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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1699/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 21/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1699 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Freddino Parte_1
e Amos Andreoni giusta procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, Controparte_1
i rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE già , CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t.,
CONTUMACE 2
Oggetto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 10399/2024, pubblicata in data 17/04/2024
___________________
Con ricorso al Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro depositato in data 9.1.2012, esponeva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di dal 19.8.2002 al 31.12.2009 dapprima con contratto CP_1 di lavoro a termine più volte prorogato ed in seguito con contratti di lavoro somministrato, anch'essi prorogati, sempre con inquadramento nel livello DS del CCNL Comparto Sanità. Assumeva l'illegittimità dei contratti di somministrazione e chiedeva l'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di e del diritto alla CP_1 progressione economica dal livello DS1 a quello DS4, con condanna delle convenute in solido al pagamento di € 14.526,28 a titolo di differenze retributive, oltre accessori e spese.
Si costituivano e CP_1 Controparte_3
(oggi ) resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
Il Tribunale di Rieti accoglieva in parte il ricorso, condannando le resistenti in solido al pagamento delle differenze retributive richieste, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione, mentre respingeva la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto subordinato con . CP_1
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo il rigetto CP_1 delle domande avanzate con l'originario ricorso introduttivo.
Resisteva al gravame la chiedendone il rigetto. Pt_1
Nella contumacia di questa Corte, pur riconoscendo CP_4
l'illegittimità dei contratti stipulati dalla escludeva il diritto alla Pt_1 progressione economica prevista dal CCNL di Comparto e, in riforma della gravata sentenza, rigettava integralmente le domande formulate con l'originario ricorso introduttivo. 3
La S.C., adita dalla accoglieva il primo motivo di ricorso e cassava Pt_1 la sentenza con rinvio a questa Corte sancendo il seguente principio di diritto:
“stante l'applicabilità per effetto della sostituzione dell'utilizzatore‒P.A. all'agenzia di somministrazione della disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine illegittimo, è esclusa qualsivoglia ragione oggettiva utile a derogare dal principio del divieto di disparità di trattamento, in riferimento all'anzianità di servizio ai fini economici e giuridici, tanto più che si è trattato di contratti a tempo determinato e in seguito di somministrazione, continuativi, rispetto ai quali non è stato applicato il principio della conversione del rapporto
a tempo indeterminato sol perché si tratta, appunto, di pubblico impiego privatizzato”. ha tempestivamente riassunto il giudizio chiedendo la Parte_1 conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, da distrarsi.
Si è costituita riproponendo le difese già formulate innanzi alla CP_1
S.C. ed ha concluso chiedendo di “… rigettare le richieste avversarie formulate nel presente giudizio di riassunzione, riformando la sentenza resa dal Tribunale di Rieti n. 65/2014. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio anche dei precedenti gradi”.
è rimasta contumace anche in sede di riassunzione. CP_4
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Giova premettere che, come evidenziato dall'ordinanza rescindente, sono coperte dal giudicato interno le statuizioni sull'illegittimità dei contratti di somministrazione a termine e di rigetto delle domande di conversione del rapporto a termine nei confronti di . Devoluta a questa Corte è solo CP_1 la valutazione della sussistenza o meno di ragioni oggettive a fondamento della disparità di trattamento nelle progressioni stipendiali fra il personale di ruolo e quello assunto a termine ovvero somministrato e impiegato continuativamente presso . Tali ragioni oggettive non sono mai state prospettata da CP_1
che, anche in sede di riassunzione, ha continuato ad asserire CP_1
l'insussistenza del diritto della al “… riconoscimento di un trattamento Pt_1 economico connesso con l'appartenenza organica, in virtù di dipendenza, con l'Ente della progressione economica che è vincolata esclusivamente, per l'appunto, ad un vincolo diretto di subordinazione con Vincolo di dipendenza giammai realizzatosi. Il lavoratore Parte_2 4
somministrato, infatti, pur avendo diritto a percepire la retribuzione contrattualmente equiparata per le mansioni svolte non può pretendere di godere dei benefici di anzianità propri del dipendente pubblico inquadrato nell'organico dell'Amministrazione pena lo stravolgimento della normativa sul reclutamento del personale dipendente della P.A.” (così la memoria difensiva a pag. 8), sostanzialmente riproponendo le difese già disattese dalla Corte di Cassazione.
Ne consegue che, pronunciando nei limiti del devoluto, e CP_1
devono essere condannate in solido al pagamento, in favore CP_2 della ricorrente in riassunzione, della somma di € 14.526,28 a titolo di differenze retributive derivanti dalla progressione stipendiale che la stessa avrebbe maturato ove fosse stata assunta a tempo indeterminato per il periodo dal 19.6.2002 al 31.12.2009, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, come per legge. Non vi è dubbio sulla sussistenza della responsabilità solidale di e ai CP_1 CP_4 sensi dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs 276/2003 all'epoca vigente. Stante la contumacia di non vi è luogo a provvedere sulle domande di manleva CP_2
e sull'eccezione di prescrizione in quanto non riproposte nel grado.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con attribuzione ai procuratori antistatari ad eccezione di quelle di primo grado in quanto la lavoratrice era patrocinata da altri difensori (avv.ti Alessandro
Rosati, Claudio Zaza e Paolo Paciotti).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei limiti del devoluto, così provvede: condanna e in solido al pagamento in favore di CP_1 CP_4 di € 14.526,28, oltre alla maggior somma fra interessi e Parte_1 rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna e in solido al pagamento delle spese CP_1 CP_4 processuali che liquida quanto al primo grado in € 1.927,50, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, quanto all'appello in € 1.900,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi, quanto alla Cassazione in € 5
2.000,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi e quanto al presente giudizio in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 21/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1699/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 21/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1699 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Freddino Parte_1
e Amos Andreoni giusta procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, Controparte_1
i rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE già , CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t.,
CONTUMACE 2
Oggetto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 10399/2024, pubblicata in data 17/04/2024
___________________
Con ricorso al Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro depositato in data 9.1.2012, esponeva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di dal 19.8.2002 al 31.12.2009 dapprima con contratto CP_1 di lavoro a termine più volte prorogato ed in seguito con contratti di lavoro somministrato, anch'essi prorogati, sempre con inquadramento nel livello DS del CCNL Comparto Sanità. Assumeva l'illegittimità dei contratti di somministrazione e chiedeva l'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di e del diritto alla CP_1 progressione economica dal livello DS1 a quello DS4, con condanna delle convenute in solido al pagamento di € 14.526,28 a titolo di differenze retributive, oltre accessori e spese.
Si costituivano e CP_1 Controparte_3
(oggi ) resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
Il Tribunale di Rieti accoglieva in parte il ricorso, condannando le resistenti in solido al pagamento delle differenze retributive richieste, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione, mentre respingeva la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto subordinato con . CP_1
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo il rigetto CP_1 delle domande avanzate con l'originario ricorso introduttivo.
Resisteva al gravame la chiedendone il rigetto. Pt_1
Nella contumacia di questa Corte, pur riconoscendo CP_4
l'illegittimità dei contratti stipulati dalla escludeva il diritto alla Pt_1 progressione economica prevista dal CCNL di Comparto e, in riforma della gravata sentenza, rigettava integralmente le domande formulate con l'originario ricorso introduttivo. 3
La S.C., adita dalla accoglieva il primo motivo di ricorso e cassava Pt_1 la sentenza con rinvio a questa Corte sancendo il seguente principio di diritto:
“stante l'applicabilità per effetto della sostituzione dell'utilizzatore‒P.A. all'agenzia di somministrazione della disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine illegittimo, è esclusa qualsivoglia ragione oggettiva utile a derogare dal principio del divieto di disparità di trattamento, in riferimento all'anzianità di servizio ai fini economici e giuridici, tanto più che si è trattato di contratti a tempo determinato e in seguito di somministrazione, continuativi, rispetto ai quali non è stato applicato il principio della conversione del rapporto
a tempo indeterminato sol perché si tratta, appunto, di pubblico impiego privatizzato”. ha tempestivamente riassunto il giudizio chiedendo la Parte_1 conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, da distrarsi.
Si è costituita riproponendo le difese già formulate innanzi alla CP_1
S.C. ed ha concluso chiedendo di “… rigettare le richieste avversarie formulate nel presente giudizio di riassunzione, riformando la sentenza resa dal Tribunale di Rieti n. 65/2014. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio anche dei precedenti gradi”.
è rimasta contumace anche in sede di riassunzione. CP_4
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Giova premettere che, come evidenziato dall'ordinanza rescindente, sono coperte dal giudicato interno le statuizioni sull'illegittimità dei contratti di somministrazione a termine e di rigetto delle domande di conversione del rapporto a termine nei confronti di . Devoluta a questa Corte è solo CP_1 la valutazione della sussistenza o meno di ragioni oggettive a fondamento della disparità di trattamento nelle progressioni stipendiali fra il personale di ruolo e quello assunto a termine ovvero somministrato e impiegato continuativamente presso . Tali ragioni oggettive non sono mai state prospettata da CP_1
che, anche in sede di riassunzione, ha continuato ad asserire CP_1
l'insussistenza del diritto della al “… riconoscimento di un trattamento Pt_1 economico connesso con l'appartenenza organica, in virtù di dipendenza, con l'Ente della progressione economica che è vincolata esclusivamente, per l'appunto, ad un vincolo diretto di subordinazione con Vincolo di dipendenza giammai realizzatosi. Il lavoratore Parte_2 4
somministrato, infatti, pur avendo diritto a percepire la retribuzione contrattualmente equiparata per le mansioni svolte non può pretendere di godere dei benefici di anzianità propri del dipendente pubblico inquadrato nell'organico dell'Amministrazione pena lo stravolgimento della normativa sul reclutamento del personale dipendente della P.A.” (così la memoria difensiva a pag. 8), sostanzialmente riproponendo le difese già disattese dalla Corte di Cassazione.
Ne consegue che, pronunciando nei limiti del devoluto, e CP_1
devono essere condannate in solido al pagamento, in favore CP_2 della ricorrente in riassunzione, della somma di € 14.526,28 a titolo di differenze retributive derivanti dalla progressione stipendiale che la stessa avrebbe maturato ove fosse stata assunta a tempo indeterminato per il periodo dal 19.6.2002 al 31.12.2009, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, come per legge. Non vi è dubbio sulla sussistenza della responsabilità solidale di e ai CP_1 CP_4 sensi dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs 276/2003 all'epoca vigente. Stante la contumacia di non vi è luogo a provvedere sulle domande di manleva CP_2
e sull'eccezione di prescrizione in quanto non riproposte nel grado.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con attribuzione ai procuratori antistatari ad eccezione di quelle di primo grado in quanto la lavoratrice era patrocinata da altri difensori (avv.ti Alessandro
Rosati, Claudio Zaza e Paolo Paciotti).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei limiti del devoluto, così provvede: condanna e in solido al pagamento in favore di CP_1 CP_4 di € 14.526,28, oltre alla maggior somma fra interessi e Parte_1 rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna e in solido al pagamento delle spese CP_1 CP_4 processuali che liquida quanto al primo grado in € 1.927,50, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, quanto all'appello in € 1.900,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi, quanto alla Cassazione in € 5
2.000,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi e quanto al presente giudizio in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 21/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)