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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/07/2025, n. 6029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6029 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. 43373/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 11/12/2023 da ato a GENOVA (GE) il 06/04/1971 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 70 20144 MILANO ITALIA con l'Avv. PIAZZA CARLO
ATTORE
Nei confronti di nata aBARI (BA) il 03/05/1976 Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 5 20143 MILANO ITALIA con l'Avv. GIUFFRIDA ANTONIO e ANNAMARIA GARNERO
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 12.1.2024
OGGETTO: MODIFICA delle CONDIZIONI relativa alla REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL
MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER L'ATTORE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi di cui al presente atto o per quelli ritenuti di Giustizia, in accoglimento del ricorso presentato, ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. e dell'art. 473bis.29 c.p.c. e in parziale modifica del decreto del 20.11.2019 emesso dal Tribunale di Milano, così giudicare: nel merito in via principale:
- confermare ex art. 337 ter c.c. affidamento dei figli minori Per_1 e Per_2 ad entrambi i genitori, che eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse per i figli saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
Controparte_1- stante l'acquisto dell'intera proprietà della ex casa familiare da parte della sig.ra revocare l'assegnazione in godimento alla stessa per sopravvenuta carenza dei presupposti;
- disporre che i minori saranno domiciliati presso entrambi i genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, di altri enti pubblici e privati, e per ogni altra utilità connessa alla doppia domiciliazione;
- disporre che Per_1 e Per_2 trascorreranno con ciascun genitore periodi paritetici secondo un calendario delle frequentazioni coerente con il principio della bigenitorialità, secondo un modello del seguente tenore:
-durante il periodo scolastico, a settimane alterne, con trasferimento da un'abitazione all'altra la domenica sera;
- le festività pasquali verranno trascorse da Per_1 e Per 2 per l'intero periodo, ad anni alterni, un anno con il padre e l'altro anno con la madre;
- durante le vacanze estive Per_1 e Per_2 trascorreranno tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, in via alternata, da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo prevarrà la volontà del padre negli anni pari e della madre in quelli dispari. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare il recapito telefonico e l'indirizzo dei luoghi in cui verranno trascorse le vacanze;
- durante le festività natalizie Per_1 e Per_2 trascorreranno con ciascun genitore la metà dell'intero periodo in relazione alle vacanze scolastiche disposte per l'occasione. I genitori avranno cura di alternarsi di anno in anno, talché il Natale sia trascorso ad anni alterni con ciascun genitore;
- le ulteriori festività civili e religiose come da calendario scolastico saranno trascorse con ciascun genitore nel rispetto dei giorni di pertinenza del calendario vigente o in via alternata e di comune accordo potranno essere trascorse con il genitore che lo dovesse richiedere di anno in anno;
- verrà garantita una telefonata/videochiamata al giorno tra il genitore non presente e i figli;
- in caso di malattia dei minori i periodi non usufruiti da uno dei genitori verranno recuperati previo accordo tra gli stessi;
- ciascun genitore comunicherà all'altro tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo problemi, rendimento scolastico, malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi gli stessi;
- autorizzare i genitori a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio proprio e dei minori;
- disporre che nei trasferimenti tra i genitori i figli dovranno essere sempre muniti dei propri documenti di identità;
- revocare il contributo posto a carico del sig. Parte_1 a favore della sig.ra Controparte_1
a titolo di mantenimento dei figli minori, per le motivazioni esposte e/o per quelle diverse ritenute di
Giustizia, con effetto dalla data della presente domanda;
- disporre ex art. 337 ter c.c. che ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli in forma diretta nei periodi di permanenza degli stessi presso di sé, per le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Giustizia;
- disporre che le spese eccedenti l'ordinaria amministrazione saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamando per quanto di necessità il Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Tali spese dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate.
Con vittoria spese e competenze di causa.
- In via istruttoria: la scrivente difesa si riserva di produrre la documentazione che verrà acquisita all'esito dell'istanza di accesso alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria e dell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Agenzia delle Entrate facenti capo alla sig.ra Controparte_1 Nella denegata ipotesi di una non tempestiva risposta degli enti preposti ovvero in caso di diniego, si chiede, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.c., di ordinare alla sig.ra Controparte_1 e/o richiedere all'Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate territorialmente competente l'esibizione in giudizio e/o le informazioni scritte attinenti i contratti di locazioni di cui la sig.ra Controparte 1 risulti intestataria in qualità di locatore e i relativi canoni di locazione percepiti.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
Insiste per l'eccezione di nullità della notifica del ricorso e del decreto con rimessione in termini in via preliminare: atteso l'incolpevole mancato conoscimento dell'esistenza del ricorso e della procedura sino a tutto il 2 giugno scorso, rimettere in termini la resistente, con revoca delle ordinanze sin qui pronunciate ivi compresa quella della richiesta di audizione dei minori.
In via principale: rigettare le domande svolte dal ricorrente e disporre l'affidamento esclusivo alla
Sig.ra Controparte_1 dei figli Per_2 e Per_1 per le motivazioni di cui in narrativa con diritto, in ogni caso del padre di tenere con sé entrambi i figli, o anche uno solo di essi:
- a weekend alteranti, da venerdì dall'uscita da scuola sino a lunedì mattina quando li riaccompagnerà
a scuola ovvero presso l'abitazione della madre a far tempo dalle ore 9:00 ma non oltre le ore 10:00;
- in due giorni infrasettimanali, dal martedì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina quando riporterà i figli a scuola;
-per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 23 dicembre mattina al 30 dicembre sera ore 21:00 ovvero dal 30 dicembre sera al 7 gennaio quando verranno riaccompagnati a scuola;
- ad anni alterni, nel corso delle vacanze di Pasqua o di Carnevale, nonché nei ponti contigui ai weekend di sua competenza e per tre settimane anche non consecutive nel corso delle vacanze estive, in periodi da concordarsi entro fine aprile di ogni anno (in caso di mancato accordo, terrà i figli dal
1° al 15 agosto e la terza settimana di luglio, negli anni pari, e dal 16 al 31 agosto e la quarta settimana di luglio, negli anni dispari); in via ulteriormente principale: disporre a carico del Sig. Parte_1 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Per_2 e Per_1 il versamento della somma complessiva di € 700,00 cifra mensile da corrispondersi entro il 5 del giorno di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione
ISTAT su base annua a far tempo dall'anno successivo a quello di inizio della corresponsione (base di calcolo stesso mese dell'anno). L'assegno di concorso al mantenimento dei figli verrà corrisposto sino al raggiungimento della maggiore età di Per_2 e Per_1 e, comunque, sino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti.
Disporre, altresì, che il padre concorra per entrambi i figli e sino al raggiungimento della piena autonomia economica nella misura del 60% delle spese straordinarie come di seguito individuate che non richiederanno il preventivo accordo sino ad una spesa annua complessiva per ciascun figlio di €
3.500,00: A) spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B)- spese mediche (da documentare): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
e) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C)spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di lesto;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
i) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D)spese scolastiche (da documentare: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E)spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F)spese extrascolastiche (da documentare): a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dare atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio di documenti e passaporti validi anche per l'espatrio e si impegnano, nel caso in cui fosse necessaria la firma di uno dei due, a prestarsi per il rilascio di documenti. in via istruttoria: si chiede che venga ordinata ex art. 210 c.p.c. al Nucleo di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza di Milano di compiere indagini su redditi, patrimonio ed effettivo tenore di vita del Sig. Parte_1 inviando a Codesto Tribunale una relazione scritta a riguardo.
In caso di contestazione dei fatti riportati in narrativa si chiede altresì di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale del ricorrente e per testi sulle predette circostanze da ricapitolarsi in prefiggendo termine. Ci si oppone all'ammissione dei mezzi di prova avversari e alla richiesta di esibizione da ritenersi superflua in relazione alla produzione della dichiarazione dei redditi e CUD. Si dà atto che non appena predisposto la resistente produrrà anche la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023:
Si indicano a testimoni:
Sig. Testimone_1 domiciliato a Milano
Sig.ra Testimone_2 domiciliata a Milano
Con vittoria di compensi e spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e Controparte_1 hanno intrattenuto una relazione more uxorio da cui sono nati i Parte_1 figli in data 8 febbraio 2011 e Per_2 in data 15 maggio 2014. Persona_3
Con decreto del Tribunale di Milano del 20.11.2023 è stata disciplinata la responsabilità genitoriale con affido condiviso dei figli, ed il loro collocamento prevalente presso la madre cui è stata assegnata la casa coniugale di via Ponti 5 Milano, prevista una regolamentazione delle visite padre /figli a weekend alternati, da venerdì sera sino a domenica sera;
un giorno infrasettimanale, dalle ore 19.30, con pernottamento e accompagnamento a scuola il mattino seguente;
terrà i figli per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 25.12 mattina al 31.12 mattina o dal 24.12 con pernottamento sino alla mattina seguente e dal 31.12 pomeriggio alla ripresa della scuola;
terrà i figli, ad anni alterni, nel corso delle vacanze di Pasqua o di Carnevale, nonché nei ponti contigui a weekend di sua competenza e per tre settimane anche non consecutive nel corso delle vacanze estive, in periodi da concordarsi entro fine maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo, terrà i figli dal
1 al 15 agosto e la terza settimana di luglio, negli anni pari, e dal 16 al 31 agosto e la quarta settimana di luglio, negli anni dispari); è stato posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 600, oltre al 50% delle spese extra-assegno
Parte_1Con ricorso depositato in data 7.12.2023 ha chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto, deducendo una contrazione del proprio reddito e chiedendo il collocamento paritario dei minori, con mantenimento diretto degli stessi e revoca dell'assegnazione della casa coniugale, con conferma dell'affido condiviso.
IL Giudice Delegato vista la regolarità della notifica del ricorso e del decreto alla convenuta, ne ha dichiarato la contumacia all'udienza del 22.5.2024
Il ricorrente è comparso avanti al Got delegato per il tentativo di conciliazione all'udienza del
9.5.2024 e avanti il Giudice Delegato a quella del 22.5.2024 insistendo nelle proprie domande.
Con ordinanza del 23.5.2024 il Giudice Delegato ha disposto l'ascolto dei minori
Con memoria depositata il 14.6.2024 la convenuta si è costituita in giudizio, eccependo la nullità della notifica e chiedendo di essere rimessa in termini.
Le parti sono comparse all'udienza del 18.6.2024 ed il Giudice Delegato, con ordinanza in pari data, ha concesso alle parti termine fino al 28.6.2024 per dedurre sulla nullità della notifica e con ordinanza del 30.7.2024 ha respinto l'istanza di remissione in termine fissando l'udienza del 27.11.2024 per l'ascolto dei minori con l'assistenza dell'ausiliario nella persona della Dott. Parte_2. Con ordinanza del 15.1.2025 il Giudice Delegato, all'esito dell'ascolto di entrambi i minori effettuato con Ausiliario che ha depositato anche una sintetica nota dell'ascolto stesso, in parziale modifica del decreto n 2438/19 del 20.11.2023 del Tribunale di Milano ha disposto che nei fine settimana di sua spettanza il padre starà con i figli fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e ha ridotto la misura del contributo al mantenimento dei figli nella somma complessiva di euro 550 da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione dicembre 2024) oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano confermando nel resto il decreto e ha rinviato per la discussione e la discussione all'udienza del 10.6.2025 e successivamente all'udienza del 3.7.2025
All'udienza del 3.7.2025, rassegnate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe e discussa oralmente la causa, il Giudice Delegato ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9.7.2025
Sull'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo
Anche con le conclusioni rassegnate in via definitiva all'udienza del 3.7.2025 la difesa di parte convenuta ha in via preliminare instato per la declaratoria di nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza con tutte le conseguenze di legge e quindi per la rimessione in termini e la revoca di tutti i provvedimenti resi.
La questione è stata oggetto ampia disamina da parte del precedente Giudice Delegato che, istaurato un contraddittorio specifico limitato a detta questione.
Lamenta nello specifico la conventa l'irritualità della notificazione avvenuta ai sensi dell'art. 140
c.p.c. senza che siano state adempiute tutte le formalità richieste ai fini del corretto perfezionamento della notificazione dall'invocata disposizione all'uopo richiamando il contenuto della pronunzia resa dalla Cass.SU 10012/21.
Sul punto ritiene il Collegio di dover integralmente condividere le considerazioni già espresse dal
Giudice Delegato con l'ordinanza del 30.7.2024 che in proposito ha in maniera del tutto pertuinente osservato, rigettando eccezione di nullità della notificazione che:
"la massima citata dalla resistente (Cass.SU 10012/21) attiene alla notifica a mezzo del servizio postale "in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della
-
raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa"; In detta massima la notifica codicistica ex art 140 cpc viene in esame quale tertium comparationis al fine di spiegare le ragioni, nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente garantita la necessità per la notifica a mezzo posta della produzione dell'avviso di ricevimento, come di seguito:
"riprendendo il filo dell'interpretazione costituzionalmente orientata che si va illustrando, in detta sentenza della Corte costituzionale vi è tuttavia in nuce un ulteriore argomento che va valorizzato, consistente nella comparazione della procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull'identico presupposto fattuale della c.d.
"irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all'art. 140, cod. proc. civ., tra le modalità delle notifiche curate direttamente dall'ufficiale giudiziario. Ed in effetti il pendant logico-giuridico tra le due procedure notificatorie, a causa della loro evidente analogia, risulta piuttosto chiaro e porta senz'altro ad utilizzare la seconda (art. 140, cod. proc. civ.) quale tertium comparationis, secondo una consolidata tecnica di valutazione delle questioni di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza. Di conseguenza viene inevitabilmente in considerazione un' altra successiva pronuncia di illegittimità costituzionale (C. cost., sent. n. 3/2010) appunto dell'art. 140, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede (va) il perfezionamento della notifica non effettuata a causa di "irreperibilità o rifiuto di ricevere" del destinatario (e delle persone addette alla casa) sul presupposto della sola spedizione della "raccomandata informativa" dell'avvenuto deposito dell'atto notificando (presso la Casa comunale), invece che con il ricevimento della stessa ovvero con il decorso di 10 giorni dalla sua spedizione"; Rilevato che nella fattispecie in esame l'ufficiale giudiziario ha dato atto di avere compiuto tutte le formalità previste dall'art 140 cpc e che nulla è detto in detta norma e non è prevista alcuna prescrizione relativa alla compilazione dell'avviso; rilevato che la resistente non ha peraltro impugnato con querela di falso quanto attestato dall'ufficiale giudiziario;
Ritenuto che comunque la resistente si è costituita in giudizio articolando le proprie difese....";
L'eccezione di nullità è infondata e deve quindi essere rigettata, condividendo peraltro il Collegio anche la considerazione da ultimo espressa da giudice delegato in ordine al fatto che la convenuta, seppure tardivamente, si è costituita in giudizio e ha articolato le proprie difese senza compromissione di diritto di difesa alcuno. Dal punto di vita processuale, infatti, l'unica statuizione assunta dal
Giudice Delegato è stata, infatti, l'aver disposto l'ascolto dei 2 figli minori delle parti – peraltro con l'assistenza dell'ausiliario e quindi con ampia garanzia di tutte le parti. Si tratta peraltro, di adempimento "dovuto” e sottratto alla disponibilità delle parti che il Giudice Delegato ha attivato in forza degli specifici doveri d'ufficio attribuiti dall'art. 473bis. 2 c.p.c. e in adesione a quanto imposto dall'art. 473bis. 4 proprio e anche in ragione delle specifiche domande svolte e degli interessi – dei minori- coinvolti.
Sulle istanze istruttorie
La controversia è matura per la decisione su tutte le domande svolte senza che si renda necessario svolgere ulteriore attività istruttoria: le produzioni effettuate anche a seguito degli ordini di deposito resi dal Giudice Delegato consentono una disamina completa dei profili sottesi alla richiesta di revisione da parte del Collegio
Sulla modifica dei tempio di frequentazione tra padre e figli e del mantenimento della prole
Alla luce delle emergenze in atti e in esito all'ascolto dei minori, ritiene il Collegio del tutto destituita di fondamento la richiesta del ricorrente di collocamento dei figli per tempi paritetici presso ciascun genitore. L'audizione dei minori, invero ha radicalmente smentito l'assunto del ricorrente per il quale i ragazzi avrebbero chiesto di stare per uguale periodi presso mamma e papà: non si dubita che questo sia il desiderio del ricorrente che assumere di avere oggi una maggiore flessibilità di orari e quindi
-
maggiore disponibilità di tempo per l'accudimento dei figli— ma certamente non si tratta del desiderio di Per_1 nato [...] e di Per_2 nata il [...], i quali pur affermando nel corso dell'esame di aver un buon rapporto con entrambi i genitori hanno espresso il desiderio di attuare minimi aggiustamenti dei tempi di permanenza con il papà precisando Per_1 che a me andrebbe bene 66
mantenere queste modalità, magari con l'aggiunta del pernottamento la domenica sera e "
confermando Per_2 la posizione espressa dal fratello me andrebbe bene aggiungere la domenica66 sera il pernottamento nei fine settimana in cui siamo da papà, anche per cenare con più calma soprattutto quando rientriamo dopo le nostre partite".
Nel contesto dato ritiene il Collegio che la richiesta di parte ricorrente di tempi paritetici debba essere rigettata dovendo di contro nella presente sede trovare conferma i provvedimenti modificativi delle frequentazioni di cui all'ordinanza del Giudice Delegato del 15.1.2025. Do conseguenza, fermo l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori attesa l'assoluta infondatezza della richiesta della convenuta di affidamento monogenitoriale dei ragazzi- deve prevedersi che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, nei fine settimana di sua spettanza, sino al lunedì mattina, invariate tutte le ulteriori modalità di frequentazione. Il collocamento dei ragazzi resterà quindi, come
è oggi in via preferenziale presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
Ultronea appare invece la domanda del ricorrente laddove chiede la revoca del provvedimento di assegnazione alla convenuta della casa coniugale: poiché è pacifico che la quota di casa coniugale di proprietà del ricorrente sia oggi di proprietà dalla convenuta a fronte dell'intervenuta permuta degli immobili tra gli stessi attuata, il medesimo non ha alcun interesse ad ottenere una siffatta statuizione.
Peraltro quella ove risiedono moglie e figli è e mantiene la connotazione di "casa coniugale" ossia centro di riferimento della vita e dei figli e di continuità degli affetti” indipendentemente dall'eventuale revoca del provvedimento di assegnazione.
Quanto ai profili economici, rileva il Collegio che il ricorrente con il proposto ricorso ha chiesto in via principale la revoca di ogni obbligo di contribuzione a suo carico previsto per il mantenimento dei figli a cui ciascun genitore provvederà in via diretta per i tempi di permanenza ( paritetici nella prospettazione del ricorrente) e con suddivisione al 50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili come la linee guida del Tribunale di Milano, domanda a cui si è opposta la convenuta che ha chiesto la determinazione in € 700 mensili dell'assegno di mantenimento mensili oltre al 60% delle spese straordinarie da non concordare sino ad un tetto massimo annuale di spesa pari a € 3500,00 per ciascun figlio.
Orbene con ordinanza del 15.1.2025 il Giudice Delegato sul punto si è così espressa:
In relazione al contributo al mantenimento deve darsi atto che il reddito del Pt_1 è diminuito rispetto alla data del decreto, di cui oggi è chiesta la modifica.
"Nel decreto si dava atto di un reddito nel 2018, come da C.U., euro 63.462,00 per soli 196 giorni lavorati, nonché ulteriori € 30.962,00 lordi per altri 155 giorni di lavoro", di euro 55.000 lordi nel
2019.
Dalla dichiarazione dei redditi del 2023 (periodo imposta 2022) risulta un reddito lordo di euro
31.000. Vive con la compagna, con cui divide le spese, in una casa in locazione con un canone mensile di euro 1300, oltre alla somma forfettaria di euro 300 per spese condominiali.
La resistente percepisce la stipendio mensile di euro 1600 per 12 mensilità; rispetto alla data del decreto la resistente gode in un ulteriore reddito derivante da due immobili che concede in locazione per la somma di euro 2250 lorda mensile;
inoltre non ha spese di locazione vivendo nella casa familiare che le è stata assegnata.
Tenuto conto della riduzione reddituale da parte del ricorrente, dell'aumento di permanenza dei minori con il padre, sia pure di lieve entità e delle maggiori entrate di cui dispone la resistente il contributo al mantenimento a carico del padre deve essere ridotto alla somma di euro 550 al mese,
a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2024). Resta confermato il concorso del 50% per le spese straordinarie.
All'udienza di discussione, peraltro, la difesa del ricorrente ha ribadito che la riduzione del contributo disposta con la richiamata ordinanza è da ritenersi in ogni caso insufficiente apparendo la misura del contributo indiretto previsto a carico del Pt_1 eccessivamente onerosa in relazione alle intervenute modificazioni della sua posizione reddituale e di contro della migliorata condizione reddituale della madre dei ragazzi.
Gli aggiornamenti delle dichiarazioni fiscali e depositi delle buste paga effettuate su ordine del
Giudice depongono, indubitabilmente, per un quadro reddituale peggiorato stabilmente con
-
riferimento alla posizione del ricorrente e migliorato per quanto afferisce alla posizione della convenuti.
Si deve infatti osservare che il modello 730/ 24 (redditi 2023) del Pt_1 reca un imponibile di €
31.855 con imposta netta di € 5034, addizionale regionale di € 456 e comunale di € 255 e quindi di un reddito netto annuo di € 26.110:12= 2.175 mensili laddove il reddito della CP_1 costituito da redditi da lavoro oltre che da reddito da locazione, è significativamente migliorando disponendo la medesima di un reddito mensile netto da lavoro di € 1720 ( Imponibile 23.463 con imposta netta di €
2316 addizionale regionale di € 318 e comunale di € 188= 20.641.12= 1720) a cui debbono essere aggiunti i redditi da locazione ( 17.569+7800= 25.369) gravato da cedolare secca (5.327) e quindi con un netto annuo di € 20.042 e mensile di €1.670 e quindi con un reddito complessivi mensile di €
3.390,00 (1720 da lavoro+ 1670 da locazione).
Alla luce delle emergenze in atti ritiene pertanto il Collegio che, considerate le modificate e diminuite capacità reddituali del ricorrente, i seppur lievemente accresciuti tempi di permanenza di ragazzi presso di lui e le aumentate disponibilità della convenuta, debba essere rideterminato in € 400,00 mensili l'assegno che il medesimo deve ritenersi obbligato a versare alla convenuta con decorrenza dalla mensilità di deposito della presente statuizione, importo da rimettersi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dal luglio 2026 (base di calcolo luglio 2025)
Quanto alle spese extra assegno ( straordinarie) deve prevedersi che le stesse graveranno su ciascun genitore per la quota del 50% secondo lo schema di cui alla linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 da intendersi qui ritrascritte.
L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito da ciascun genitore per la quota del 50%.
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerato che il ricorrente risulta soccombente con riferimento alla richiesta di collocamento per tempi paritetici dei figli e di mantenimento diretto degli stessi con revoca degli obblighi contribuitivi, laddove la convenuta risulta soccombente rispetto alla richiesta di affidamento esclusivo dei figli e rispetto alle domande di natura economica, le spese processuali debbono essere tra le stesse integralmente compensate. Le spese liquidate all'ausiliario del Giudice
Delegato per l'ascolto dei minori ( 9.5.2025) debbono definitivamente essere poste a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
43373 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale modifica del decreto 2438/19 del 20.11.2023 del Tribunale di Milano, confermato l'affidamento condiviso dei minori Per_2 e Per_1 :
1. Dispone che nei fine settimana di sua spettanza ( fine settimana alternati) il padre starà con i figli dal venerdì fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
2. Ridetermina, con decorrenza dalla mensilità di cui alla presente statuizione, in € 400,00 mensili l'assegno che Parte_1 deve ritenersi obbligato a versare a Controparte_1 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Per_1 e Per_2, importio da versarsi in via anticipata ed entyro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dal luglio 2026 (base di calcolo luglio 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
1) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
3. Dispone che l'Assegno Unico Universale continui ad essere percepito da ciascun genitore per la quota de 50%
4. Conferma nel resto e per quanto qui non modificato il decreto n 2438/19 del 20.11.2023 del
Tribunale di Milano
5. Compensa integralmente tra le parti tra le parti le spese di lite e dispone che le spese liquidate all'ausiliario per l'ascolto dei minori restino a carico di ciascuna parte per la quota del 59% ciascuno
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 11/12/2023 da ato a GENOVA (GE) il 06/04/1971 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 70 20144 MILANO ITALIA con l'Avv. PIAZZA CARLO
ATTORE
Nei confronti di nata aBARI (BA) il 03/05/1976 Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 5 20143 MILANO ITALIA con l'Avv. GIUFFRIDA ANTONIO e ANNAMARIA GARNERO
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 12.1.2024
OGGETTO: MODIFICA delle CONDIZIONI relativa alla REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL
MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER L'ATTORE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi di cui al presente atto o per quelli ritenuti di Giustizia, in accoglimento del ricorso presentato, ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. e dell'art. 473bis.29 c.p.c. e in parziale modifica del decreto del 20.11.2019 emesso dal Tribunale di Milano, così giudicare: nel merito in via principale:
- confermare ex art. 337 ter c.c. affidamento dei figli minori Per_1 e Per_2 ad entrambi i genitori, che eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse per i figli saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
Controparte_1- stante l'acquisto dell'intera proprietà della ex casa familiare da parte della sig.ra revocare l'assegnazione in godimento alla stessa per sopravvenuta carenza dei presupposti;
- disporre che i minori saranno domiciliati presso entrambi i genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, di altri enti pubblici e privati, e per ogni altra utilità connessa alla doppia domiciliazione;
- disporre che Per_1 e Per_2 trascorreranno con ciascun genitore periodi paritetici secondo un calendario delle frequentazioni coerente con il principio della bigenitorialità, secondo un modello del seguente tenore:
-durante il periodo scolastico, a settimane alterne, con trasferimento da un'abitazione all'altra la domenica sera;
- le festività pasquali verranno trascorse da Per_1 e Per 2 per l'intero periodo, ad anni alterni, un anno con il padre e l'altro anno con la madre;
- durante le vacanze estive Per_1 e Per_2 trascorreranno tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, in via alternata, da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo prevarrà la volontà del padre negli anni pari e della madre in quelli dispari. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare il recapito telefonico e l'indirizzo dei luoghi in cui verranno trascorse le vacanze;
- durante le festività natalizie Per_1 e Per_2 trascorreranno con ciascun genitore la metà dell'intero periodo in relazione alle vacanze scolastiche disposte per l'occasione. I genitori avranno cura di alternarsi di anno in anno, talché il Natale sia trascorso ad anni alterni con ciascun genitore;
- le ulteriori festività civili e religiose come da calendario scolastico saranno trascorse con ciascun genitore nel rispetto dei giorni di pertinenza del calendario vigente o in via alternata e di comune accordo potranno essere trascorse con il genitore che lo dovesse richiedere di anno in anno;
- verrà garantita una telefonata/videochiamata al giorno tra il genitore non presente e i figli;
- in caso di malattia dei minori i periodi non usufruiti da uno dei genitori verranno recuperati previo accordo tra gli stessi;
- ciascun genitore comunicherà all'altro tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo problemi, rendimento scolastico, malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi gli stessi;
- autorizzare i genitori a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio proprio e dei minori;
- disporre che nei trasferimenti tra i genitori i figli dovranno essere sempre muniti dei propri documenti di identità;
- revocare il contributo posto a carico del sig. Parte_1 a favore della sig.ra Controparte_1
a titolo di mantenimento dei figli minori, per le motivazioni esposte e/o per quelle diverse ritenute di
Giustizia, con effetto dalla data della presente domanda;
- disporre ex art. 337 ter c.c. che ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli in forma diretta nei periodi di permanenza degli stessi presso di sé, per le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Giustizia;
- disporre che le spese eccedenti l'ordinaria amministrazione saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamando per quanto di necessità il Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Tali spese dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate.
Con vittoria spese e competenze di causa.
- In via istruttoria: la scrivente difesa si riserva di produrre la documentazione che verrà acquisita all'esito dell'istanza di accesso alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria e dell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Agenzia delle Entrate facenti capo alla sig.ra Controparte_1 Nella denegata ipotesi di una non tempestiva risposta degli enti preposti ovvero in caso di diniego, si chiede, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.c., di ordinare alla sig.ra Controparte_1 e/o richiedere all'Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate territorialmente competente l'esibizione in giudizio e/o le informazioni scritte attinenti i contratti di locazioni di cui la sig.ra Controparte 1 risulti intestataria in qualità di locatore e i relativi canoni di locazione percepiti.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
Insiste per l'eccezione di nullità della notifica del ricorso e del decreto con rimessione in termini in via preliminare: atteso l'incolpevole mancato conoscimento dell'esistenza del ricorso e della procedura sino a tutto il 2 giugno scorso, rimettere in termini la resistente, con revoca delle ordinanze sin qui pronunciate ivi compresa quella della richiesta di audizione dei minori.
In via principale: rigettare le domande svolte dal ricorrente e disporre l'affidamento esclusivo alla
Sig.ra Controparte_1 dei figli Per_2 e Per_1 per le motivazioni di cui in narrativa con diritto, in ogni caso del padre di tenere con sé entrambi i figli, o anche uno solo di essi:
- a weekend alteranti, da venerdì dall'uscita da scuola sino a lunedì mattina quando li riaccompagnerà
a scuola ovvero presso l'abitazione della madre a far tempo dalle ore 9:00 ma non oltre le ore 10:00;
- in due giorni infrasettimanali, dal martedì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina quando riporterà i figli a scuola;
-per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 23 dicembre mattina al 30 dicembre sera ore 21:00 ovvero dal 30 dicembre sera al 7 gennaio quando verranno riaccompagnati a scuola;
- ad anni alterni, nel corso delle vacanze di Pasqua o di Carnevale, nonché nei ponti contigui ai weekend di sua competenza e per tre settimane anche non consecutive nel corso delle vacanze estive, in periodi da concordarsi entro fine aprile di ogni anno (in caso di mancato accordo, terrà i figli dal
1° al 15 agosto e la terza settimana di luglio, negli anni pari, e dal 16 al 31 agosto e la quarta settimana di luglio, negli anni dispari); in via ulteriormente principale: disporre a carico del Sig. Parte_1 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Per_2 e Per_1 il versamento della somma complessiva di € 700,00 cifra mensile da corrispondersi entro il 5 del giorno di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione
ISTAT su base annua a far tempo dall'anno successivo a quello di inizio della corresponsione (base di calcolo stesso mese dell'anno). L'assegno di concorso al mantenimento dei figli verrà corrisposto sino al raggiungimento della maggiore età di Per_2 e Per_1 e, comunque, sino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti.
Disporre, altresì, che il padre concorra per entrambi i figli e sino al raggiungimento della piena autonomia economica nella misura del 60% delle spese straordinarie come di seguito individuate che non richiederanno il preventivo accordo sino ad una spesa annua complessiva per ciascun figlio di €
3.500,00: A) spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B)- spese mediche (da documentare): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
e) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C)spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di lesto;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
i) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D)spese scolastiche (da documentare: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E)spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F)spese extrascolastiche (da documentare): a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dare atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio di documenti e passaporti validi anche per l'espatrio e si impegnano, nel caso in cui fosse necessaria la firma di uno dei due, a prestarsi per il rilascio di documenti. in via istruttoria: si chiede che venga ordinata ex art. 210 c.p.c. al Nucleo di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza di Milano di compiere indagini su redditi, patrimonio ed effettivo tenore di vita del Sig. Parte_1 inviando a Codesto Tribunale una relazione scritta a riguardo.
In caso di contestazione dei fatti riportati in narrativa si chiede altresì di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale del ricorrente e per testi sulle predette circostanze da ricapitolarsi in prefiggendo termine. Ci si oppone all'ammissione dei mezzi di prova avversari e alla richiesta di esibizione da ritenersi superflua in relazione alla produzione della dichiarazione dei redditi e CUD. Si dà atto che non appena predisposto la resistente produrrà anche la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023:
Si indicano a testimoni:
Sig. Testimone_1 domiciliato a Milano
Sig.ra Testimone_2 domiciliata a Milano
Con vittoria di compensi e spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e Controparte_1 hanno intrattenuto una relazione more uxorio da cui sono nati i Parte_1 figli in data 8 febbraio 2011 e Per_2 in data 15 maggio 2014. Persona_3
Con decreto del Tribunale di Milano del 20.11.2023 è stata disciplinata la responsabilità genitoriale con affido condiviso dei figli, ed il loro collocamento prevalente presso la madre cui è stata assegnata la casa coniugale di via Ponti 5 Milano, prevista una regolamentazione delle visite padre /figli a weekend alternati, da venerdì sera sino a domenica sera;
un giorno infrasettimanale, dalle ore 19.30, con pernottamento e accompagnamento a scuola il mattino seguente;
terrà i figli per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 25.12 mattina al 31.12 mattina o dal 24.12 con pernottamento sino alla mattina seguente e dal 31.12 pomeriggio alla ripresa della scuola;
terrà i figli, ad anni alterni, nel corso delle vacanze di Pasqua o di Carnevale, nonché nei ponti contigui a weekend di sua competenza e per tre settimane anche non consecutive nel corso delle vacanze estive, in periodi da concordarsi entro fine maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo, terrà i figli dal
1 al 15 agosto e la terza settimana di luglio, negli anni pari, e dal 16 al 31 agosto e la quarta settimana di luglio, negli anni dispari); è stato posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 600, oltre al 50% delle spese extra-assegno
Parte_1Con ricorso depositato in data 7.12.2023 ha chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto, deducendo una contrazione del proprio reddito e chiedendo il collocamento paritario dei minori, con mantenimento diretto degli stessi e revoca dell'assegnazione della casa coniugale, con conferma dell'affido condiviso.
IL Giudice Delegato vista la regolarità della notifica del ricorso e del decreto alla convenuta, ne ha dichiarato la contumacia all'udienza del 22.5.2024
Il ricorrente è comparso avanti al Got delegato per il tentativo di conciliazione all'udienza del
9.5.2024 e avanti il Giudice Delegato a quella del 22.5.2024 insistendo nelle proprie domande.
Con ordinanza del 23.5.2024 il Giudice Delegato ha disposto l'ascolto dei minori
Con memoria depositata il 14.6.2024 la convenuta si è costituita in giudizio, eccependo la nullità della notifica e chiedendo di essere rimessa in termini.
Le parti sono comparse all'udienza del 18.6.2024 ed il Giudice Delegato, con ordinanza in pari data, ha concesso alle parti termine fino al 28.6.2024 per dedurre sulla nullità della notifica e con ordinanza del 30.7.2024 ha respinto l'istanza di remissione in termine fissando l'udienza del 27.11.2024 per l'ascolto dei minori con l'assistenza dell'ausiliario nella persona della Dott. Parte_2. Con ordinanza del 15.1.2025 il Giudice Delegato, all'esito dell'ascolto di entrambi i minori effettuato con Ausiliario che ha depositato anche una sintetica nota dell'ascolto stesso, in parziale modifica del decreto n 2438/19 del 20.11.2023 del Tribunale di Milano ha disposto che nei fine settimana di sua spettanza il padre starà con i figli fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e ha ridotto la misura del contributo al mantenimento dei figli nella somma complessiva di euro 550 da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione dicembre 2024) oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano confermando nel resto il decreto e ha rinviato per la discussione e la discussione all'udienza del 10.6.2025 e successivamente all'udienza del 3.7.2025
All'udienza del 3.7.2025, rassegnate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe e discussa oralmente la causa, il Giudice Delegato ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9.7.2025
Sull'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo
Anche con le conclusioni rassegnate in via definitiva all'udienza del 3.7.2025 la difesa di parte convenuta ha in via preliminare instato per la declaratoria di nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza con tutte le conseguenze di legge e quindi per la rimessione in termini e la revoca di tutti i provvedimenti resi.
La questione è stata oggetto ampia disamina da parte del precedente Giudice Delegato che, istaurato un contraddittorio specifico limitato a detta questione.
Lamenta nello specifico la conventa l'irritualità della notificazione avvenuta ai sensi dell'art. 140
c.p.c. senza che siano state adempiute tutte le formalità richieste ai fini del corretto perfezionamento della notificazione dall'invocata disposizione all'uopo richiamando il contenuto della pronunzia resa dalla Cass.SU 10012/21.
Sul punto ritiene il Collegio di dover integralmente condividere le considerazioni già espresse dal
Giudice Delegato con l'ordinanza del 30.7.2024 che in proposito ha in maniera del tutto pertuinente osservato, rigettando eccezione di nullità della notificazione che:
"la massima citata dalla resistente (Cass.SU 10012/21) attiene alla notifica a mezzo del servizio postale "in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della
-
raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa"; In detta massima la notifica codicistica ex art 140 cpc viene in esame quale tertium comparationis al fine di spiegare le ragioni, nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente garantita la necessità per la notifica a mezzo posta della produzione dell'avviso di ricevimento, come di seguito:
"riprendendo il filo dell'interpretazione costituzionalmente orientata che si va illustrando, in detta sentenza della Corte costituzionale vi è tuttavia in nuce un ulteriore argomento che va valorizzato, consistente nella comparazione della procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull'identico presupposto fattuale della c.d.
"irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all'art. 140, cod. proc. civ., tra le modalità delle notifiche curate direttamente dall'ufficiale giudiziario. Ed in effetti il pendant logico-giuridico tra le due procedure notificatorie, a causa della loro evidente analogia, risulta piuttosto chiaro e porta senz'altro ad utilizzare la seconda (art. 140, cod. proc. civ.) quale tertium comparationis, secondo una consolidata tecnica di valutazione delle questioni di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza. Di conseguenza viene inevitabilmente in considerazione un' altra successiva pronuncia di illegittimità costituzionale (C. cost., sent. n. 3/2010) appunto dell'art. 140, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede (va) il perfezionamento della notifica non effettuata a causa di "irreperibilità o rifiuto di ricevere" del destinatario (e delle persone addette alla casa) sul presupposto della sola spedizione della "raccomandata informativa" dell'avvenuto deposito dell'atto notificando (presso la Casa comunale), invece che con il ricevimento della stessa ovvero con il decorso di 10 giorni dalla sua spedizione"; Rilevato che nella fattispecie in esame l'ufficiale giudiziario ha dato atto di avere compiuto tutte le formalità previste dall'art 140 cpc e che nulla è detto in detta norma e non è prevista alcuna prescrizione relativa alla compilazione dell'avviso; rilevato che la resistente non ha peraltro impugnato con querela di falso quanto attestato dall'ufficiale giudiziario;
Ritenuto che comunque la resistente si è costituita in giudizio articolando le proprie difese....";
L'eccezione di nullità è infondata e deve quindi essere rigettata, condividendo peraltro il Collegio anche la considerazione da ultimo espressa da giudice delegato in ordine al fatto che la convenuta, seppure tardivamente, si è costituita in giudizio e ha articolato le proprie difese senza compromissione di diritto di difesa alcuno. Dal punto di vita processuale, infatti, l'unica statuizione assunta dal
Giudice Delegato è stata, infatti, l'aver disposto l'ascolto dei 2 figli minori delle parti – peraltro con l'assistenza dell'ausiliario e quindi con ampia garanzia di tutte le parti. Si tratta peraltro, di adempimento "dovuto” e sottratto alla disponibilità delle parti che il Giudice Delegato ha attivato in forza degli specifici doveri d'ufficio attribuiti dall'art. 473bis. 2 c.p.c. e in adesione a quanto imposto dall'art. 473bis. 4 proprio e anche in ragione delle specifiche domande svolte e degli interessi – dei minori- coinvolti.
Sulle istanze istruttorie
La controversia è matura per la decisione su tutte le domande svolte senza che si renda necessario svolgere ulteriore attività istruttoria: le produzioni effettuate anche a seguito degli ordini di deposito resi dal Giudice Delegato consentono una disamina completa dei profili sottesi alla richiesta di revisione da parte del Collegio
Sulla modifica dei tempio di frequentazione tra padre e figli e del mantenimento della prole
Alla luce delle emergenze in atti e in esito all'ascolto dei minori, ritiene il Collegio del tutto destituita di fondamento la richiesta del ricorrente di collocamento dei figli per tempi paritetici presso ciascun genitore. L'audizione dei minori, invero ha radicalmente smentito l'assunto del ricorrente per il quale i ragazzi avrebbero chiesto di stare per uguale periodi presso mamma e papà: non si dubita che questo sia il desiderio del ricorrente che assumere di avere oggi una maggiore flessibilità di orari e quindi
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maggiore disponibilità di tempo per l'accudimento dei figli— ma certamente non si tratta del desiderio di Per_1 nato [...] e di Per_2 nata il [...], i quali pur affermando nel corso dell'esame di aver un buon rapporto con entrambi i genitori hanno espresso il desiderio di attuare minimi aggiustamenti dei tempi di permanenza con il papà precisando Per_1 che a me andrebbe bene 66
mantenere queste modalità, magari con l'aggiunta del pernottamento la domenica sera e "
confermando Per_2 la posizione espressa dal fratello me andrebbe bene aggiungere la domenica66 sera il pernottamento nei fine settimana in cui siamo da papà, anche per cenare con più calma soprattutto quando rientriamo dopo le nostre partite".
Nel contesto dato ritiene il Collegio che la richiesta di parte ricorrente di tempi paritetici debba essere rigettata dovendo di contro nella presente sede trovare conferma i provvedimenti modificativi delle frequentazioni di cui all'ordinanza del Giudice Delegato del 15.1.2025. Do conseguenza, fermo l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori attesa l'assoluta infondatezza della richiesta della convenuta di affidamento monogenitoriale dei ragazzi- deve prevedersi che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, nei fine settimana di sua spettanza, sino al lunedì mattina, invariate tutte le ulteriori modalità di frequentazione. Il collocamento dei ragazzi resterà quindi, come
è oggi in via preferenziale presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
Ultronea appare invece la domanda del ricorrente laddove chiede la revoca del provvedimento di assegnazione alla convenuta della casa coniugale: poiché è pacifico che la quota di casa coniugale di proprietà del ricorrente sia oggi di proprietà dalla convenuta a fronte dell'intervenuta permuta degli immobili tra gli stessi attuata, il medesimo non ha alcun interesse ad ottenere una siffatta statuizione.
Peraltro quella ove risiedono moglie e figli è e mantiene la connotazione di "casa coniugale" ossia centro di riferimento della vita e dei figli e di continuità degli affetti” indipendentemente dall'eventuale revoca del provvedimento di assegnazione.
Quanto ai profili economici, rileva il Collegio che il ricorrente con il proposto ricorso ha chiesto in via principale la revoca di ogni obbligo di contribuzione a suo carico previsto per il mantenimento dei figli a cui ciascun genitore provvederà in via diretta per i tempi di permanenza ( paritetici nella prospettazione del ricorrente) e con suddivisione al 50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili come la linee guida del Tribunale di Milano, domanda a cui si è opposta la convenuta che ha chiesto la determinazione in € 700 mensili dell'assegno di mantenimento mensili oltre al 60% delle spese straordinarie da non concordare sino ad un tetto massimo annuale di spesa pari a € 3500,00 per ciascun figlio.
Orbene con ordinanza del 15.1.2025 il Giudice Delegato sul punto si è così espressa:
In relazione al contributo al mantenimento deve darsi atto che il reddito del Pt_1 è diminuito rispetto alla data del decreto, di cui oggi è chiesta la modifica.
"Nel decreto si dava atto di un reddito nel 2018, come da C.U., euro 63.462,00 per soli 196 giorni lavorati, nonché ulteriori € 30.962,00 lordi per altri 155 giorni di lavoro", di euro 55.000 lordi nel
2019.
Dalla dichiarazione dei redditi del 2023 (periodo imposta 2022) risulta un reddito lordo di euro
31.000. Vive con la compagna, con cui divide le spese, in una casa in locazione con un canone mensile di euro 1300, oltre alla somma forfettaria di euro 300 per spese condominiali.
La resistente percepisce la stipendio mensile di euro 1600 per 12 mensilità; rispetto alla data del decreto la resistente gode in un ulteriore reddito derivante da due immobili che concede in locazione per la somma di euro 2250 lorda mensile;
inoltre non ha spese di locazione vivendo nella casa familiare che le è stata assegnata.
Tenuto conto della riduzione reddituale da parte del ricorrente, dell'aumento di permanenza dei minori con il padre, sia pure di lieve entità e delle maggiori entrate di cui dispone la resistente il contributo al mantenimento a carico del padre deve essere ridotto alla somma di euro 550 al mese,
a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2024). Resta confermato il concorso del 50% per le spese straordinarie.
All'udienza di discussione, peraltro, la difesa del ricorrente ha ribadito che la riduzione del contributo disposta con la richiamata ordinanza è da ritenersi in ogni caso insufficiente apparendo la misura del contributo indiretto previsto a carico del Pt_1 eccessivamente onerosa in relazione alle intervenute modificazioni della sua posizione reddituale e di contro della migliorata condizione reddituale della madre dei ragazzi.
Gli aggiornamenti delle dichiarazioni fiscali e depositi delle buste paga effettuate su ordine del
Giudice depongono, indubitabilmente, per un quadro reddituale peggiorato stabilmente con
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riferimento alla posizione del ricorrente e migliorato per quanto afferisce alla posizione della convenuti.
Si deve infatti osservare che il modello 730/ 24 (redditi 2023) del Pt_1 reca un imponibile di €
31.855 con imposta netta di € 5034, addizionale regionale di € 456 e comunale di € 255 e quindi di un reddito netto annuo di € 26.110:12= 2.175 mensili laddove il reddito della CP_1 costituito da redditi da lavoro oltre che da reddito da locazione, è significativamente migliorando disponendo la medesima di un reddito mensile netto da lavoro di € 1720 ( Imponibile 23.463 con imposta netta di €
2316 addizionale regionale di € 318 e comunale di € 188= 20.641.12= 1720) a cui debbono essere aggiunti i redditi da locazione ( 17.569+7800= 25.369) gravato da cedolare secca (5.327) e quindi con un netto annuo di € 20.042 e mensile di €1.670 e quindi con un reddito complessivi mensile di €
3.390,00 (1720 da lavoro+ 1670 da locazione).
Alla luce delle emergenze in atti ritiene pertanto il Collegio che, considerate le modificate e diminuite capacità reddituali del ricorrente, i seppur lievemente accresciuti tempi di permanenza di ragazzi presso di lui e le aumentate disponibilità della convenuta, debba essere rideterminato in € 400,00 mensili l'assegno che il medesimo deve ritenersi obbligato a versare alla convenuta con decorrenza dalla mensilità di deposito della presente statuizione, importo da rimettersi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dal luglio 2026 (base di calcolo luglio 2025)
Quanto alle spese extra assegno ( straordinarie) deve prevedersi che le stesse graveranno su ciascun genitore per la quota del 50% secondo lo schema di cui alla linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 da intendersi qui ritrascritte.
L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito da ciascun genitore per la quota del 50%.
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerato che il ricorrente risulta soccombente con riferimento alla richiesta di collocamento per tempi paritetici dei figli e di mantenimento diretto degli stessi con revoca degli obblighi contribuitivi, laddove la convenuta risulta soccombente rispetto alla richiesta di affidamento esclusivo dei figli e rispetto alle domande di natura economica, le spese processuali debbono essere tra le stesse integralmente compensate. Le spese liquidate all'ausiliario del Giudice
Delegato per l'ascolto dei minori ( 9.5.2025) debbono definitivamente essere poste a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
43373 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale modifica del decreto 2438/19 del 20.11.2023 del Tribunale di Milano, confermato l'affidamento condiviso dei minori Per_2 e Per_1 :
1. Dispone che nei fine settimana di sua spettanza ( fine settimana alternati) il padre starà con i figli dal venerdì fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
2. Ridetermina, con decorrenza dalla mensilità di cui alla presente statuizione, in € 400,00 mensili l'assegno che Parte_1 deve ritenersi obbligato a versare a Controparte_1 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Per_1 e Per_2, importio da versarsi in via anticipata ed entyro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dal luglio 2026 (base di calcolo luglio 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
1) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
3. Dispone che l'Assegno Unico Universale continui ad essere percepito da ciascun genitore per la quota de 50%
4. Conferma nel resto e per quanto qui non modificato il decreto n 2438/19 del 20.11.2023 del
Tribunale di Milano
5. Compensa integralmente tra le parti tra le parti le spese di lite e dispone che le spese liquidate all'ausiliario per l'ascolto dei minori restino a carico di ciascuna parte per la quota del 59% ciascuno
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai