Ordinanza cautelare 6 giugno 2018
Ordinanza collegiale 7 ottobre 2020
Sentenza 27 novembre 2020
Accoglimento
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/01/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00540/2025REG.PROV.COLL.
N. 05222/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5222 del 2021, proposto da
Azienda Agricola la Cascina di SC MU e AR S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio fisico eletto presso lo studio LL ZI Studio Grez & Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 02336/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Dato atto che nessuno é presente per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio l’Azienda agricola La Cascina, di SC MU e AR s.s., corrente in Cornaredo (MI) ha agito in giudizio per l’annullamento della nota Agea prot. 0029027 inviata via pec in data 4.04.2018, con cui
l’Ufficio del contenzioso Comunitario, ha comunicato il rifiuto di procedere alla rideterminazione del debito da prelievo supplementare dovuto dalla Azienda ricorrente in relazione agli importi di cui alla compagna 2002/2003. Contestualmente l’Azienda ricorrente ha proposto domanda di accertamento dell’obbligo dell’Agea di provvedere alla rideterminazione del prelievo supplementare, con esclusione degli importi relativi all’annata 2002/2003 per l’intervenuto annullamento del relativo prelievo da parte dell’autorità giudiziaria con sentenza n. 456/2005 del Tribunale di Crema, passata in giudicato in data 11.06.2008, pronunciata all’esito di un giudizio intrapreso dalla società prima acquirente.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso sul rilievo che analoga sentenza del Tribunale di Crema – n. 207/2002 - che annullava il prelievo nei confronti della appellante, è stata annullata dalla Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione, mentre l’atto impositivo del prelievo, emesso per tale annata, è stato impugnato dall’appellante nell’ambito di un ricorso collettivo, respinto con sentenza del TAR Lazio n. 1057/2015.
3. L’Azienda agricola ha proposto appello sul rilievo che la sentenza del Tribunale di Crema n. 456/2005 ha comunque affermato, con efficacia di giudicato, che relativamente alla annata 2002/2003 il prelievo non è dovuto. L’appellante sostiene, inoltre, di non aver preso parte al giudizio svoltosi innanzi al TAR per il Lazio e conclusosi con la sentenza n. 1057/2015.
4. Nel corso del giudizio è intervenuta la pronuncia di questo Consiglio di Stato n. 3254 del 2022, la quale, in totale riforma della sentenza del TAR per il Lazio n. 1057/2015, ha annullato l’atto impositivo del prelievo relativo all’annata 2002/2003.
5. La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 4 dicembre 2024.
6. Alla luce di tale elemento sopravvenuto risulta essere venuto meno uno dei presupposti sui quali si fonda l’appellata sentenza, oltre che, in generale, il presupposto del prelievo relativo all’annata 2002/2003.
7. L’annullamento dell’atto impositivo, nondimeno, non consente di affermare che l’Azienda agricola appellante non debba corrispondere alcuna somma a titolo di prelievo per l’annata in questione, prelievo che AGEA dovrà ricalcolare tenendo conto delle indicazioni date dalla Corte di Giustizia nelle sentenze 5 maggio 2011, 27 giugno 2019 e 13 gennaio 2022.
8. Conseguentemente, in riforma dell’appellata sentenza, il ricorso di primo grado va accolto limitatamente all’annullamento della nota Agea prot. 0029027 inviata via pec in data 4.04.2018, con cui AGEA ha espresso diniego alla rideterminazione del prelievo supplementare dovuto dalla appellante per l’annata 2002/2003, mentre va respinta la domanda di mero accertamento, non essendovi allo stato le condizioni per affermare l’obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo con riferimento a ogni e qualsiasi annata, ed essendo infondata, d’altro canto, la pretesa dell’appellante di escludere dall’obbligo del ricalcolo l’annata 2002/2003.
9. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in parziale riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti di cui in motivazione, ovvero limitatamente all’annullamento della nota Agea prot. 0029027 inviata via pec in data 4.04.2018, con cui AGEA ha espresso diniego alla rideterminazione del prelievo supplementare dovuto dalla appellante per l’annata 2002/2003.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia ”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Oreste AR Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Oreste AR Caputo |
IL SEGRETARIO