Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7744
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Sentenza 19 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Interpretazione art. 7 del contratto preliminare

    La riduzione del prezzo operata dalla promissaria acquirente è stata ritenuta arbitraria e illegittima in quanto non ha seguito la procedura prevista dall'art. 7, ovvero la nomina di un tecnico incaricato congiuntamente dalle parti. La corte ha confermato il rigetto della domanda.

  • Rigettato
    Offerta di pagamento del prezzo

    La domanda non può essere accolta in quanto la società appellante non ha eseguito la prestazione, consistente nel pagamento del prezzo pattuito nel preliminare pari ad € 870.000,00, né si è offerta di eseguirla. La mancata stipula del contratto definitivo nel termine di cui alla diffida ad adempiere è configurabile come inadempimento ascrivibile al promissario acquirente.

  • Accolto
    Inadempimento della società attrice

    La mancata stipula del contratto definitivo nel termine di cui alla diffida ad adempiere è configurabile come inadempimento ascrivibile al promissario acquirente da cui discende la risoluzione del contratto.

  • Accolto
    Determinazione del danno patrimoniale

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado che ha liquidato il danno in via equitativa ma attenendosi al dato oggettivo dell'ammontare della caparra che, stante l'inadempimento della parte acquirente, parte venditrice non ha potuto incassare.

  • Rigettato
    Danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale

    La domanda è stata respinta in quanto non vi è prova che l'interesse non patrimoniale leso fosse stato dedotto nel contratto preliminare o che vi sia un danno non patrimoniale conseguenza diretta dell'inadempimento.

  • Rigettato
    Lite temeraria

    La Corte ha ritenuto che non sussistono elementi per ritenere che la parte che ha agito e trascritto la domanda fosse, ab origine, consapevole della infondatezza del propria pretesa.

  • Rigettato
    Danni da trascrizione domanda ex art. 2932 c.c.

    La trascrizione della domanda, avendo effetto prenotativo, è avvenuta nel rispetto della tassativa elencazione degli atti per i quali è consentita trascrizione ai sensi dell'art. 2645 c. 2 c.c., non ravvisandosi una inosservanza dell'obbligo di agire con la normale prudenza.

  • Rigettato
    Danni da trascrizione preliminare

    Trattandosi di un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata, vige l'obbligo di legge di trascrizione del contratto preliminare di cui all'art. 2645 bis comma 1 c.c.

  • Rigettato
    Responsabilità professionale del Notaio

    La Corte ha accolto l'appello incidentale del Notaio, escludendo la sua responsabilità professionale in quanto non era a conoscenza, né era prevedibile, la mancata conclusione del contratto definitivo a causa del comportamento della promissaria acquirente per le presunte difformità catastali dell'immobile al momento della stipula del preliminare. Pertanto, non incombeva in capo al Notaio alcun obbligo di informare il promittente venditore sugli effetti dell'art. 3 del preliminare.

  • Accolto
    Insussistente violazione del dovere di consiglio

    La Corte ha ritenuto che, al momento della stipula del preliminare, non era noto né prevedibile che la società promissaria acquirente non avrebbe stipulato il definitivo a causa di difformità urbanistiche e catastali. Pertanto, non sussisteva in capo al Notaio alcun obbligo di informare il promittente venditore sugli effetti dell'art. 3 del preliminare in termini di disciplina della caparra e del recesso. La responsabilità attribuita dal Tribunale è stata quindi esclusa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7744
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 7744
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

    Testo completo