TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4427 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 24.03.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Casoria (Na) Parte_1 C.F._1
alla Via Principe di Piemonte n. 55, presso lo studio dell'avv. Rosa Di Caprio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Villaricca (Na) Controparte_1 C.F._2
al Corso Italia n. 461, presso lo studio degli avv.ti Angelica Pianese e Rossella Cibelli, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti all'udienza cartolare del 24.03.2025 concludevano come in atti.
Il P.M. in data 26.05.2025 esprimeva parere favorevole.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 473 bis. 14, e 473 bis. 49 c.p.c. depositato il 24.04.2023 la sig.ra
[...]
premettendo che il 10.02.2007 aveva contratto matrimonio con il sig. Parte_1 Controparte_1
in Bacoli (Na) e che dalla loro unione erano nati i figli , il 21.06.2007, ed il Per_1 Per_2
04.01.2012, deduceva che: - l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei comportamenti vessatori del marito il quale teneva a condotte maltrattanti sia a livello fisico che psicologico volti a sminuire progressivamente il valore della ricorrente, generando con il proprio comportamento anche un grave pregiudizio al benessere psicofisico dei minori;
- tra i coniugi era totalmente assente il rapporto affettivo, nonché l'intesa sessuale in ragione del persistente rifiuto da parte del marito che rendeva la convivenza intollerabile;
- il ricorrente svolgeva l' attività di autista percependo uno stipendio mensile di circa euro 2.000,00 Ed in costanza di matrimonio aveva assicurato al nucleo familiare un elevato tenore di vita provvedendo al pagamento del canone di locazione e delle utenze
Per detti motivi, parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, decorso il termine previsto dalla legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disporsi l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
- assegnarsi la casa coniugale, identificata in atti, ad essa ricorrente;
- porsi in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando la somma mensile complessiva di euro
800,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- porsi in capo al sig. l'obbligo di versare la somma mensile di euro 150,00 quale mantenimento della Controparte_1
moglie. Tutto con condanna del resistente alle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il sig. il quale, pur non opponendosi alle Controparte_1
domande di separazione personale dei coniugi e di divorzio cumulativamente proposte dalla ricorrente, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato in ordine alle cause della crisi coniugale.
Invero, il resistente deduceva che: - la crisi coniugale era imputabile alle condotte adultere assunte dalla moglie in costanza di matrimonio evidenziando che nel mese di febbraio 2023 il figlio Per_1
scopriva che la madre intratteneva una relazione extraconiugale con un uomo scorgendo sul telefonino della stessa una foto e raffigurava insieme ha detto uomo;
- in data 05.04.2023, la ricorrente si recava fuori regione presso l'abitazione del nuovo compagno lasciando i minori chiusi nello scantinato pertinente alla casa coniugale, motivo per il quale esso resistente, contattato dai figli impauriti, chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine al fine di forzare le serrature;
- esso resistente non aveva mai posto in essere condotte vessatorie e/o violente nei confronti del nucleo familiare;
- di contro, in data 13.07.2023 la ricorrente, in presenza dei minori, aggrediva verbalmente e percuoteva esso resistente per il quale quest'ultimo si trovava costretto a sporgere denuncia/querela; - non corrispondeva al vero la circostanza dedotta da controparte secondo la quale tra i coniugi non vi era
2 intesa sessuale in ragione dei rifiuti da parte di esso resistente, in quanto il matrimonio era stato
“consumato” fino alla scoperta del tradimento della moglie;
-erano economicamente indipendenti;
- esso resistente percepiva uno stipendio di euro 1.200,00 e sosteneva le spese del canone di locazione della casa coniugale pari ad euro 550,00.
Per questi motivi
, il resistente chiedeva: - in via di urgenza emettersi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 473bis 15 c.p.c. i provvedimenti provvisori in ordine all'affido dei minori;
- nel merito, pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito, in via riconvenzionale, in capo alla moglie;
- disporsi l'affido esclusivo al padre dei minori e, in subordine, disporsi l'affido condiviso degli stessi con collocamento presso esso resistente;
- rigettarsi le avverse domande di mantenimento;
- il tutto, con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento del 21.07.2023 il Giudice delegato, disattendendo l'istanza di emissioni di provvedimenti urgenti, disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
In data 27.07.2023, parte resistente chiedeva disporsi l'allontanamento della sig.ra Parte_1
dalla casa coniugale in ragione della persistenza delle condotte pregiudizievoli posta in essere dalla stessa nei confronti dei figli, nonché porsi in capo alla stessa l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Di contro, la resistente con note depositate il 28.07.2023 contestava tutto quanto ex adverso rappresentato deducendo, in particolare, che mai la stessa aveva assunto condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli, mai aveva abbandonato gli stessi e, pertanto, chiedeva disporsi l'immediata comparizione personale delle parti nonché, ove ritenuto opportuno, disporsi l'audizione dei minori e nominarsi un curatore speciale a tutela degli stessi.
In data 08.08.2023, il Giudice delegato, lette le predette istanze e ritenuta la necessità di provvedere nel contradditorio delle parti, fissava l'udienza del 30.08.2023 per la comparizione dei coniugi, all'esito della quale con provvedimento del 30.08.2023 rigettava l'istanza.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 02.10.2023, il Giudice delegato, sentite le parti personalmente e i rispettivi procuratori, atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione disponeva l'ascolto dei minori, rinviando all'uopo all'udienza 18.10.2023, poi rinviata all'08.11.2023. Quivi ascoltati i figli minori, il Giudice delegato con provvedimento del 16.11.2023,
, adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: 1) dichiara sciolta la comunione tra i coniugi ai sensi dell'art. 191 c.c. e dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) autorizza i coniugi
a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno;
3) affida i figli minori
e ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2
3 la madre;
4) dispone che il padre, salvo diverso accordo dei genitori, veda e tenga con sé i figli: a) il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 alle 21:00 con cena con il padre;
b) a weekend alterni dal venerdì sera dalle ore 18:00 fino alla domenica sera alle ore 22:00; c) durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive da concordarsi preventivamente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- durante il periodo natalizio, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) ad anni alterni le vacanze pasquali con l'uno o con l'altro. I minori trascorreranno la festa del papà, il compleanno e l'onomastico del padre con lo stesso anche se in un giorno di non spettanza, facendo altrettanto per le analoghe ricorrenze della madre, ossia festa della mamma, compleanno ed onomastico della stessa. Compleanno dei minori ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
5) prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica dei minori;
dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante i figli;
6) dispone il godimento della casa coniugale in favore della ricorrente, stabilendo che il resistente lasci detta abitazione entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;
7) dispone che versi a , con decorrenza dalla comunicazione del presente Controparte_1 Parte_1
provvedimento, la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
e , entro il giorno dieci di ciascun mese, presso il suo domicilio ovvero mediante Per_1 Per_2
versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti;
8) dispone che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat;
9) dispone che il resistente contribuisca nella misura del 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale relative ai figli e , purché concordate e Per_2 Per_1
debitamente documentate in conformità a quanto previsto nel Protocollo d'Intesa stilato dall'intestato Tribunale;
altresì, disattendeva la prova orale articolata da parte ricorrente per i motivi di cui al provvedimento, condivisi da questo Collegio, disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti nonché rinviando la causa all'udienza cartolare dell'08.04.2024. La causa veniva quindi rinviata l'udienza figurata del 02/10/2024 per acquisire la relazione dei servizi sociali non rinvenuta in atti.
Quivi, parte ricorrente chiedeva concludersi il procedimento con conferma delle statuizioni rese in via provvisoria ed urgente ad eccezione della regolamentazione degli incontri padre-figli chiedendo, invero, la liberalizzazione degli stessi;
di converso, parte resistente, insistendo sulle proprie domande, deduceva un peggioramento delle proprie condizioni economiche in ragione della spesa mensile pari ad euro 400,00 che lo stesso doveva sostenere a titolo di canone del nuovo immobile condotto in locazione, a seguito del rilascio della casa coniugale, nonché della spesa mensile di circa euro 53,00
4 per l'acquisto di medicinali, tale per cui chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento per i minori a suo carico.
All'esito dell'udienza cartolare del 02.10.2024, il Giudice delegato, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per accogliere le istanze di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti avanzate dalle parti, rinviava la causa all'udienza del 24.03.2025 assegnando i termini di cui all'art. 473bis. 28
c.p.c..
Quivi, parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e, in particolare, in ragione delle accresciute esigenze di vita dei minori, chiedeva, a modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, porsi in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando la somma mensile di euro 800,00 nonché liberalizzarsi gli incontri tra padre e figli;
di converso, parte resistente insisteva sulle proprie difese e sulla richiesta di riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento a suo carico in favore dei minori, opponendosi all'avversa domanda di liberalizzazione degli incontri con i figli.
All'esito dell'udienza figurata del 24.03.2025, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione dei coniugi secondo cui tra gli stessi era cessata l'affectio coniugalis, le reciproche accuse nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato reciprocamente la richiesta di addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis: Cass. Civ. Sez. I n. 2445 del 9.02.2015; Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009; Cass. Civ., Sez. I, n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite, se siano stati posti in essere dai coniugi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr.: Cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Orbene, il Collegio ritiene che le domande di addebito non abbiano trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, in quanto le circostanze poste a fondamento delle rispettive istanze non
5 risultano idonee a dimostrare l'imputabilità in capo a nessuno dei coniugi della sopravvenuta crisi coniugale, che appare, piuttosto, riconducibile ad una incompatibilità caratteriale dei coniugi.
Invero, la ricorrente non forniva prova idonea in ordine alle asserite condotte vessatorie tenute dal marito in costanza di matrimonio, risultando la prova orale articolata non demandabile a terzi in quanto implicanti valutazioni;
parimenti parte resistente nulla allegava quanto alla presunta infedeltà della moglie non avanzando, peraltro, istanze istruttorie. Pertanto, il Collegio ritiene che non sussistano elementi oggettivi e concreti dai quali evincere condotte dei coniugi contrarie ai doveri matrimoniali nonché funzionalmente e causalmente determinanti la rottura dell'unione.
Alla luce delle svolte considerazioni, la rottura dell'unione matrimoniale deve, dunque, ricondursi prettamente all'obiettiva impossibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, concretatasi da tempo in un menage solo formale e connotata da un progressivo deterioramento dei legami familiari.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.
Quanto ai provvedimenti inerenti la prole, il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affido condiviso dei minori ed ad entrambi genitori, come peraltro richiesto da Per_1 Per_2
entrambe le parti, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione di detto regime ordinario.
Invero sia dall'ascolto dei minori che dal monitoraggio da parte dei servizi sociali non sono emerse criticità in ordine alla relazione tra i figli ed i genitori ed in particolare i servizi sociali hanno riferito che il nucleo familiare è risultato sereno e ben equilibrato e che il rregime dell'affido condiviso appare quello più rispondente al benessere dei minori (v. relazione dei SS di Giugliano in Campania del
01.10.2024).
Il Collegio reputa altresì conforme all'interesse dei minori che sia confermato il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, peraltro come chiesto da entrambe le parti nelle memorie conclusionali, atteso che la ricorrente risulta essere il genitore che, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi dei coniugi, meglio riesce a garantire le forme di accudimento dei figli.
Circa il diritto di visita da parte del padre, il Tribunale ritiene che il minore possa incontrare Per_1
liberamente il padre accordandosi liberamente con lo stesso, in quanto oramai quasi diciottenne, mentre ritiene che per il figlio debba essere di confermata la regolamentazione stabilita con Per_1
provvedimento del 16.11.2023, non essendo emersi elementi nuovi.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà ai figli attraverso il loro diretto sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei figli, attraverso la corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile.
6 In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale, tenuto conto dell'età dei figli e delle posizioni economiche delle parti, reputa equo porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire Controparte_1
al mantenimento dei figli con la somma mensile complessiva di € 500,00, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, tenuto conto del lieve peggioramento delle condizioni economiche del resistente rispetto a quelle riscontrate al momento dell'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti
Invero, dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente percepisce una retribuzione annua lorda pari ad € 34.916,02 (v. Certificazione Unica 2024 in atti), sostenendo la spesa mensile di euro
550,00 a titolo di canone di locazione per la casa coniugale, mentre il resistente percepisce una retribuzione annua pari ad €18.048,84 sostenendo la spesa mensile pari ad € 400,00 per la casa condotta in locazione dopo aver lasciato la casa coniugale (v. Certificazione Unica 2024 in atti).
Tanto precisato, va, altresì, posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate. Con riferimento, alle spese straordinarie il Collegio evidenzia che le stesse, salvo diverso accordo tra i genitori, vanno intese così come delineate nel protocollo Part sottoscritto dal Presidente dell'intestato Tribunale con il di Napoli Nord il 25.10.2019 cui si rinvia.
Quanto al godimento della casa coniugale, in ragione del disposto di cui all'art. 337sexies c.c., il
Tribunale conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente quale genitore collocatario della prole.
Relativamente ai rapporti economici dei coniugi, il Tribunale rileva che la ricorrente all'udienza di comparizione del 02/10/2023 ha rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento, pertanto in mancanza di ulteriori istanze, non deve essere emessa alcuna statuizione.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'art 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
7 a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
23.08.1972, e , nato Napoli il 04.10.1966, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.; Controparte_1
b) rigetta le domande di addebito formulate dalle parti;
c) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori ed con Per_1 Per_2
residenza privilegiata degli stessi presso la madre;
d) dispone che gli incontri del padre con i figli minori avvengano come indicato in parte motiva;
e) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1
ed versando entro il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva mensile di € 500,00 Per_2
in favore ricorrente;
somma annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
f) pone a carico del sig. di contribuire nella misura del 50% alle spese mediche, non Controparte_1
coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato
Tribunale cui si rinvia;
g) dispone il godimento della casa coniugale, meglio identificata in atti, in favore della ricorrente;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bacoli (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396, (Ordinamento dello Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis
L. 2015 n. 107 (atto n. 2 parte II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2007);
i) spese al definitivo;
l) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.05.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Alessandra Tabarro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4427 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 24.03.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Casoria (Na) Parte_1 C.F._1
alla Via Principe di Piemonte n. 55, presso lo studio dell'avv. Rosa Di Caprio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Villaricca (Na) Controparte_1 C.F._2
al Corso Italia n. 461, presso lo studio degli avv.ti Angelica Pianese e Rossella Cibelli, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti all'udienza cartolare del 24.03.2025 concludevano come in atti.
Il P.M. in data 26.05.2025 esprimeva parere favorevole.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 473 bis. 14, e 473 bis. 49 c.p.c. depositato il 24.04.2023 la sig.ra
[...]
premettendo che il 10.02.2007 aveva contratto matrimonio con il sig. Parte_1 Controparte_1
in Bacoli (Na) e che dalla loro unione erano nati i figli , il 21.06.2007, ed il Per_1 Per_2
04.01.2012, deduceva che: - l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei comportamenti vessatori del marito il quale teneva a condotte maltrattanti sia a livello fisico che psicologico volti a sminuire progressivamente il valore della ricorrente, generando con il proprio comportamento anche un grave pregiudizio al benessere psicofisico dei minori;
- tra i coniugi era totalmente assente il rapporto affettivo, nonché l'intesa sessuale in ragione del persistente rifiuto da parte del marito che rendeva la convivenza intollerabile;
- il ricorrente svolgeva l' attività di autista percependo uno stipendio mensile di circa euro 2.000,00 Ed in costanza di matrimonio aveva assicurato al nucleo familiare un elevato tenore di vita provvedendo al pagamento del canone di locazione e delle utenze
Per detti motivi, parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, decorso il termine previsto dalla legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disporsi l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
- assegnarsi la casa coniugale, identificata in atti, ad essa ricorrente;
- porsi in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando la somma mensile complessiva di euro
800,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- porsi in capo al sig. l'obbligo di versare la somma mensile di euro 150,00 quale mantenimento della Controparte_1
moglie. Tutto con condanna del resistente alle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il sig. il quale, pur non opponendosi alle Controparte_1
domande di separazione personale dei coniugi e di divorzio cumulativamente proposte dalla ricorrente, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato in ordine alle cause della crisi coniugale.
Invero, il resistente deduceva che: - la crisi coniugale era imputabile alle condotte adultere assunte dalla moglie in costanza di matrimonio evidenziando che nel mese di febbraio 2023 il figlio Per_1
scopriva che la madre intratteneva una relazione extraconiugale con un uomo scorgendo sul telefonino della stessa una foto e raffigurava insieme ha detto uomo;
- in data 05.04.2023, la ricorrente si recava fuori regione presso l'abitazione del nuovo compagno lasciando i minori chiusi nello scantinato pertinente alla casa coniugale, motivo per il quale esso resistente, contattato dai figli impauriti, chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine al fine di forzare le serrature;
- esso resistente non aveva mai posto in essere condotte vessatorie e/o violente nei confronti del nucleo familiare;
- di contro, in data 13.07.2023 la ricorrente, in presenza dei minori, aggrediva verbalmente e percuoteva esso resistente per il quale quest'ultimo si trovava costretto a sporgere denuncia/querela; - non corrispondeva al vero la circostanza dedotta da controparte secondo la quale tra i coniugi non vi era
2 intesa sessuale in ragione dei rifiuti da parte di esso resistente, in quanto il matrimonio era stato
“consumato” fino alla scoperta del tradimento della moglie;
-erano economicamente indipendenti;
- esso resistente percepiva uno stipendio di euro 1.200,00 e sosteneva le spese del canone di locazione della casa coniugale pari ad euro 550,00.
Per questi motivi
, il resistente chiedeva: - in via di urgenza emettersi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 473bis 15 c.p.c. i provvedimenti provvisori in ordine all'affido dei minori;
- nel merito, pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito, in via riconvenzionale, in capo alla moglie;
- disporsi l'affido esclusivo al padre dei minori e, in subordine, disporsi l'affido condiviso degli stessi con collocamento presso esso resistente;
- rigettarsi le avverse domande di mantenimento;
- il tutto, con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento del 21.07.2023 il Giudice delegato, disattendendo l'istanza di emissioni di provvedimenti urgenti, disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
In data 27.07.2023, parte resistente chiedeva disporsi l'allontanamento della sig.ra Parte_1
dalla casa coniugale in ragione della persistenza delle condotte pregiudizievoli posta in essere dalla stessa nei confronti dei figli, nonché porsi in capo alla stessa l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Di contro, la resistente con note depositate il 28.07.2023 contestava tutto quanto ex adverso rappresentato deducendo, in particolare, che mai la stessa aveva assunto condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli, mai aveva abbandonato gli stessi e, pertanto, chiedeva disporsi l'immediata comparizione personale delle parti nonché, ove ritenuto opportuno, disporsi l'audizione dei minori e nominarsi un curatore speciale a tutela degli stessi.
In data 08.08.2023, il Giudice delegato, lette le predette istanze e ritenuta la necessità di provvedere nel contradditorio delle parti, fissava l'udienza del 30.08.2023 per la comparizione dei coniugi, all'esito della quale con provvedimento del 30.08.2023 rigettava l'istanza.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 02.10.2023, il Giudice delegato, sentite le parti personalmente e i rispettivi procuratori, atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione disponeva l'ascolto dei minori, rinviando all'uopo all'udienza 18.10.2023, poi rinviata all'08.11.2023. Quivi ascoltati i figli minori, il Giudice delegato con provvedimento del 16.11.2023,
, adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: 1) dichiara sciolta la comunione tra i coniugi ai sensi dell'art. 191 c.c. e dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) autorizza i coniugi
a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno;
3) affida i figli minori
e ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2
3 la madre;
4) dispone che il padre, salvo diverso accordo dei genitori, veda e tenga con sé i figli: a) il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 alle 21:00 con cena con il padre;
b) a weekend alterni dal venerdì sera dalle ore 18:00 fino alla domenica sera alle ore 22:00; c) durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive da concordarsi preventivamente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- durante il periodo natalizio, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) ad anni alterni le vacanze pasquali con l'uno o con l'altro. I minori trascorreranno la festa del papà, il compleanno e l'onomastico del padre con lo stesso anche se in un giorno di non spettanza, facendo altrettanto per le analoghe ricorrenze della madre, ossia festa della mamma, compleanno ed onomastico della stessa. Compleanno dei minori ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
5) prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica dei minori;
dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante i figli;
6) dispone il godimento della casa coniugale in favore della ricorrente, stabilendo che il resistente lasci detta abitazione entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;
7) dispone che versi a , con decorrenza dalla comunicazione del presente Controparte_1 Parte_1
provvedimento, la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
e , entro il giorno dieci di ciascun mese, presso il suo domicilio ovvero mediante Per_1 Per_2
versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti;
8) dispone che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat;
9) dispone che il resistente contribuisca nella misura del 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale relative ai figli e , purché concordate e Per_2 Per_1
debitamente documentate in conformità a quanto previsto nel Protocollo d'Intesa stilato dall'intestato Tribunale;
altresì, disattendeva la prova orale articolata da parte ricorrente per i motivi di cui al provvedimento, condivisi da questo Collegio, disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti nonché rinviando la causa all'udienza cartolare dell'08.04.2024. La causa veniva quindi rinviata l'udienza figurata del 02/10/2024 per acquisire la relazione dei servizi sociali non rinvenuta in atti.
Quivi, parte ricorrente chiedeva concludersi il procedimento con conferma delle statuizioni rese in via provvisoria ed urgente ad eccezione della regolamentazione degli incontri padre-figli chiedendo, invero, la liberalizzazione degli stessi;
di converso, parte resistente, insistendo sulle proprie domande, deduceva un peggioramento delle proprie condizioni economiche in ragione della spesa mensile pari ad euro 400,00 che lo stesso doveva sostenere a titolo di canone del nuovo immobile condotto in locazione, a seguito del rilascio della casa coniugale, nonché della spesa mensile di circa euro 53,00
4 per l'acquisto di medicinali, tale per cui chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento per i minori a suo carico.
All'esito dell'udienza cartolare del 02.10.2024, il Giudice delegato, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per accogliere le istanze di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti avanzate dalle parti, rinviava la causa all'udienza del 24.03.2025 assegnando i termini di cui all'art. 473bis. 28
c.p.c..
Quivi, parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e, in particolare, in ragione delle accresciute esigenze di vita dei minori, chiedeva, a modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, porsi in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando la somma mensile di euro 800,00 nonché liberalizzarsi gli incontri tra padre e figli;
di converso, parte resistente insisteva sulle proprie difese e sulla richiesta di riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento a suo carico in favore dei minori, opponendosi all'avversa domanda di liberalizzazione degli incontri con i figli.
All'esito dell'udienza figurata del 24.03.2025, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione dei coniugi secondo cui tra gli stessi era cessata l'affectio coniugalis, le reciproche accuse nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato reciprocamente la richiesta di addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis: Cass. Civ. Sez. I n. 2445 del 9.02.2015; Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009; Cass. Civ., Sez. I, n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite, se siano stati posti in essere dai coniugi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr.: Cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Orbene, il Collegio ritiene che le domande di addebito non abbiano trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, in quanto le circostanze poste a fondamento delle rispettive istanze non
5 risultano idonee a dimostrare l'imputabilità in capo a nessuno dei coniugi della sopravvenuta crisi coniugale, che appare, piuttosto, riconducibile ad una incompatibilità caratteriale dei coniugi.
Invero, la ricorrente non forniva prova idonea in ordine alle asserite condotte vessatorie tenute dal marito in costanza di matrimonio, risultando la prova orale articolata non demandabile a terzi in quanto implicanti valutazioni;
parimenti parte resistente nulla allegava quanto alla presunta infedeltà della moglie non avanzando, peraltro, istanze istruttorie. Pertanto, il Collegio ritiene che non sussistano elementi oggettivi e concreti dai quali evincere condotte dei coniugi contrarie ai doveri matrimoniali nonché funzionalmente e causalmente determinanti la rottura dell'unione.
Alla luce delle svolte considerazioni, la rottura dell'unione matrimoniale deve, dunque, ricondursi prettamente all'obiettiva impossibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, concretatasi da tempo in un menage solo formale e connotata da un progressivo deterioramento dei legami familiari.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.
Quanto ai provvedimenti inerenti la prole, il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affido condiviso dei minori ed ad entrambi genitori, come peraltro richiesto da Per_1 Per_2
entrambe le parti, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione di detto regime ordinario.
Invero sia dall'ascolto dei minori che dal monitoraggio da parte dei servizi sociali non sono emerse criticità in ordine alla relazione tra i figli ed i genitori ed in particolare i servizi sociali hanno riferito che il nucleo familiare è risultato sereno e ben equilibrato e che il rregime dell'affido condiviso appare quello più rispondente al benessere dei minori (v. relazione dei SS di Giugliano in Campania del
01.10.2024).
Il Collegio reputa altresì conforme all'interesse dei minori che sia confermato il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, peraltro come chiesto da entrambe le parti nelle memorie conclusionali, atteso che la ricorrente risulta essere il genitore che, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi dei coniugi, meglio riesce a garantire le forme di accudimento dei figli.
Circa il diritto di visita da parte del padre, il Tribunale ritiene che il minore possa incontrare Per_1
liberamente il padre accordandosi liberamente con lo stesso, in quanto oramai quasi diciottenne, mentre ritiene che per il figlio debba essere di confermata la regolamentazione stabilita con Per_1
provvedimento del 16.11.2023, non essendo emersi elementi nuovi.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà ai figli attraverso il loro diretto sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei figli, attraverso la corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile.
6 In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale, tenuto conto dell'età dei figli e delle posizioni economiche delle parti, reputa equo porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire Controparte_1
al mantenimento dei figli con la somma mensile complessiva di € 500,00, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, tenuto conto del lieve peggioramento delle condizioni economiche del resistente rispetto a quelle riscontrate al momento dell'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti
Invero, dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente percepisce una retribuzione annua lorda pari ad € 34.916,02 (v. Certificazione Unica 2024 in atti), sostenendo la spesa mensile di euro
550,00 a titolo di canone di locazione per la casa coniugale, mentre il resistente percepisce una retribuzione annua pari ad €18.048,84 sostenendo la spesa mensile pari ad € 400,00 per la casa condotta in locazione dopo aver lasciato la casa coniugale (v. Certificazione Unica 2024 in atti).
Tanto precisato, va, altresì, posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate. Con riferimento, alle spese straordinarie il Collegio evidenzia che le stesse, salvo diverso accordo tra i genitori, vanno intese così come delineate nel protocollo Part sottoscritto dal Presidente dell'intestato Tribunale con il di Napoli Nord il 25.10.2019 cui si rinvia.
Quanto al godimento della casa coniugale, in ragione del disposto di cui all'art. 337sexies c.c., il
Tribunale conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente quale genitore collocatario della prole.
Relativamente ai rapporti economici dei coniugi, il Tribunale rileva che la ricorrente all'udienza di comparizione del 02/10/2023 ha rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento, pertanto in mancanza di ulteriori istanze, non deve essere emessa alcuna statuizione.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'art 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
7 a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
23.08.1972, e , nato Napoli il 04.10.1966, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.; Controparte_1
b) rigetta le domande di addebito formulate dalle parti;
c) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori ed con Per_1 Per_2
residenza privilegiata degli stessi presso la madre;
d) dispone che gli incontri del padre con i figli minori avvengano come indicato in parte motiva;
e) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1
ed versando entro il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva mensile di € 500,00 Per_2
in favore ricorrente;
somma annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
f) pone a carico del sig. di contribuire nella misura del 50% alle spese mediche, non Controparte_1
coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato
Tribunale cui si rinvia;
g) dispone il godimento della casa coniugale, meglio identificata in atti, in favore della ricorrente;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bacoli (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396, (Ordinamento dello Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis
L. 2015 n. 107 (atto n. 2 parte II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2007);
i) spese al definitivo;
l) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.05.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Alessandra Tabarro
8