TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/06/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4481/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contra' Parte_1 C.F._1
Santa Barbara n. 27, presso e nello studio dell'Avv. RODELLA ANNA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice opponente contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Controparte_1 C.F._2
Montecchio Maggiore (VI), Via Galileo Galilei n. 8, in proprio quale avvocato del Foro di Vicenza
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponete ha concluso richiamandosi alla propria prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ove chiedeva:
pagina 1 di 5 “Accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di precetto ex art. 160 c.p.c. per non essere stata eseguita nelle forme previste per legge ed accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto ex art. 480 c.p.c. per aver riportato in narrativa l'indicazione di una notifica di atto di cessione di credito in realtà mai intervenuta;
accertare e dichiarare la nullità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1261 c.c., dell'atto di cessione parziale di credito del 12.09.2024 tra il cedente ed il cessionario Avv. Controparte_2 [...]
, e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto dell'Avv. a procedere ad CP_1 Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti della signora;
Parte_1 accertata e dichiarata la nullità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1261 c.c., della cessione di credito comunicata con missiva 08.08.2023 per la somma di € 16.062,28 tra il cedente ed il Controparte_2 cessionario Avv. , condannarsi quest'ultimo ai sensi dell'art. 2033 c.c. a ripetere alla Controparte_1 signora l'importo corrisposto di € 5.000,00 oltre ad interessi dal 05.06.2024 al saldo Parte_1 effettivo;
condannare l'Avv. al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, da liquidarsi in Controparte_1 favore della signora anche in via equitativa, ai sensi e dell'art. 1261 c.c. e dell'art. 96, Parte_1
I° e II° comma, c.p.c.; in ogni caso con rifusione delle spese e competenze di lite, oltre ad accessori di legge”.
Parte convenuta ha concluso richiamandosi ai propri atti e pertanto alla propria comparsa di costituzione e risposta, ove chiedeva:
“In via preliminare revocare l'ordinanza 09.12.2024 di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, D.I. n. 3307/2019 del 28.11.2019; nel merito rigettare/respingere le domande tutte, avanzate da parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto;
conseguentemente, confermare il diritto dell'Avv. di procedere/proseguire Controparte_1 esecutivamente nei confronti della sig.ra , in forza dell'atto di precetto notificato in Parte_1 data 22.10.2024 e sulla base della cessione di credito del 12.09.2024, di cui è causa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
precetto noticatole in data 22.10.2024 per l'importo di € 8.716,44 da versarsi all'Avv. Controparte_1
cui era stato ceduto in data 12.9.2024 da la corrispondente parte del maggior credito Controparte_2
do € 120.000,00 da questi vantato nei confronti dell'odierna opponente in forza del decreto ingiuntivo n. 3307/2019 emesso dall'intestato Tribunale in data 28.11.2019, non opposto e dunque divenuto definitivo. esponeva: di risultare in effetti debitrice di in forza del Parte_1 Controparte_2
predetto titolo monitorio fortuitamente non opposto, nonostante lo stesso fosse a sua volta debitore pagina 2 di 5 nei suoi confronti per plurime annualità di assegni di mantenimento non corrisposti;
che CP_2
era inoltre debitore nei confronti dell'Avv. per i compensi professionali da
[...] Controparte_1
questi maturati per averlo assistito in plurimi contenziosi giudiziari;
che al fine di adempiere a tale debito,
già in data 13.7.2023 aveva ceduto al proprio difensore una parte del proprio credito Controparte_2
monitorio vantato nei confronti di , la quale aveva corrisposto in data 3.6.2024 all'Avv. Parte_1
, all'esito di un accordo conciliativo, la somma di € 5.000,00 a pagamento di alcune Controparte_1
prestazioni professionali;
che per il pagamento di altre e diverse prestazioni professionali CP_2
aveva ceduto al proprio difensore un'ulteriore parte del proprio credito portato dal
[...]
summenzionato decreto ingiuntivo, costituente il titolo esecutivo sulla cui base l'Avv. Controparte_1
aveva notificato quindi a il precetto in questa sede opposto;
che tuttavia la cessione Parte_1
del credito era nulla ai sensi dell'art. 1261 c.c., nono operando la clausola di cui al secondo comma in quanto la controparte non aveva dimostrato né l'esecuzione delle prestazioni né l'entità della relativo compenso liquidato. chiedeva dunque che venisse dichiarata la nullità di entrambi gli Parte_1
atti di cessione parziale del credito e l'inesistenza del diritto del convenuto a procedere esecutivamente, nonché la condanna dello stesso a restituire la somma di € 5.000,00 ex art. 2033 c.c. e a risarcire il danno cagionato sia ai sensi dell'art. 1261 c.c. sia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitosi in giudizio, l'Avv. replicava: che il divieto di cui al primo comma dell'art. Controparte_1
1261 c.c. non opera se la controversia sul credito è già definita al momento della cessione del credito medesimo;
che la debenza oggetto di precetto era stata quantificata in base ai medesimi parametri richiamati in sede di liquidazione delle spese di lite nella sentenza che aveva definito la causa per il cui patrocinio l'odierno opposto aveva maturato un credito per compenso professionale nei confronti di
; che le doglianze avversarie erano quindi infondate, anche – per analoghe ragioni – Controparte_2
con riguardo alla contestazione della prima cessione di credito. Chiedeva pertanto il rigetto dell'avversaria opposizione.
All'udienza appositamente fissata per la discussione dell'istanza formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il Giudice inibiva all'Avv. di agire in via esecutiva nei confronti Controparte_1
della controparte. All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, venivano rigettate le istanze istruttorie dalle stesse formulate e, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione, le parti pagina 3 di 5 medesime rassegnavano le conclusioni come in epigrafe e il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, rileva il giudicante che l'unico motivo di opposizione formulato da Parte_1
si impernia sulla nullità della duplice cessione del credito da all'Avv. Controparte_2 CP_1
. Trattasi si doglianza infondata, in quanto “In tema di divieto di cessione a favore di determinate
[...]
persone di crediti e diritti litigiosi, il dato testuale e la ratio dell'art. 1261 c.c., diretta ad impedire speculazioni sulle liti da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti le professioni legali che svolgono la loro funzione nell'ambito della giurisdizione dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale sia sorta la controversia, consentono di affermare che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a un credito la cui controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato” (Cass. n. 14705/2022). E nel caso di specie sull'accertamento giudiziale dell'esistenza ed entità del credito parzialmente ceduto – quello pari complessivamente a € 120.000,00 vantato da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
– è sceso senz'altro il giudicato, non essendo stato opposto il relativo decreto ingiuntivo n. 3307/2019 emesso dall'intestato Tribunale. Non rileva che sia pendente dinanzi al Tribunale di Verona la procedura esecutiva per il recupero del medesimo credito, patrocinato dall'odierno opposto, in quanto il precedente giurisprudenziale è chiaro nel collegare la ratio del divieto di cui all'art. 1261 c.c. al solo accertamento giudiziale del credito, escludendo il profilarsi di potenziali conflitti di interesse in capo al cessionario del credito che sia anche patrocinante nella mera procedura di esecuzione forzosa del credito medesimo. In altri termini, una volta che il diritto sia stato accertato in termini processualmente inconfutabili, è irrilevante l'interesse personale che il difensore possa deporre nel recupero del credito di un proprio cliente (l'unico rischio è che vi impieghi le proprie energie professionali con maggiore solerzia).
L'unico onere dell'Avv. , a fronte della contestazione di controparte (cfr. pag. 7 Controparte_1
dell'atto di citazione in opposizione) era quello di dimostrare la sussistenza del proprio credito nei confronti di , vale a dire dimostrare che la cessione del credito per cui è lite sia Controparte_2
avvenuta “in pagamento di debiti” come previsto dal secondo comma dell'art. 1261 c.c.: tale onere è stato assolto in corso di causa (cfr. doc. 3-4-15 di parte opposta).
Non coglie poi nel segno la censura attorea secondo cui al momento della notificazione del precetto opposto non era ancora a conoscenza della cessione del credito, in quanto la notifica Parte_1
pagina 4 di 5 della cessione del credito non è un elemento costitutivo della fattispecie negoziale, ma - ai sensi dell'art. 1264 c.c. - adempie all'unica e specifica funzione di escludere il carattere liberatorio di pagamenti effettuati nei confronti del creditore cedente (ipotesi non occorrente nel caso di specie).
L'opposizione va dunque rigettata, essendo valida la cessione del credito datata 12.9.2024 (doc. 6 di parte opposta) e non essendo nemmeno deducibile nel presente giudizio di opposizione a precetto il diverso rapporto giuridico tra le parti scaturente dalla precedente cessione parziale del credito (doc. 11 attoreo). Parimenti e conseguentemente infondate sono le domande attoree proposte ai sensi dell'art. 1261 c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Parte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c. che non prevede il deposito di scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore dell'Avv. le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 3.387,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 31.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contra' Parte_1 C.F._1
Santa Barbara n. 27, presso e nello studio dell'Avv. RODELLA ANNA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice opponente contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Controparte_1 C.F._2
Montecchio Maggiore (VI), Via Galileo Galilei n. 8, in proprio quale avvocato del Foro di Vicenza
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponete ha concluso richiamandosi alla propria prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ove chiedeva:
pagina 1 di 5 “Accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di precetto ex art. 160 c.p.c. per non essere stata eseguita nelle forme previste per legge ed accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto ex art. 480 c.p.c. per aver riportato in narrativa l'indicazione di una notifica di atto di cessione di credito in realtà mai intervenuta;
accertare e dichiarare la nullità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1261 c.c., dell'atto di cessione parziale di credito del 12.09.2024 tra il cedente ed il cessionario Avv. Controparte_2 [...]
, e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto dell'Avv. a procedere ad CP_1 Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti della signora;
Parte_1 accertata e dichiarata la nullità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1261 c.c., della cessione di credito comunicata con missiva 08.08.2023 per la somma di € 16.062,28 tra il cedente ed il Controparte_2 cessionario Avv. , condannarsi quest'ultimo ai sensi dell'art. 2033 c.c. a ripetere alla Controparte_1 signora l'importo corrisposto di € 5.000,00 oltre ad interessi dal 05.06.2024 al saldo Parte_1 effettivo;
condannare l'Avv. al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, da liquidarsi in Controparte_1 favore della signora anche in via equitativa, ai sensi e dell'art. 1261 c.c. e dell'art. 96, Parte_1
I° e II° comma, c.p.c.; in ogni caso con rifusione delle spese e competenze di lite, oltre ad accessori di legge”.
Parte convenuta ha concluso richiamandosi ai propri atti e pertanto alla propria comparsa di costituzione e risposta, ove chiedeva:
“In via preliminare revocare l'ordinanza 09.12.2024 di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, D.I. n. 3307/2019 del 28.11.2019; nel merito rigettare/respingere le domande tutte, avanzate da parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto;
conseguentemente, confermare il diritto dell'Avv. di procedere/proseguire Controparte_1 esecutivamente nei confronti della sig.ra , in forza dell'atto di precetto notificato in Parte_1 data 22.10.2024 e sulla base della cessione di credito del 12.09.2024, di cui è causa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
precetto noticatole in data 22.10.2024 per l'importo di € 8.716,44 da versarsi all'Avv. Controparte_1
cui era stato ceduto in data 12.9.2024 da la corrispondente parte del maggior credito Controparte_2
do € 120.000,00 da questi vantato nei confronti dell'odierna opponente in forza del decreto ingiuntivo n. 3307/2019 emesso dall'intestato Tribunale in data 28.11.2019, non opposto e dunque divenuto definitivo. esponeva: di risultare in effetti debitrice di in forza del Parte_1 Controparte_2
predetto titolo monitorio fortuitamente non opposto, nonostante lo stesso fosse a sua volta debitore pagina 2 di 5 nei suoi confronti per plurime annualità di assegni di mantenimento non corrisposti;
che CP_2
era inoltre debitore nei confronti dell'Avv. per i compensi professionali da
[...] Controparte_1
questi maturati per averlo assistito in plurimi contenziosi giudiziari;
che al fine di adempiere a tale debito,
già in data 13.7.2023 aveva ceduto al proprio difensore una parte del proprio credito Controparte_2
monitorio vantato nei confronti di , la quale aveva corrisposto in data 3.6.2024 all'Avv. Parte_1
, all'esito di un accordo conciliativo, la somma di € 5.000,00 a pagamento di alcune Controparte_1
prestazioni professionali;
che per il pagamento di altre e diverse prestazioni professionali CP_2
aveva ceduto al proprio difensore un'ulteriore parte del proprio credito portato dal
[...]
summenzionato decreto ingiuntivo, costituente il titolo esecutivo sulla cui base l'Avv. Controparte_1
aveva notificato quindi a il precetto in questa sede opposto;
che tuttavia la cessione Parte_1
del credito era nulla ai sensi dell'art. 1261 c.c., nono operando la clausola di cui al secondo comma in quanto la controparte non aveva dimostrato né l'esecuzione delle prestazioni né l'entità della relativo compenso liquidato. chiedeva dunque che venisse dichiarata la nullità di entrambi gli Parte_1
atti di cessione parziale del credito e l'inesistenza del diritto del convenuto a procedere esecutivamente, nonché la condanna dello stesso a restituire la somma di € 5.000,00 ex art. 2033 c.c. e a risarcire il danno cagionato sia ai sensi dell'art. 1261 c.c. sia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitosi in giudizio, l'Avv. replicava: che il divieto di cui al primo comma dell'art. Controparte_1
1261 c.c. non opera se la controversia sul credito è già definita al momento della cessione del credito medesimo;
che la debenza oggetto di precetto era stata quantificata in base ai medesimi parametri richiamati in sede di liquidazione delle spese di lite nella sentenza che aveva definito la causa per il cui patrocinio l'odierno opposto aveva maturato un credito per compenso professionale nei confronti di
; che le doglianze avversarie erano quindi infondate, anche – per analoghe ragioni – Controparte_2
con riguardo alla contestazione della prima cessione di credito. Chiedeva pertanto il rigetto dell'avversaria opposizione.
All'udienza appositamente fissata per la discussione dell'istanza formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il Giudice inibiva all'Avv. di agire in via esecutiva nei confronti Controparte_1
della controparte. All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, venivano rigettate le istanze istruttorie dalle stesse formulate e, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione, le parti pagina 3 di 5 medesime rassegnavano le conclusioni come in epigrafe e il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, rileva il giudicante che l'unico motivo di opposizione formulato da Parte_1
si impernia sulla nullità della duplice cessione del credito da all'Avv. Controparte_2 CP_1
. Trattasi si doglianza infondata, in quanto “In tema di divieto di cessione a favore di determinate
[...]
persone di crediti e diritti litigiosi, il dato testuale e la ratio dell'art. 1261 c.c., diretta ad impedire speculazioni sulle liti da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti le professioni legali che svolgono la loro funzione nell'ambito della giurisdizione dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale sia sorta la controversia, consentono di affermare che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a un credito la cui controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato” (Cass. n. 14705/2022). E nel caso di specie sull'accertamento giudiziale dell'esistenza ed entità del credito parzialmente ceduto – quello pari complessivamente a € 120.000,00 vantato da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
– è sceso senz'altro il giudicato, non essendo stato opposto il relativo decreto ingiuntivo n. 3307/2019 emesso dall'intestato Tribunale. Non rileva che sia pendente dinanzi al Tribunale di Verona la procedura esecutiva per il recupero del medesimo credito, patrocinato dall'odierno opposto, in quanto il precedente giurisprudenziale è chiaro nel collegare la ratio del divieto di cui all'art. 1261 c.c. al solo accertamento giudiziale del credito, escludendo il profilarsi di potenziali conflitti di interesse in capo al cessionario del credito che sia anche patrocinante nella mera procedura di esecuzione forzosa del credito medesimo. In altri termini, una volta che il diritto sia stato accertato in termini processualmente inconfutabili, è irrilevante l'interesse personale che il difensore possa deporre nel recupero del credito di un proprio cliente (l'unico rischio è che vi impieghi le proprie energie professionali con maggiore solerzia).
L'unico onere dell'Avv. , a fronte della contestazione di controparte (cfr. pag. 7 Controparte_1
dell'atto di citazione in opposizione) era quello di dimostrare la sussistenza del proprio credito nei confronti di , vale a dire dimostrare che la cessione del credito per cui è lite sia Controparte_2
avvenuta “in pagamento di debiti” come previsto dal secondo comma dell'art. 1261 c.c.: tale onere è stato assolto in corso di causa (cfr. doc. 3-4-15 di parte opposta).
Non coglie poi nel segno la censura attorea secondo cui al momento della notificazione del precetto opposto non era ancora a conoscenza della cessione del credito, in quanto la notifica Parte_1
pagina 4 di 5 della cessione del credito non è un elemento costitutivo della fattispecie negoziale, ma - ai sensi dell'art. 1264 c.c. - adempie all'unica e specifica funzione di escludere il carattere liberatorio di pagamenti effettuati nei confronti del creditore cedente (ipotesi non occorrente nel caso di specie).
L'opposizione va dunque rigettata, essendo valida la cessione del credito datata 12.9.2024 (doc. 6 di parte opposta) e non essendo nemmeno deducibile nel presente giudizio di opposizione a precetto il diverso rapporto giuridico tra le parti scaturente dalla precedente cessione parziale del credito (doc. 11 attoreo). Parimenti e conseguentemente infondate sono le domande attoree proposte ai sensi dell'art. 1261 c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Parte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c. che non prevede il deposito di scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore dell'Avv. le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 3.387,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 31.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5