Art. 1.
La dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, stanziata sul cap. 178 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, viene elevata da un milione a tre milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.
La dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, stanziata sul cap. 178 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, viene elevata da un milione a tre milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.