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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1019/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza di discus- sione del 04.02.2025 ai sensi del combinato disposto degli artt. 281-sexies e 127-ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1019/2019 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a decreto in- giuntivo e vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Domenico La Sala, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Latronico (PZ), alla Via Provinciale;
PARTE OPPONENTE
E
(C.F./P.IVA in per- Controparte_1 P.IVA_1
sona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vittorio Camilleri, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Catania, Via Giacomo Leopardi n. 63;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 04.02.2025 e co- me da note conclusionali autorizzate depositate in vista dell'udienza di discussione del
23.05.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giu- Parte_1 dizio il dinanzi all'intestato Tribunale, onde sentire Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 248/2019, con in quale veniva ingiunto all'opponente, nella qualità di socio accomandatario della società “Ristorante dal Fattore Gioia
[...]
il pagamento della somma di € 5.039,72 oltre agli interessi legali Parte_2
maturati ed alle spese di procedimento.
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente deduceva: che nel periodo oggetto di fatturazione (04/2013-05/2015) lo stesso non era materialmente in possesso dell'immobile, essendovi in essere contratti di locazione regolarmente registrati;
che dalla documentazione in possesso del lo stesso risulta aver effettuato, per quanto Pt_1
di sua competenza, il regolare pagamento di tutte le fatture emesse dalla società oppo- sta;
che la società risulta ces- Parte_3 sata dall'anno 2011, motivo per il quale il presunto credito viene oggi chiesto ad un soggetto inesistente;
l'intervenuta prescrizione biennale del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto in applicazione della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione, previa sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale innanzi alla
Procura della Repubblica di Lagonegro
In via preliminare
1) Revocare, con dichiarazione di nullità, il Decreto Ingiuntivo emesso da Codesto Tri- bunale in persona del Giudice, dott. Vincenzo D'Ambrosio, in data 06.06.2019, nel proc. N. 689/2019 R.G. notificato in data 26.06.2019 per tutti i motivi esposti in narra- tiva;
Nel merito
2– Dichiarare nulla e/o illegittima la fattura de quo per tutto quanto dedotto nel pre- sente libello, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
3 – accerta- re e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del presunto credito portato dall'illegittima fattura de quo e, per l'effetto
In via subordinata, nel merito
4 - Dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta perché trattasi di presunto conguaglio effettuato oltre il termine di legge;
5 Nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria del Sig.
[...]
nei confronti del (già Parte_1 Controparte_1 [...]
[...
[...] [...]
, ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non Controparte_2
provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto;
6 Condannare comunque controparte al pagamento delle spese sostenute dall'odierna opponente oltre alle competenze del giudizio da liquidare ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva parte opposta, contestando in fatto ed in dritto l'avversa domanda.
Evidenziava, in particolare, che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto, come ri- conosciuto dallo stesso opponente, trae origine dall'accertamento condotto in data
08.10.2017 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.), incari- cati di pubblico servizio, presso il punto di prelievo sito nel Comune di Latronico (PZ),
Cont.da Torre SN, contraddistinto dal n. POD IT001E04803654, associato alla fornitura di energia elettrica adibita ad usi diversi da quelli abitativi e contrattualmente intestata all'odierno opponente, sig. , in qualità di socio accomandatario Parte_1 della oggi cessata società Parte_4
nel corso del quale i tecnici accertavano la presenza di un allaccio
[...] diretto abusivo alla rete elettrica realizzato mediante “bypass” (e conseguente esclusio- ne) del gruppo di misura.
Deduceva, inoltre, che quanto rilevato in sede di verifica trova conferma nella nota prot.
ED-04-01-2018-F0000453 del 04.01.2018 trasmessa da E-Distribuzione a Servizio Elet- trico Nazionale S.p.A., ed altresì indirizzata per conoscenza al Parte_3
, con la quale il Distributore ha formalmente comunicato che, nel corso
[...] dell'accertamento tecnico del 08.10.2017, era stata accertata l'esistenza di un allaccio diretto (realizzato, come sopra esposto, mediante una derivazione abusiva a monte del misuratore, c.d. “by-pass”) e che la ricostruzione delle misure è stata effettuata dal Di- stributore in base al criterio della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa co- municazione.
In merito alle argomentazioni sviluppate da controparte, l'opposta eccepiva di aver cor- rettamente proposto l'ingiunzione direttamente nei confronti del sig. Parte_5
, proprio in quanto la società Ristorante dal Fattore Gioia
[...] Parte_1 [...]
nella cui compagine egli rivestiva il ruolo di socio accomandatario (e, come tale, Pt_2
illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali), risultava formalmente cessata.
Evidenziava, altresì, l'assenza di prova del fatto che nel periodo addebitato (04/2013-
05/2015) con la fattura azionata in sede monitoria l'immobile non fosse in uso all'odierno opponente, posto che proprio dalla documentazione allegata all'atto di cita-
3
zione si evince che i contratti di fitto stipulati dal fanno riferimento a periodi an- Pt_1
tecedenti o successivi al periodo contestato. Con riferimento all'eccezione di prescrizio- ne sollevata da controparte, deduceva, infine. l'inapplicabilità del termine di prescrizio- ne biennale, posto che nel caso di specie la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo deriva da responsabilità accertata dell'utente, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale. Argomentava, pertanto, che il credito azionato in sede monitoria non può dirsi neppure in parte prescritto, considerato che il verbale di verifica è stato redatto in data 10.10.2017 e la contestata fattura è stata emessa il succes- sivo 16.03.2018.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Nel merito: per le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, con- fermando il decreto Ingiuntivo n. 248/2019 del 06.06.2019 emesso dal Tribunale di La- gonegro, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione”.
Alla prima udienza, celebrata in data 08.06.2020, il precedente istruttore, dott.ssa Pi- sciotta, concedeva i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del
24.05.2021 per l'ammissione degli eventuali mezzi di prova richiesti dalle parti. A tale udienza, il GOP dott.ssa Abagnara, subentrata nella titolarità del ruolo, rigettava le istanze istruttorie rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni al 27.09.2021
e, successivamente, per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
07.06.2022.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, il processo veniva assegnato al ruolo dello scrivente giudicante, giusta decreto presidenziale n. 59/2022 del 30.11.2022. Il processo veniva quindi rinviato per organizzazione del ruolo e necessario studio approfondito de- gli atti di causa e rinviato in prosieguo discussione fino all'udienza del 04.02.2025, la cui trattazione veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Allo scadere del termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa viene decisa nei seguenti termini.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto di credito atteso che il diritto al pagamento della somma richiesta è maturato solo a seguito della emis- sione della fattura recante data 16.03.2018.
Solo in tale data l'opposta era in grado di far valere il suo diritto e quindi da tale data poteva essere richiesta a ritroso per un quinquennio (termine di prescrizione ex art. 2948
c.c.) il pagamento della fornitura (maggior prelievo rispetto a quello misurato e fattura-
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to) che si assume impagata, termine peraltro ritualmente interrotto a seguito dell'invio della lettera di diffida nei confronti dell'opponente, notificato in data 08.04.2019. (cfr. all. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
In ogni caso, mette conto evidenziare che costituendo l'abusivo prelievo un reato (furto aggravato di energia elettrica), il termine di prescrizione per tale reato consta di 6 anni sicché ex art. 2947, co. 2, c.c. tale termine si applica anche alle obbligazioni civili na- scenti da tale reato.
Esclusa, quindi, l'intervenuta prescrizione va valutata la fondatezza della pretesa dell'opposta.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'oppo- nente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedi- mento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
Ciò posto, appare priva di fondamento giuridico l'argomentazione di parte opponente secondo la quale l'ingiunzione di pagamento sarebbe indirizzata nei confronti di sogget- to inesistente, attesa l'intervenuta cessazione, a far data dal 2011, della società “Risto- rante dal;
al contrario, come condivisibil- Parte_3 mente evidenziato dall'opposta, l'ingiunzione è stata correttamente rivolta nei confronti del sig. , quale socio accomandatario della predetta società, come Parte_1
tale illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali dalla stessa contratte.
Parimenti infondata, per assenza di adeguato riscontro probatorio, risulta l'allegazione di parte opponente secondo cui l'immobile oggetto di somministrazione di energia elet- trica non era nella materiale disponibilità del sig. Ed invero, a supporto di tale ri- Pt_1 costruzione, l'opponente allega due contratti di affitto: il primo, stipulato con il sig.
[...]
in data 23.07.2009, relativo ad un non meglio individuato “locale da Parte_6
adibire a sala Trattenimento Pubblico – Disco – Bar” sito in Latronico (PZ), la cui dura- ta risulta fissata dal momento della stipula fino al 23.07.2010; il secondo, stipulato con il sig. , relativo all'immobile sito in Latronico (PZ), C.da Torre, avente Controparte_3
decorrenza dal 21.10.2015 al 21.10.2021.
Ebbene, appare evidente come la documentazione prodotta dall'opponente faccia rife- rimento a periodi antecedenti e successivi rispetto a quello cui fa riferimento la fattura
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azionata in sede monitoria, con la conseguenza che non vi è prova del fatto che nel pe- riodo oggetto di addebito l'immobile non fosse in uso all'odierno opponente, formale intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica.
Né peraltro l'opponente ha specificamente contestato gli esiti dell'accertamento tecnico effettuato in data 08.10.2017 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.a. presso il punto di pre- lievo sito nel Comune di Latronico (PZ), Cont.da Torre SN, contraddistinto dal n. POD
IT001E04803654, associato alla fornitura di energia elettrica contrattualmente intestata all'odierno opponente;
accertamento dal quale, per l'appunto, è emersa la presenza di un allaccio diretto abusivo alla rete elettrica realizzato mediante “bypass” (e conseguente esclusione) del gruppo di misura.
Deve pertanto ritenersi provata la sussistenza di un allaccio abusivo con prelievo furtivo di energia elettrica al servizio dell'immobile sito nel Comune di Latronico (PZ), Cont.da
Torre SN;
immobile che, per quanto detto sopra, in mancanza di idonea prova contraria, deve ritenersi fosse in uso all'opponente. Conseguentemente se ne inferisce che questi sia tenuto al pagamento del corrispettivo per l'energia oggetto di abusivo prelievo;
e ciò anche alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale è il fruitore a dover di- mostrare di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potes- sero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. civ. Sez. 3, n. 19154 del 19.7.2018).
Per quanto, invece, riguarda l'esatta quantificazione dei consumi indebitamente fruiti dall'attore-opponente e non pagati, la Società opposta risulta aver prodotto in giudizio, sin dalla propria costituzione, l'analitica ricostruzione degli stessi operata dalla Società di Distribuzione.
Infatti, sul punto deve rilevarsi che, in presenza di un accertato prelievo abusivo di energia elettrica presso il punto di dispacciamento, contraddistinto per l'erogazione di energia elettrica dal codice POD IT001E04803654, la prova dell'ammontare dei prelievi addebitati al cliente ben può essere fornita dalla società fornitrice anche in base ad ele- menti meramente presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr., da ultimo, Cass. 13605/2019 cit.).
Inoltre, la Delib. n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'art. 9, prevede che nel caso di accertata erronea registrazione dei consumi a seguito di malfun- zionamento del gruppo di misura (cui va equiparata anche l'ipotesi di manomissione del
6
contatore che dia luogo ad un cattivo funzionamento del medesimo), l'esercente possa procedere alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio a carico del cliente.
Orbene, nella fattispecie concreta oggetto dell'odierno giudizio, parte opposta ha fornito compiuta prova dei rigidi criteri matematici (e positivamente codificati dalle norme tec- niche di settore) impiegati per operare la ricostruzione dei consumi fraudolentemente fruiti dalla opponente (cfr. tabella ricostruttiva in atti e comunicazioni provenienti dalla
Società di Distribuzione, tutte allegate alla produzione telematica di parte opposta).
Tale modus operandi non è stato in alcun modo specificamente contestato dall'opponente, il quale, anzi, deducendo semplicemente la natura (ovviamente) presun- tiva della ricostruzione operata (ma che tale ben poteva essere sulla scorta di quanto in- nanzi osservato, potendosi finire, al contrario, inammissibilmente addirittura per pre- miare condotte fraudolente di occultamento che non consentano la ricostruzione esatta al centesimo dei consumi certamente prelevati in modo irregolare), alcuna circostanza o contestazione concreta ha avanzato in relazione ad una eventuale erroneità o inattendibi- lità della stessa, sulla base di precisi dati fattuali o matematici contrari rispetto a quelli esplicitati e dimostrati dalla opposta (dati neppure dedotti dalla parte opponente).
Ed invero, la detta parte, non ha dimostrato di aver presentato in sede stragiudiziale spe- cifiche osservazioni o contestazioni in ordine alla procedura seguita per il ricalcolo, ma neppure nella presente sede giudiziale risulta aver dimostrato ulteriori elementi concreti che attestassero, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei propri consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'e- sercente (come previsto dalla normativa regolamentare di settore innanzi richiamata).
Non vi sono dubbi, infatti, che (come del resto sancito ancora dalla stessa normativa in- nanzi richiamata), accertata la manomissione del contatore, la ricostruzione dei consumi non contabilizzati per effetto della manomissione stessa non possa che essere compiuta in maniera presuntiva;
tuttavia, tale ricostruzione “presuntiva” non equivale ad arbitrio, in quanto i criteri utilizzati sono oggettivi, matematici e trasparenti.
Da tutto quanto precede, deriva, pertanto, la piena debenza da parte dell'opponente di tutte le somme azionate dalla opposta in monitorio, per le causali che precedono con conseguente rigetto della dispiegata opposizione.
Per effetto del rigetto dell'opposizione, e in forza del disposto di cui all'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto, n. 248/2019, emesso dal Tribunale di Lagonegro, G.U. Dott.
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Vincenzo D'Ambrosio, nel giudizio monitorio iscritto al R.G.N. 289/2019 va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispo- sitivo, in virtù del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da € 1.101,00 fino a € 5.200,00 secondo il valore del decreto ingiuntivo opposto) ed all'attività effettivamente svolta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introdut- tiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferi- mento i relativi parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente ese- cutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente, , al pagamento, in favore di parte Parte_1
convenuta-opposta, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.552,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Lagonegro 05.02.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza di discus- sione del 04.02.2025 ai sensi del combinato disposto degli artt. 281-sexies e 127-ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1019/2019 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a decreto in- giuntivo e vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Domenico La Sala, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Latronico (PZ), alla Via Provinciale;
PARTE OPPONENTE
E
(C.F./P.IVA in per- Controparte_1 P.IVA_1
sona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vittorio Camilleri, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Catania, Via Giacomo Leopardi n. 63;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 04.02.2025 e co- me da note conclusionali autorizzate depositate in vista dell'udienza di discussione del
23.05.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giu- Parte_1 dizio il dinanzi all'intestato Tribunale, onde sentire Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 248/2019, con in quale veniva ingiunto all'opponente, nella qualità di socio accomandatario della società “Ristorante dal Fattore Gioia
[...]
il pagamento della somma di € 5.039,72 oltre agli interessi legali Parte_2
maturati ed alle spese di procedimento.
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente deduceva: che nel periodo oggetto di fatturazione (04/2013-05/2015) lo stesso non era materialmente in possesso dell'immobile, essendovi in essere contratti di locazione regolarmente registrati;
che dalla documentazione in possesso del lo stesso risulta aver effettuato, per quanto Pt_1
di sua competenza, il regolare pagamento di tutte le fatture emesse dalla società oppo- sta;
che la società risulta ces- Parte_3 sata dall'anno 2011, motivo per il quale il presunto credito viene oggi chiesto ad un soggetto inesistente;
l'intervenuta prescrizione biennale del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto in applicazione della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione, previa sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale innanzi alla
Procura della Repubblica di Lagonegro
In via preliminare
1) Revocare, con dichiarazione di nullità, il Decreto Ingiuntivo emesso da Codesto Tri- bunale in persona del Giudice, dott. Vincenzo D'Ambrosio, in data 06.06.2019, nel proc. N. 689/2019 R.G. notificato in data 26.06.2019 per tutti i motivi esposti in narra- tiva;
Nel merito
2– Dichiarare nulla e/o illegittima la fattura de quo per tutto quanto dedotto nel pre- sente libello, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
3 – accerta- re e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del presunto credito portato dall'illegittima fattura de quo e, per l'effetto
In via subordinata, nel merito
4 - Dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta perché trattasi di presunto conguaglio effettuato oltre il termine di legge;
5 Nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria del Sig.
[...]
nei confronti del (già Parte_1 Controparte_1 [...]
[...
[...] [...]
, ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non Controparte_2
provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto;
6 Condannare comunque controparte al pagamento delle spese sostenute dall'odierna opponente oltre alle competenze del giudizio da liquidare ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva parte opposta, contestando in fatto ed in dritto l'avversa domanda.
Evidenziava, in particolare, che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto, come ri- conosciuto dallo stesso opponente, trae origine dall'accertamento condotto in data
08.10.2017 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.), incari- cati di pubblico servizio, presso il punto di prelievo sito nel Comune di Latronico (PZ),
Cont.da Torre SN, contraddistinto dal n. POD IT001E04803654, associato alla fornitura di energia elettrica adibita ad usi diversi da quelli abitativi e contrattualmente intestata all'odierno opponente, sig. , in qualità di socio accomandatario Parte_1 della oggi cessata società Parte_4
nel corso del quale i tecnici accertavano la presenza di un allaccio
[...] diretto abusivo alla rete elettrica realizzato mediante “bypass” (e conseguente esclusio- ne) del gruppo di misura.
Deduceva, inoltre, che quanto rilevato in sede di verifica trova conferma nella nota prot.
ED-04-01-2018-F0000453 del 04.01.2018 trasmessa da E-Distribuzione a Servizio Elet- trico Nazionale S.p.A., ed altresì indirizzata per conoscenza al Parte_3
, con la quale il Distributore ha formalmente comunicato che, nel corso
[...] dell'accertamento tecnico del 08.10.2017, era stata accertata l'esistenza di un allaccio diretto (realizzato, come sopra esposto, mediante una derivazione abusiva a monte del misuratore, c.d. “by-pass”) e che la ricostruzione delle misure è stata effettuata dal Di- stributore in base al criterio della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa co- municazione.
In merito alle argomentazioni sviluppate da controparte, l'opposta eccepiva di aver cor- rettamente proposto l'ingiunzione direttamente nei confronti del sig. Parte_5
, proprio in quanto la società Ristorante dal Fattore Gioia
[...] Parte_1 [...]
nella cui compagine egli rivestiva il ruolo di socio accomandatario (e, come tale, Pt_2
illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali), risultava formalmente cessata.
Evidenziava, altresì, l'assenza di prova del fatto che nel periodo addebitato (04/2013-
05/2015) con la fattura azionata in sede monitoria l'immobile non fosse in uso all'odierno opponente, posto che proprio dalla documentazione allegata all'atto di cita-
3
zione si evince che i contratti di fitto stipulati dal fanno riferimento a periodi an- Pt_1
tecedenti o successivi al periodo contestato. Con riferimento all'eccezione di prescrizio- ne sollevata da controparte, deduceva, infine. l'inapplicabilità del termine di prescrizio- ne biennale, posto che nel caso di specie la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo deriva da responsabilità accertata dell'utente, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale. Argomentava, pertanto, che il credito azionato in sede monitoria non può dirsi neppure in parte prescritto, considerato che il verbale di verifica è stato redatto in data 10.10.2017 e la contestata fattura è stata emessa il succes- sivo 16.03.2018.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Nel merito: per le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, con- fermando il decreto Ingiuntivo n. 248/2019 del 06.06.2019 emesso dal Tribunale di La- gonegro, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione”.
Alla prima udienza, celebrata in data 08.06.2020, il precedente istruttore, dott.ssa Pi- sciotta, concedeva i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del
24.05.2021 per l'ammissione degli eventuali mezzi di prova richiesti dalle parti. A tale udienza, il GOP dott.ssa Abagnara, subentrata nella titolarità del ruolo, rigettava le istanze istruttorie rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni al 27.09.2021
e, successivamente, per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
07.06.2022.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, il processo veniva assegnato al ruolo dello scrivente giudicante, giusta decreto presidenziale n. 59/2022 del 30.11.2022. Il processo veniva quindi rinviato per organizzazione del ruolo e necessario studio approfondito de- gli atti di causa e rinviato in prosieguo discussione fino all'udienza del 04.02.2025, la cui trattazione veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Allo scadere del termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa viene decisa nei seguenti termini.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto di credito atteso che il diritto al pagamento della somma richiesta è maturato solo a seguito della emis- sione della fattura recante data 16.03.2018.
Solo in tale data l'opposta era in grado di far valere il suo diritto e quindi da tale data poteva essere richiesta a ritroso per un quinquennio (termine di prescrizione ex art. 2948
c.c.) il pagamento della fornitura (maggior prelievo rispetto a quello misurato e fattura-
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to) che si assume impagata, termine peraltro ritualmente interrotto a seguito dell'invio della lettera di diffida nei confronti dell'opponente, notificato in data 08.04.2019. (cfr. all. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
In ogni caso, mette conto evidenziare che costituendo l'abusivo prelievo un reato (furto aggravato di energia elettrica), il termine di prescrizione per tale reato consta di 6 anni sicché ex art. 2947, co. 2, c.c. tale termine si applica anche alle obbligazioni civili na- scenti da tale reato.
Esclusa, quindi, l'intervenuta prescrizione va valutata la fondatezza della pretesa dell'opposta.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'oppo- nente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedi- mento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
Ciò posto, appare priva di fondamento giuridico l'argomentazione di parte opponente secondo la quale l'ingiunzione di pagamento sarebbe indirizzata nei confronti di sogget- to inesistente, attesa l'intervenuta cessazione, a far data dal 2011, della società “Risto- rante dal;
al contrario, come condivisibil- Parte_3 mente evidenziato dall'opposta, l'ingiunzione è stata correttamente rivolta nei confronti del sig. , quale socio accomandatario della predetta società, come Parte_1
tale illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali dalla stessa contratte.
Parimenti infondata, per assenza di adeguato riscontro probatorio, risulta l'allegazione di parte opponente secondo cui l'immobile oggetto di somministrazione di energia elet- trica non era nella materiale disponibilità del sig. Ed invero, a supporto di tale ri- Pt_1 costruzione, l'opponente allega due contratti di affitto: il primo, stipulato con il sig.
[...]
in data 23.07.2009, relativo ad un non meglio individuato “locale da Parte_6
adibire a sala Trattenimento Pubblico – Disco – Bar” sito in Latronico (PZ), la cui dura- ta risulta fissata dal momento della stipula fino al 23.07.2010; il secondo, stipulato con il sig. , relativo all'immobile sito in Latronico (PZ), C.da Torre, avente Controparte_3
decorrenza dal 21.10.2015 al 21.10.2021.
Ebbene, appare evidente come la documentazione prodotta dall'opponente faccia rife- rimento a periodi antecedenti e successivi rispetto a quello cui fa riferimento la fattura
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azionata in sede monitoria, con la conseguenza che non vi è prova del fatto che nel pe- riodo oggetto di addebito l'immobile non fosse in uso all'odierno opponente, formale intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica.
Né peraltro l'opponente ha specificamente contestato gli esiti dell'accertamento tecnico effettuato in data 08.10.2017 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.a. presso il punto di pre- lievo sito nel Comune di Latronico (PZ), Cont.da Torre SN, contraddistinto dal n. POD
IT001E04803654, associato alla fornitura di energia elettrica contrattualmente intestata all'odierno opponente;
accertamento dal quale, per l'appunto, è emersa la presenza di un allaccio diretto abusivo alla rete elettrica realizzato mediante “bypass” (e conseguente esclusione) del gruppo di misura.
Deve pertanto ritenersi provata la sussistenza di un allaccio abusivo con prelievo furtivo di energia elettrica al servizio dell'immobile sito nel Comune di Latronico (PZ), Cont.da
Torre SN;
immobile che, per quanto detto sopra, in mancanza di idonea prova contraria, deve ritenersi fosse in uso all'opponente. Conseguentemente se ne inferisce che questi sia tenuto al pagamento del corrispettivo per l'energia oggetto di abusivo prelievo;
e ciò anche alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale è il fruitore a dover di- mostrare di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potes- sero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. civ. Sez. 3, n. 19154 del 19.7.2018).
Per quanto, invece, riguarda l'esatta quantificazione dei consumi indebitamente fruiti dall'attore-opponente e non pagati, la Società opposta risulta aver prodotto in giudizio, sin dalla propria costituzione, l'analitica ricostruzione degli stessi operata dalla Società di Distribuzione.
Infatti, sul punto deve rilevarsi che, in presenza di un accertato prelievo abusivo di energia elettrica presso il punto di dispacciamento, contraddistinto per l'erogazione di energia elettrica dal codice POD IT001E04803654, la prova dell'ammontare dei prelievi addebitati al cliente ben può essere fornita dalla società fornitrice anche in base ad ele- menti meramente presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr., da ultimo, Cass. 13605/2019 cit.).
Inoltre, la Delib. n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'art. 9, prevede che nel caso di accertata erronea registrazione dei consumi a seguito di malfun- zionamento del gruppo di misura (cui va equiparata anche l'ipotesi di manomissione del
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contatore che dia luogo ad un cattivo funzionamento del medesimo), l'esercente possa procedere alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio a carico del cliente.
Orbene, nella fattispecie concreta oggetto dell'odierno giudizio, parte opposta ha fornito compiuta prova dei rigidi criteri matematici (e positivamente codificati dalle norme tec- niche di settore) impiegati per operare la ricostruzione dei consumi fraudolentemente fruiti dalla opponente (cfr. tabella ricostruttiva in atti e comunicazioni provenienti dalla
Società di Distribuzione, tutte allegate alla produzione telematica di parte opposta).
Tale modus operandi non è stato in alcun modo specificamente contestato dall'opponente, il quale, anzi, deducendo semplicemente la natura (ovviamente) presun- tiva della ricostruzione operata (ma che tale ben poteva essere sulla scorta di quanto in- nanzi osservato, potendosi finire, al contrario, inammissibilmente addirittura per pre- miare condotte fraudolente di occultamento che non consentano la ricostruzione esatta al centesimo dei consumi certamente prelevati in modo irregolare), alcuna circostanza o contestazione concreta ha avanzato in relazione ad una eventuale erroneità o inattendibi- lità della stessa, sulla base di precisi dati fattuali o matematici contrari rispetto a quelli esplicitati e dimostrati dalla opposta (dati neppure dedotti dalla parte opponente).
Ed invero, la detta parte, non ha dimostrato di aver presentato in sede stragiudiziale spe- cifiche osservazioni o contestazioni in ordine alla procedura seguita per il ricalcolo, ma neppure nella presente sede giudiziale risulta aver dimostrato ulteriori elementi concreti che attestassero, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei propri consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'e- sercente (come previsto dalla normativa regolamentare di settore innanzi richiamata).
Non vi sono dubbi, infatti, che (come del resto sancito ancora dalla stessa normativa in- nanzi richiamata), accertata la manomissione del contatore, la ricostruzione dei consumi non contabilizzati per effetto della manomissione stessa non possa che essere compiuta in maniera presuntiva;
tuttavia, tale ricostruzione “presuntiva” non equivale ad arbitrio, in quanto i criteri utilizzati sono oggettivi, matematici e trasparenti.
Da tutto quanto precede, deriva, pertanto, la piena debenza da parte dell'opponente di tutte le somme azionate dalla opposta in monitorio, per le causali che precedono con conseguente rigetto della dispiegata opposizione.
Per effetto del rigetto dell'opposizione, e in forza del disposto di cui all'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto, n. 248/2019, emesso dal Tribunale di Lagonegro, G.U. Dott.
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Vincenzo D'Ambrosio, nel giudizio monitorio iscritto al R.G.N. 289/2019 va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispo- sitivo, in virtù del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da € 1.101,00 fino a € 5.200,00 secondo il valore del decreto ingiuntivo opposto) ed all'attività effettivamente svolta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introdut- tiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferi- mento i relativi parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente ese- cutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente, , al pagamento, in favore di parte Parte_1
convenuta-opposta, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.552,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Lagonegro 05.02.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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