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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2225/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
Il SI. , nato a [...] il [...], Parte_1
e da
La SI.ra , nata a [...] Parte_2 il 25/09/1986,
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to CARBONE LUISA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto iscritto a ruolo in data 27/09/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 31/08/2011, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AL AN (al n. 38, Parte II, serie A, anno 2011).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, (San Gennaro Persona_1
Vesuviano il 22/12/2011), (ad Avellino il 27/12/2018) e Persona_2
(ad Avellino il 27/12/2018), tutti minorenni, le parti hanno indicato Persona_3 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 16/01/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi dei figli minori ed , rispettoso Per_1 Per_2 Per_3 delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316
e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 21/01/2025.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I minori , ed sono affidati ad entrambi i genitori, che Persona_1 Per_2 Per_3 eserciteranno sugli stessi la potestà genitoriale e collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che li riguardano, relativamente alla loro istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni;
2) i minori e avranno collocazione prevalente presso la madre, Persona_2 Persona_3 nell'abitazione sita in AL AN (NA) alla Via Traversa Corso Nuovo 98/A;
3) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli ed la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno di essi), Per_2 Per_3 oltre all'importo complessivo di € 400,00, importo pari al 50% dell'Assegno Unico;
la somma sarà versata alla SI.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente Pt_2 rivalutata in base agli indici Istat e costo vita;
4) il SI. provvederà al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, Per_1 dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
5) i minori ed trascorreranno con il padre weekend alternati, Per_2 Per_3 Parte_1 dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con rientro a scuola nonché due pomeriggi a settimana, insieme alla sorella, da concordare in base agli impegni scolastici e/o sportivi;
6) la minore avrà collocazione prevalente presso il padre, nell'abitazione sita in Persona_1
AL AN (NA) alla Via Santa Caterina 74;
7) il SI. provvederà al mantenimento della minore , collocata Parte_1 Persona_1 prevalentemente presso la sua abitazione;
8) la minore trascorrerà con la madre weekend alternati dal Persona_1 Parte_2 venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con rientro a scuola e 2 pomeriggi a settimana, insieme ai fratelli, da concordare in base agli impegni scolastici o sportivi
3 9) i minori , ed trascorreranno con l'uno e con l'altro genitore, Persona_1 Per_2 Per_3 alternativamente, un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive, da stabilirsi con congruo anticipo;
sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta;
10) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
SARNO (SA) il 28/01/1979, e , nata a [...] Parte_2
RO VI (NA) il 25/09/1986, che hanno contratto matrimonio a AL AN (NA) il 31/08/2011 (atto n. 38, Parte II, Serie A, anno 2011);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
4 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL AN
(NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 21/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2225/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
Il SI. , nato a [...] il [...], Parte_1
e da
La SI.ra , nata a [...] Parte_2 il 25/09/1986,
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to CARBONE LUISA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto iscritto a ruolo in data 27/09/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 31/08/2011, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AL AN (al n. 38, Parte II, serie A, anno 2011).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, (San Gennaro Persona_1
Vesuviano il 22/12/2011), (ad Avellino il 27/12/2018) e Persona_2
(ad Avellino il 27/12/2018), tutti minorenni, le parti hanno indicato Persona_3 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 16/01/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi dei figli minori ed , rispettoso Per_1 Per_2 Per_3 delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316
e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 21/01/2025.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I minori , ed sono affidati ad entrambi i genitori, che Persona_1 Per_2 Per_3 eserciteranno sugli stessi la potestà genitoriale e collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che li riguardano, relativamente alla loro istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni;
2) i minori e avranno collocazione prevalente presso la madre, Persona_2 Persona_3 nell'abitazione sita in AL AN (NA) alla Via Traversa Corso Nuovo 98/A;
3) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli ed la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno di essi), Per_2 Per_3 oltre all'importo complessivo di € 400,00, importo pari al 50% dell'Assegno Unico;
la somma sarà versata alla SI.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente Pt_2 rivalutata in base agli indici Istat e costo vita;
4) il SI. provvederà al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, Per_1 dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
5) i minori ed trascorreranno con il padre weekend alternati, Per_2 Per_3 Parte_1 dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con rientro a scuola nonché due pomeriggi a settimana, insieme alla sorella, da concordare in base agli impegni scolastici e/o sportivi;
6) la minore avrà collocazione prevalente presso il padre, nell'abitazione sita in Persona_1
AL AN (NA) alla Via Santa Caterina 74;
7) il SI. provvederà al mantenimento della minore , collocata Parte_1 Persona_1 prevalentemente presso la sua abitazione;
8) la minore trascorrerà con la madre weekend alternati dal Persona_1 Parte_2 venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con rientro a scuola e 2 pomeriggi a settimana, insieme ai fratelli, da concordare in base agli impegni scolastici o sportivi
3 9) i minori , ed trascorreranno con l'uno e con l'altro genitore, Persona_1 Per_2 Per_3 alternativamente, un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive, da stabilirsi con congruo anticipo;
sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta;
10) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
SARNO (SA) il 28/01/1979, e , nata a [...] Parte_2
RO VI (NA) il 25/09/1986, che hanno contratto matrimonio a AL AN (NA) il 31/08/2011 (atto n. 38, Parte II, Serie A, anno 2011);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
4 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL AN
(NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 21/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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