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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6255 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella all'esito dell'udienza di discussione del 16/09/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13614/2023 R.G. vertente tra c.f.: con il patrocinio dell'avv. DE GENNARO Parte_1 C.F._1
LUIGI;
RICORRENTE
e
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. NARDONE
[...]
ANTONIO
RESISTENTE
Nonché
con il Controparte_1 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede domicilia ex lege,
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con ricorso depositato il 16.7.2023 l'istante in epigrafe indicata deduce di essere dipendente dell' , inquadrato nei ruoli della docenza Parte_2 universitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il ruolo di Professore Associato e che in qualità di personale laureato medico presta servizio presso l' CP_1 [...]
e svolge, presso le strutture Controparte_2 Controparte_1 dell'amministrazione convenuta, funzioni finalizzate all'assistenza sanitaria uguali a quelle ospedaliere svolte dai medici e dalle altre professioni sanitarie alle dipendenze del Pt_3
1 , con inquadramento nei ruoli della Dirigenza Sanitaria. Inoltre, come risulta Controparte_3 dalle buste paga ha optato per il rapporto di lavoro esclusivo, percependo la relativa indennità.
Deduce, in particolare, di operare presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche avanzate con diritto alla corresponsione del trattamento economico aggiuntivo ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) del D. L.vo 517/99. Deduce che la sua retribuzione complessiva è, pertanto, composta: a) di un “trattamento economico universitario” erogatogli direttamente dalla
[...]
con proprio cedolino - parte non “contrattualizzata” Parte_2 del rapporto - determinata secondo gli adeguamenti economici fissati dai vari DPCM (da ultimo il
DPCM 13 novembre 2020 pubblicato in G.U. n 323 del 31.12.2020), volti a compensare l'attività di didattica e ricerca svolta nell'Ateneo ; b) di un “trattamento economico aggiuntivo” – c.d. assegno aggiuntivo - erogatogli dalla con proprio Controparte_1 cedolino, così come previsto dall'art. 6 del D. lgs. 517/99 e volto a compensare l'inscindibile attività di assistenza sanitaria svolta presso i Policlinici dal personale docente della Pt_4
graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico conferito dal
[...]
Direttore Generale e articolato nell'indennità di posizione fissa conglobata nel tabellare e nell'indennità di posizione variabile (poi denominata “retribuzione di posizione minima contrattuale unificata”), determinate secondo le disposizioni del CCNL della Dirigenza Medica;
c) delle indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, quali ad esempio l'indennità per rischio radiologico, l'indennità notturna, l'indennità festiva, l'indennità di pronta disponibilità, l'indennità di guardia, lo straordinario per servizio di pronta disponibilità etc., corrisposte, ove spettanti, nelle misure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza Medico Veterinaria.
Asserisce che l'azienda convenuta non ha applicato il CCNL Area della Sanità, triennio 2016-2018, sottoscritto presso la sede in data 19/12/2019, che ha previsto incrementi della retribuzione CP_4 di posizione spettanti a decorrere dal 1.1.2020, fissando nuovi valori annui lordi per 13 mensilità.
Chiede pertanto di accertare e dichiarare il suo diritto agli incrementi economici di cui sopra e che al ricorrente sono dovute le somme di cui al presente ricorso e per i titoli ivi dedotti, per l'effetto, Contr condannare la convenuta al pagamento, in suo favore, delle somme indicate nei conteggi di cui al ricorso e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 5.192,10 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta creditoria al saldo;
in subordine, la diversa somma, in misura maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Vinte le spese .
Si costituiva l' Controparte_5
che evidenziava: in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in
[...] quanto il ricorrente risultava essere dipendente dell' Parte_2
ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979; l'inammissibilità della
[...]
2 domanda per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato;
nel merito, l'inammissibilità
e/o infondatezza della domanda, in quanto la normativa contrattuale non contemplava un'automatica corresponsione degli aumenti, ma solo un adeguamento dei trattamenti aggiuntivi ex art. 6 D.Lgs.
517/1999 nell'ipotesi in cui fosse venuta meno la congruità e la proporzione cui faceva riferimento la norma e sempre nel rispetto dei “limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, co. 2,
D.P.R. n. 382 del 1980”; che il ricorrente non aveva allegato né provato la perdita dei requisiti della
“congruità e proporzionalità” dei trattamenti integrativi ex art. 6 D.Lgs. n. 517/1999 a seguito degli incrementi previsti dall'ultimo CCNL per il personale sanitario, né aveva specificato gli incarichi ricoperti, le condizioni lavorative e il raffronto tra il proprio trattamento complessivo e quello percepito dai medici del SSN con analoghe condizioni di lavoro ed analoghi incarichi;
che in ogni caso il dipendente non solo aveva percepito tutte le spettanze dovute, ma aveva incassato somme maggiori di quelle a cui aveva diritto. Concludeva per il difetto di legittimazione passiva e nel merito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 128.12.2024 era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . Parte_2
Si costituiva l' che eccepiva il proprio Parte_2 difetto di legittimazione passiva, in quanto la richiesta avanzata di ricalcolo dell'assegno aggiuntivo sulla base delle previsioni del CCNL Area Sanità 2016/2018 poteva essere riconosciuta esclusivamente dal datore di lavoro presso il quale era stata svolta l'attività lavorativa, ovvero l' In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto Controparte_1 dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in caso di accoglimento della domanda chiedeva la condanna in solido dell'Ateneo con l'AOU. Concludeva per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'Ateneo e l'estromissione dal giudizio
All'odierna udienza , acquisite le note autorizzate , discussa la causa la stessa viene decisa con la presente sentenza resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente ritiene il giudicante di conformare la propria decisione ai numerosi precedenti di questo stesso Ufficio condividendo le motivazioni espresse dai Giudici della Sezione in ordine alla medesima questione ( tra le tante sentenza Giudice Cardellicchio n. 6853/2024 ; Giudice Ruoppolo
n.483/2025) , qui espressamente richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. .
La legittimazione passiva Quanto alla questione relativa alla legittimazione passiva, si richiama l' rientamento della giurisprudenza di legittimità, nonché dei precedenti di merito, a cui questo
Giudice ha già aderito in precedenti pronunce. Deve, invero, ritenersi che il personale universitario
3 “strutturato” nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro secondo l'assetto organizzativo delineato dal
D.Lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata (al pari dell'Università), rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario. Ed infatti la sussistenza del rapporto di impiego con l'Università, se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere l'indennità di equiparazione, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass.
S.U. 15 giugno 2000 n. 439), non esclude la legittimazione passiva di altri soggetti (nel caso di specie, l'Azienda ospedaliera) cui debba invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari “strutturati” in organismi diversi dall'Università ( cfr. Cass Sez. Unite n. 9279/2016 Cassazione civile, sez. un.,
29/05/2012, n. 8521, Cass. 7 marzo 2014 n. 5325 e Cass. 24 maggio 2013 n. 12908) La conclusione
è corroborata secondo il giudice di legittimità, dallo stesso esame delle norme che disciplinano i rapporti fra e Università e che prevedono la loro collaborazione per Parte_5
l'esercizio della funzione sanitaria, sicchè, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla regione ed all'università per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici. Invero con il
D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, fu prevista l'istituzione di aziende ospedaliere universitarie dotate di autonoma personalità giuridica e con il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, furono definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende. Ora, a mente dell'art. 4 di quest'ultimo D.Lgs., l'organo amministrativo dell'azienda ospedaliera universitaria (il direttore generale) ed il presidente dell'organo di indirizzo dell'azienda (chiamato al coordinamento delle attività didattiche e scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal presidente della regione d'intesa con il rettore;
inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 1, "al sostegno economico- finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall' sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma. Alle attività correnti Parte_2 concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta...". In sostanza,
i rapporti fra i due soggetti, quali emergono dall'esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che giustifica pienamente la conclusione della sussistenza della legittimazione di entrambi. ( cfr.: Corte di Appello di Napoli, n. 3730/2020).
Nel merito della pretesa deve preliminarmente ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione
4 sollevata dalla difesa dell' , tenuto conto che la pretesa azionata è Controparte_1 sorta e può essere fatta valere solo dalla data di entrata in vigore del CCNL 2016-1018, avvenuta a dicembre 2019. Rispetto a tale data va ritenuto sussistere il tempestivo effetto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale, conseguente alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio eseguita il 7.11.2024.
La pretesa attorea è fondata.
L'art. 6 del D.Lgs. n. 517/1999, dopo aver definito la composizione dell'assegno aggiuntivo spettante al personale universitario che svolge attività assistenziale presso le aziende ospedaliero- universitarie, stabilisce espressamente che: “Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale”.
Tale disposizione deve essere interpretata nel senso di riconoscere il diritto del personale dell'Università impegnato nei ruoli di docenza che presta servizio nell'Azienda in qualità di
Dirigente Medico, a vedersi riconosciuto sull'assegno aggiuntivo, determinato ex art. 6 D.Lgs.
517/99, gli incrementi contrattuali delle retribuzioni di posizione, fissati della contrattazione collettiva dell'Area della Dirigenza Sanità. Tale interpretazione trova il suo fondamento nella sentenza della Corte di Cassazione n. 12952 del 22 aprile 2022, la quale ha chiarito che “Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Sanitario Pt_3
” Nel caso in esame risulta documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività CP_3 assistenziale da parte del ricorrente, con particolare riferimento all'incarico di cui al ricorso e la conseguente percezione del trattamento economico aggiuntivo in esame, per come determinato dal
Direttore generale dell' , alla stregua dei valori della retribuzione Controparte_1 di posizione fissati dai CC.CC.NN.LL vigenti.
Alla luce di tali elementi e del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto all'adeguamento dell'assegno aggiuntivo sulla base degli incrementi previsti dal CCNL Area Sanità 2016/2018 per la retribuzione di posizione, alla stregua di quanto previsto dall'art. 91 del CCNL Area della Sanità 2016/2018, che ha stabilito incrementi della retribuzione di posizione spettanti a decorrere dal 1.1.2020, fissando nuovi valori annui lordi per 13 mensilità. Come osservato da altro Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli– sentenza n. 6853\2024 dott. Cardellicchio – deve ritenersi che “ In particolare l'art. 6 D.Lgs. 517/99 prevede
5 espressamente che “Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale”. L'utilizzo del verbo
“sono” in forma imperativa indica un obbligo di adeguamento automatico, senza condizioni ulteriori o valutazioni discrezionali. La finalità della norma è, poi, quella di garantire una perequazione economica tra il personale universitario che svolge attività assistenziale e il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Questa finalità sarebbe frustrata se si richiedesse una prova specifica della perdita di congruità e proporzionalità per ogni singolo adeguamento contrattuale.
L'interpretazione proposta dall'AOU creerebbe, poi, una disparità di trattamento ingiustificata tra il personale universitario e quello del SSN, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza
(art. 3 Cost.) e di parità di trattamento retributivo per lavori di pari valore (art. 36 Cost.).” Per quanto sopra, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'adeguamento dell'“assegno aggiuntivo” in base agli incrementi previsti dal contratto collettivo nazionale per il triennio 2016-
2018, onde ottenere la finalità perequativa prevista dall'art. 6 del d.lgs. 517/99.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, il ricorrente ha allegato e documentato in modo analitico i conteggi effettuati, da cui risulta un credito complessivo di € 5.192,10 per il periodo da gennaio 2020 a luglio 2023. Tali conteggi, non specificamente contestati dalle convenute, appaiono corretti e conformi alle previsioni del CCNL Area Sanità 2016/2018.
La domanda del ricorrente deve essere accolta e le convenute, in solido tra loro, devono essere condannate al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.190,10 , oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta creditoria al saldo.
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Napoli, così provvede : in accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente all'adeguamento dell'assegno aggiuntivo per i titoli e per il periodo di cui sopra, e per l'effetto condanna le resistenti in solido tra loro al pagamento in suo favore della somma di euro 5.192,10, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta creditoria al saldo;
condanna altresì le resistenti in solido alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 49,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 1.030,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione.
Napoli,16/09/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella all'esito dell'udienza di discussione del 16/09/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13614/2023 R.G. vertente tra c.f.: con il patrocinio dell'avv. DE GENNARO Parte_1 C.F._1
LUIGI;
RICORRENTE
e
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. NARDONE
[...]
ANTONIO
RESISTENTE
Nonché
con il Controparte_1 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede domicilia ex lege,
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con ricorso depositato il 16.7.2023 l'istante in epigrafe indicata deduce di essere dipendente dell' , inquadrato nei ruoli della docenza Parte_2 universitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il ruolo di Professore Associato e che in qualità di personale laureato medico presta servizio presso l' CP_1 [...]
e svolge, presso le strutture Controparte_2 Controparte_1 dell'amministrazione convenuta, funzioni finalizzate all'assistenza sanitaria uguali a quelle ospedaliere svolte dai medici e dalle altre professioni sanitarie alle dipendenze del Pt_3
1 , con inquadramento nei ruoli della Dirigenza Sanitaria. Inoltre, come risulta Controparte_3 dalle buste paga ha optato per il rapporto di lavoro esclusivo, percependo la relativa indennità.
Deduce, in particolare, di operare presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche avanzate con diritto alla corresponsione del trattamento economico aggiuntivo ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) del D. L.vo 517/99. Deduce che la sua retribuzione complessiva è, pertanto, composta: a) di un “trattamento economico universitario” erogatogli direttamente dalla
[...]
con proprio cedolino - parte non “contrattualizzata” Parte_2 del rapporto - determinata secondo gli adeguamenti economici fissati dai vari DPCM (da ultimo il
DPCM 13 novembre 2020 pubblicato in G.U. n 323 del 31.12.2020), volti a compensare l'attività di didattica e ricerca svolta nell'Ateneo ; b) di un “trattamento economico aggiuntivo” – c.d. assegno aggiuntivo - erogatogli dalla con proprio Controparte_1 cedolino, così come previsto dall'art. 6 del D. lgs. 517/99 e volto a compensare l'inscindibile attività di assistenza sanitaria svolta presso i Policlinici dal personale docente della Pt_4
graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico conferito dal
[...]
Direttore Generale e articolato nell'indennità di posizione fissa conglobata nel tabellare e nell'indennità di posizione variabile (poi denominata “retribuzione di posizione minima contrattuale unificata”), determinate secondo le disposizioni del CCNL della Dirigenza Medica;
c) delle indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, quali ad esempio l'indennità per rischio radiologico, l'indennità notturna, l'indennità festiva, l'indennità di pronta disponibilità, l'indennità di guardia, lo straordinario per servizio di pronta disponibilità etc., corrisposte, ove spettanti, nelle misure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza Medico Veterinaria.
Asserisce che l'azienda convenuta non ha applicato il CCNL Area della Sanità, triennio 2016-2018, sottoscritto presso la sede in data 19/12/2019, che ha previsto incrementi della retribuzione CP_4 di posizione spettanti a decorrere dal 1.1.2020, fissando nuovi valori annui lordi per 13 mensilità.
Chiede pertanto di accertare e dichiarare il suo diritto agli incrementi economici di cui sopra e che al ricorrente sono dovute le somme di cui al presente ricorso e per i titoli ivi dedotti, per l'effetto, Contr condannare la convenuta al pagamento, in suo favore, delle somme indicate nei conteggi di cui al ricorso e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 5.192,10 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta creditoria al saldo;
in subordine, la diversa somma, in misura maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Vinte le spese .
Si costituiva l' Controparte_5
che evidenziava: in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in
[...] quanto il ricorrente risultava essere dipendente dell' Parte_2
ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979; l'inammissibilità della
[...]
2 domanda per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato;
nel merito, l'inammissibilità
e/o infondatezza della domanda, in quanto la normativa contrattuale non contemplava un'automatica corresponsione degli aumenti, ma solo un adeguamento dei trattamenti aggiuntivi ex art. 6 D.Lgs.
517/1999 nell'ipotesi in cui fosse venuta meno la congruità e la proporzione cui faceva riferimento la norma e sempre nel rispetto dei “limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, co. 2,
D.P.R. n. 382 del 1980”; che il ricorrente non aveva allegato né provato la perdita dei requisiti della
“congruità e proporzionalità” dei trattamenti integrativi ex art. 6 D.Lgs. n. 517/1999 a seguito degli incrementi previsti dall'ultimo CCNL per il personale sanitario, né aveva specificato gli incarichi ricoperti, le condizioni lavorative e il raffronto tra il proprio trattamento complessivo e quello percepito dai medici del SSN con analoghe condizioni di lavoro ed analoghi incarichi;
che in ogni caso il dipendente non solo aveva percepito tutte le spettanze dovute, ma aveva incassato somme maggiori di quelle a cui aveva diritto. Concludeva per il difetto di legittimazione passiva e nel merito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 128.12.2024 era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . Parte_2
Si costituiva l' che eccepiva il proprio Parte_2 difetto di legittimazione passiva, in quanto la richiesta avanzata di ricalcolo dell'assegno aggiuntivo sulla base delle previsioni del CCNL Area Sanità 2016/2018 poteva essere riconosciuta esclusivamente dal datore di lavoro presso il quale era stata svolta l'attività lavorativa, ovvero l' In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto Controparte_1 dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in caso di accoglimento della domanda chiedeva la condanna in solido dell'Ateneo con l'AOU. Concludeva per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'Ateneo e l'estromissione dal giudizio
All'odierna udienza , acquisite le note autorizzate , discussa la causa la stessa viene decisa con la presente sentenza resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente ritiene il giudicante di conformare la propria decisione ai numerosi precedenti di questo stesso Ufficio condividendo le motivazioni espresse dai Giudici della Sezione in ordine alla medesima questione ( tra le tante sentenza Giudice Cardellicchio n. 6853/2024 ; Giudice Ruoppolo
n.483/2025) , qui espressamente richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. .
La legittimazione passiva Quanto alla questione relativa alla legittimazione passiva, si richiama l' rientamento della giurisprudenza di legittimità, nonché dei precedenti di merito, a cui questo
Giudice ha già aderito in precedenti pronunce. Deve, invero, ritenersi che il personale universitario
3 “strutturato” nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro secondo l'assetto organizzativo delineato dal
D.Lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata (al pari dell'Università), rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario. Ed infatti la sussistenza del rapporto di impiego con l'Università, se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere l'indennità di equiparazione, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass.
S.U. 15 giugno 2000 n. 439), non esclude la legittimazione passiva di altri soggetti (nel caso di specie, l'Azienda ospedaliera) cui debba invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari “strutturati” in organismi diversi dall'Università ( cfr. Cass Sez. Unite n. 9279/2016 Cassazione civile, sez. un.,
29/05/2012, n. 8521, Cass. 7 marzo 2014 n. 5325 e Cass. 24 maggio 2013 n. 12908) La conclusione
è corroborata secondo il giudice di legittimità, dallo stesso esame delle norme che disciplinano i rapporti fra e Università e che prevedono la loro collaborazione per Parte_5
l'esercizio della funzione sanitaria, sicchè, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla regione ed all'università per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici. Invero con il
D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, fu prevista l'istituzione di aziende ospedaliere universitarie dotate di autonoma personalità giuridica e con il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, furono definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende. Ora, a mente dell'art. 4 di quest'ultimo D.Lgs., l'organo amministrativo dell'azienda ospedaliera universitaria (il direttore generale) ed il presidente dell'organo di indirizzo dell'azienda (chiamato al coordinamento delle attività didattiche e scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal presidente della regione d'intesa con il rettore;
inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 1, "al sostegno economico- finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall' sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma. Alle attività correnti Parte_2 concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta...". In sostanza,
i rapporti fra i due soggetti, quali emergono dall'esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che giustifica pienamente la conclusione della sussistenza della legittimazione di entrambi. ( cfr.: Corte di Appello di Napoli, n. 3730/2020).
Nel merito della pretesa deve preliminarmente ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione
4 sollevata dalla difesa dell' , tenuto conto che la pretesa azionata è Controparte_1 sorta e può essere fatta valere solo dalla data di entrata in vigore del CCNL 2016-1018, avvenuta a dicembre 2019. Rispetto a tale data va ritenuto sussistere il tempestivo effetto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale, conseguente alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio eseguita il 7.11.2024.
La pretesa attorea è fondata.
L'art. 6 del D.Lgs. n. 517/1999, dopo aver definito la composizione dell'assegno aggiuntivo spettante al personale universitario che svolge attività assistenziale presso le aziende ospedaliero- universitarie, stabilisce espressamente che: “Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale”.
Tale disposizione deve essere interpretata nel senso di riconoscere il diritto del personale dell'Università impegnato nei ruoli di docenza che presta servizio nell'Azienda in qualità di
Dirigente Medico, a vedersi riconosciuto sull'assegno aggiuntivo, determinato ex art. 6 D.Lgs.
517/99, gli incrementi contrattuali delle retribuzioni di posizione, fissati della contrattazione collettiva dell'Area della Dirigenza Sanità. Tale interpretazione trova il suo fondamento nella sentenza della Corte di Cassazione n. 12952 del 22 aprile 2022, la quale ha chiarito che “Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Sanitario Pt_3
” Nel caso in esame risulta documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività CP_3 assistenziale da parte del ricorrente, con particolare riferimento all'incarico di cui al ricorso e la conseguente percezione del trattamento economico aggiuntivo in esame, per come determinato dal
Direttore generale dell' , alla stregua dei valori della retribuzione Controparte_1 di posizione fissati dai CC.CC.NN.LL vigenti.
Alla luce di tali elementi e del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto all'adeguamento dell'assegno aggiuntivo sulla base degli incrementi previsti dal CCNL Area Sanità 2016/2018 per la retribuzione di posizione, alla stregua di quanto previsto dall'art. 91 del CCNL Area della Sanità 2016/2018, che ha stabilito incrementi della retribuzione di posizione spettanti a decorrere dal 1.1.2020, fissando nuovi valori annui lordi per 13 mensilità. Come osservato da altro Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli– sentenza n. 6853\2024 dott. Cardellicchio – deve ritenersi che “ In particolare l'art. 6 D.Lgs. 517/99 prevede
5 espressamente che “Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale”. L'utilizzo del verbo
“sono” in forma imperativa indica un obbligo di adeguamento automatico, senza condizioni ulteriori o valutazioni discrezionali. La finalità della norma è, poi, quella di garantire una perequazione economica tra il personale universitario che svolge attività assistenziale e il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Questa finalità sarebbe frustrata se si richiedesse una prova specifica della perdita di congruità e proporzionalità per ogni singolo adeguamento contrattuale.
L'interpretazione proposta dall'AOU creerebbe, poi, una disparità di trattamento ingiustificata tra il personale universitario e quello del SSN, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza
(art. 3 Cost.) e di parità di trattamento retributivo per lavori di pari valore (art. 36 Cost.).” Per quanto sopra, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'adeguamento dell'“assegno aggiuntivo” in base agli incrementi previsti dal contratto collettivo nazionale per il triennio 2016-
2018, onde ottenere la finalità perequativa prevista dall'art. 6 del d.lgs. 517/99.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, il ricorrente ha allegato e documentato in modo analitico i conteggi effettuati, da cui risulta un credito complessivo di € 5.192,10 per il periodo da gennaio 2020 a luglio 2023. Tali conteggi, non specificamente contestati dalle convenute, appaiono corretti e conformi alle previsioni del CCNL Area Sanità 2016/2018.
La domanda del ricorrente deve essere accolta e le convenute, in solido tra loro, devono essere condannate al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.190,10 , oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta creditoria al saldo.
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Napoli, così provvede : in accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente all'adeguamento dell'assegno aggiuntivo per i titoli e per il periodo di cui sopra, e per l'effetto condanna le resistenti in solido tra loro al pagamento in suo favore della somma di euro 5.192,10, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta creditoria al saldo;
condanna altresì le resistenti in solido alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 49,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 1.030,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione.
Napoli,16/09/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella
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