Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 19/2024 V.G.
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:
dott. Daniele Venier Presidente
dott. Alberto Valle Consigliere relatore dott. Sergio Carnimeo Consigliere
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
nella causa iscritta al n. 236/2023 V.G., promossa con reclamo depositato il 27.11.2023
da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alberta Martini Barzolai del Foro di Udine e presso il suo studio in Udine
elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso per reclamo
Ricorrente
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Piermario CP_1 C.F._2
Cudini del Foro di Pordenone e presso il suo studio in San Giorgio della Richinvelda
elettivamente domiciliato, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione
Resistente
e nei confronti di
1
), rappresentate e difese dal curatore speciale avvocato Anna C.F._4
Cattaruzzi del Foro di Udine
con l'intervento di
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste
oggetto: reclamo avverso ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del Tribunale di Pordenone n.
634/2024 del 26.1.2024
Motivi della decisione
1. – che aveva contratto nel 2010 matrimonio con Parte_1 CP_1
dal quale erano nate le figlie nel 2011 e nel 2013 – adiva il Tribunale di Udine CP_2 CP_3
chiedendo, a modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio, la revoca della decadenza dalla propria responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso delle due figlie con collocazione paritaria tra i genitori e l'adozione di provvedimenti di contenuto economico a carico del a titolo di contributo al mantenimento e di concorso al sostenimento delle CP_1
spese straordinarie per le figlie.
si costituiva nel procedimento chiedendo la conferma delle condizioni del CP_1
divorzio.
Istruito il processo mediante ctu e successivo supplemento, nominato un curatore speciale alle minori ed acquisite varie relazioni dei Servizi Sociali, con il provvedimento reclamato, emesso in data 12.10.2023, il tribunale confermava le ordinanze collegiali in data 13.6.2022 – con la quale veniva tra l'altro mantenuto l'affido esclusivo delle minori al padre con regolamentazione delle modalità di visita da parte della madre -, in data 23.1.2023 –
sostanzialmente confermativa della precedente – e in data 2.2.2023 - con la quale veniva
2 confermato il divieto di espatrio delle minori se non accompagnate dal padre – e rigettava per il resto il ricorso.
Il tribunale riteneva condivisibili le conclusioni della ctu - che si era espressa per l'affidamento esclusivo delle minori al padre con collocazione prevalente presso di lui e limitato diritto di visita da parte della madre - anche alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali.
2. ha interposto reclamo avverso il decreto, chiedendo Parte_1
dichiararsene la nullità o pronunciarsene la revoca e la reintegrazione della propria responsabilità genitoriale, l'affido condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso il padre, la delega ai servizi sociali per l'organizzazione degli incontri madre-figlie e la conferma delle altre misure di sostegno e supporto psicologico in essere, per le ragioni di seguito sinteticamente esposte:
I) illogicità e contraddittorietà della motivazione del decreto reclamato. Sostiene che le conclusioni della Ctu disposta in primo grado erano espressamente condizionate all'impegno
Part da parte del di favorire il riavvicinamento delle figlie alla madre e che né la ctu CP_1
né i servizi sociali avevano individuato un'inadeguatezza della figura materna talmente grave da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale e le restrizioni imposte alle visite alle figlie;
II) nullità dell'ordinanza 14.10.2021con cui è stata disposta la sostituzione del ctu originariamente incaricato. Sostiene che la sostituzione del ctu non era assistita dai gravi motivi richiesti dall'art. 196 c.p.c.; invoca in ogni caso una valutazione aggiornata della situazione mediante rinnovazione delle operazioni peritali;
III) reintegrazione della responsabilità genitoriale. Sostiene che, in seguito al proprio rientro in Italia con le figlie ed all'accordo raggiunto in merito con il sono venute meno le CP_1
3 ragioni che avevano all'epoca giustificato l'adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
IV) insussistenza di ragioni giustificative per confermare l'affidamento esclusivo delle figlie al padre, che anzi, a dire della reclamante, starebbe producendo effetti nefasti per le figlie.
si è costituito nel procedimento chiedendo il rigetto del reclamo. CP_1
Si è costituita la curatrice speciale delle minori e che ha concluso per CP_2 Controparte_3
il rigetto del reclamo.
E' intervenuto il P.M. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. Il reclamo non è fondato.
3.1. Sulla sostituzione del Ctu.
Come risulta dalla lettura dell'ordinanza 14.10.2021, la sostituzione del Ctu dott. Persona_1
è stata motivata dal tribunale per ragioni di opportunità, in considerazione della perdita di fiducia manifestata dalla parte convenuta ( nella sua imparzialità. Ove si consideri CP_1
che l'incarico affidato al consulente dell'ufficio quale formulato con decreto 15.3.2021,
comportava indagini e valutazioni sul nucleo familiare, che richiedevano al Ctu di relazionarsi con ciascuno dei suoi componenti e ne richiedevano la collaborazione, occorre convenire con il tribunale laddove ha ritenuto che la possibilità di condurre proficuamente a termine l'incarico sarebbe stata oggettivamente esposta a rischio di pregiudizio a causa dell'atteggiamento di sfiducia nei confronti del consulente dell'ufficio, manifestato da una delle parti coinvolte nelle operazioni peritali. Il concreto rischio di ricaduta negativa sull'esito della consulenza tecnica di tale atteggiamento è stato ben valutato dal tribunale ed integra,
nelle circostanze date, il grave motivo al ricorrere del quale l'art. 196 c.p.c. attribuisce al giudice la facoltà di disporre la sostituzione del consulente tecnico.
3.2. Sulle conclusioni cui è pervenuta la ctu dott.ssa Per_2
4 Diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, la ctu – in esito ad ampio ed approfondito esame di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda – ha motivatamente concluso per il mantenimento dell'affido esclusivo al padre, evidenziando come la madre continui a mostrare difficoltà importanti nell'esplicazione del ruolo genitoriale. Il provvedimento reclamato, che ha recepito le conclusioni della Ctu, dando conto di come le ragioni che le fondavano permanessero immutate alla data della decisione, si sottrae perciò alle censure di illogicità e contraddittorietà che gli sono state rivolte.
3.3. Sulla reintegrazione della responsabilità genitoriale, sull'affidamento e sulle visite.
La Ctu nel ribadire la sussistenza della condizione di inaffidabilità della reclamante Per_2
a curare gli interessi delle figlie, ha tuttavia anche indicato un articolato percorso inteso alla ricostruzione del rapporto con la madre, traumaticamente compromesso dall'iniziativa della reclamante di non far rientro in Italia con le minori al termine di un periodo di soggiorno in
Thailandia. Tale percorso è stato avviato dal tribunale con l'ordinanza 13.6.2022 - che ha tra l'altro incaricato i Servizi Sociali di monitorare e facilitare il ripristino delle relazioni con la madre delle minori con la madre, e disposto specifici strumenti di sostegno alla genitorialità e di supporto personale per la madre - ed è stato confermato con le ordinanze successive sino al provvedimento reclamato. Si tratta, necessariamente, di un percorso complesso e destinato a protrarsi nel tempo - conto tenuto anche dell'atteggiamento di marcato timore ed esclusione nei confronti della madre, manifestato dalle minori nel corso delle operazioni peritali - in esito al quale sia possibile formulare una prognosi positiva sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero da parte della reclamante, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità
e competenze genitoriali, di cui la Ctu ha evidenziato la carenza. Non emergono alla data della decisione reclamata, né sono stati evidenziati dalla reclamante, specifici e concreti elementi,
che inducano a ritenere, contrariamente alle conclusioni del ctu, errata la decisione adottata e
5 giustificato, nel preminente interesse delle minori, un mutamento dell'attuale regime dell'affidamento e delle visite.
5. Al rigetto del reclamo consegue la tassazione delle spese di lite in capo al reclamante secondo soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
p.q.m.
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la reclamante alla rifusione delle spese di giudizio che liquida a favore di
[...]
in euro 2.000,00 oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge ed a favore CP_1
delle minori e in euro 1.600,00 oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva CP_2 Controparte_3
come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Trieste, 4.6.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Alberto Valle Daniele Venier
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