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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/11/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 972/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
972/2025 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Pietro Pettenati del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Parma, Via Palermo n. 2;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Sabrina
Colafati, in servizio presso il
[...]
(C.F. Controparte_3
), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto P.IVA_2 [...]
in Parma, Stradone Martiri della Libertà n. 15; CP_3
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 02.10.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata – insegnante iscritta nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza della provincia di Parma – adiva l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver stipulato con il Controparte_1
una serie di contratti a tempo determinato e deducendo che ciò costituirebbe
[...]
una violazione della normativa nazionale sul lavoro a termine.
Chiedeva, pertanto, accertarsi che il ha posto in essere, nei Controparte_1
confronti del ricorrente, un'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura, che sarà ritenuta di giustizia, da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Instava, in particolare, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia, l 'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1. Accertare e dichiarare che i contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente con il , nell'arco scolastico 2017/2018 – 202 5 Controparte_1
/202 6, sono da ritenersi abusivamente reiterati, per mancata giustificazione oggettiva e temporanea.
2. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001 (nella versione modificata dal D.L. 131/2024), da liquidarsi nella somma che verrà ritenuta giusta ed equa e comunque tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
3. Con vittoria di spese di lite, con la distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario;
”.
1.2. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio con memoria del
31.10.2025, contestando nel merito la fondatezza delle pretese attoree. Il , in particolare, evidenziava che la ricorrente, per gli anni scolastici CP_1
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, era stata assegnataria di incarichi su organico di fatto, per i quali la Suprema Corte, con la sent. n. 5072/2016 resa a Sezioni Unite e con le sentenze nn. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556 e 22557 del 07.11.2016, aveva categoricamente escluso che si potesse configurare un danno da abusiva reiterazione di contratti a termine ai sensi dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del
28 giugno 1999.
Deduceva, inoltre, che la ricorrente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, era stata assegnataria di incarichi su organico di diritto unicamente per un totale di 12 ore settimanali.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Rigettare il ricorso in quanto la domanda proposta è infondata in fatto e in diritto.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, quantificare
l'eventuale quantum dovuto nei termini suesposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio
- In subordine, compensazione delle spese di lite per intero o nella misura del 50% delle spese di lite tenuto conto della peculiarità della specifica fattispecie scrutinata della complessità della questione giuridica sottesa alla soluzione della presente controversia.”
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 11.11.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, occorrendo dare rilievo agli innumerevoli interventi nella medesima controversia sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza comunitaria, della Corte Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione della L. n. 107 del 2015 sulla c.d. buona scuola per eliminare il c.d. precariato storico nel settore scolastico.
Agli orientamenti da ultimo espressi dalla Suprema Corte occorre dare continuità, condividendosene le motivazioni, la valutazione dei fatti, le ragioni giuridiche sviscerate nelle decisioni adottate, cui si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. per la decisione anche di questo giudizio (Cfr. Cass.
07.11.2016 n. 22552).
Come noto, la L. n. 107 del 2015 – la quale è stata ritenuta dalla Consulta, quanto meno per il personale docente, disciplina conforme al diritto Euro-unitario nei termini più volte specificati dalla giurisprudenza comunitaria – ha previsto, oltre alla stabilizzazione dei cc.dd. precari storici con un piano straordinario di assunzioni, la durata massima (36 mesi) dei rapporti a termine nonché l'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da abusiva reiterazione dei rapporti a termine oltre i 36 mesi, stabilendo, altresì, con certezza, i tempi di indizione dei pubblici concorsi (ogni tre anni) per le future assunzioni.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità oramai consolidato, il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36 T.U.P.I., non deriva dalla mancata conversione del rapporto, ma dalla prestazione resa in violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione.
Il danno in esame è la perdita di chance di un'occupazione migliore ed è presunto e determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite nella nota pronuncia n.
5072/2016 appena richiamata, cui occorre dare continuità. Ed infatti, nella specifica ipotesi al vaglio del decidente, per poter affermare la compatibilità della disciplina interna con quella comunitaria e, di conseguenza, perché possa assumere la norma in commento il carattere di effettiva misura sanzionatoria dell'abuso da illegittima reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato che sia realmente efficace ed abbia forza dissuasiva, ma soprattutto, che sia apprezzabile in termini di effettività secondo quanto più volte ribadito dalla CGUE ovvero che sia in grado di garantire l'esercizio effettivo del diritto alla tutela risarcitoria non ostacolato da un gravoso onere probatorio che, nei fatti, ne renda impossibile o gravemente difficile la realizzazione, vanificando, conseguentemente, la stessa effettività della misura repressiva e di prevenzione disposta dall'ordinamento interno a presidio della disciplina contenuta nella clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la Suprema
Corte ha ritenuto che la tutela risarcitoria disciplinata dall'art. 36 T. debba essere conseguita ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, in quanto contenente, quest'ultima disposizione, un'agevolazione probatoria del danno e della sua determinazione in favore del lavoratore danneggiato (cfr. Cass. SS.UU. 15.03.2016,
n. 5072).
Questo anche in ragione dell'esatta individuazione dell'illecito da sanzionare, che la
Suprema Corte ritiene possa configurarsi esclusivamente nell'ipotesi di reiterazione oltre i 36 mesi di contratti a termine stipulati per la copertura dei soli posti vacanti e disponibili ovvero dei soli posti dell'organico di diritto, ritenendo idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti
(art. 400 del T.U., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1), in ogni caso a decorrere dal 10.7.2001(termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva), non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione. Rimane esclusa ogni forma di abuso costituente illecito risarcibile laddove la pur reiterata conclusione di contratti a termine oltre il triennio sia avvenuta per la copertura di posti non vacanti (su posti dell'organico c.d. di fatto) ovvero per le altre esigenze temporanee.
Deve ritenersi impregiudicata, in ogni caso, la possibilità per il lavoratore che lamenti il pregiudizio subito di allegazione e prova del ricorso improprio o dell'uso distorto da parte dell'amministrazione scolastica delle supplenze su organico di fatto attraverso la prospettazione, non solo della reiterazione della tipologia di supplenze conferite nel tempo quanto, piuttosto, delle sintomatiche condizioni concrete della medesima, non potendo desumersi automaticamente l'uso distorto o improprio di detta tipologia di supplenze dalla sola reiterazione dei contratti a termine.
In tali ipotesi, invero, è necessario che sia allegato e provato, da parte del lavoratore, che, nella concreta attribuzione delle supplenze della suddetta tipologia, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, che sia prospettato, non già la sola CP_1
reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra (Cass. civ. n.
1660/2018).
Orbene, venendo al caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente, a partire dall'anno scolastico 2017/2018 e sino all'anno scolastico 2025/2026, è stata titolare di contratti a tempo determinato (doc.ti 1-9 fasc. parte ricorrente), e che, in particolare, dall'anno scolastico 2020/2021 – e quindi per sei anni consecutivi – è stata assegnataria di incarichi su organico di diritto (fino al 31 agosto dei rispettivi anni), è stata titolare di un posto per “SOST. MINORATI
PSICOFISICI”/“SOSTEGNO PSICOFISICO” e ha prestato servizio sempre presso il medesimo istituto (ossia l'Istituto Comprensivo “Fermi ER” di Langhirano (PR), con insegnamento presso BR ER. Ai fini del presente giudizio, rilevano unicamente le predette assegnazioni, relative - come detto - a supplenze su organico di diritto e protrattesi dall'anno scolastico
2020/2021 sino all'anno scolastico attualmente in corso.
Con riguardo alle precedenti assegnazioni, relative alle annualità 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020, parte ricorrente, per contro, non ha allegato, né provato,
l'uso distorto o improprio dell'attribuzione delle supplenze su organico di fatto, trattandosi di assegnazioni relative a diversi Istituti scolastici o, laddove riferibili al medesimo Istituto, a diverse cattedre (vedasi documenti 1, 2 e 3 fasc. parte ricorrente).
Sul punto, occorre, infine, evidenziare che, alla stregua dei principi testé espressi, risulta del tutto inconferente la circostanza - dedotta dall'Amministrazione convenuta in sede di memoria difensiva - relativa alla stipulazione, per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, di contratti part-time per 12 ore settimanali, in quanto, ai fini della configurabilità del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine, rileva unicamente l'eventuale assegnazione di incarichi su organico di diritto, a prescindere dalla concreta articolazione dell'orario di lavoro, la quale incide unicamente sulla misura dell'indennità eventualmente spettante.
2.3. Posta, pertanto, per le ragioni indicate dalla Corte e fatte proprie dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, la risarcibilità del danno c.d. comunitario conseguente all'abuso del diritto da parte del datore di lavoro, venendo, poi, più direttamente alla problematica della liquidazione del danno, trova applicazione, nella fattispecie in controversia, il disposto dell'articolo 12 del D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024, il quale ha apportato modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231.
Sul punto si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. Att.
c.p.c. le condivisibili argomentazioni rese dal Tribunale di Torino, a definizione del giudizio di cui al n. R.G. 136/2024, con la sentenza dell'8.10.2024: “28. Il decreto legge è intervenuto sulla norma a seguito della procedura
d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente
l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
29. Al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione, è stato, dunque, adottato il D.L. sopra citato, il quale, all'art. 12, ha previsto che, all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento dl fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
30. Nel decreto legge, non è contenuta una disciplina di diritto transitorio, ma ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della
Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale
è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche.
34. Per tutto quanto sopra esposto, deve trovare applicazione, nella specie, la disciplina di cui all'art. 12 D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024”.
Nell'ipotesi in controversia, dunque, alla stregua della norma di legge richiamata, appare opportuno valorizzare, nella quantificazione del danno patito, il numero di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo (6) e la circostanza per la quale sono stati reiterati contratti che hanno consentito la copertura dell'intero anno scolastico
(con il conseguente diritto alle ferie e alla maggiore anzianità).
L'ammontare del risarcimento deve, dunque, essere calcolato riconoscendo, per il periodo successivo ai primi 36 mesi, una somma che va da un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24 mensilità.
In particolare, viene riconosciuto, in questa sede, un risarcimento pari ad 1 mensilità per ogni contratto successivo ai primi 36 mesi.
Conclusivamente – considerato che il primo contratto stipulato per supplenza annuale risale all'anno scolastico 2020/2021 e che la stipulazione di contratti a termine si è protratta per sei anni consecutivi – appare equo determinare il danno risarcibile nella misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita della ricorrente, pari ad Euro 2.026,57 (importo indicato da parte ricorrente Contr e non contestato dal ).
Dal giorno della maturazione del diritto spettano, altresì, alla ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e, cioè, gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza fra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in aderenza agli artt. 16 comma 6 legge n. 312/1991 e
22 comma 36 legge n. 724/94 (norme che non consentono il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti suindicati.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine con durata annuale stipulati tra le parti per più di 36 mesi.
2) Condanna il , in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno in favore di in misura parti a 4 Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita (pari ad Euro 2.026,57), oltre interessi legali dalla presente pronuncia e fino al saldo.
3) Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 2.500,00 per competenze legali ed Euro 118,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Parma, il giorno 11 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
972/2025 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Pietro Pettenati del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Parma, Via Palermo n. 2;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Sabrina
Colafati, in servizio presso il
[...]
(C.F. Controparte_3
), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto P.IVA_2 [...]
in Parma, Stradone Martiri della Libertà n. 15; CP_3
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 02.10.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata – insegnante iscritta nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza della provincia di Parma – adiva l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver stipulato con il Controparte_1
una serie di contratti a tempo determinato e deducendo che ciò costituirebbe
[...]
una violazione della normativa nazionale sul lavoro a termine.
Chiedeva, pertanto, accertarsi che il ha posto in essere, nei Controparte_1
confronti del ricorrente, un'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura, che sarà ritenuta di giustizia, da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Instava, in particolare, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia, l 'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1. Accertare e dichiarare che i contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente con il , nell'arco scolastico 2017/2018 – 202 5 Controparte_1
/202 6, sono da ritenersi abusivamente reiterati, per mancata giustificazione oggettiva e temporanea.
2. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001 (nella versione modificata dal D.L. 131/2024), da liquidarsi nella somma che verrà ritenuta giusta ed equa e comunque tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
3. Con vittoria di spese di lite, con la distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario;
”.
1.2. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio con memoria del
31.10.2025, contestando nel merito la fondatezza delle pretese attoree. Il , in particolare, evidenziava che la ricorrente, per gli anni scolastici CP_1
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, era stata assegnataria di incarichi su organico di fatto, per i quali la Suprema Corte, con la sent. n. 5072/2016 resa a Sezioni Unite e con le sentenze nn. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556 e 22557 del 07.11.2016, aveva categoricamente escluso che si potesse configurare un danno da abusiva reiterazione di contratti a termine ai sensi dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del
28 giugno 1999.
Deduceva, inoltre, che la ricorrente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, era stata assegnataria di incarichi su organico di diritto unicamente per un totale di 12 ore settimanali.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Rigettare il ricorso in quanto la domanda proposta è infondata in fatto e in diritto.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, quantificare
l'eventuale quantum dovuto nei termini suesposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio
- In subordine, compensazione delle spese di lite per intero o nella misura del 50% delle spese di lite tenuto conto della peculiarità della specifica fattispecie scrutinata della complessità della questione giuridica sottesa alla soluzione della presente controversia.”
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 11.11.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, occorrendo dare rilievo agli innumerevoli interventi nella medesima controversia sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza comunitaria, della Corte Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione della L. n. 107 del 2015 sulla c.d. buona scuola per eliminare il c.d. precariato storico nel settore scolastico.
Agli orientamenti da ultimo espressi dalla Suprema Corte occorre dare continuità, condividendosene le motivazioni, la valutazione dei fatti, le ragioni giuridiche sviscerate nelle decisioni adottate, cui si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. per la decisione anche di questo giudizio (Cfr. Cass.
07.11.2016 n. 22552).
Come noto, la L. n. 107 del 2015 – la quale è stata ritenuta dalla Consulta, quanto meno per il personale docente, disciplina conforme al diritto Euro-unitario nei termini più volte specificati dalla giurisprudenza comunitaria – ha previsto, oltre alla stabilizzazione dei cc.dd. precari storici con un piano straordinario di assunzioni, la durata massima (36 mesi) dei rapporti a termine nonché l'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da abusiva reiterazione dei rapporti a termine oltre i 36 mesi, stabilendo, altresì, con certezza, i tempi di indizione dei pubblici concorsi (ogni tre anni) per le future assunzioni.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità oramai consolidato, il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36 T.U.P.I., non deriva dalla mancata conversione del rapporto, ma dalla prestazione resa in violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione.
Il danno in esame è la perdita di chance di un'occupazione migliore ed è presunto e determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite nella nota pronuncia n.
5072/2016 appena richiamata, cui occorre dare continuità. Ed infatti, nella specifica ipotesi al vaglio del decidente, per poter affermare la compatibilità della disciplina interna con quella comunitaria e, di conseguenza, perché possa assumere la norma in commento il carattere di effettiva misura sanzionatoria dell'abuso da illegittima reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato che sia realmente efficace ed abbia forza dissuasiva, ma soprattutto, che sia apprezzabile in termini di effettività secondo quanto più volte ribadito dalla CGUE ovvero che sia in grado di garantire l'esercizio effettivo del diritto alla tutela risarcitoria non ostacolato da un gravoso onere probatorio che, nei fatti, ne renda impossibile o gravemente difficile la realizzazione, vanificando, conseguentemente, la stessa effettività della misura repressiva e di prevenzione disposta dall'ordinamento interno a presidio della disciplina contenuta nella clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la Suprema
Corte ha ritenuto che la tutela risarcitoria disciplinata dall'art. 36 T. debba essere conseguita ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, in quanto contenente, quest'ultima disposizione, un'agevolazione probatoria del danno e della sua determinazione in favore del lavoratore danneggiato (cfr. Cass. SS.UU. 15.03.2016,
n. 5072).
Questo anche in ragione dell'esatta individuazione dell'illecito da sanzionare, che la
Suprema Corte ritiene possa configurarsi esclusivamente nell'ipotesi di reiterazione oltre i 36 mesi di contratti a termine stipulati per la copertura dei soli posti vacanti e disponibili ovvero dei soli posti dell'organico di diritto, ritenendo idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti
(art. 400 del T.U., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1), in ogni caso a decorrere dal 10.7.2001(termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva), non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione. Rimane esclusa ogni forma di abuso costituente illecito risarcibile laddove la pur reiterata conclusione di contratti a termine oltre il triennio sia avvenuta per la copertura di posti non vacanti (su posti dell'organico c.d. di fatto) ovvero per le altre esigenze temporanee.
Deve ritenersi impregiudicata, in ogni caso, la possibilità per il lavoratore che lamenti il pregiudizio subito di allegazione e prova del ricorso improprio o dell'uso distorto da parte dell'amministrazione scolastica delle supplenze su organico di fatto attraverso la prospettazione, non solo della reiterazione della tipologia di supplenze conferite nel tempo quanto, piuttosto, delle sintomatiche condizioni concrete della medesima, non potendo desumersi automaticamente l'uso distorto o improprio di detta tipologia di supplenze dalla sola reiterazione dei contratti a termine.
In tali ipotesi, invero, è necessario che sia allegato e provato, da parte del lavoratore, che, nella concreta attribuzione delle supplenze della suddetta tipologia, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, che sia prospettato, non già la sola CP_1
reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra (Cass. civ. n.
1660/2018).
Orbene, venendo al caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente, a partire dall'anno scolastico 2017/2018 e sino all'anno scolastico 2025/2026, è stata titolare di contratti a tempo determinato (doc.ti 1-9 fasc. parte ricorrente), e che, in particolare, dall'anno scolastico 2020/2021 – e quindi per sei anni consecutivi – è stata assegnataria di incarichi su organico di diritto (fino al 31 agosto dei rispettivi anni), è stata titolare di un posto per “SOST. MINORATI
PSICOFISICI”/“SOSTEGNO PSICOFISICO” e ha prestato servizio sempre presso il medesimo istituto (ossia l'Istituto Comprensivo “Fermi ER” di Langhirano (PR), con insegnamento presso BR ER. Ai fini del presente giudizio, rilevano unicamente le predette assegnazioni, relative - come detto - a supplenze su organico di diritto e protrattesi dall'anno scolastico
2020/2021 sino all'anno scolastico attualmente in corso.
Con riguardo alle precedenti assegnazioni, relative alle annualità 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020, parte ricorrente, per contro, non ha allegato, né provato,
l'uso distorto o improprio dell'attribuzione delle supplenze su organico di fatto, trattandosi di assegnazioni relative a diversi Istituti scolastici o, laddove riferibili al medesimo Istituto, a diverse cattedre (vedasi documenti 1, 2 e 3 fasc. parte ricorrente).
Sul punto, occorre, infine, evidenziare che, alla stregua dei principi testé espressi, risulta del tutto inconferente la circostanza - dedotta dall'Amministrazione convenuta in sede di memoria difensiva - relativa alla stipulazione, per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, di contratti part-time per 12 ore settimanali, in quanto, ai fini della configurabilità del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine, rileva unicamente l'eventuale assegnazione di incarichi su organico di diritto, a prescindere dalla concreta articolazione dell'orario di lavoro, la quale incide unicamente sulla misura dell'indennità eventualmente spettante.
2.3. Posta, pertanto, per le ragioni indicate dalla Corte e fatte proprie dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, la risarcibilità del danno c.d. comunitario conseguente all'abuso del diritto da parte del datore di lavoro, venendo, poi, più direttamente alla problematica della liquidazione del danno, trova applicazione, nella fattispecie in controversia, il disposto dell'articolo 12 del D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024, il quale ha apportato modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231.
Sul punto si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. Att.
c.p.c. le condivisibili argomentazioni rese dal Tribunale di Torino, a definizione del giudizio di cui al n. R.G. 136/2024, con la sentenza dell'8.10.2024: “28. Il decreto legge è intervenuto sulla norma a seguito della procedura
d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente
l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
29. Al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione, è stato, dunque, adottato il D.L. sopra citato, il quale, all'art. 12, ha previsto che, all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento dl fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
30. Nel decreto legge, non è contenuta una disciplina di diritto transitorio, ma ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della
Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale
è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche.
34. Per tutto quanto sopra esposto, deve trovare applicazione, nella specie, la disciplina di cui all'art. 12 D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024”.
Nell'ipotesi in controversia, dunque, alla stregua della norma di legge richiamata, appare opportuno valorizzare, nella quantificazione del danno patito, il numero di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo (6) e la circostanza per la quale sono stati reiterati contratti che hanno consentito la copertura dell'intero anno scolastico
(con il conseguente diritto alle ferie e alla maggiore anzianità).
L'ammontare del risarcimento deve, dunque, essere calcolato riconoscendo, per il periodo successivo ai primi 36 mesi, una somma che va da un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24 mensilità.
In particolare, viene riconosciuto, in questa sede, un risarcimento pari ad 1 mensilità per ogni contratto successivo ai primi 36 mesi.
Conclusivamente – considerato che il primo contratto stipulato per supplenza annuale risale all'anno scolastico 2020/2021 e che la stipulazione di contratti a termine si è protratta per sei anni consecutivi – appare equo determinare il danno risarcibile nella misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita della ricorrente, pari ad Euro 2.026,57 (importo indicato da parte ricorrente Contr e non contestato dal ).
Dal giorno della maturazione del diritto spettano, altresì, alla ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e, cioè, gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza fra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in aderenza agli artt. 16 comma 6 legge n. 312/1991 e
22 comma 36 legge n. 724/94 (norme che non consentono il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti suindicati.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine con durata annuale stipulati tra le parti per più di 36 mesi.
2) Condanna il , in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno in favore di in misura parti a 4 Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita (pari ad Euro 2.026,57), oltre interessi legali dalla presente pronuncia e fino al saldo.
3) Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 2.500,00 per competenze legali ed Euro 118,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Parma, il giorno 11 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri