TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6525 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 8058 del RGAC dell'anno 2025, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Paolo Marini - ricorrente Parte_1
E
– convenuto, contumace Controparte_1
Oggetto: accertamento e condanna al pagamento di prestazioni previdenziali/assistenziali a seguito di omologazione ex art. 445 bis c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n.18/80 e s.m., a decorrere dal 1° gennaio 2024. Per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei relativi, oltre alla maggior somma CP_1 tra rivalutazione istat ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
b) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1 del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 5/3/2025 conveniva qui in giudizio Parte_1
l . CP_1
Esposto (in sintesi): che questo Tribunale, con decreto ex art. 445 bis c.p.c. pubblicato il 5/8/2024, aveva omologato ATPO accertante che egli versava, dal gennaio 2024, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire della indennità di accompagnamento;
che notificato all' il CP_1 decreto il 9/9/2024 ed il Mod. AP/70 attestante gli altri requisiti di legge il 17/9/2024, decorso il termine di gg. 120 previsto dall'art. 445 bis c.p.c., l' , CP_1 malgrado la sussistenza degli altri requisiti di legge, non aveva provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione;
chiedeva dichiararsi il diritto e condannarsi l' al pagamento della prestazione. CP_1
L' , ritualmente citato, restava contumace. CP_1
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. La domanda appare fondata e merita accoglimento. ~ 2 ~
2. I fatti posti a fondamento della stessa, quali riassunti in espositiva, risultano documentati ed idonei a fondare la pretesa, con gli accessori secondo l'art. 16, co.6, della legge n.412/91.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m. (ma secondo lo scaglione 5200/26000 identificato secondo l'art.13, co.1, c.p.c. -
Cass SU n. 10454/2015 – la causa non è di valore indeterminabile), seguono la soccombenza e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 8058 del RGAC dell'anno 2025, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Paolo Marini - ricorrente Parte_1
E
– convenuto, contumace Controparte_1
Oggetto: accertamento e condanna al pagamento di prestazioni previdenziali/assistenziali a seguito di omologazione ex art. 445 bis c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n.18/80 e s.m., a decorrere dal 1° gennaio 2024. Per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei relativi, oltre alla maggior somma CP_1 tra rivalutazione istat ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
b) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1 del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 5/3/2025 conveniva qui in giudizio Parte_1
l . CP_1
Esposto (in sintesi): che questo Tribunale, con decreto ex art. 445 bis c.p.c. pubblicato il 5/8/2024, aveva omologato ATPO accertante che egli versava, dal gennaio 2024, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire della indennità di accompagnamento;
che notificato all' il CP_1 decreto il 9/9/2024 ed il Mod. AP/70 attestante gli altri requisiti di legge il 17/9/2024, decorso il termine di gg. 120 previsto dall'art. 445 bis c.p.c., l' , CP_1 malgrado la sussistenza degli altri requisiti di legge, non aveva provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione;
chiedeva dichiararsi il diritto e condannarsi l' al pagamento della prestazione. CP_1
L' , ritualmente citato, restava contumace. CP_1
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. La domanda appare fondata e merita accoglimento. ~ 2 ~
2. I fatti posti a fondamento della stessa, quali riassunti in espositiva, risultano documentati ed idonei a fondare la pretesa, con gli accessori secondo l'art. 16, co.6, della legge n.412/91.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m. (ma secondo lo scaglione 5200/26000 identificato secondo l'art.13, co.1, c.p.c. -
Cass SU n. 10454/2015 – la causa non è di valore indeterminabile), seguono la soccombenza e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)