Versione
20 giugno 1975
20 giugno 1975
Art. 17. Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti
Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di L. 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9 , e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 , il contributo e' ridotto a L. 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza e' istituita sui contributi predetti una addizionale di L. 100 per ogni giornata di iscrizione.
Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'eta' dell'assicurato.
Per le pensioni da liquidare nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1 gennaio 1975 o successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianita', di invalidita' ed ai superstiti sono equiparati, per le donne ed i giovani, a quelli previsti per gli uomini dalle norme vigenti.
Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente i contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o dei giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,50. Per lo stesso coefficiente sono moltiplicati i contributi versati, in numero inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualita' di giornalieri di campagna. Ai fini di cui sopra non possono, tuttavia, essere computati, in favore delle donne e dei giovani, piu' di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.
I contributi versati o accreditati in favore delle donne e dei giovani nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nella gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attivita' commerciali, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi giornalieri secondo i seguenti parametri:
1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri;
1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri;
1 contributo settimanale = 3 contributi giornalieri.
I contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani dal 1 gennaio 1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attivita' commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente parametro: 3 contributi giornalieri = 1 contributo settimanale.
Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di L. 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9 , e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 , il contributo e' ridotto a L. 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza e' istituita sui contributi predetti una addizionale di L. 100 per ogni giornata di iscrizione.
Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'eta' dell'assicurato.
Per le pensioni da liquidare nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1 gennaio 1975 o successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianita', di invalidita' ed ai superstiti sono equiparati, per le donne ed i giovani, a quelli previsti per gli uomini dalle norme vigenti.
Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente i contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o dei giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,50. Per lo stesso coefficiente sono moltiplicati i contributi versati, in numero inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualita' di giornalieri di campagna. Ai fini di cui sopra non possono, tuttavia, essere computati, in favore delle donne e dei giovani, piu' di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.
I contributi versati o accreditati in favore delle donne e dei giovani nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nella gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attivita' commerciali, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi giornalieri secondo i seguenti parametri:
1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri;
1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri;
1 contributo settimanale = 3 contributi giornalieri.
I contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani dal 1 gennaio 1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attivita' commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente parametro: 3 contributi giornalieri = 1 contributo settimanale.
Commentari • 3
- 1. Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP: domande al viaSantori Dott. Fabrizio · https://www.fiscoetasse.com/ · 31 marzo 2021 · 7.2221084
[…] Il beneficio, in particolare, consiste nell'esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l'intero nucleo. […]
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Giurisprudenza • 116
- 1. Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/01/2025, n. 39Provvedimento: […] L'art. Art. 17 del LEGGE 3 giugno 1975, n. 160 prevede: “ Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti è stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di L. 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaioLeggi di più...
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