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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7744 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 5708/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 18.6.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra (c.f già con sede in Roma p.zza di Pt_1 P.IVA_1 Parte_2
Spagna n. 81, in persona del LRPT, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilan David Barda (cf ) elett. dom. in Roma via Alfredo Casella n.27 C.F._1 presso lo studio del difensore giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec Email_1
Fax 0685351208 appellante
e n. Palermo 8/10/1952 (cf. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Tuccillo (cf C.F._2
) presso il cui studio in Roma p.zza Istria n. 2 è elettivamente C.F._3 domiciliato giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec , Email_2
Appellato ed appellante incidentale
Nonché Notaio Dott. (cf. ) rappresentato e Persona_1 C.F._4 difeso dall'Avv. Marco Ferraro (cf ) e dall'Avv. Stefano Giove C.F._5
1 (cf ) presso il cui studio in Roma viale Regina Margherita n. C.F._6
278 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec , Email_3
, fax 0644249309 Email_4
Appellato ed appellante incidentale
Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 14021/2019 Oggetto: azione ex art. 2932 c.c. Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La ora ha convenuto in giudizio il sig. Parte_2 Pt_1 CP_1 [...] ed il Notaio chiedendo l'emissione di sentenza costitutiva Controparte_1 Per_1 degli effetti del contratto definitivo di compravendita, non concluso, dell'immobile compromesso in vendita dall' sito in Roma p.zza Costaguti CP_1 Controparte_1 nn. 17A, 18, 19, al prezzo di € 870.000,00 come da contratto preliminare del 27/10/2015 redatto per scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio . Per_1
In particolare la società attrice ha dedotto che con il preliminare, il convenuto si era obbligato a vendere un immobile “conforme catastalmente ed urbanisticamente nella sua interezza, per lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale che abbia rapporti diretti con il pubblico con possibilità di transito e sosta di persone” e che l'immobile sarebbe stato “venduto nello stato di fatto e di diritto garantito”, ma a seguito di verifiche effettuate dal tecnico della società promissaria acquirente sono emerse delle irregolarità urbanistiche comunicate al promissario venditore. Conseguentemente la società ha invitato il promissario venditore per la stipula del contratto definitivo di compravendita per il giorno 15/3/2016 dinanzi il Notaio , Per_1 rideterminando il prezzo in base all'art. 7 del contratto preliminare in € 540.290,00 detratti € 50.000,00 già corrisposti a titolo di caparra. Il sig. a rifiutato di stipulare il rogito a tali ultime condizioni. Controparte_1
Il convenuto si è costituito in primo grado deducendo che la società fin dal 25/9/2015, epoca anteriore alla stipula del preliminare, era a conoscenza delle caratteristiche e dello stato dell'immobile avendo ritirato presso l'agenzia DMD di IE CP_2
l'atto di provenienza dell'immobile (divisione ereditaria), la visura storica, DOCFA, planimetria catastale, deducendo altresì la pretestuosità della convocazione per il 15/3/2016 per la stipula del rogito in quanto prima di tale data la società attrice aveva presentato ricorso per ATP sull'immobile con udienza fissata per il 24/3/2016 ricorso che risulta essere stato rigettato con provvedimento del 31/3/2016. Inoltre il convenuto ha affermato di aver depositato presso il Notaio perizia tecnica dell'Arch. attestante la regolarità urbanistica e catastale dell'immobile, Per_2 dichiarandosi disponibile a stipulare il contratto definitivo alle condizioni di cui al contratto preliminare. Il convenuto ha chiamato altresì in causa il notaio evidenziando profili di Per_1 responsabilità professionale del medesimo all'atto del preliminare, quali l'omissione di ogni riferimento alla superficie catastale, ai confini ed alla documentazione planimetrica dell'immobile e che non aveva tenuto conto della limitazione dei poteri
2 di cui alla procura rilasciata dall' all'agente immobiliare Controparte_1 [...]
, oltre al fatto che con l'art. 3 del preliminare che prevede che la caparra CP_3 sarebbe stata depositata presso il Notaio fino all'accertamento del mancato esercizio del diritto di prelazione sull'immobile da parte degli enti aventi diritto, era stata di fatto vanificata la disciplina della caparra. Il convenuto, quindi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto per non avere la società attrice adempiuto all'obbligo di stipulare il contratto definitivo entro il termine di 15 giorni assegnatole con la diffida ad adempiere notificata il 7/4/2016, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre ai danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ed i danni conseguenti all'ingiusta trascrizione del preliminare sull'immobile ex art. 96 c.II cpc, con interessi e rivalutazione. In via subordinata il convenuto ha chiesto la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte e, in ogni caso, con cancellazione della trascrizione del preliminare. Il convenuto ha chiesto altresì la condanna del Notaio in solido con la società al risarcimento dei danni e, in ogni caso, al risarcimento dovuto all'invalidità della caparra confirmatoria. In estremo subordine il convenuto ha richiesto che, in caso di accoglimento della domanda ex art. 2932 formulata dall'attore, la società attrice sia tenuta a corrispondere la somma di € 870.000,00. Si è costituito il Notaio chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi Per_1 confronti deducendo che nessuna responsabilità era a lui ascrivibile in quanto la clausola n. 3 del preliminare inerente la condizione sospensiva del pagamento della caparra alla verifica del mancato esercizio della prelazione, e la clausola 7 inerente la riduzione del prezzo, erano lecite e liberamente concordate tra le parti e, inoltre, la clausola 3 era oggetto della procura conferita all'agente immobiliare . CP_2
Inoltre il Notaio ha dedotto che anche la trascrizione del preliminare era stata concordata tra le parti e che l'immobile era stato descritto compiutamente nel preliminare mentre la planimetria catastale non rientra tra gli allegati obbligatori del preliminare, precisando che in caso di preliminare di compravendita stipulato per scrittura privata autenticata il compito del Notaio per quanto concerne il contenuto del contratto è limitato alla verifica della non contrarietà delle pattuizioni alle disposizioni di legge, alla libertà del bene ed alla titolarità del bene in capo all'alienante. Con sentenza n. 14031/2019 il Tribunale di Roma:
-ha rigettato la domanda ex 2932 formulata dalla società attrice
-ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto dichiarando la risoluzione del contratto preliminare alla scadenza del termine di cui alla diffida ad adempiere del 7/4/2016
-ha condannato la società attrice ed il Notaio in solido al pagamento della Per_1 somma di € 50.442,66 a titolo di risarcimento oltre interessi moratori legali dalla pubblicazione della sentenza
-ha condannato la società attrice ed il Notaio in solido al pagamento delle Per_1 spese di lite
-ha ordinato la cancellazione della trascrizione del preliminare del 27/10/2015.
3 Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione la già Pt_1 [...]
chiedendone la riforma con emissione di sentenza costitutiva ex art. Parte_2
2932 cc inerente l'immobile per cui è causa al prezzo di € 540.290,00 o al diverso prezzo ritenuto di giustizia con ordine di trascrizione della sentenza presso la Competente conservatoria dei RR.II. Con vittoria di spese del doppio grado. Si è costituito l'appellato eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello principale e dell'appello incidentale del in quanto tardivo e, nel Per_1 merito infondati, chiedendo il rigetto dell'appello principale ed incidentale del Per_1 in quanto infondati ed ha altresì proposto appello incidentale insistendo per l'accoglimento delle domande risarcitorie respinte in primo grado. Si è costituito in appello il Notaio chiedendo l'accoglimento dell'appello Per_1 principale, formulando altresì appello incidentale con riforma parziale della sentenza impugnata escludendo ogni responsabilità del Notaio e, conseguentemente, ogni obbligo risarcitorio in capo al medesimo e, in via incidentale subordinata, nel caso di mancata riforma parziale della sentenza impugnata, dichiarare l'irrilevanza dell'apporto causale della condotta del Notaio nella causazione dell'evento Per_1 dannoso dichiarando altresì l'esclusiva responsabilità del Controparte_1 nella produzione del danno o comunque la concorrente responsabilità del medesimo ex art. 1227 c.c. con ogni consequenziale pronuncia, in ogni caso accertando l'erronea liquidazione delle spese di primo grado. Con vittoria di spese del doppio grado. L'appellante principale e l'appellante incidentale hanno altresì formulato Per_1 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza respinta da questa Corte con ordinanza del 23/1/2020. All'udienza del 18 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello principale formulata dall'appellato atteso che l'appello indica chiaramente i motivi di doglianza, le parti di sentenza di cui chiede la riforma nonché gli elementi di confutazione del percorso argomentativo del primo giudice (Cass. SS.UU n. 36481/2022, sez. II n. 1932/2024). Deve essere altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello incidentale del Notaio formulata dall'appellato in Per_1 Controparte_1 quanto dagli atti emerge che la comparsa di costituzione del con la Per_1 proposizione dell'appello incidentale è anteriore alla data di udienza fissata nell'atto di appello principale, apparendo rispettati i termini di cui all'art. 347 cpc. Nel merito con il primo motivo dell'appello principale si censura la sentenza di primo grado ritenendo erronea l'interpretazione data dal giudice all'art. 7 del contratto preliminare di compravendita inerente le caratteristiche dell'immobile, con conseguente rigetto della domanda ex art. 2932 c.c di emissione di sentenza costitutiva al prezzo di € 540.290,00.
4 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata ritenendo che il giudice avrebbe erroneamente applicato il principio della buona fede contrattuale di cui all'art. 1375 c.c. I motivi possono essere trattati congiuntamente per motivi di connessione apparendo infondati. L'art. 7 del preliminare prevede la consegna alla società promissaria acquirente della documentazione relativa alla regolarità urbanistica e catastale, al fine della verifica tecnico-legale-urbanistica dell'immobile con facoltà della parte promissaria acquirente, in caso di verifica negativa dei requisiti, alternativamente:
-o di recedere dal contratto con diritto alla restituzione della caparra versata
-o di richiedere al promittente venditore di procedere alla regolarizzazione dell'immobile secondo le modalità indicate dal tecnico incaricato
-o detrarre dal prezzo in sede di rogito l'importo quantificato dal tecnico per provvedervi direttamente. A fronte delle emergenze catastali desumibili dal DOCFA e dalla planimetria catastale consegnate al promissario acquirente, dalle quali si evince che il locale oggetto del preliminare era utilizzabile per scopi commerciali solo con riferimento al piano terra, la società promissaria acquirente, manifestando un chiaro interesse all'acquisto dell'immobile, anche in presenza dei vizi, ha ritenuto di attivare la terza opzione concessa dall'art. 7 del preliminare, cioè procedere comunque all'acquisto detraendo dal costo pattuito le somme determinate dal tecnico, da lei incaricato, necessarie per rendere l'immobile interamente fruibile a fini commerciali. Orbene risulta in atti che il DOCFA e la planimetria catastale dell'immobile compromesso in vendita, sono state consegnate alla promissaria acquirente in data 25/9/2015 dalla procuratrice del promittente venditore e, CP_2 conseguentemente, da tale data, antecedente alla stipula del preliminare intervenuta il successivo 27/10/2015, il promissario acquirente era a conoscenza sia della struttura dell'immobile, dato desumibile dalla planimetria, che della destinazione d'uso del medesimo, desumibile dall'accatastamento delle varie parti dell'immobile risultanti dal DOCFA. Conseguentemente al fine di attivare in modo corretto l' opzione 3 dell'art. 7 del preliminare (riduzione del prezzo), avrebbe dovuto invitare il venditore a procedere alla nomina di un tecnico incaricato congiuntamente dalle parti che avesse accertato, nell'interesse di entrambe, la situazione ed i costi necessari per le modifiche necessarie all'uso dell'immobile contrattualmente previsto. Non avendo proceduto nel modo previsto dall'art. 7, la riduzione di prezzo formulata dalla società promissaria acquirente appare del tutto arbitraria ed illegittima. Conseguentemente questa Corte condivide la decisione del Tribunale circa il rigetto della domanda dell'appellante di emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.al prezzo di € 540.290,00, confermando sul punto la sentenza impugnata. Con riferimento alla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. osserva la Corte che l'appellante principale formula la domanda alternativa di emissione, comunque, di sentenza costitutiva ex 2932 c.c. “al diverso prezzo ritenuto di giustizia” chiedendo altresì disporsi la trascrizione della sentenza costitutiva presso i registri immobiliari.
5 Anche tale domanda alternativa non può essere accolta in quanto, ai sensi dell' art. 2932 c.c. in quanto la società appellante non ha eseguito la prestazione, consistente nel pagamento del prezzo pattuito nel preliminare pari ad € 870.000,00, né si è offerta di eseguirla. La mancata stipula del contratto definitivo nel termine di cui alla diffida ad adempiere del 7/4/2016 inviata dal promittente venditore è, quindi, configurabile come inadempimento ascrivibile al promissario acquirente da cui discende la risoluzione del contratto dichiarata con la sentenza impugnata, decisione che questa Corte condivide. Con il terzo motivo l'appellante principale lamenta l'erronea determinazione del danno patrimoniale asseritamente subito dal promittente venditore operata nella sentenza impugnata. Il motivo è infondato. In proposito rileva la Corte di condividere la decisione di primo grado che ha liquidato il danno in via equitativa ma attenendosi al dato oggettivo dell'ammontare della caparra che, nel caso di specie, stante l'inadempimento della parte acquirente, parte venditrice non ha potuto incassare essendo stata la somma corrispondente depositata presso il notaio. Occorre a questo punto esaminare l'appello incidentale formulato dal terzo chiamato Notaio in quanto ritenuto responsabile, in solido con la società promissaria Per_1 acquirente, del danno patrimoniale cagionato all' CP_1 Controparte_1
In particolare il Notaio appellante incidentale lamenta che il Tribunale ha erroneamente valutato le risultanze di causa pervenendo erroneamente ad una affermazione di responsabilità del Notaio per una, a suo dire, insussistente violazione del dovere di consiglio e di tutela di entrambe le parti contrattuali. Osserva la Corte che si imputa al Notaio di aver inserito nel contratto preliminare l'art. 3 che prevede che la caparra sarebbe stata depositata presso il Notaio fino all'accertamento del mancato esercizio del diritto di prelazione sull'immobile da parte degli enti aventi diritto, clausola con la quale sarebbe stata di fatto vanificata la disciplina della caparra. Occorre premettere che il “dovere di consiglio” incombente sul Notaio, impone al medesimo di compiere tutto quanto sia utile e necessario alla salvaguardia degli interessi delle parti (Cass. sez. III n. 31936/2023) ed ha per oggetto questioni tecniche che un soggetto non dotato di competenze specifiche non sarebbe in grado di percepire, collegate al rischio che un contratto di vendita formalmente ineccepibile possa in realtà essere inefficace (Cass. sez. III n. 7185/2022). Tale dovere del Notaio si esplica attraverso l'informazione delle parti su tutte le possibili conseguenze giuridiche della prestazione richiesta, anche proponendo soluzioni alternative rispetto alla volontà iniziale delle parti, nella dissuasione delle parti dal concludere una operazione che potrebbe rivelarsi pregiudizievole (Cass. sez III n. 31936/2023, sez II n. 10474/2022), nel controllo di legalità affinchè l'atto raggiunga il suo effetto tipico. Va altresì evidenziato che il dovere di consiglio del Notaio non può estendersi a valutazioni in ordine alla convenienza economica dell'operazione che sono di esclusiva pertinenza delle parti ed, inoltre, può fondarsi esclusivamente su circostanze note o, comunque, prevedibili al momento della stipula dell'atto.
6 La sentenza impugnata ha ritenuto violativo del dovere di consiglio la mancata informazione da parte del Notaio al promittente venditore Controparte_1 delle possibili conseguenze della previsione contrattuale di cui all'art. 3, in virtù del quale la caparra sarebbe stata depositata presso il Notaio fino all'accertamento del mancato esercizio del diritto di prelazione sull'immobile da parte degli enti aventi diritto, clausola che non avrebbe assicurato al promittente venditore gli effetti della caparra e del recesso. Orbene dal tenore dell'art. 3 che le parti hanno liberamente pattuito, circostanza non oggetto di contestazione, si desume che il deposito presso il Notaio degli assegni costituenti la caparra è stato previsto in considerazione della particolare natura vincolata, quale bene culturale, dell'immobile oggetto del preliminare, atteso che il deposito presso il Notaio è stato temporalmente limitato fino all'accertamento del mancato esercizio del diritto di prelazione sull'immobile da parte degli enti aventi diritto. Occorre, quindi, tener presente della particolare procedura inerente il trasferimento dell'immobile oggetto di causa che prevede che l'atto di trasferimento dell'immobile vincolato, ergo il contratto definitivo di compravendita, è un atto valido ma inefficace in quanto la sua efficacia è sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione, entro 60 giorni dalla comunicazione del trasferimento, da parte dell'ente titolare del diritto di prelazione. La comunicazione del trasferimento dell'immobile all'ente titolare del diritto di prelazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla stipula. Alla luce di quanto sopra per valutare la correttezza del comportamento del Notaio in relazione agli effetti dell'inserimento nel preliminare dell'art. 3, occorre verificare ex ante se al momento del preliminare (27/10/2015) fosse noto al Notaio o, comunque, fosse prevedibile che la società promissaria acquirente non avrebbe stipulato il definitivo a causa di difformità urbanistiche e catastali dell'immobile in quanto solo la conoscenza o la prevedibilità di tale circostanza avrebbe fatto insorgere in capo al Notaio l'obbligo di informare il promittente venditore circa gli effetti dell'art.
3. Si osserva in proposito che, sebbene la società promissaria acquirente fosse a conoscenza fin da epoca anteriore alla stipula del preliminare della situazione urbanistica e catastale dell'immobile per avere ricevuto la relativa documentazione, come precedentemente evidenziato, le contestazioni inerenti la intera fruibilità del bene a fini commerciali con conseguente pretesa di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 7 del preliminare da parte della promissaria acquirente, sono intervenute successivamente alla sottoscrizione del preliminare avvenuta il 27/10/2015 e, in particolare, solo a seguito della relazione tecnica del geom. incaricato dalla CP_4 promissaria acquirente di verificare la conformità dell'immobile, datata 22/1/2016. Da quanto sopra appare evidente che alla data di sottoscrizione del preliminare il Notaio non fosse a conoscenza, né fosse prevedibile, la mancata conclusione del contratto definitivo a causa del comportamento della promissaria acquirente per le presunte difformità catastali dell'immobile, non incombendo, in quel momento, in capo al Notaio alcun obbligo di informare il promittente venditore sugli effetti dell'art. 3 del preliminare in termini di disciplina della caparra e del recesso.
7 Ritiene, pertanto, questa Corte di non condividere la decisione di primo grado che, invece, ha ritenuto sussistente la responsabilità del Notaio valorizzando Per_1 elementi quali l'asserito rifiuto di inviare al promittente venditore la bozza del definitivo e di esibire, nella data prevista per il rogito, gli assegni depositati presso di lui, tutti fatti successivi e, quindi, ininfluenti ai fini della violazione da parte del Notaio del dovere di informazione che, ladovve fosse stato sussistente, risaliva ad un'epoca anteriore, non ravvisandosi alcuna responsabilità professionale in capo al Notaio
. Per_1
Conseguentemente l'appello incidentale proposto dal Notaio deve essere Per_1 accolto sotto il profilo dell'insussistente violazione del dovere di consiglio con assorbimento di tutti gli altri motivi di doglianza formulati, con parziale riforma sul punto della sentenza impugnata. Quanto alla domanda risarcitoria del danno non patrimoniale derivante dall'inadempimento contrattuale formulata con l'appello incidentale dall'
[...]
la stessa deve essere respinta in quanto non vi è prova che Controparte_1
l'interesse non patrimoniale che l'appellante incidentale assume leso fosse stato dedotto nel contratto preliminare sottoscritto, cioè che la specifica funzione protettiva di interessi non patrimoniali del creditore della prestazione sia entrata nella causa del contratto di tal che l'adempimento degli obblighi protettivi rilevi, in concreto, ai fini della causa del contratto, né che vi sia un danno non patrimoniale conseguenza diretta dell'inadempimento (Cass. SS.UU n. 29972/ 2008 e n. 29975/2008). Anche con riferimento a tale profilo ritiene la Corte che debba essere confermata la sentenza impugnata. Ritiene la Corte di rigettare l'appello incidentale con riferimento alla domanda risarcitoria ex art. 96 comma 2 cpc per i danni conseguenti alla trascrizione della domanda ex art. 2932 atteso che la trascrizione della domanda, avendo peraltro effetto esclusivamente “prenotativo” in ipotesi di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica, è avvenuta nel rispetto della tassativa elencazione degli atti per i quali è consentita trascrizione ai sensi dell'art. 2645 c. 2 c.c., non ravvisandosi una inosservanza dell'obbligo di agire con la normale prudenza da parte della società attrice nell'aver trascritto una domanda poi non accolta, non sussistendo nel caso in esame elementi per ritenere che la parte che ha agito e trascritto la domanda fosse, ab origine, consapevole della infondatezza del propria pretesa. Concorda quindi la Corte con la decisione sul punto assunta dal Tribunale con conferma della sentenza impugnata Deve poi essere rigettato l'appello incidentale con riferimento alla domanda risarcitoria per i danni conseguenti alla trascrizione del preliminare atteso che, trattandosi nel caso di specie di un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata, vige l'obbligo di legge di trascrizione del contratto preliminare di cui all'art. 2645 bis comma 1 c.c., dovendosi confermare sul punto la sentenza impugnata. Conclusivamente l'appello principale deve essere respinto, così come deve essere respinto l'appello incidentale proposto da con conferma Controparte_1 della sentenza impugnata relativamente alle statuizioni inerenti il rigetto della domanda ex art. 2932 cc. proposta dall'appellante; alla declaratoria di risoluzione del
8 preliminare del 27/10/2015 per inadempimento dell'appellante; alla condanna dell'appellante al risarcimento del danno ed alle spese di lite;
all'ordine di cancellazione della trascrizione. Deve essere, invece, accolto l'appello incidentale proposto dal Notaio con Per_1 conseguente parziale riforma della sentenza impugnata nel senso di escludere la responsabilità professionale del Notaio, con conseguente esclusione dell'obbligo risarcitorio ed al pagamento delle spese di lite in capo al medesimo. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio le spese del presente grado:
-compensa integralmente le spese del presente grado tra l'appellante principale Pt_1 già e l'appellante incidentale stante
[...] Parte_2 Controparte_1 la reciproca soccombenza;
-vanno poste a carico dell'appellante incidentale soccombente Controparte_1
d a favore dell'appellante incidentale Notaio , le spese del giudizio
[...] Per_1 di primo grado nonché del presente grado che si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 26.001,00 ad € 52.000 sulla base del valore del danno (€ 50.442,00) compresa la fase cautelare;
Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante principale e dell'appellante incidentale al pagamento di una somma pari al contributo Controparte_1 unificato ex art. 13 c 1 quater dpr n. 115/2002.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello principale formulato da già Pt_1 [...]
nonché sugli appelli incidentali proposti da e Parte_2 Controparte_1 dal Notaio avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14021 Persona_1 dell'anno 2019, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide: a)in parziale riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello incidentale proposto dal Notaio e per l'effetto rigetta la domanda di nei Per_1 Controparte_1 confronti del Notaio;
b)rigetta l'appello principale proposto dalla già Pt_1 [...]
Parte_2
c)rigetta l'appello incidentale proposto da ei confronti della Controparte_1 già Pt_1 Parte_2
d)conferma nel resto la sentenza impugnata;
e)compensa integralmente le spese del presente grado tra l'appellante principale già e l'appellante incidentale Pt_1 Pt_2 Parte_2 Controparte_1
d)condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio in favore dell'appellante incidentale che liquida in Persona_1
€ 7.616,00 per il primo grado ed € 9.991,00 per il presente grado oltre 15% per rimborso spese generali IVA e Cpa;
g)condanna altresì l'appellante principale già l'appellante Pt_1 Parte_2 incidentale al pagamento di una somma pari al contributo Controparte_1 unificato ex art. 13 c 1 quater dpr n. 115/2002. Roma, li 12 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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