Sentenza 16 aprile 1984
Massime • 3
A norma dell'art. 709 cod. civ., l'esecutore testamentario è tenuto al rendiconto, quando la gestione si protrae oltre l'anno dalla morte del testatore, indipendentemente dal compimento dell'anno di effettiva gestione.*
La nullità sancita dall'art. 2233, terzo comma, cod. civ., per il patto di quota lite, riguarda il negozio bilaterale stipulato dal professionista investito del patrocinio legale con il cliente relativamente ai beni oggetto della controversia a lui affidata, e, pertanto - vertendosi in tema di eccezione al principio generale della libertà negoziale, con conseguente inammissibilità di interpretazione analogica - non è ravvisabile nel caso di legato del cliente in favore del professionista, il quale configura un'attribuzione patrimoniale disposta unilateralmente "mortis causa".*
L'accertamento se il modus illecito apposto ad una disposizione testamentaria ne ha costituito o meno il solo motivo determinante, ai fini della pronunzia di nullità della disposizione stessa (ex art. 647, terzo comma, cod. civ.), involge, al pari di ogni altra indagine relativa all'interpretazione del testamento, una questione di mero fatto, non deducibile per la prima volta in Sede di legittimità.*
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6990 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 03/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 03/03/2022), n.6990 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. LA BATTAGLIA Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 24176/2017 proposto da: G.P., rappresentato e difeso dall'Avvocato BRUNO BARBATO MASTRANDREA, per procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro B.E., C.A.M., C.E., C.F., C.M., C.A., in qualità di eredi di Ce.Ma.; – intimati – avverso la SENTENZA N. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/1984, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1984 |
Testo completo
La nullità sancita dall'art. 2233, terzo comma, cod. civ., per il patto di quota lite, riguarda il negozio bilaterale stipulato dal professionista investito del patrocinio legale con il cliente relativamente ai beni oggetto della controversia a lui affidata, e, pertanto - vertendosi in tema di eccezione al principio generale della libertà negoziale, con conseguente inammissibilità di interpretazione analogica - non è ravvisabile nel caso di legato del cliente in favore del professionista, il quale configura un'attribuzione patrimoniale disposta unilateralmente "mortis causa".*