TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/11/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 1525/2024
Il Tribunale, in persona del Giudice unico IL IZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 dott.ssa , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e Parte_2 allegata dell'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Paolo Segalerba del foro di Bolzano
Parte attrice - opponente nei confronti di
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, , rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, dall'Avv. Bernhard Andrich del foro di Bolzano
Parte convenuta - opposta con oggetto: Altri contratti d'opera; opposizione a decreto ingiuntivo n. 391/2024 del Tribunale di Bolzano di data 02.04.2024 sub RG 607/2024; trattenuta in decisione in data 24.10.2025 rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
➢ dal procuratore di parte attrice opponente come da note scritte di data Parte_1
23.10.2025:
<< Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano - adito dalla in Controparte_1 via monitoria – in favore del Tribunale di Treviso, con conseguente declaratoria di nullità,
Pag. 1 di 10 invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 391/2024 del 4/04/2024 emesso da Codesto
Tribunale e revoca o annullamento dello stesso;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa dalla con il Controparte_1 presente giudizio, con le conseguenti pronunce, anche in rito;
IN VIA SUBORDINATA E PRELIMINARMENTE:
- negare l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, n. 391/2024 del 4/04/2024, emesso da Codesto Tribunale, per le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- in dipendenza di tutte le ulteriori deduzioni ed eccezioni spiegate in narrativa, ed altresì in accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. dedotta dall'attrice, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta, e in ogni caso la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso, e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e/o annullare e comunque dichiarare l'invalidità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE condannare la convenuta opposta a corrispondere alla la somma di Euro 5.566,16 Pt_1
(cinquemilacinquecentosessantasei / 16), ovvero quella diversa da determinarsi in corso di causa, a titolo di penali contrattualmente previste ed applicate dall'attrice per il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni discendenti in capo alla convenuta dal contratto di subappalto indicato in narrativa, disponendo, ai sensi dell'art. 1243 c.c., la compensazione tra il credito riconosciuto alla e quello eventualmente riconosciuto alla convenuta Parte_1 opposta;
IN OGNI CASO: con vittoria di competenze e spese di lite, nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Con ampia riserva di richiedere prova per testi e prova contraria sui capitoli articolati dalle controparti, di richiedere l'espletamento di CTU e degli ulteriori mezzi istruttori meglio descritti in narrativa, ed altresì di depositare ulteriore documentazione nei tempi e modi di legge.
Con la più ampia riserva di precisare le domande, integrare la produzione documentale e formulare compiutamente le istanze istruttorie, anche alla luce delle avverse difese >>.
Pag. 2 di 10 ➢ dal procuratore di parte convenuta opposta come da note Controparte_1 scritte di data 22.10.2025 che rinviano alle conclusioni nella propria memoria ex art. 171- ter, n. 1 c.p.c. di data 13.09.2024:
“(Omissis)
Tutto quanto premesso, parte convenuta-opposta insiste nelle proprie istanze Controparte_1 istruttorie e si oppone alle istanze istruttorie ai sensi delle proprie memorie ex art. 171-ter nn. 2
e 3 c.p.c.; in subordine conclude come da propria memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c., confidando nell'integrale accoglimento delle proprie domande”
(Conclusioni in memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c. di data 13.09.2024:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale:
• accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Bolzano per i motivi di cui al
Punto III della comparsa di costituzione e risposta in via preliminare:
• concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 391/2024 su RG
607/2024, emesso dal Tribunale di Bolzano in data 2/04/2024, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. per i motivi di cui al Punto IV della comparsa di costituzione e risposta dd. 15.07.2024, perché l'opposizione non è fondata su prova scritta, anzi l'opposta ha confermato il credito e/o è comunque di pronta soluzione;
• Accertare e dichiarare che parte opponente è decaduta dal proporre nonché si sono prescritte le tutte le domande da questa proposte, poiché questa non ha avanzato nei termini di legge sia richiesta di garanzia di cui all'art. 1667 (e/o 2226 c.c. a seconda dell'applicabilità al contratto intercorso tra le parti) 1670 c.c., ugualmente per le relative messe in mora e denunce di vizi non avanzate nei termini di legge, che hanno carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti a quanto eccepito da parte opponente [CFR
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 marzo 2015, n. 4908], e di conseguenza rigettare le domande di parte opponente e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto
n. 391/2024 su RG 607/2024, emesso dal Tribunale di Bolzano in data 2/04/2024
• in subordine, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., disporre il pagamento immediato da parte della della somma di 60.190,42 a titolo di capitale oltre iva nella misura dovuta Pt_1
Pag. 3 di 10 oltre agli interessi come da domanda sull'importo capitale, o altra somma ritenuta congrua dal giudice, in favore dell'opposta Controparte_3 in via principale:
• nel merito, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla in quanto Parte_1 inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta dd. 15.07.2024 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• rigettare le domande proposte in via riconvenzionale con l'atto di opposizione dal Pt_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di
[...] costituzione e risposta dd. 15.07.2024;
• in subordine condannare la al pagamento della somma di 60.190,42 a titolo Parte_1 di capitale oltre iva nella misura dovuta oltre agli interessi sull'importo capitale, o altra somma ritenuta congrua dal giudice, in favore dell'opposta per le Controparte_3 prestazioni fornite dalla alla e da questa non ancora saldate;
CP_4 Parte_1 in ogni caso:
• Condannare l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta alla rifusione delle spese di lite e dei compensi ex, oltre ad accessori come per legge, ai sensi del D.M.
55/2014, anche con riguardo alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, ed all'ampia attività difensiva svolta a causa delle innumerevoli pretese e fatti inconferenti distesi dall'opponente e la manifesta fondatezza delle ragioni dell'opposta prevista, e
l'aumento previsto di cui all' art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014 sia per la percentuale prevista per la manifesta fondatezza nonché per la percentuale del 30% prevista per
l'atto di costituzione digitale contenente collegamenti ipertestuali, ossia è fornito del requisito della cd. “navigabilità”.).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Allegazioni delle parti e cenni processuali
1.1. Con atto di citazione d.d. 14.5.2024 ha tempestivamente opposto il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 391/2024 di questo Tribunale, con cui le era stato ingiunto di pagare a favore della l'importo capitale di euro 60.190,42, oltre interessi e spese, quale saldo del Controparte_1 corrispettivo per lavori asseritamente eseguiti presso il cantiere Italia & Amore in Bolzano.
Pag. 4 di 10 L'opponente, premesso che i rapporti negoziali tra le parti si fonderebbero, anche per espressa indicazione nel ricorso monitorio, sul contratto di subappalto prot. num. 80/17 del 23.5.2017, in via pregiudiziale ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito, in ragione della clausola di cui all'art. 18 del contratto, con cui le parti hanno pattuito la competenza esclusiva del
Tribunale di Treviso per le controversie inerenti al contratto che non dovessero essere risolte con il procedimento di mediazione preso la Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, nonché l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
In via subordinata la ha dedotto nel merito il mancato avveramento della condizione Parte_1 per il pagamento pattuita nel contratto, rappresentata dall'accettazione dell'opera da parte del committente principale, Italia & Amore, il quale avrebbe anzi istaurato il giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale sub R.G. 2409/2019, in cui contesterebbe le opere eseguite.
L'opponente ha quindi sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., sostenendo che le opere eseguite da presenterebbero vizi e difetti. Infine, ha lamentato Controparte_1 la violazione delle procedure contrattuali per la formazione della contabilità ed il pagamento dei
SAL e la mancata consegna della documentazione necessaria. Sempre in subordine, Parte_1 ha formulato domanda riconvenzionale di pagamento di euro 5.566,16 a titolo di penali per ritardi esecutivi accumulati dalla in un altro contratto di subappalto. Controparte_1
1.2. Parte opposta ha resistito alle avversarie deduzioni, affermando che le Controparte_1 opere erano state svolte a regola d'arte, consegnate ed accettate senza riserve;
che non erano mai state sollevate prima contestazioni o denunce di vizi nei termini previsti dagli artt. 1667, 1670 e
2226 cod. civ., con conseguente tardività, decadenza e prescrizione delle eccezioni e domande svolte da che la domanda riconvenzionale di compensazione comportava il Parte_1 riconoscimento del debito verso l'opposta; che non le era nota una clausola di elezione del foro esclusivo, di cui contestava la sussistenza, la pattuizione, la validità, oltre a dedurne l'inefficacia per assenza di sottoscrizione specifica in quanto clausola vessatoria, l'applicabilità solo in caso di previo esperimento e fallimento della mediazione facoltativa nonché l'incompatibilità con la proposizione della domanda riconvenzionale, mentre sussisterebbe la competenza del foro di
Bolzano quale luogo di formazione ed esecuzione del contratto nonché sede delle parti, anche per la facoltà di scegliere la lingua processuale secondo le disposizioni particolari per la celebrazione dei processi in Alto Adige.
Pag. 5 di 10 1.3. Terminato lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., la prima udienza veniva differita al 16.1.2025 dopo temporanea riassegnazione del procedimento ad altro giudice.
All'esito di tale udienza, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Constatato l'esito negativo dello stesso all'udienza del 18.9.2025, la causa veniva ritenuta sufficientemente istruita e trattenuta in decisione all'udienza di discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. entro il termine del
23.10.2025.
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito
2.1. Nell'atto di opposizione ha tempestivamente sollevato eccezione di Parte_1 incompetenza territoriale del giudice adito e di improcedibilità della domanda in forza della clausola di cui all'art. 18 del contratto di subappalto di data 23.5.2017 sul quale si basa il ricorso monitorio della (doc. 2 dell'opposta – doc. 2 a e 2b dell'opponente). Controparte_1
Risulta infatti pacifico, oltre ad essere documentale, che le pretese azionate in sede monitoria dall'opposta trovino fondamento in tale rapporto negoziale.
2.2. Va in primo luogo disattesa la deduzione secondo cui le eccezioni e la domanda riconvenzionale svolte da comporterebbero implicita rinuncia alle eccezioni di Parte_1 incompetenza e improcedibilità dalla stessa sollevate.
Dal tenore complessivo dell'atto di citazione in opposizione si evince chiaramente che le ulteriori eccezioni (v. lett. D, pag. 5) e la domanda riconvenzionale (v. lett. E, pag. 10) sono state avanzate da in via subordinata rispetto alle eccezioni pregiudiziali di incompetenza e di Pt_1 improcedibilità della domanda, sicché queste ultime non possono ritenersi rinunciate in difetto di una condotta processuale univoca, risultando anzi il loro esame logicamente subordinato al rigetto delle eccezioni pregiudiziali (v. Cass. ord. n. 7674/2005: “Se il convenuto propone una domanda riconvenzionale dopo aver eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito sulla domanda principale, ciò non comporta una rinuncia tacita all'eccezione di incompetenza, ma significa soltanto che, in deroga o no alla competenza territoriale propria della riconvenzionale, egli manifesta la volontà di far decidere quest'ultima, come richiede la legge, dal giudice competente anche per territorio sulla domanda principale, con la conseguenza che, se
l'eccezione sarà accolta, tutta la causa, inclusa la riconvenzionale, trasmigrerà al giudice
Pag. 6 di 10 competente per territorio sulla domanda principale, in quanto l'unica competenza che rileva è quella sulla domanda principale, che si estende anche alla domanda riconvenzionale.”; conf.
Cass. ord. n. 5572/2005 e n. 14383/2008; analogamente, in tema di clausola compromissoria e domanda riconvenzionale, Cass. sent. n. 20139/2018 e ord. n. 19823/2020).
2.3. Ciò premesso, la clausola di cui all'art. 18 del contratto di subappalto per cui è causa recita come segue:
“Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente ordine/contratto le Parti si impegnano ad esperire, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso la Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente.
Qualora non sia possibile risolvere la o le controversie, le parti convengono che tali controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.”.
La clausola appena compendiata è presente alla pagina 6, tanto nella scheda negoziale sottoscritta da (doc. 2 a dell'opponente), quanto nella scheda negoziale sottoscritta da Controparte_1
(doc. 2 b dell'opposta). Parte_1
Inoltre, la clausola risulta specificatamente approvata da ai sensi dell'art. Controparte_1
1341 cod. civ. all'ultimo foglio del contratto, che fra le clausole oggetto di specifica approvazione indica chiaramente quella sub art. 18 in materia di 'controversie' (doc. 2 a dell'opponente, pag. 7).
Ne consegue la sussistenza della clausola e la sua valida pattuizione tra le parti.
2.3. Riguardo alla sua efficacia, la formulazione letterale non lascia dubbi interpretativi sul fatto che la volontà espressa delle parti nel negozio fosse quella di sottoporre alla condizione di procedibilità “preventivamente ad ogni azione arbitrale o giudiziale” ogni controversia che avesse ad oggetto diritti scaturenti dal contratto di subappalto o comunque ad esso collegato
(“Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente ordine/contratto”).
Nel caso in cui la controversia non venga risolta in sede di mediazione, le parti hanno concordato di devolvere la stessa al foro esclusivo del Tribunale di Treviso.
2.4. All'epoca della conclusione del contratto il d.lgs. n. 28/2010 all'art. 5 disponeva quanto segue: '5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte,
Pag. 7 di 10 proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo
4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.'. Di analogo tenore
è l'attuale art.
5-sexies, in vigore dal 30.06.2023, ossia nel momento in cui venne promossa l'azione: 'Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.'.
A seguito dell'eccezione sollevata da e dell'a conseguente ordinanza di data Parte_1
7.2.2025, il tentativo di mediazione è stato correttamente esperito nel corso del giudizio, con esito negativo.
La condizione di procedibilità convenzionale risulta quindi validamente intervenuta a norma di legge, fermo restando che la sua assenza non ostava alla proposizione della domanda monitoria a norma dell'art. 5, comma 4, lett. a) - ora art. 5, comma 6 - del d.lgs. n. 28/2010.
2.5. Pertanto, va ora esaminata l'eccezione di incompetenza sollevata da Parte_1
La clausola di cui al secondo comma dell'art. 18 del contratto prevede che “Qualora non sia possibile risolvere la o le controversie, le parti convengono che tali controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.”
Si ricorda che nell'indagine in merito all'ambito applicativo di una pattuizione negoziale, ai sensi degli artt. 1362, co. 1, e 1363 cod. civ. il giudice non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, pur ove le une e le altre possano apparire rappresentative d'una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un "iter" che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna, le verifichi nel confronto reciproco e, infine, le armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell'atto (cfr. Cass. sent. n. 16022/2002).
Pag. 8 di 10 Alla luce di siffatti principi, è possibile osservare che l'art. 18, co. 1, del contratto di subappalto rende palese la volontà dei contraenti di devolvere al procedimento di mediazione tutte le controversie inerenti o connesse al contratto, mentre una lettura armonizzata con il secondo comma devolve in via esclusiva al Tribunale di Treviso proprio le controversie che non sia stato possibile risolvere in sede di mediazione, ossia “tutte le controversie relative o comunque collegate al presente ordine/contratto”.
Non può invece ritenersi, in ossequio all'art. 1367 cod. civ., che le parti abbiano inteso attribuirsi la facoltà di scegliere quali controversie devolvere eventualmente al Tribunale di Treviso, poiché tale opzione frustra e svuota di significato la volontà di elezione del foro inequivocabilmente manifestata dell'art. 18, co. 2, definito “esclusivo” in relazione a “la o le controversie” che non sia stato possibile dirimere con la mediazione, sintagma da leggere alla luce del primo comma, che si riferisce a tutte le controversie relative o comunque collegate al contratto.
Da una lettura comprensiva ne consegue che tutte le controversie scaturenti da obblighi contrattuali sono devolute alla competenza inderogabile del foro scelto pattiziamente.
Rientra nell'autonomia contrattuale delle parti ai sensi dell'art 1322 cod. civ. - anche dei soggetti con sede nella Provincia autonoma di Bolzano, specie se operatori professionali - concordare di attribuire la competenza esclusiva ad un determinato foro diverso, mentre i limiti a tale autonomia sono posti solo dalla legge (v. art. 28 c.p.c.).
2.6. Acclarata l'efficacia della pattuizione devolutiva della competenza inderogabile al Tribunale di Treviso delle controversie relative o comunque collegate al contratto stipulato tra le parti in data 23.5.2017, verificato che l'oggetto della lite concerne l'esecuzione di tale negozio, accertata la tempestività dell'eccezione sollevata dall'opponente, ne discende il difetto di competenza in capo al Tribunale adito.
Il provvedimento decisorio assume forma di sentenza, dovendosi procedere alla revoca del decreto ingiuntivo, da ritenere per siffatto motivo invalido (v. Cass. ord. n. 1121/2022).
3. Spese di lite
3.1. In ossequio al principio di cui all'art. 91 c.p.c., è condannata, quale Controparte_1 parte soccombente, a rifondere a le spese di lite (v. Cass. ord. n. 15988/2023). Parte_1
Le spese vengono liquidate come segue in applicazione di quanto previsto dal D.M. Giustizia n.
55/2014 e ss. mm., tabella 2, scaglione di valore da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, parametri minimi per tutte le fasi in considerazione della prossimità al limite inferiore dello scaglione e
Pag. 9 di 10 della limitata attività svolta: euro 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, oltre accessori per cpa ed iva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore questione e domanda assorbita,
1. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bolzano a favore della competenza del
Tribunale di Treviso in forza della clausola di cui all'art. 18 del contratto di data
23.5.2017, assegnando alle parti termine di mesi tre decorrenti dalla data odierna per la riassunzione della causa;
per l'effetto
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 391/2024 del Tribunale di Bolzano di data
02.04.2024 sub RG 607/2024;
3. condanna l'opposta a rifondere all'opponente Controparte_1 Pt_1 le spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in euro 7.052,00 per
[...] onorari di avvocato, oltre accessori per previdenza ed iva sulle poste soggette come per legge ed oltre spese future occorrende.
Così deciso, lì 31.10.2025
Il Giudice
IL IZ
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 1525/2024
Il Tribunale, in persona del Giudice unico IL IZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 dott.ssa , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e Parte_2 allegata dell'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Paolo Segalerba del foro di Bolzano
Parte attrice - opponente nei confronti di
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, , rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, dall'Avv. Bernhard Andrich del foro di Bolzano
Parte convenuta - opposta con oggetto: Altri contratti d'opera; opposizione a decreto ingiuntivo n. 391/2024 del Tribunale di Bolzano di data 02.04.2024 sub RG 607/2024; trattenuta in decisione in data 24.10.2025 rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
➢ dal procuratore di parte attrice opponente come da note scritte di data Parte_1
23.10.2025:
<< Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano - adito dalla in Controparte_1 via monitoria – in favore del Tribunale di Treviso, con conseguente declaratoria di nullità,
Pag. 1 di 10 invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 391/2024 del 4/04/2024 emesso da Codesto
Tribunale e revoca o annullamento dello stesso;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa dalla con il Controparte_1 presente giudizio, con le conseguenti pronunce, anche in rito;
IN VIA SUBORDINATA E PRELIMINARMENTE:
- negare l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, n. 391/2024 del 4/04/2024, emesso da Codesto Tribunale, per le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- in dipendenza di tutte le ulteriori deduzioni ed eccezioni spiegate in narrativa, ed altresì in accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. dedotta dall'attrice, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta, e in ogni caso la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso, e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e/o annullare e comunque dichiarare l'invalidità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE condannare la convenuta opposta a corrispondere alla la somma di Euro 5.566,16 Pt_1
(cinquemilacinquecentosessantasei / 16), ovvero quella diversa da determinarsi in corso di causa, a titolo di penali contrattualmente previste ed applicate dall'attrice per il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni discendenti in capo alla convenuta dal contratto di subappalto indicato in narrativa, disponendo, ai sensi dell'art. 1243 c.c., la compensazione tra il credito riconosciuto alla e quello eventualmente riconosciuto alla convenuta Parte_1 opposta;
IN OGNI CASO: con vittoria di competenze e spese di lite, nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Con ampia riserva di richiedere prova per testi e prova contraria sui capitoli articolati dalle controparti, di richiedere l'espletamento di CTU e degli ulteriori mezzi istruttori meglio descritti in narrativa, ed altresì di depositare ulteriore documentazione nei tempi e modi di legge.
Con la più ampia riserva di precisare le domande, integrare la produzione documentale e formulare compiutamente le istanze istruttorie, anche alla luce delle avverse difese >>.
Pag. 2 di 10 ➢ dal procuratore di parte convenuta opposta come da note Controparte_1 scritte di data 22.10.2025 che rinviano alle conclusioni nella propria memoria ex art. 171- ter, n. 1 c.p.c. di data 13.09.2024:
“(Omissis)
Tutto quanto premesso, parte convenuta-opposta insiste nelle proprie istanze Controparte_1 istruttorie e si oppone alle istanze istruttorie ai sensi delle proprie memorie ex art. 171-ter nn. 2
e 3 c.p.c.; in subordine conclude come da propria memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c., confidando nell'integrale accoglimento delle proprie domande”
(Conclusioni in memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c. di data 13.09.2024:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale:
• accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Bolzano per i motivi di cui al
Punto III della comparsa di costituzione e risposta in via preliminare:
• concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 391/2024 su RG
607/2024, emesso dal Tribunale di Bolzano in data 2/04/2024, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. per i motivi di cui al Punto IV della comparsa di costituzione e risposta dd. 15.07.2024, perché l'opposizione non è fondata su prova scritta, anzi l'opposta ha confermato il credito e/o è comunque di pronta soluzione;
• Accertare e dichiarare che parte opponente è decaduta dal proporre nonché si sono prescritte le tutte le domande da questa proposte, poiché questa non ha avanzato nei termini di legge sia richiesta di garanzia di cui all'art. 1667 (e/o 2226 c.c. a seconda dell'applicabilità al contratto intercorso tra le parti) 1670 c.c., ugualmente per le relative messe in mora e denunce di vizi non avanzate nei termini di legge, che hanno carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti a quanto eccepito da parte opponente [CFR
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 marzo 2015, n. 4908], e di conseguenza rigettare le domande di parte opponente e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto
n. 391/2024 su RG 607/2024, emesso dal Tribunale di Bolzano in data 2/04/2024
• in subordine, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., disporre il pagamento immediato da parte della della somma di 60.190,42 a titolo di capitale oltre iva nella misura dovuta Pt_1
Pag. 3 di 10 oltre agli interessi come da domanda sull'importo capitale, o altra somma ritenuta congrua dal giudice, in favore dell'opposta Controparte_3 in via principale:
• nel merito, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla in quanto Parte_1 inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta dd. 15.07.2024 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• rigettare le domande proposte in via riconvenzionale con l'atto di opposizione dal Pt_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di
[...] costituzione e risposta dd. 15.07.2024;
• in subordine condannare la al pagamento della somma di 60.190,42 a titolo Parte_1 di capitale oltre iva nella misura dovuta oltre agli interessi sull'importo capitale, o altra somma ritenuta congrua dal giudice, in favore dell'opposta per le Controparte_3 prestazioni fornite dalla alla e da questa non ancora saldate;
CP_4 Parte_1 in ogni caso:
• Condannare l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta alla rifusione delle spese di lite e dei compensi ex, oltre ad accessori come per legge, ai sensi del D.M.
55/2014, anche con riguardo alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, ed all'ampia attività difensiva svolta a causa delle innumerevoli pretese e fatti inconferenti distesi dall'opponente e la manifesta fondatezza delle ragioni dell'opposta prevista, e
l'aumento previsto di cui all' art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014 sia per la percentuale prevista per la manifesta fondatezza nonché per la percentuale del 30% prevista per
l'atto di costituzione digitale contenente collegamenti ipertestuali, ossia è fornito del requisito della cd. “navigabilità”.).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Allegazioni delle parti e cenni processuali
1.1. Con atto di citazione d.d. 14.5.2024 ha tempestivamente opposto il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 391/2024 di questo Tribunale, con cui le era stato ingiunto di pagare a favore della l'importo capitale di euro 60.190,42, oltre interessi e spese, quale saldo del Controparte_1 corrispettivo per lavori asseritamente eseguiti presso il cantiere Italia & Amore in Bolzano.
Pag. 4 di 10 L'opponente, premesso che i rapporti negoziali tra le parti si fonderebbero, anche per espressa indicazione nel ricorso monitorio, sul contratto di subappalto prot. num. 80/17 del 23.5.2017, in via pregiudiziale ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito, in ragione della clausola di cui all'art. 18 del contratto, con cui le parti hanno pattuito la competenza esclusiva del
Tribunale di Treviso per le controversie inerenti al contratto che non dovessero essere risolte con il procedimento di mediazione preso la Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, nonché l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
In via subordinata la ha dedotto nel merito il mancato avveramento della condizione Parte_1 per il pagamento pattuita nel contratto, rappresentata dall'accettazione dell'opera da parte del committente principale, Italia & Amore, il quale avrebbe anzi istaurato il giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale sub R.G. 2409/2019, in cui contesterebbe le opere eseguite.
L'opponente ha quindi sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., sostenendo che le opere eseguite da presenterebbero vizi e difetti. Infine, ha lamentato Controparte_1 la violazione delle procedure contrattuali per la formazione della contabilità ed il pagamento dei
SAL e la mancata consegna della documentazione necessaria. Sempre in subordine, Parte_1 ha formulato domanda riconvenzionale di pagamento di euro 5.566,16 a titolo di penali per ritardi esecutivi accumulati dalla in un altro contratto di subappalto. Controparte_1
1.2. Parte opposta ha resistito alle avversarie deduzioni, affermando che le Controparte_1 opere erano state svolte a regola d'arte, consegnate ed accettate senza riserve;
che non erano mai state sollevate prima contestazioni o denunce di vizi nei termini previsti dagli artt. 1667, 1670 e
2226 cod. civ., con conseguente tardività, decadenza e prescrizione delle eccezioni e domande svolte da che la domanda riconvenzionale di compensazione comportava il Parte_1 riconoscimento del debito verso l'opposta; che non le era nota una clausola di elezione del foro esclusivo, di cui contestava la sussistenza, la pattuizione, la validità, oltre a dedurne l'inefficacia per assenza di sottoscrizione specifica in quanto clausola vessatoria, l'applicabilità solo in caso di previo esperimento e fallimento della mediazione facoltativa nonché l'incompatibilità con la proposizione della domanda riconvenzionale, mentre sussisterebbe la competenza del foro di
Bolzano quale luogo di formazione ed esecuzione del contratto nonché sede delle parti, anche per la facoltà di scegliere la lingua processuale secondo le disposizioni particolari per la celebrazione dei processi in Alto Adige.
Pag. 5 di 10 1.3. Terminato lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., la prima udienza veniva differita al 16.1.2025 dopo temporanea riassegnazione del procedimento ad altro giudice.
All'esito di tale udienza, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Constatato l'esito negativo dello stesso all'udienza del 18.9.2025, la causa veniva ritenuta sufficientemente istruita e trattenuta in decisione all'udienza di discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. entro il termine del
23.10.2025.
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito
2.1. Nell'atto di opposizione ha tempestivamente sollevato eccezione di Parte_1 incompetenza territoriale del giudice adito e di improcedibilità della domanda in forza della clausola di cui all'art. 18 del contratto di subappalto di data 23.5.2017 sul quale si basa il ricorso monitorio della (doc. 2 dell'opposta – doc. 2 a e 2b dell'opponente). Controparte_1
Risulta infatti pacifico, oltre ad essere documentale, che le pretese azionate in sede monitoria dall'opposta trovino fondamento in tale rapporto negoziale.
2.2. Va in primo luogo disattesa la deduzione secondo cui le eccezioni e la domanda riconvenzionale svolte da comporterebbero implicita rinuncia alle eccezioni di Parte_1 incompetenza e improcedibilità dalla stessa sollevate.
Dal tenore complessivo dell'atto di citazione in opposizione si evince chiaramente che le ulteriori eccezioni (v. lett. D, pag. 5) e la domanda riconvenzionale (v. lett. E, pag. 10) sono state avanzate da in via subordinata rispetto alle eccezioni pregiudiziali di incompetenza e di Pt_1 improcedibilità della domanda, sicché queste ultime non possono ritenersi rinunciate in difetto di una condotta processuale univoca, risultando anzi il loro esame logicamente subordinato al rigetto delle eccezioni pregiudiziali (v. Cass. ord. n. 7674/2005: “Se il convenuto propone una domanda riconvenzionale dopo aver eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito sulla domanda principale, ciò non comporta una rinuncia tacita all'eccezione di incompetenza, ma significa soltanto che, in deroga o no alla competenza territoriale propria della riconvenzionale, egli manifesta la volontà di far decidere quest'ultima, come richiede la legge, dal giudice competente anche per territorio sulla domanda principale, con la conseguenza che, se
l'eccezione sarà accolta, tutta la causa, inclusa la riconvenzionale, trasmigrerà al giudice
Pag. 6 di 10 competente per territorio sulla domanda principale, in quanto l'unica competenza che rileva è quella sulla domanda principale, che si estende anche alla domanda riconvenzionale.”; conf.
Cass. ord. n. 5572/2005 e n. 14383/2008; analogamente, in tema di clausola compromissoria e domanda riconvenzionale, Cass. sent. n. 20139/2018 e ord. n. 19823/2020).
2.3. Ciò premesso, la clausola di cui all'art. 18 del contratto di subappalto per cui è causa recita come segue:
“Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente ordine/contratto le Parti si impegnano ad esperire, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso la Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente.
Qualora non sia possibile risolvere la o le controversie, le parti convengono che tali controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.”.
La clausola appena compendiata è presente alla pagina 6, tanto nella scheda negoziale sottoscritta da (doc. 2 a dell'opponente), quanto nella scheda negoziale sottoscritta da Controparte_1
(doc. 2 b dell'opposta). Parte_1
Inoltre, la clausola risulta specificatamente approvata da ai sensi dell'art. Controparte_1
1341 cod. civ. all'ultimo foglio del contratto, che fra le clausole oggetto di specifica approvazione indica chiaramente quella sub art. 18 in materia di 'controversie' (doc. 2 a dell'opponente, pag. 7).
Ne consegue la sussistenza della clausola e la sua valida pattuizione tra le parti.
2.3. Riguardo alla sua efficacia, la formulazione letterale non lascia dubbi interpretativi sul fatto che la volontà espressa delle parti nel negozio fosse quella di sottoporre alla condizione di procedibilità “preventivamente ad ogni azione arbitrale o giudiziale” ogni controversia che avesse ad oggetto diritti scaturenti dal contratto di subappalto o comunque ad esso collegato
(“Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente ordine/contratto”).
Nel caso in cui la controversia non venga risolta in sede di mediazione, le parti hanno concordato di devolvere la stessa al foro esclusivo del Tribunale di Treviso.
2.4. All'epoca della conclusione del contratto il d.lgs. n. 28/2010 all'art. 5 disponeva quanto segue: '5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte,
Pag. 7 di 10 proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo
4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.'. Di analogo tenore
è l'attuale art.
5-sexies, in vigore dal 30.06.2023, ossia nel momento in cui venne promossa l'azione: 'Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.'.
A seguito dell'eccezione sollevata da e dell'a conseguente ordinanza di data Parte_1
7.2.2025, il tentativo di mediazione è stato correttamente esperito nel corso del giudizio, con esito negativo.
La condizione di procedibilità convenzionale risulta quindi validamente intervenuta a norma di legge, fermo restando che la sua assenza non ostava alla proposizione della domanda monitoria a norma dell'art. 5, comma 4, lett. a) - ora art. 5, comma 6 - del d.lgs. n. 28/2010.
2.5. Pertanto, va ora esaminata l'eccezione di incompetenza sollevata da Parte_1
La clausola di cui al secondo comma dell'art. 18 del contratto prevede che “Qualora non sia possibile risolvere la o le controversie, le parti convengono che tali controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.”
Si ricorda che nell'indagine in merito all'ambito applicativo di una pattuizione negoziale, ai sensi degli artt. 1362, co. 1, e 1363 cod. civ. il giudice non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, pur ove le une e le altre possano apparire rappresentative d'una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un "iter" che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna, le verifichi nel confronto reciproco e, infine, le armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell'atto (cfr. Cass. sent. n. 16022/2002).
Pag. 8 di 10 Alla luce di siffatti principi, è possibile osservare che l'art. 18, co. 1, del contratto di subappalto rende palese la volontà dei contraenti di devolvere al procedimento di mediazione tutte le controversie inerenti o connesse al contratto, mentre una lettura armonizzata con il secondo comma devolve in via esclusiva al Tribunale di Treviso proprio le controversie che non sia stato possibile risolvere in sede di mediazione, ossia “tutte le controversie relative o comunque collegate al presente ordine/contratto”.
Non può invece ritenersi, in ossequio all'art. 1367 cod. civ., che le parti abbiano inteso attribuirsi la facoltà di scegliere quali controversie devolvere eventualmente al Tribunale di Treviso, poiché tale opzione frustra e svuota di significato la volontà di elezione del foro inequivocabilmente manifestata dell'art. 18, co. 2, definito “esclusivo” in relazione a “la o le controversie” che non sia stato possibile dirimere con la mediazione, sintagma da leggere alla luce del primo comma, che si riferisce a tutte le controversie relative o comunque collegate al contratto.
Da una lettura comprensiva ne consegue che tutte le controversie scaturenti da obblighi contrattuali sono devolute alla competenza inderogabile del foro scelto pattiziamente.
Rientra nell'autonomia contrattuale delle parti ai sensi dell'art 1322 cod. civ. - anche dei soggetti con sede nella Provincia autonoma di Bolzano, specie se operatori professionali - concordare di attribuire la competenza esclusiva ad un determinato foro diverso, mentre i limiti a tale autonomia sono posti solo dalla legge (v. art. 28 c.p.c.).
2.6. Acclarata l'efficacia della pattuizione devolutiva della competenza inderogabile al Tribunale di Treviso delle controversie relative o comunque collegate al contratto stipulato tra le parti in data 23.5.2017, verificato che l'oggetto della lite concerne l'esecuzione di tale negozio, accertata la tempestività dell'eccezione sollevata dall'opponente, ne discende il difetto di competenza in capo al Tribunale adito.
Il provvedimento decisorio assume forma di sentenza, dovendosi procedere alla revoca del decreto ingiuntivo, da ritenere per siffatto motivo invalido (v. Cass. ord. n. 1121/2022).
3. Spese di lite
3.1. In ossequio al principio di cui all'art. 91 c.p.c., è condannata, quale Controparte_1 parte soccombente, a rifondere a le spese di lite (v. Cass. ord. n. 15988/2023). Parte_1
Le spese vengono liquidate come segue in applicazione di quanto previsto dal D.M. Giustizia n.
55/2014 e ss. mm., tabella 2, scaglione di valore da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, parametri minimi per tutte le fasi in considerazione della prossimità al limite inferiore dello scaglione e
Pag. 9 di 10 della limitata attività svolta: euro 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, oltre accessori per cpa ed iva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore questione e domanda assorbita,
1. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bolzano a favore della competenza del
Tribunale di Treviso in forza della clausola di cui all'art. 18 del contratto di data
23.5.2017, assegnando alle parti termine di mesi tre decorrenti dalla data odierna per la riassunzione della causa;
per l'effetto
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 391/2024 del Tribunale di Bolzano di data
02.04.2024 sub RG 607/2024;
3. condanna l'opposta a rifondere all'opponente Controparte_1 Pt_1 le spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in euro 7.052,00 per
[...] onorari di avvocato, oltre accessori per previdenza ed iva sulle poste soggette come per legge ed oltre spese future occorrende.
Così deciso, lì 31.10.2025
Il Giudice
IL IZ
Pag. 10 di 10