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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/09/2025, n. 7210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7210 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4460 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente per oggetto: accertamento della decadenza dal diritto di accettare l'eredità, vertente
TRA
C.F.: con l'avv. prof. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Mariconda e l'avv. Emanuela Piazza
-ATTRICE-
E
C.F.: Controparte_1 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così giudicare:
in via principale, accertare che il sig. ha Controparte_1
perso definitivamente il diritto di accettare l'eredità della sig.ra
[...]
[...
[...] non avendo formulato la propria dichiarazione entro il Controparte_2
termine di decadenza fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 481 c.c.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse risultare che Controparte_1
ha accettato tempestivamente l'eredità della sig.ra
[...] CP_2
accertato l'obbligo di collazione in capo ad entrambi i fratelli con CP_1
riferimento alle donazioni, dirette e indirette, ricevute dalla madre, dividere ai sensi degli artt. 713 c.c. ss. in conformità al testamento olografo della sig.ra pubblicato in data 5.4.2023 dal Notaio dott. di Milano i beni CP_2 Per_1
facenti parte della comunione ereditaria tramite assegnazione dei suddetti beni alla sig.ra e previa condanna di Parte_1 Controparte_1
a conferire alla comunione ereditaria stessa la somma di euro
[...]
1.849.702,00 e/o il diverso – maggiore o minore- importo che dovesse risultare in corso di causa, corrispondente alla eccedenza del valore di quanto ricevuto dalla madre a titolo di donazione rispetto alla quota di riserva attribuitagli dal testamento materno; e ciò oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione alla data di effettiva restituzione.
Con rifusione degli oneri, costi e delle spese di giudizio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice in epigrafe, premesso di essere stata chiamata all'eredità della madre
(deceduta a Milano il 22/03/2023) insieme al Controparte_2
convenuto fratello e in forza di testamento olografo pubblicato con verbale per
Notaio in data 05/04/2023 rep. 17432, racc. 10856 (doc. 2); Persona_2
premesso, ancora, che il convenuto ha fatto decorrere il termine assegnatogli dal Tribunale ai sensi dell'art. 481 del codice civile senza provvedere all'accettazione dell'eredità (docc. 17-18), tutto ciò premesso ha domandato, in via principale, di accertare l'intervenuta perdita di tale diritto in capo al fratello e solo in subordine, in caso di dimostrazione dell'avvenuta tempestiva accettazione dell'eredità, ha chiesto procedersi alla divisione dell'asse ereditario previa collazione delle rilevanti donazioni ricevute da entrambi e in particolare dal fratello, per valori superiori alla mera quota di legittima a lui spettante in base al testamento.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione previa discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Sulla base della documentazione prodotta la domanda principale è fondata e deve essere accolta.
Invero in data 20/05/2024 è stata notificata al convenuto, a mani proprie dello stesso, l'ordinanza del 13/05/2024 resa a definizione del procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 3009/2024 V.G., con la quale è stato a lui assegnato, ai sensi dell'art. 481 del codice civile, il termine di giorni 60
(sessanta) per accettare l'eredità relitta dalla defunta madre, termine che è ampiamente spirato senza che abbia Controparte_1
3 dichiarato nelle forme di legge di accettare l'eredità (docc. 17-18 della produzione).
Pertanto, in applicazione del citato art. 481 cod. civ., deve darsi atto che il convenuto ha perso il diritto di accettare l'eredità suddetta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi per i procedimenti di valore indeterminabile con complessità bassa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)in accoglimento della domanda principale, accerta e dichiara che il convenuto ha perso, ai sensi dell'art. 481 Controparte_1
del codice civile, il diritto di accettare l'eredità della madre Controparte_2
nata a [...] il [...] e deceduta a Milano
[...]
il 22/03/2023;
2)condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali che liquida in Euro 1.713,00 Parte_1
per esborsi ed Euro 8.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 29 settembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
4
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4460 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente per oggetto: accertamento della decadenza dal diritto di accettare l'eredità, vertente
TRA
C.F.: con l'avv. prof. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Mariconda e l'avv. Emanuela Piazza
-ATTRICE-
E
C.F.: Controparte_1 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così giudicare:
in via principale, accertare che il sig. ha Controparte_1
perso definitivamente il diritto di accettare l'eredità della sig.ra
[...]
[...
[...] non avendo formulato la propria dichiarazione entro il Controparte_2
termine di decadenza fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 481 c.c.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse risultare che Controparte_1
ha accettato tempestivamente l'eredità della sig.ra
[...] CP_2
accertato l'obbligo di collazione in capo ad entrambi i fratelli con CP_1
riferimento alle donazioni, dirette e indirette, ricevute dalla madre, dividere ai sensi degli artt. 713 c.c. ss. in conformità al testamento olografo della sig.ra pubblicato in data 5.4.2023 dal Notaio dott. di Milano i beni CP_2 Per_1
facenti parte della comunione ereditaria tramite assegnazione dei suddetti beni alla sig.ra e previa condanna di Parte_1 Controparte_1
a conferire alla comunione ereditaria stessa la somma di euro
[...]
1.849.702,00 e/o il diverso – maggiore o minore- importo che dovesse risultare in corso di causa, corrispondente alla eccedenza del valore di quanto ricevuto dalla madre a titolo di donazione rispetto alla quota di riserva attribuitagli dal testamento materno; e ciò oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione alla data di effettiva restituzione.
Con rifusione degli oneri, costi e delle spese di giudizio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice in epigrafe, premesso di essere stata chiamata all'eredità della madre
(deceduta a Milano il 22/03/2023) insieme al Controparte_2
convenuto fratello e in forza di testamento olografo pubblicato con verbale per
Notaio in data 05/04/2023 rep. 17432, racc. 10856 (doc. 2); Persona_2
premesso, ancora, che il convenuto ha fatto decorrere il termine assegnatogli dal Tribunale ai sensi dell'art. 481 del codice civile senza provvedere all'accettazione dell'eredità (docc. 17-18), tutto ciò premesso ha domandato, in via principale, di accertare l'intervenuta perdita di tale diritto in capo al fratello e solo in subordine, in caso di dimostrazione dell'avvenuta tempestiva accettazione dell'eredità, ha chiesto procedersi alla divisione dell'asse ereditario previa collazione delle rilevanti donazioni ricevute da entrambi e in particolare dal fratello, per valori superiori alla mera quota di legittima a lui spettante in base al testamento.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione previa discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Sulla base della documentazione prodotta la domanda principale è fondata e deve essere accolta.
Invero in data 20/05/2024 è stata notificata al convenuto, a mani proprie dello stesso, l'ordinanza del 13/05/2024 resa a definizione del procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 3009/2024 V.G., con la quale è stato a lui assegnato, ai sensi dell'art. 481 del codice civile, il termine di giorni 60
(sessanta) per accettare l'eredità relitta dalla defunta madre, termine che è ampiamente spirato senza che abbia Controparte_1
3 dichiarato nelle forme di legge di accettare l'eredità (docc. 17-18 della produzione).
Pertanto, in applicazione del citato art. 481 cod. civ., deve darsi atto che il convenuto ha perso il diritto di accettare l'eredità suddetta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi per i procedimenti di valore indeterminabile con complessità bassa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)in accoglimento della domanda principale, accerta e dichiara che il convenuto ha perso, ai sensi dell'art. 481 Controparte_1
del codice civile, il diritto di accettare l'eredità della madre Controparte_2
nata a [...] il [...] e deceduta a Milano
[...]
il 22/03/2023;
2)condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali che liquida in Euro 1.713,00 Parte_1
per esborsi ed Euro 8.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 29 settembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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