9.31.71 della entrata ed alla unità previsionale di base 1.55.97 della spesa per il finanziamento nella misura dell'importo effettivamente riscosso dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa”. L'art. 5, comma 7, della legge regionale 18/01/2016, n. 1, ha aggiunto al comma 2, dell'articolo 17, le seguenti parole: “nonché per tutte le attività di gestione societaria”. La norma in esame è stata modificata anche dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della L.R. 20/01/2017, n. 3, che: - ha soppresso, al primo comma, le parole
“in un'unica soluzione” e, sempre al primo comma, ha sostituito la parola
“dicembre” con “marzo”; - ha introdotto il comma 1 bis, a mente del quale “I contributi dovuti ai sensi del comma 1 e dell'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della – legge finanziaria 2008) possono essere versati in quattro rate trimestrali di pari importo, di cui la prima deve essere versata entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del volume estratto”. Inoltre, l'art. 5, comma 7, della legge regionale 18/01/2016, n. 17, ha aggiunto al comma 2, dell'articolo 17, dopo le parole “Pontecagnano-Sa”, le seguenti parole: “nonché per tutte le attività di gestione societaria”, articolo di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale come innanzi detto, con sentenza n. 57 del 15/04/2024 dalla Corte Costituzionale limitatamente alle parole
“nonché per tutte le attività di gestione societaria”. Infine, l'art. 19 L.R.C. n. 1/2008 prevede che “i titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n.54, e dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, al pagamento alla regione di un contributo ambientale così determinato: a) euro 1,50/mc per le pietre ad uso ornamentale;
b) euro 0,90/mc per sabbie e ghiaie;
c) euro 0,75/mc per gli altri materiali.
2. Il contributo indicato al comma 1 è corrisposto, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla scorta dei volumi estratti nel corso dell'anno solare precedente in forza del titolo legittimante la coltivazione rilasciato in conformità del piano regionale delle attività estrattive. L'entità del contributo è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni biennali intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita;
3. L'importo dei contributi di cui al comma 1, quantificato in euro 1 milione 500
- 7 - mila, è iscritto nel bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla 11.81.80 della entrata ed è destinato per il 50 per cento ad alimentare il fondo per l'ecosostenibilità di cui all'articolo 15, per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese iscritte alla Parte_2 concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave”. Trattasi tutte di contribuzioni finalizzate a compensare i danni, legittimamente prodotti, al bene ambiente dallo sfruttamento della cava, fornendo all'autorità amministrativa la provvista necessaria a ripristinare le condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall'attività di estrazione (cfr. Cass., sez. un., 21/01/2020, n. 1182; Cass. 09/06/2021, n.16025; Cass. 23/01/2023, n. 1915). La natura indennitaria dei contributi in oggetto emerge anche dall'art. 19 della legge regionale n. 1 del 30/01/2008, la quale specifica che il contributo ambientale da essa previsto si aggiunge al contributo già previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 54 del 1985, sulla cui natura indennitaria non vi sono dubbi. Passando, ora, all'esame delle altre doglianze lamentate da parte attrice, si osserva che con il motivo a.1) essa ha dedotto che il contributo di cui alla L.R. 15/05 avrebbe durata triennale e sarebbe strettamente connesso all'avvio dell'aeroporto di Pontecagnano, avvenuto nel 2008. Tuttavia, in senso contrario, va evidenziato che l'art.19 comma 1 della L.R. n.1 del 2008 ha conferito carattere annuale e permanente al contributo previsto dall'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 ( cfr. art 19 co 1 L.R. cit.“ I titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, al pagamento alla regione di un contributo ambientale…”). Infatti, il richiamo effettuato dall'art. 19 cit. ai contributi previsti dall'art. 17 della legge n. 15 del 2005 esclude in radice ogni dubbio sulla debenza dei predetti contributi anche per gli anni successivi all'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2008 (cfr. Cass., sez. trib., 23/01/2023, n. 1915). Del resto, come in precedenza evidenziato, l'art. 17 è stato modificato nel 2016 e nel 2017, ad ulteriore conferma della sua vigenza anche oltre il triennio 2005 – 2008. D'altro canto si osserva che non è contestato che negli anni per i quali sono stati chiesti i contributi ex art. 17 co. 2 L.R.C. n. 15/2005 oggetto di causa (2005-2017) i lavori di completamento dell'aeroporto di Pontecagnano (SA) non erano ancora terminati e comunque l'attività aeroportuale, e segnatamente l'attività di trasporto aereo, non era stata ancora avviata. L'art. 17 co. 2 L.R.C. n. 15/2005 nel far riferimento ai “lavori di completamento ed avvio dell'attività di aeroporto di Pontecagnano” ricomprende con tale previsione non solo ogni tipo di lavoro funzionale alla costruzione dell'aeroporto ma anche tutti gli interventi necessari per l'avvio dell'attività di trasporto aereo;
- 8 - per cui può ritenersi provato che i contributi de quo in quanto relativi ad un periodo antecedente il completamento dei lavori dell'aeroporto, devono ritenersi pienamente legittimi anche a seguito della richiamata sentenza n. 54/2024 della Corte Costituzionale. Tardiva, in quanto depositata oltre la scadenza dei termini perentori di cui all'art 183 co 6 cpc, e, quindi, inutilizzabile appare la documentazione depositata dall'istante con le note di trattazione scritta del 16.5.2025 con cui lo stesso ha eccepito, tardivamente, che fin dal 2008 l'aeroporto di Pontecagnano era completato (tra l'altro l'all. 2 è privo di data e l'all. 3, di formazione antecedente allo scadere dei suddetti termini appare irrilevante a tal fine). Quanto, poi, all'ulteriore doglianza (a.2) secondo cui il contributo richiesto ex art 19 L.R. 1/2008 avrebbe dovuto essere calcolato prendendo ad esclusivo riferimento “i volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione allegato al titolo legittimante la coltivazione in conformità del piano regionale delle attività estrattive” per cui avendo conseguito il titolo estrattivo soltanto il 27.10.2014 le somme richieste in forza della L.R. 2008 non potevano essere pretese per il periodo pregresso alla data indicata, difettandone il presupposto, rappresentato dal possesso di un titolo rilasciato ai sensi del piano di settore, si osserva che come chiarito dalla sentenza n. 89/2018 della Corte Costituzionale (con riferimento all'analogo canone previsto dalla legislazione regionale siciliana), tale contributo “...si pone a latere del titolo che legittima l'attività estrattiva. Non è influenzato dalla titolarità, pubblica o privata, del giacimento;
si lega, piuttosto, all'insieme di competenze amministrative correlate all'attività estrattiva nonchè alle caratteristiche della stessa, tali da incidere sulla salubrità e integrità ambientale del territorio interessato dalla relativa iniziativa imprenditoriale”. Il giudice costituzionale ha così individuato la ratio fondante del contributo nell'esigenza di indennizzare la collettività per il disagio comunque correlato allo sfruttamento del suolo, essendo certa l'incidenza negativa dell'attività estrattiva sul paesaggio e sull'ambiente inerenti alle zone limitrofe a quelle di collocazione della cava, ciò collegandosi altresì alla circostanza che il costo di un siffatto disagio finisce per gravare, coerentemente, su chi lo produce, in linea con le indicazioni di principio derivanti, in materia ambientale, dall'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre (v. Cassazione civile sez. un., 21/01/2020, n.1182). Ritiene, quindi, il Tribunale che la debenza del contributo in esame si ricolleghi direttamente allo svolgimento dell'attività estrattiva, indipendentemente dal titolo che la legittimi (autorizzazione esplicita rilasciata in forza di PRAE ovvero concessione ex art. 36 della L.R. n. 54 del 1985, come nel caso in esame) e non possa essere esclusa o limitata per effetto di una direttiva interna (in termini sentenza Tribunale Salerno 1099/21). Con il motivo sub a.3), l'attrice ha, in buona sostanza, lamentato che la non avrebbe fornito alcuna prova della costituzione del Controparte_2
- 9 - fondo per la eco sostenibilità ovvero dello svolgimento delle attività tipiche contemplate dalla norma impositiva del cd. contributo ambientale, ovvero ancora quali importi avrebbe destinato per il completamento e l'avvio dell'aeroporto di Pontecagnano e alla relativa gestione societaria. L'eccezione appare priva di pregio in quanto a nulla rileva l'assenza di prova da parte della circa l'effettiva destinazione dei contributi in questione alle finalità CP_2 stabilite dalle rispettive leggi istitutive nulla prevedendo sul punto le norme in esame. Nello specifico non è assolutamente prevista la subordinazione del contributo alla prova dell'effettiva destinazione delle entrate alle finalità stabilite dal legislatore. Venendo, a questo punto, al motivo sub 2), ovvero, alla eccepita prescrizione quinquennale dei crediti vantati, esclusa la natura tributaria della contribuzione oggetto della nota impugnata- trattandosi come detto, non un tributo, bensì un corrispettivo per l'utilizzo di un bene pubblico o, comunque, per l'attività di estrazione che incide sul bene ambiente-, si ritiene applicabile a tale pretesa la prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 cod. civ., trattandosi infatti di somme che sono dovute e vanno corrisposte annualmente dai titolari delle concessioni estrattive, come indicato negli artt. 17 Legge regionale 54/85 e 19 L. Regionale n. 1/08, sicché, in quanto prestazioni economiche periodiche da assolvere annualmente, i contributi richiesti ricadono nel disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c. e quindi sono soggetti a prescrizione quinquennale. Nella fattispecie, la nota impugnata si riferisce ai contributi ex art. 17 L.R. 15/05 per le annualità dal 2005 al 2017, ed ai contributi ex art 19 L.R. 1/08 per le annualità dal 2006 al 2017. Ora, la nota impugnata è stata emessa in data 28.5.2018, d'altra parte, non vi è prova dell'avvenuta notifica della stessa ed in particolar modo della data di ricezione di tale documento, come del resto osservato dalla stessa (in comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta la scrive “Con ricorso notificato alla R.C. il 03/07/2018 la CP_2 società ricorrente, subentrata dal 2016 nei rapporti della D.P. F.lli Di Palo srl, ha impugnato la nota prot. n.2018.0338408 del 28/05/2018, di cui non specifica la data di notifica (…)”). Senonché, si osserva che l'attrice non contesta di aver ricevuto la nota in questione, sicché può ragionevolmente presumersi che ne abbia avuto conoscenza;
in tal senso, giova rammentare che, in materia di costituzione in mora del debitore, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che essa non è soggetta a particolari modalità di trasmissione, né, ribadisce, alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Quando l'intimazione è stata spedita attraverso il servizio postale, mediante raccomandata, della relativa ricezione da parte del destinatario può essere fornita prova anche “sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (cfr. Cass. n. 13651 del 2006)”.
- 10 - Tanto chiarito, considerato che prima dell'anno 2018 non sono intervenuti ulteriori atti interruttivi, si deve concludere che l'eccezione di prescrizione va parzialmente accolta per cui, in relazione ai crediti vantati, non sono dovute le annualità dall'anno 2005 all'anno 2013 per quanto riguarda i contributi ex art 17 L.R. 15/05, mentre non sono dovute le annualità dall'anno 2006 all'anno 2013 per quanto riguarda i contributi ex art 19 L.R. 01/08. Dalle superiori considerazioni discende, dunque, il parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice. Le obiettive incertezze giurisprudenziali in materia, tradottesi nella questione di legittimità costituzionale sollevata da questo Tribunale e definita con la richiamata sentenza della Corte Costituzionale, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: a) Accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi di cui alle annualità specificate in parte motiva (ossia le annualità dall'anno 2005 all'anno 2013 per quanto riguarda i contributi ex art 17 L.R. 15/05, e le annualità dall'anno 2006 all'anno 2013 per quanto riguarda i contributi ex art 19 L.R. 01/08); b) Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, il 25.9.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6543/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di azione di accertamento negativo del credito e vertente TRA
(già (P.I. , in persona del legale Parte_1 CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Demetrio Fenucciu ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Salerno,
alla Via G. F. Memoli, 12; ATTRICE E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81 CONVENUTA CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 04/03/2021, l'attrice in epigrafe impugnava la nota n. prot. 2018 0338408 del 28/05/2018, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei contributi dovuti, ai sensi degli artt. 19 LR 1/08 e 17 LR 15/05, per gli anni 2005 – 2017, per un ammontare complessivo di € 1.298.297,61; La controversia in esame veniva, invero, dapprima, incardinata dinanzi alla Commissione Provinciale di Napoli, che, con sentenza n. 16756/2018, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Impugnata la sentenza che precede, la con la sentenza n. Controparte_3 2161 emessa in data 20/02/2020 e depositata il 05/03/2020 confermava la giurisdizione del G.O. anche in virtù della sopravvenuta decisione sul punto della Corte di Cassazione a SS.UU. n.1182/20. Riassunta, come anticipato, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 04/03/2021, la domanda dinanzi all'intestato Tribunale, l'attrice eccepiva l'illegittimità della nota impugnata sulla scorta dei seguenti motivi: 1) la violazione artt. 1 e 17 L.R. 15/2005, 19 L.R. 1/2008, laddove il contributo richiesto in virtù della L.R. 15/05 avrebbe avuto durata triennale e sarebbe stato strettamente connesso all'avvio dell'aeroporto di Pontecagnano, avvenuto nel 2008, mentre il contributo richiesto ex art 19 L.R. 1/2008 avrebbe dovuto essere calcolato prendendo ad esclusivo riferimento “i volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione allegato al titolo legittimante la coltivazione in conformità del piano regionale delle attività estrattive” (motivo a.1), inoltre, il titolo estrattivo sarebbe stato conseguito dall'attrice soltanto in data 27.10.2014 sicché le somme richieste in forza della L.R. 2008 non potevano essere pretese per il periodo pregresso alla data indicata, difettandone il presupposto, rappresentato dal possesso di un titolo rilasciato ai sensi del piano di settore (motivo a.2), infine, la CP_2 non avrebbe fornito alcuna prova della costituzione del fondo per la
[...] eco sostenibilità ovvero dello svolgimento delle attività tipiche contemplate dalla norma impositiva del cd. contributo ambientale, ovvero ancora quali importi avrebbe destinato per il completamento e l'avvio dell'aeroporto di Pontecagnano e alla relativa gestione societaria (motivo a.3); 2) la prescrizione quinquennale dei chiesti contributi regionali;
3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 l.r. 15/2005 e dell'art. 19 l.r. 1/2008. L'attrice chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, accertata l'illegittimità del provvedimento prot. 2018 0338408 del 28.5.2018, per l'effetto, previa, all'occorrenza, rimessione degli atti alla Corte Costituzionale secondo quanto innanzi argomentato: - dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributi estrattivi da parte di Pt_1
[...
- in via subordinata, salvo gravame, dichiarare prescritte e non dovute le somme richieste per gli anni dal 2005 al 2012; - in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, dichiarare in ogni caso non dovuti i contributi estrattivi ex art. 19 L.R. 1/2008 per gli anni dal 2006 al 2014; - in ogni caso ridurre nei limiti dell'equo e del giusto l'avversa pretesa. Con condanna dell'Ente convenuto alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del costituto difensore antistatario”. Si costituiva, tardivamente, la che, contestando l'avverso e Controparte_2 dedotto in giudizio, ed eccependo in ogni caso preliminarmente l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Concessi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c., rilevata la natura documentale della controversia ed in mancanza di specifiche richieste istruttorie, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/02/2024, ove, tuttavia, attesa la necessità di attendere la pronuncia della Corte costituzionale sulle norme poste a fondamento della domanda, la causa veniva rinviata in prosieguo conclusioni all'udienza del 19/05/2025. In tale udienza, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., il Giudice
- 2 - assegnava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione. Occorre, in via preliminarmente, analizzare l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso sollevata dalla convenuta. L'eccezione muove dal disposto dell'art. 59 della L. n. 69 del 2009 che recita:
“
1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.” Orbene tale norma prevede che il termine perentorio di tre mesi per riassumere la causa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che si è pronunciata sulla giurisdizione. Nel caso di specie, la sentenza della Commissione Tributaria risulta depositata in data 20.02.2020, ma non essendoci la prova di quando la sentenza sia passata in giudicato, deve ritenersi che il ricorso in riassunzione è stato proposto tempestivamente, nei termini di legge. In ogni caso, risulta tranchant il rilievo che la definitività della declaratoria di difetto di giurisdizione non impedisce alla parte che non abbia rispettato i termini di riassunzione, lasciandoli scadere, di avviare un nuovo processo
- 3 - innanzi al giudice ordinario, definitivamente individuato (sul punto, esplicitamente, ma espressione di principio consolidato, cfr Cass Sez. L - Ordinanza n. 26768 del 21/10/2019 secondo cui “In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo "ex novo", oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito;
in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto - con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda - non può essere dichiarato estinto”). Ciò chiarito, ancora, in limine litis, va dato atto della recente pronuncia della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. sent. n.57 del 2024), che ha affrontato la questione della legittimità costituzionale delle norme poste a fondamento degli azionati crediti. In buona sostanza, quanto all'art 17 co. 2 della L.R.C. 15/05, la Consulta ha chiarito che: “in linea con le considerazioni di recente svolte dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un. civ., n. 34982 del 2023), (che) la finalità ambientale perseguita dal contributo in esame non vada identificata nel ripristino del territorio a seguito dei danni causati dall'attività estrattiva, ma nel miglioramento complessivo che il territorio medesimo può ottenere da infrastrutture capaci di bilanciare le compromissioni subite. In tale ottica, il finanziamento, attraverso il contributo, dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano risulta non irragionevole, poiché può portare miglioramenti al territorio dell'intera Regione e determinare ricadute favorevoli, anche di natura socio-economica, per la collettività, generando esternalità positive ad ampio spettro. 6.3.– Non è, invece, conforme a canoni di ragionevolezza l'ulteriore previsione secondo cui il contributo è destinato anche al finanziamento delle «attività di gestione societaria» dell'aeroporto. Tale previsione, frutto di una modifica apportata nel 2016 all'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005, ha comportato che la contribuzione, originariamente a supporto delle sole spese correlate ai «lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto», diventasse un prelievo continuativo nel tempo, del tutto slegato dalle finalità iniziali. La gestione societaria, infatti, è totalmente avulsa dalla logica indennitaria che giustifica il prelievo, in quanto essa costituisce una mera attività aziendale, svolta dalla società concessionaria dell'aeroporto, la quale risponde delle eventuali disfunzioni gestionali e deve assumersi in proprio il relativo rischio d'impresa. In sostanza, il sovvenzionamento dell'attività di gestione societaria dell'aeroporto non risponde alle doverose finalità ambientali sottese
- 4 - all'imposizione del contributo, poiché non è funzionale a soddisfare l'interesse primario di supportare la riqualificazione del territorio della Regione. Ne consegue che il contributo previsto dalla disposizione censurata costituisce una legittima fonte di imposizione nei limiti in cui le somme riscosse sono destinate a sovvenzionare i «lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano-Sa». Terminati i lavori e avviata l'attività aeroportuale, quindi, la contribuzione non può che cessare di gravare sulle imprese del settore estrattivo operanti nella CP_2
”
[...] 7.– Per tali ragioni, la questione di legittimità dell'art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005, limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria», è fondata, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca”. Per ciò che concerne l'art 19 della L.R.C. n. 1/08, che impone alle imprese del settore estrattivo un contributo destinato per il 50 per cento ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilità» e per il restante 50 per cento del contributo a finanziare una serie di spese riferibili all'attività estrattiva, la Corte costituzionale ha chiarito che: “Il 50 per cento del contributo in esame è esplicitamente destinato alla alimentazione del Fondo per la ecosostenibilità, che è finalizzato a tutelare interessi di natura ambientale. Sotto tale profilo, di conseguenza, il contributo risponde alla finalità indennitaria per la quale è stato istituito. Infatti, non presenta aspetti di irragionevolezza né risulta discriminatoria la scelta del legislatore regionale, nell'esercizio della sua discrezionalità, di porre un contributo a carico delle imprese che svolgono attività estrattiva anche per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell'ambiente ampi, ma comunque meritevoli di considerazione. Non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale neppure avuto riguardo alla destinazione del restante 50 per cento del contributo, che è rivolto a finanziare spese riferibili all'attività estrattiva e che, diversamente da quanto prospettato dal rimettente, non risultano già sovvenzionate in base ad altre disposizioni regionali. Il contributo, infatti, è destinato a finanziare lavori di recupero ambientale diversi e ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che pone l'obbligo in capo all'impresa di eseguire «le opere per il recupero ambientale della zona nei modi previsti nel provvedimento di autorizzazione o concessione». Tra tali lavori, a titolo di esempio, rientrano quelli per la ricomposizione ambientale delle «aree di cave abbandonate» di cui all'art. 29 della medesima legge regionale. Quanto alle spese per la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, esse non sono già finanziate in base alle norme di attuazione del PRAE richiamate dal rimettente, in quanto tali norme sono meramente attuative dell'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008.
- 5 - Infine, in relazione alla quota di contributo destinata all'attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i contributi per attività estrattiva servono, legittimamente, a tenere indenne la regione dai costi sostenuti per la verifica del rispetto delle condizioni del titolo autorizzativo o della concessione (sentenza n. 89 del 2018).”. L'intervento della Corte costituzionale su riferito consente di disattendere le doglianze prospettate dall'attrice in punto di illegittimità costituzionale delle norme poste a base dei crediti contestati. Inoltre, non pare inutile evidenziare che la sopravvenuta declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 17 della legge regionale della n. 15 del 2005 operata dalla Corte cost., con la sentenza n. 57 del 2024, non incide sulla presente controversia. Ed infatti, la modifica dell'art. 17 L.R. 15/2005, oggetto della statuizione caducatoria della Corte Costituzionale, è intervenuta nel 2016 (comma modificato dall'articolo 5, comma 7 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1) mentre la somma di denaro richiesta alla società attrice attiene a un periodo antecedente a tale anno, allorquando il contributo di natura indennitaria era dovuto non per l'attività di gestione societaria dell'aeroporto Pontecagnano, bensì per le opere di completamento ed avvio dello stesso, finalità ritenuta del tutto ragionevole e proporzionata dalla Corte Costituzionale. Pertanto, si tratta di contributi regolati normativamente dall'originario disposto dell'art.17 L.R. 15/2005, non inciso dalla declaratoria di incostituzionalità. Ancora, in via preliminare, occorre ricordare che le imprese che svolgono attività estrattive in sono sottoposte a tre prelievi: 1) ex art. 18 L.R.C. n. 54/1985, € 0,189 per mc, da versare al comune;
2) ex art. 17 L.R.C. n. 15/2005 euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto, da corrispondere alla 3) ex art. 19 L.R.C. n. 1/2008 euro 0,854/mc da CP_2 corrispondere sempre alla CP_2 In particolare, l'art. 18 L.R.C. n. 54/1985 stabilisce che “
1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, nel quale sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area.
2. Il suddetto contributo verrà determinato dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato in relazione al tipo, qualità
o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale.
3. Le somme introitate dai Comuni, ai sensi del precedente comma 2, debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da
- 6 - attività di cava.
4. Il mancato pagamento comporta, comunque, la revoca della concessione o dell'autorizzazione”. L'art. 17 L.R.C. n. 15/2005 recita “
1. Il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n. 54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le somme di cui al comma 1 quantificabili per l'anno 2005 in euro 800.000,00 sono iscritte nel Bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla unità previsionale di base 9.31.71 della entrata ed alla unità previsionale di base 1.55.97 della spesa per il finanziamento nella misura dell'importo effettivamente riscosso dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa”. L'art. 5, comma 7, della legge regionale 18/01/2016, n. 1, ha aggiunto al comma 2, dell'articolo 17, le seguenti parole: “nonché per tutte le attività di gestione societaria”. La norma in esame è stata modificata anche dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della L.R. 20/01/2017, n. 3, che: - ha soppresso, al primo comma, le parole
“in un'unica soluzione” e, sempre al primo comma, ha sostituito la parola
“dicembre” con “marzo”; - ha introdotto il comma 1 bis, a mente del quale “I contributi dovuti ai sensi del comma 1 e dell'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della – legge finanziaria 2008) possono essere versati in quattro rate trimestrali di pari importo, di cui la prima deve essere versata entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del volume estratto”. Inoltre, l'art. 5, comma 7, della legge regionale 18/01/2016, n. 17, ha aggiunto al comma 2, dell'articolo 17, dopo le parole “Pontecagnano-Sa”, le seguenti parole: “nonché per tutte le attività di gestione societaria”, articolo di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale come innanzi detto, con sentenza n. 57 del 15/04/2024 dalla Corte Costituzionale limitatamente alle parole
“nonché per tutte le attività di gestione societaria”. Infine, l'art. 19 L.R.C. n. 1/2008 prevede che “i titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n.54, e dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, al pagamento alla regione di un contributo ambientale così determinato: a) euro 1,50/mc per le pietre ad uso ornamentale;
b) euro 0,90/mc per sabbie e ghiaie;
c) euro 0,75/mc per gli altri materiali.
2. Il contributo indicato al comma 1 è corrisposto, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla scorta dei volumi estratti nel corso dell'anno solare precedente in forza del titolo legittimante la coltivazione rilasciato in conformità del piano regionale delle attività estrattive. L'entità del contributo è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni biennali intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita;
3. L'importo dei contributi di cui al comma 1, quantificato in euro 1 milione 500
- 7 - mila, è iscritto nel bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla 11.81.80 della entrata ed è destinato per il 50 per cento ad alimentare il fondo per l'ecosostenibilità di cui all'articolo 15, per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese iscritte alla Parte_2 concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave”. Trattasi tutte di contribuzioni finalizzate a compensare i danni, legittimamente prodotti, al bene ambiente dallo sfruttamento della cava, fornendo all'autorità amministrativa la provvista necessaria a ripristinare le condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall'attività di estrazione (cfr. Cass., sez. un., 21/01/2020, n. 1182; Cass. 09/06/2021, n.16025; Cass. 23/01/2023, n. 1915). La natura indennitaria dei contributi in oggetto emerge anche dall'art. 19 della legge regionale n. 1 del 30/01/2008, la quale specifica che il contributo ambientale da essa previsto si aggiunge al contributo già previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 54 del 1985, sulla cui natura indennitaria non vi sono dubbi. Passando, ora, all'esame delle altre doglianze lamentate da parte attrice, si osserva che con il motivo a.1) essa ha dedotto che il contributo di cui alla L.R. 15/05 avrebbe durata triennale e sarebbe strettamente connesso all'avvio dell'aeroporto di Pontecagnano, avvenuto nel 2008. Tuttavia, in senso contrario, va evidenziato che l'art.19 comma 1 della L.R. n.1 del 2008 ha conferito carattere annuale e permanente al contributo previsto dall'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 ( cfr. art 19 co 1 L.R. cit.“ I titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, al pagamento alla regione di un contributo ambientale…”). Infatti, il richiamo effettuato dall'art. 19 cit. ai contributi previsti dall'art. 17 della legge n. 15 del 2005 esclude in radice ogni dubbio sulla debenza dei predetti contributi anche per gli anni successivi all'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2008 (cfr. Cass., sez. trib., 23/01/2023, n. 1915). Del resto, come in precedenza evidenziato, l'art. 17 è stato modificato nel 2016 e nel 2017, ad ulteriore conferma della sua vigenza anche oltre il triennio 2005 – 2008. D'altro canto si osserva che non è contestato che negli anni per i quali sono stati chiesti i contributi ex art. 17 co. 2 L.R.C. n. 15/2005 oggetto di causa (2005-2017) i lavori di completamento dell'aeroporto di Pontecagnano (SA) non erano ancora terminati e comunque l'attività aeroportuale, e segnatamente l'attività di trasporto aereo, non era stata ancora avviata. L'art. 17 co. 2 L.R.C. n. 15/2005 nel far riferimento ai “lavori di completamento ed avvio dell'attività di aeroporto di Pontecagnano” ricomprende con tale previsione non solo ogni tipo di lavoro funzionale alla costruzione dell'aeroporto ma anche tutti gli interventi necessari per l'avvio dell'attività di trasporto aereo;
- 8 - per cui può ritenersi provato che i contributi de quo in quanto relativi ad un periodo antecedente il completamento dei lavori dell'aeroporto, devono ritenersi pienamente legittimi anche a seguito della richiamata sentenza n. 54/2024 della Corte Costituzionale. Tardiva, in quanto depositata oltre la scadenza dei termini perentori di cui all'art 183 co 6 cpc, e, quindi, inutilizzabile appare la documentazione depositata dall'istante con le note di trattazione scritta del 16.5.2025 con cui lo stesso ha eccepito, tardivamente, che fin dal 2008 l'aeroporto di Pontecagnano era completato (tra l'altro l'all. 2 è privo di data e l'all. 3, di formazione antecedente allo scadere dei suddetti termini appare irrilevante a tal fine). Quanto, poi, all'ulteriore doglianza (a.2) secondo cui il contributo richiesto ex art 19 L.R. 1/2008 avrebbe dovuto essere calcolato prendendo ad esclusivo riferimento “i volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione allegato al titolo legittimante la coltivazione in conformità del piano regionale delle attività estrattive” per cui avendo conseguito il titolo estrattivo soltanto il 27.10.2014 le somme richieste in forza della L.R. 2008 non potevano essere pretese per il periodo pregresso alla data indicata, difettandone il presupposto, rappresentato dal possesso di un titolo rilasciato ai sensi del piano di settore, si osserva che come chiarito dalla sentenza n. 89/2018 della Corte Costituzionale (con riferimento all'analogo canone previsto dalla legislazione regionale siciliana), tale contributo “...si pone a latere del titolo che legittima l'attività estrattiva. Non è influenzato dalla titolarità, pubblica o privata, del giacimento;
si lega, piuttosto, all'insieme di competenze amministrative correlate all'attività estrattiva nonchè alle caratteristiche della stessa, tali da incidere sulla salubrità e integrità ambientale del territorio interessato dalla relativa iniziativa imprenditoriale”. Il giudice costituzionale ha così individuato la ratio fondante del contributo nell'esigenza di indennizzare la collettività per il disagio comunque correlato allo sfruttamento del suolo, essendo certa l'incidenza negativa dell'attività estrattiva sul paesaggio e sull'ambiente inerenti alle zone limitrofe a quelle di collocazione della cava, ciò collegandosi altresì alla circostanza che il costo di un siffatto disagio finisce per gravare, coerentemente, su chi lo produce, in linea con le indicazioni di principio derivanti, in materia ambientale, dall'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre (v. Cassazione civile sez. un., 21/01/2020, n.1182). Ritiene, quindi, il Tribunale che la debenza del contributo in esame si ricolleghi direttamente allo svolgimento dell'attività estrattiva, indipendentemente dal titolo che la legittimi (autorizzazione esplicita rilasciata in forza di PRAE ovvero concessione ex art. 36 della L.R. n. 54 del 1985, come nel caso in esame) e non possa essere esclusa o limitata per effetto di una direttiva interna (in termini sentenza Tribunale Salerno 1099/21). Con il motivo sub a.3), l'attrice ha, in buona sostanza, lamentato che la non avrebbe fornito alcuna prova della costituzione del Controparte_2
- 9 - fondo per la eco sostenibilità ovvero dello svolgimento delle attività tipiche contemplate dalla norma impositiva del cd. contributo ambientale, ovvero ancora quali importi avrebbe destinato per il completamento e l'avvio dell'aeroporto di Pontecagnano e alla relativa gestione societaria. L'eccezione appare priva di pregio in quanto a nulla rileva l'assenza di prova da parte della circa l'effettiva destinazione dei contributi in questione alle finalità CP_2 stabilite dalle rispettive leggi istitutive nulla prevedendo sul punto le norme in esame. Nello specifico non è assolutamente prevista la subordinazione del contributo alla prova dell'effettiva destinazione delle entrate alle finalità stabilite dal legislatore. Venendo, a questo punto, al motivo sub 2), ovvero, alla eccepita prescrizione quinquennale dei crediti vantati, esclusa la natura tributaria della contribuzione oggetto della nota impugnata- trattandosi come detto, non un tributo, bensì un corrispettivo per l'utilizzo di un bene pubblico o, comunque, per l'attività di estrazione che incide sul bene ambiente-, si ritiene applicabile a tale pretesa la prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 cod. civ., trattandosi infatti di somme che sono dovute e vanno corrisposte annualmente dai titolari delle concessioni estrattive, come indicato negli artt. 17 Legge regionale 54/85 e 19 L. Regionale n. 1/08, sicché, in quanto prestazioni economiche periodiche da assolvere annualmente, i contributi richiesti ricadono nel disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c. e quindi sono soggetti a prescrizione quinquennale. Nella fattispecie, la nota impugnata si riferisce ai contributi ex art. 17 L.R. 15/05 per le annualità dal 2005 al 2017, ed ai contributi ex art 19 L.R. 1/08 per le annualità dal 2006 al 2017. Ora, la nota impugnata è stata emessa in data 28.5.2018, d'altra parte, non vi è prova dell'avvenuta notifica della stessa ed in particolar modo della data di ricezione di tale documento, come del resto osservato dalla stessa (in comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta la scrive “Con ricorso notificato alla R.C. il 03/07/2018 la CP_2 società ricorrente, subentrata dal 2016 nei rapporti della D.P. F.lli Di Palo srl, ha impugnato la nota prot. n.2018.0338408 del 28/05/2018, di cui non specifica la data di notifica (…)”). Senonché, si osserva che l'attrice non contesta di aver ricevuto la nota in questione, sicché può ragionevolmente presumersi che ne abbia avuto conoscenza;
in tal senso, giova rammentare che, in materia di costituzione in mora del debitore, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che essa non è soggetta a particolari modalità di trasmissione, né, ribadisce, alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Quando l'intimazione è stata spedita attraverso il servizio postale, mediante raccomandata, della relativa ricezione da parte del destinatario può essere fornita prova anche “sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (cfr. Cass. n. 13651 del 2006)”.
- 10 - Tanto chiarito, considerato che prima dell'anno 2018 non sono intervenuti ulteriori atti interruttivi, si deve concludere che l'eccezione di prescrizione va parzialmente accolta per cui, in relazione ai crediti vantati, non sono dovute le annualità dall'anno 2005 all'anno 2013 per quanto riguarda i contributi ex art 17 L.R. 15/05, mentre non sono dovute le annualità dall'anno 2006 all'anno 2013 per quanto riguarda i contributi ex art 19 L.R. 01/08. Dalle superiori considerazioni discende, dunque, il parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice. Le obiettive incertezze giurisprudenziali in materia, tradottesi nella questione di legittimità costituzionale sollevata da questo Tribunale e definita con la richiamata sentenza della Corte Costituzionale, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: a) Accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi di cui alle annualità specificate in parte motiva (ossia le annualità dall'anno 2005 all'anno 2013 per quanto riguarda i contributi ex art 17 L.R. 15/05, e le annualità dall'anno 2006 all'anno 2013 per quanto riguarda i contributi ex art 19 L.R. 01/08); b) Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, il 25.9.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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