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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: MA EN Presidente Filomena Albano Giudice RI ES TI Giudice rel. Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8949/2024, vertente
TRA
, Parte_1 nato a [...] il [...] costituito personalmente in giudizio ex art. 86 cpc
E
Controparte_1 nata a [...] il [...] costituito personalmente in giudizio ex art. 86 cpc
-ricorrenti- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1 Tivoli in data 8 ottobre 2005 e che dall'unione è nato il figlio , oggi Persona_1 maggiorenne, hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la loro separazione personale deducendo, a sostegno della domanda, che l'affetto originario era venuto meno. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
- il figlio , maggiorenne, è ancora in età scolare e necessita, Persona_2 quindi, di essere mantenuto non essendo economicamente indipendente. Il figlio ha scelto, quale abitazione principale, quella del padre, seppur formalmente residente ancora presso l'abitazione della madre;
- La casa familiare di Roma, in Viale Stefano D'Arrigo 201, di proprietà della moglie rimarrà alla stessa quale abitazione principale. Il padre, come detto, si è già allontanato dalla casa familiare asportando i suoi effetti personali;
- Il figlio , avendo raggiunto la maggiore età, frequenterà i Persona_2 suoi genitori autodeterminandosi, come effettivamente già sta facendo dal 2023. Le abitazioni dei genitori si trovano a soli 10 minuti di distanza l'una dall'altra e il ragazzo frequenta in modo equilibrato e continuativo sia la madre che il padre che in accordo, si impegneranno affinché il giovane cresca sereno;
- , vivrà in maniera principale presso l'abitazione del padre, per cui Persona_1 questi si occuperà per intero del suo mantenimento. La madre provvederà alle esigenze del figlio nei periodi in cui si troverà presso la sua abitazione, impegnandosi comunque a provvedere al suo mantenimento a seconda di quelle che sono le sue disponibilità economiche;
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio e preservando i suoi rapporti con entrambi i rami parentali sia materni che paterni.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 22 Parte_1 luglio 1975 e nata a [...] il [...], che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Tivoli in data 8 ottobre 2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tivoli al n. 46, Parte 2, Serie C, Anno 2005, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 5 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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