Articolo 2 della Legge 12 marzo 1968, n. 235
Articolo 1Articolo 3
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12 aprile 1968
Art. 2.
L'articolo 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, gia' indennizzati in capitale ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , o in rendita vitalizia costituita a norma dell' articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889 , per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, con grado di inabilita' non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire diecimila;
con grado di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento, lire tredicimila;
con grado di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire ventiseimila;
con grado di inabilita' dal novanta al cento per cento, lire trentaseimila;
con grado di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 212, lire trentaseimila piu' lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore".
Entrata in vigore il 12 aprile 1968