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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4020/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PAGAMENTO n. 202583122497282210444606 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 01 luglio 2025, la Sig.ra Ricorrente_1 , CF_Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1, ricorre avverso sollecito di pagamento n. 202583122497282210444606, notificato il 23 maggio 2025, concernente l'avviso di pagamento n. 61031, relativa a IMU 2018, notificata il 20 aprile 2024, recante la somma di euro 8.532,08 e
contro
Società_1 - Società_2 e Comune di Catania.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge 296/2006. La ricorrente solo a seguito del Sollecito oggi impugnato è venuta a conoscenza della pretesa impositiva del Comune di Catania riguardante l'Imposta
Municipale sugli Immobili per l'anno 2017. Poiché a mente del comma 161, art. cit., 11: ”Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati", ne consegue che l'Ente impositore è decaduto dal diritto di riscuotere le predette imposte sin dal
31/12/2023. A tal riguardo, si precisa che la Contribuente non ha mai ricevuto l'Avviso di accertamento n.
61031 del 04/11/2023 citato nel sollecito impugnato, asseritamente notificato il 20/04/2024. La contribuente, tramite il sottoscritto difensore, invitava l'Ente impositore a documentare la regolarità e la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento. Il Comune di Catania inviava la copia della relata di notifica del prodromico avviso di accertamento. La ricorrente, esaminata la relata di cui sopra, constatava che la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata era manifestamente falsa. Alla luce di tale grave constatazione, la ricorrente presentava denuncia alla P.G. - Legione Carabinieri Sicilia, contro l'addetto al recapito di EURISKO POST e gli eventuali corresponsabili per l'apposizione di firma falsa. In ogni caso, prescindendo dall'esatta fattispecie di reato quale sarà definitivamente ipotizzata dal I'A.G. competente, dalla inesistenza della notifica dell'Avviso di accertamento consegue l'intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva, essendo, alla data del Sollecito impugnato, ampiamente spirati i termini di accertamento dell'imposta che, si ricorda, scadevano il 31/12/2023, ovvero il 26/03/2024 giusta proroga di 85 giorni causa VI (ex articolo
67 del Decreto Cura Italia, DL n. 18/2020).
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio Municipia s.p.a., che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Posto che la notifica del sottostante avviso di accertamento è un adempimento di spettanza dell'ente impositore e che nessuna responsabilità è ascrivibile all'odierna scrivente, si rileva che, l'avviso di accertamento n. 61031//2023, il cui avviso di giacenza è stato rilasciato il 23.03.2024 mentre è stato ritirato dal ricorrente il 20/04/2024 e tale avviso non è mai stato impugnato nei termini di legge. La dimostrazione della tempestività e legittimità dell'azione impositiva si ha con l'applicabilità della proroga dei termini decadenziali di cui all'art. 1 co. 161 L. n. 296/2006 ai sensi dell'art. 67 DL n. 18/2020, con la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza. L'applicazione al caso in esame del principio di scissione soggettiva dei termini di notifica perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 cpc oltre i termini decadenziali previsti dalla legge per l'esercizio dell'azione accertativa da parte dell'Ente impositore. La mancata impugnazione comporta, dunque, l'acquisizione del carattere di definitività e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'opposizione proposta che, com'è noto, non può essere proposta per vizi relativi ad atti mai impugnati nonostante la loro regolare notifica. E, pertanto, nel non temuto caso di accoglimento della domanda, si chiede che l'odierna scrivente sia tenuta indenne da qualsiasi responsabilità circa le eccezioni avverse e da una eventuale condanna alle spese. Pertanto si eccepisce il difetto di legittimazione passiva.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il Comune di Catania, non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui ne va dichiarata la contumacia.
In data 02 dicembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative, insistendo sui motivi di ricorso.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La questione centrale attiene alla verifica della tempestività della notifica dell'avviso di accertamento IMU
2018, alla luce della normativa emergenziale COVID-19 e del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica.
La normativa di riferimento è costituita dall'art. 1, co. 161, L. 296/2006, che prevede il termine decadenziale di cinque anni per la notifica degli avvisi di accertamento, termine che, per effetto dell'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, dispone la sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”. Si tratta di una sospensione posta nell'esclusivo interesse degli enti impositori, in ragione dell'emergenza epidemiologica, che pertanto non blocca, tra l'altro, le attività propedeutiche alla formazione dei medesimi atti. Sul punto, il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, ha precisato che la “norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato”. La questione è stata affrontata anche dall'Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, la quale osserva «che l'articolo
67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020». La lettura data dall'Agenzia delle entrate è stata fatta propria anche dal Dipartimento delle finanze, che nella su citata risoluzione n. 6/DF del 15 giugno
2020 precisa che “l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 960/2025, n. 1630/2025, n. 21765/2025, Cass. SS.UU. n.
40543/2021, Cass. n. 22895/2022, n. 5542/2024) ha ribadito che il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica si applica anche agli atti impositivi tributari, rilevando la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica, indipendentemente dalla data di effettiva ricezione da parte del contribuente.
Nel caso di specie, la notifica dell'avviso di accertamento è stata effettuata il 23/03/2024, entro il termine decadenziale prorogato al 26/03/2024, risultando quindi tempestiva e legittima.
Inoltre, la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento nei termini di legge comporta la definitività dell'atto e l'inammissibilità delle censure sollevate avverso il successivo sollecito di pagamento, in assenza di vizi propri di quest'ultimo (Cass. n. 36478/2023, n. 13304/2022, n. 24074/2018, n. 23346/2024; T.A.R.
Bologna n. 459/2016; Trib. Monza n. 3118/2015; C.T.R. Lazio n. 1095/01/15).
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere a Municipia S.p.A. le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Municipia S.p.A., delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 (ottocento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Catania.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania il 14 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Flavio Rampello)
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4020/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PAGAMENTO n. 202583122497282210444606 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 01 luglio 2025, la Sig.ra Ricorrente_1 , CF_Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1, ricorre avverso sollecito di pagamento n. 202583122497282210444606, notificato il 23 maggio 2025, concernente l'avviso di pagamento n. 61031, relativa a IMU 2018, notificata il 20 aprile 2024, recante la somma di euro 8.532,08 e
contro
Società_1 - Società_2 e Comune di Catania.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge 296/2006. La ricorrente solo a seguito del Sollecito oggi impugnato è venuta a conoscenza della pretesa impositiva del Comune di Catania riguardante l'Imposta
Municipale sugli Immobili per l'anno 2017. Poiché a mente del comma 161, art. cit., 11: ”Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati", ne consegue che l'Ente impositore è decaduto dal diritto di riscuotere le predette imposte sin dal
31/12/2023. A tal riguardo, si precisa che la Contribuente non ha mai ricevuto l'Avviso di accertamento n.
61031 del 04/11/2023 citato nel sollecito impugnato, asseritamente notificato il 20/04/2024. La contribuente, tramite il sottoscritto difensore, invitava l'Ente impositore a documentare la regolarità e la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento. Il Comune di Catania inviava la copia della relata di notifica del prodromico avviso di accertamento. La ricorrente, esaminata la relata di cui sopra, constatava che la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata era manifestamente falsa. Alla luce di tale grave constatazione, la ricorrente presentava denuncia alla P.G. - Legione Carabinieri Sicilia, contro l'addetto al recapito di EURISKO POST e gli eventuali corresponsabili per l'apposizione di firma falsa. In ogni caso, prescindendo dall'esatta fattispecie di reato quale sarà definitivamente ipotizzata dal I'A.G. competente, dalla inesistenza della notifica dell'Avviso di accertamento consegue l'intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva, essendo, alla data del Sollecito impugnato, ampiamente spirati i termini di accertamento dell'imposta che, si ricorda, scadevano il 31/12/2023, ovvero il 26/03/2024 giusta proroga di 85 giorni causa VI (ex articolo
67 del Decreto Cura Italia, DL n. 18/2020).
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio Municipia s.p.a., che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Posto che la notifica del sottostante avviso di accertamento è un adempimento di spettanza dell'ente impositore e che nessuna responsabilità è ascrivibile all'odierna scrivente, si rileva che, l'avviso di accertamento n. 61031//2023, il cui avviso di giacenza è stato rilasciato il 23.03.2024 mentre è stato ritirato dal ricorrente il 20/04/2024 e tale avviso non è mai stato impugnato nei termini di legge. La dimostrazione della tempestività e legittimità dell'azione impositiva si ha con l'applicabilità della proroga dei termini decadenziali di cui all'art. 1 co. 161 L. n. 296/2006 ai sensi dell'art. 67 DL n. 18/2020, con la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza. L'applicazione al caso in esame del principio di scissione soggettiva dei termini di notifica perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 cpc oltre i termini decadenziali previsti dalla legge per l'esercizio dell'azione accertativa da parte dell'Ente impositore. La mancata impugnazione comporta, dunque, l'acquisizione del carattere di definitività e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'opposizione proposta che, com'è noto, non può essere proposta per vizi relativi ad atti mai impugnati nonostante la loro regolare notifica. E, pertanto, nel non temuto caso di accoglimento della domanda, si chiede che l'odierna scrivente sia tenuta indenne da qualsiasi responsabilità circa le eccezioni avverse e da una eventuale condanna alle spese. Pertanto si eccepisce il difetto di legittimazione passiva.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il Comune di Catania, non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui ne va dichiarata la contumacia.
In data 02 dicembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative, insistendo sui motivi di ricorso.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La questione centrale attiene alla verifica della tempestività della notifica dell'avviso di accertamento IMU
2018, alla luce della normativa emergenziale COVID-19 e del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica.
La normativa di riferimento è costituita dall'art. 1, co. 161, L. 296/2006, che prevede il termine decadenziale di cinque anni per la notifica degli avvisi di accertamento, termine che, per effetto dell'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, dispone la sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”. Si tratta di una sospensione posta nell'esclusivo interesse degli enti impositori, in ragione dell'emergenza epidemiologica, che pertanto non blocca, tra l'altro, le attività propedeutiche alla formazione dei medesimi atti. Sul punto, il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, ha precisato che la “norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato”. La questione è stata affrontata anche dall'Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, la quale osserva «che l'articolo
67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020». La lettura data dall'Agenzia delle entrate è stata fatta propria anche dal Dipartimento delle finanze, che nella su citata risoluzione n. 6/DF del 15 giugno
2020 precisa che “l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 960/2025, n. 1630/2025, n. 21765/2025, Cass. SS.UU. n.
40543/2021, Cass. n. 22895/2022, n. 5542/2024) ha ribadito che il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica si applica anche agli atti impositivi tributari, rilevando la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica, indipendentemente dalla data di effettiva ricezione da parte del contribuente.
Nel caso di specie, la notifica dell'avviso di accertamento è stata effettuata il 23/03/2024, entro il termine decadenziale prorogato al 26/03/2024, risultando quindi tempestiva e legittima.
Inoltre, la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento nei termini di legge comporta la definitività dell'atto e l'inammissibilità delle censure sollevate avverso il successivo sollecito di pagamento, in assenza di vizi propri di quest'ultimo (Cass. n. 36478/2023, n. 13304/2022, n. 24074/2018, n. 23346/2024; T.A.R.
Bologna n. 459/2016; Trib. Monza n. 3118/2015; C.T.R. Lazio n. 1095/01/15).
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere a Municipia S.p.A. le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Municipia S.p.A., delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 (ottocento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Catania.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania il 14 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Flavio Rampello)