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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/05/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa
Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1
Con l'Avv. D'Addario ricorrente
Contro
CP_1
Con l'avv. Carulli
resistente
Oggetto: premio operosità
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1.4.21 la parte ricorrente, premesso di aver lavorato per la resistente quale specialista ambulatoriale a tempo indeterminato, chiedeva condannarsi la stessa ad erogare il premio di operosità di cui all'art.48 Acn nella misura lorda di € 323.514,03.
La resistente si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente va detto che la gran parte della somma richiesta è stata versata dalla Contr nelle more del giudizi, precisamente € 245243,07 nel maggio del 2021. Il ricorrente tuttavia insisteva per il pagamento delle ulteriori somme dovute, asserendo che alcuni periodi di lavoro non fossero stati considerati ai fini del calcolo del premio.
Si è pertanto proceduto alla CTU contabile con la Dott.ssa la quale ha Per_1
calcolato l'importo ancora dovuto sulla scorta della documentazione versata in atti.
La differenza lorda spettante al ricorrente a titolo di premio di operosità è pari a ulteriori € 8.017,82, rispetto a quanto già ricevuto. In particolare non vi è prova del servizio presso la per cui il ctu non ha tenuto conto dei periodi Parte_2
suddetti, ed ha calcolato le ore svolte presso la sulla scorta delle buste CP_1
paga versate in atti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
2. Condanna la al pagamento nei confronti del ricorrente della ulteriore somma lorda di € 8017,82, oltre accessori come per legge;
3. condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5000,00, oltre iva e cpa.
Taranto,5.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa
Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1
Con l'Avv. D'Addario ricorrente
Contro
CP_1
Con l'avv. Carulli
resistente
Oggetto: premio operosità
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1.4.21 la parte ricorrente, premesso di aver lavorato per la resistente quale specialista ambulatoriale a tempo indeterminato, chiedeva condannarsi la stessa ad erogare il premio di operosità di cui all'art.48 Acn nella misura lorda di € 323.514,03.
La resistente si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente va detto che la gran parte della somma richiesta è stata versata dalla Contr nelle more del giudizi, precisamente € 245243,07 nel maggio del 2021. Il ricorrente tuttavia insisteva per il pagamento delle ulteriori somme dovute, asserendo che alcuni periodi di lavoro non fossero stati considerati ai fini del calcolo del premio.
Si è pertanto proceduto alla CTU contabile con la Dott.ssa la quale ha Per_1
calcolato l'importo ancora dovuto sulla scorta della documentazione versata in atti.
La differenza lorda spettante al ricorrente a titolo di premio di operosità è pari a ulteriori € 8.017,82, rispetto a quanto già ricevuto. In particolare non vi è prova del servizio presso la per cui il ctu non ha tenuto conto dei periodi Parte_2
suddetti, ed ha calcolato le ore svolte presso la sulla scorta delle buste CP_1
paga versate in atti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
2. Condanna la al pagamento nei confronti del ricorrente della ulteriore somma lorda di € 8017,82, oltre accessori come per legge;
3. condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5000,00, oltre iva e cpa.
Taranto,5.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE