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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/12/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr IM ES Presidente rel. Est.
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
dr Viviana Di Gesu Consigliere
dott. Grazia Cannarozzo Componente privato dott. Claudio Fronte Componente privato ha emesso la seguente
SENTENZA nei procedimenti civili riuniti iscritti ai nn. 425/2024 R.G. e 437/2024 R.G., promossi in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Anzalone;
- Appellante nel proc. n. 425/2024 R.G. -
E DA
, nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Leonardi;
C.F._2
- Appellante nel proc. n. 437/2024 R.G. -
1 CONTRO
AVV. , nella qualità di tutore del minore Controparte_1 Per_1
, nato ad [...] il [...]; - Appellata -
[...]
aventi ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 69/2024 emessa dal Tribunale per i
Minorenni di Catania in data 18.03.2024, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore . Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti atti di appello, e Parte_1 Parte_2
impugnavano la sentenza n. 69/2024 del Tribunale per i Minorenni di Catania, che, a definizione del procedimento n. 100/2020 A.B., ha dichiarato lo stato di adottabilità del loro figlio minore, nato ad [...] il [...]. Persona_1
Con il primo appello (proc. n. 425/2024), lamentava l'erroneità della Parte_1
sentenza di prime cure per aver assimilato la sua posizione genitoriale a quella, asseritamente più compromessa, della madre del minore, evidenziando come dalle relazioni in atti sarebbe emersa una figura paterna più serena e un atteggiamento possibilista del figlio verso un incontro con lui. Contestava, pertanto, sia la declaratoria di adottabilità Per_1 sia il divieto assoluto di contatti, invocando il diritto del minore a mantenere i legami con la famiglia d'origine.
Con il secondo appello (proc. n. 437/2024), deduceva Parte_2
che il Tribunale aveva sottovalutato il turbamento del minore, il quale avrebbe manifestato il dispiacere di non vedere i genitori. Sosteneva che le proprie condotte non fossero di gravità tale da giustificare un distacco così netto e che la dichiarazione di adottabilità costituisse una misura sproporzionata, dovendosi privilegiare il diritto del minore a ritrovare le proprie radici.
Si costituiva in entrambi i giudizi l'Avv. , nella sua qualità di tutore del Controparte_1 minore , chiedendo il rigetto integrale di entrambe le impugnazioni e la conferma Per_1
della sentenza di primo grado, stante la conclamata e non recuperabile incapacità genitoriale di entrambi i genitori, ampiamente documentata nel corso della lunga istruttoria.
Questa Corte, disposta la riunione dei procedimenti per evidente connessione soggettiva e oggettiva, acquisiva i fascicoli di primo grado e la documentazione prodotta. All'udienza del
12 marzo 2025, procedeva all'audizione degli affidatari del minore e all'ascolto di , Per_1
2 assistito dal tutore.
Il procuratore generale concludeva per il rigetto delle impugnazioni.
All'esito, all'udienza del 10.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che nel presente giudizio d'appello il contraddittorio si è regolarmente perfezionato fra le parti e sono stati svolti tutti gli incombenti necessari, tramite l'acquisizione delle relazioni aggiornate dei servizi sociali, l'ascolto del minore e la rinnovata convocazione delle persone alle quali il minori è Persona_2 stato affidato e collocato, così come prescritto a pena di nullità per il giudizio di primo grado, sulla base dell'art. 15 della legge n. 184 del 1983, nel testo riformulato dall'art. 14, comma primo, della legge 28 marzo 2001, n. 149, e ritenuto ora necessario anche nel giudizio di appello, per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge 19 ottobre 2015, n.
173.
---
Gli appelli proposti sono infondati e devono essere rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Va premesso in punto di diritto, che la declaratoria dello stato di adottabilità di un minore costituisce, nell'ordinamento vigente, una misura di carattere eccezionale, da considerarsi quale extrema ratio. Il principio cardine, sancito dalla Legge n. 184 del 1983, è infatti il diritto preminente del minore a essere cresciuto ed educato nell'ambito della propria famiglia di origine, ritenuta l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psico-fisico.
Tale diritto, pur non avendo carattere assoluto, impone che la rescissione definitiva di ogni legame con il nucleo familiare biologico possa essere disposta unicamente laddove ogni altro strumento di sostegno e di intervento si sia rivelato impraticabile o inefficace.
L'ingerenza dello Stato nella vita familiare, come peraltro costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, deve essere sorretta da una giustificazione grave e proporzionata, non potendo fondarsi sulla mera prospettiva di offrire al minore un contesto familiare ritenuto astrattamente più favorevole, ma solo sulla comprovata e irreversibile incapacità della famiglia d'origine di adempiere alle proprie funzioni essenziali.
3 Presupposto indefettibile per la dichiarazione dello stato di adottabilità è l'accertamento di una situazione di "abbandono", la quale sussiste allorquando il minore risulti privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, e tale carenza non sia riconducibile a cause di forza maggiore di carattere transitorio.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la nozione di abbandono trascende il mero rifiuto intenzionale e colpevole dei doveri genitoriali. Essa si configura anche in presenza di una situazione di fatto, oggettiva e concreta, che, a prescindere dagli intendimenti e dalla volontà dei genitori, impedisca o ponga in grave e non transeunte pericolo il sano sviluppo psico-fisico del minore. Si tratta di una condizione in cui i genitori, per ragioni strutturali o contingenti non superabili, non sono in grado di assicurare al figlio quel minimo di cure materiali, calore affettivo e supporto psicologico indispensabili per la formazione della sua personalità.
In tale prospettiva, una mera espressione di volontà dei genitori di voler accudire il minore, se non corroborata da concreti e attendibili riscontri fattuali circa la loro effettiva capacità di farsene carico, non è di per sé idonea a escludere la sussistenza dello stato di abbandono.
La valutazione de qua non può esaurirsi in una statica fotografia della situazione attuale, ma deve necessariamente proiettarsi nel futuro, assumendo la forma di un rigoroso giudizio prognostico volto a stabilire se l'incapacità genitoriale sia tendenzialmente irreversibile e non recuperabile entro un arco temporale compatibile con le ineludibili esigenze di crescita e di stabilità del minore.
Al riguardo devono tenersi in debito conto due fattori. In primo luogo, l'impossibilità di prevedere un recupero delle competenze genitoriali in tempi ragionevoli, stante l'interesse preminente del minore a non subire gli effetti pregiudizievoli di una prolungata incertezza e instabilità. In secondo luogo, la valutazione deve essere ancorata a fatti gravi, precisi e specificamente dimostrati, idonei a comprovare un reale e attuale pregiudizio per il minore
(esclusi i giudizi sommari di inidoneità, non potendo la declaratoria di adottabilità fondarsi su anomalie caratteriali o su patologie, anche di natura psichica, dei genitori che non si traducano, in concreto, in un'incapacità irreversibile di allevare ed educare i figli senza arrecare loro un danno grave).
Alla declaratoria di adottabilità peraltro deve giungersi verificando che siano stati esperiti, e siano falliti, tutti gli interventi di sostegno volti a rimuovere le cause del disagio familiare.
4 Ciò posto, la decisione del Tribunale per i Minorenni di Catania di dichiarare lo stato di adottabilità del minore (essendo nelle more diventa maggiorenne Persona_1 Per_3 la sorella maggiore di ) giunge al termine di un percorso giudiziario estremamente Per_1
lungo e complesso, avviato sin dal 2016, nel corso del quale sono stati posti in essere innumerevoli tentativi di sostegno e recupero delle capacità genitoriali dei sig.ri e Parte_1
tutti rivelatisi infruttuosi. Pt_2
La storia processuale, meticolosamente ricostruita nella sentenza di primo grado, evidenzia come le istituzioni (servizi sociali di diversi comuni, Servizi di Psicologia e
Neuropsichiatria Infantile, Consultorio Familiare ed EMI Equipe multidisciplinare integrata Contr dell' abbiano profuso ogni sforzo per preservare il nucleo familiare e consentire ai genitori di superare le proprie gravi criticità. Sono stati disposti percorsi di sostegno alla genitorialità, collocamenti in comunità per i minori, incontri in spazio neutro e supporti psicologici individuali. Questi in particolare gli interventi attivati: servizi sociali dei Comuni di , e : indagini socio-familiari, educativa domiciliare, monitoraggio;
Per_4 Per_5 Per_6
Consultorio Familiare di Giarre: sostegno alla genitorialità; DSM di : presa Persona_7
in carico della madre per problematiche psichiche;
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
(NPI): presa in carico dei minori per problematiche cognitive e sanitarie. Comunità
Alloggio 'Laura' e 'Elios': collocamento temporaneo dei minori;
Spazio Neutro: incontri protetti genitori-figli (poi sospesi); valutazioni psicologiche e decisione Controparte_3
finale sugli incontri. Famiglie affidatarie: accoglienza stabile e sostegno terapeutico. Queste invece le relazioni acquisite: SS MI (17.01.2017, 09.03.2011, 04.04.2017, 21.11.2017,
02.07.2018, 09.08.2018, 18.06.2019, 17.07.2019, 09.10.2019, 16.03.2020, 02.09.2020,
25.05.2022); SS Riposto (03.09.2018, 29.01.2019, 25.02.2021); Comunità 'Laura'
(26.10.2017, 02.02.2018, 20.04.2018, 19.02.2019). Comunità (27.01.2018, CP_4
23.03.2018); Consultorio Familiare di Giarre (28.02.2018, 04.02.2019, 22.02.2021,
26.05.2022). Servizio NPI (13.03.2016, 28.08.2018, 07.09.2018, 21.05.2019, 13.08.2019,
24.05.2022). (09.11.2022). Controparte_3
Come correttamente rilevato dal primo giudice, tali interventi non hanno prodotto alcun cambiamento significativo e stabile, ma hanno, al contrario, fatto emergere l'irrimediabile inadeguatezza di entrambi i genitori a prendersi cura in modo responsabile e protettivo dei propri figli. Al riguardo si consideri che la responsabilità dei genitori nell'inadempimento
5 delle prescrizioni impartite o il rifiuto ingiustificato delle misure di supporto offerte dai servizi sociali costituiscono elementi di decisiva importanza nella formulazione del giudizio prognostico.
Fondamentale al riguardo risulta essere la relazione della Equipe Multidisciplinare Integrata dell'Asp del 9/11/2022, relazione che descrive un quadro di grave e consolidata inidoneità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, le cui rispettive carenze, pur manifestandosi con modalità differenti, concorrono a determinare una condizione di serio e non transeunte pregiudizio per l'equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori . Per_3 Per_1
Quanto alla posizione della , l'EMI evidenzia un quadro personologico Parte_2 connotato da significative fragilità sul piano psichico, che hanno richiesto in passato provvedimenti sanitari coattivi e che tuttora risentono di una scarsa aderenza al percorso terapeutico per difetto di consapevolezza di malattia. A ciò si aggiunge una pregressa storia di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, con condotte di particolare nocumento quali il coinvolgimento della figlia minore nelle attività di acquisto. La condotta della madre è stata inoltre caratterizzata da una profonda instabilità, culminata in episodi gravemente pregiudizievoli come la fuga con i figli e l'interruzione della loro frequenza scolastica, nonché dall'esposizione dei minori a contesti relazionali confusi e inadeguati.
Sul piano della relazione educativa, dalla citata relazione emerge una sistematica inversione dei ruoli genitore-figlio, avendo la stessa gravato la prole, ed in particolare la figlia Per_3
di compiti di accudimento e sostegno emotivo del tutto incongrui rispetto alla minore età.
Tale dinamica disfunzionale si accompagna a una percezione dei figli come meri oggetti di possesso, denotando una profonda incapacità di riconoscere e rispettare la loro alterità, i loro bisogni e la loro volontà. Tale incapacità si è manifestata in reiterate condotte intrusive e non rispettose del netto rifiuto espresso dai minori, concretizzatesi in episodi che i figli hanno vissuto con sentimenti di oppressione e angoscia. Infine, l'atteggiamento costantemente oppositivo e non collaborativo con i servizi territoriali ha vanificato ogni percorso di sostegno alla genitorialità, dimostrando l'indisponibilità della genitrice a intraprendere un percorso di cambiamento significativo.
Quanto alla posizione di , pur a fronte di una maggiore consapevolezza, la Parte_1
relazione EMI delinea una figura genitoriale connotata da marcata passività e da una sostanziale incapacità di esercitare una funzione protettiva autonoma ed efficace. Nella
6 relazione si evidenzia come il suo agire appare costantemente subordinato alla figura dell'ex coniuge, con la quale permane un legame invischiato che lo porta a porre sistematicamente in secondo piano i bisogni primari dei figli. Tale contegno si traduce in una grave omissione del proprio ruolo tutelante, come palesatosi in occasione di episodi di invasione della sfera personale dei figli da parte della madre, durante i quali il padre ha mantenuto un atteggiamento inerte, non intervenendo in modo risolutivo a difesa della prole. In conclusione - si afferma - il padre risulta esser una figura percepita distaccata e del tutto secondaria rispetto a quella materna, priva di un autonomo e significativo spessore relazionale.
1. Sull'appello della sig.ra (proc. n. 437/2024) Parte_2
Alla luce di quanto sopra evidenziato le censure mosse dall'appellante appaiono palesemente infondate e del tutto parziali. La difesa della si concentra su una Pt_2 singola frase pronunciata dal minore in un'audizione del 2021 ("mi dispiace non vedere i miei genitori naturali"), estrapolandola dal contesto e omettendo di confrontarsi con la conclamata e persistente incapacità genitoriale della stessa, ampiamente documentata in atti.
L'istruttoria viceversa, come detto, ha fatto emergere un quadro di grave e perdurante disfunzionalità. Invero la storia personale della appare connotata da disturbi Pt_2 psichiatrici (con sospetto diagnostico di disturbo bipolare e due TSO), abuso di alcool e uso occasionale di sostanze, con una generale incapacità di gestire la propria vita in modo stabile e responsabile e ciò anche con rifermento all'attualità (vedi relazione servizi sociali
Giarre del 13/6/2025 su ). Parte_2
Ma l'elemento che più di ogni altro svela l'inadeguatezza della madre e la sua totale noncuranza per il benessere psicofisico del figlio è la condotta di eccezionale gravità posta in essere quando, dopo aver trovato lavoro nei pressi dell'abitazione della famiglia affidataria, ha iniziato ad infastidire il minore. Come riferito dal tutore e confermato dagli affidatari, la si appostava, pedinava il bambino e gli urlava dal balcone, creandogli Pt_2 profondo disagio, imbarazzo e paura, al punto da sconvolgere la sua quotidianità e minare la serenità faticosamente raggiunta (vedi altresì verbale 12 marzo 2025 audizione affidati e ascolto minore). Tale comportamento, cessato solo a seguito di un decreto del Tribunale, dimostra una radicale incapacità di comprendere i bisogni del figlio e di rispettare le regole
7 poste a sua tutela, confermando la correttezza della valutazione del primo giudice.
Le argomentazioni dell'appellante, pertanto, non scalfiscono minimamente il solido impianto motivazionale della sentenza impugnata, che si fonda su anni di osservazione e interventi fallimentari. Impianto che risulta valido anche alla luce della relazione di aggiornamento resa dai servizi sociali di Giarre del 13.6.2025, che conferma il carattere autocentrato della donna e l'incapacità di rispondere ai bisogni affettivi dei figli.
2. Sull'appello del sig. (proc. n. 425/2024) Parte_1
Anche l'appello del , sebbene articoli una difesa volta a differenziare la propria Parte_1
posizione da quella della ex coniuge, non merita accoglimento. È pur vero che la figura del appare, in alcuni frangenti, meno platealmente disfunzionale di quella materna. Parte_1
Tuttavia, una lettura attenta degli atti processuali rivela una carenza genitoriale altrettanto grave, seppur manifestatasi con modalità diverse.
Il tutore del minore ha invero efficacemente descritto il comportamento del padre: quello di chi "è stato a guardare", una condotta omissiva e di acquiescenza che si è tradotta in una totale incapacità di proteggere i figli dalle problematiche della madre, sia durante la convivenza sia successivamente. Il non si è mai attivato concretamente per Parte_1 costruire una progettualità alternativa e sicura per i figli, né ha saputo tutelare Per_1
durante i gravi episodi di disturbo posti in essere dalla madre, di fatto condividendone la responsabilità per non esservisi opposto.
Inoltre, la sua inadeguatezza si manifesta anche sul piano pratico e dell'accudimento. Il minore è affetto da una patologia genetica che ha richiesto un delicato intervento Per_1 chirurgico ai tendini di Achille. Tale intervento, fondamentale per la sua qualità di vita e socializzazione, è stato possibile solo grazie alla diligenza e alla cura della famiglia affidataria, dopo l'inserimento del bambino presso di loro (vedi verbale 12 marzo 2025 audizione affidati). Il padre, pur essendo a conoscenza della patologia, non ha mai dimostrato di potersi far carico in modo adeguato di una necessità sanitaria così complessa, confermando una carenza strutturale nel provvedere ai bisogni primari del figlio.
Pertanto, anche la capacità genitoriale del deve ritenersi, alla luce dell'intera Parte_1 istruttoria, gravemente e irrimediabilmente compromessa.
Né sul punto elementi favorevoli possono trarsi dalla relazione dei socio ambientale acquisita dalla Corte. Dalla relazione del 17 luglio 2025, redatta dall'Assistente Sociale della
8 Cooperativa Aurora e trasmessa dal Servizio Sociale del Comune di , emergono scarsi Per_4
e non decisivi elementi a favore di un possibile recupero delle capacità genitoriali del signor
, a fronte di criticità strutturali e persistenti che ne inficiano la funzione. A Parte_1
fronte della manifesta volontà del figlio di restare con la famiglia affidataria, il si Parte_1 oppone "categoricamente" alla possibilità che venga adottato. Le sue motivazioni non sono incentrate sul benessere attuale e futuro del minore, ma su principi astratti e autoreferenziali: la volontà di fargli mantenere "il suo cognome, le sue origini familiari, la sua identità genealogica". Tale posizione dimostra una mancata elaborazione della situazione e un'incapacità di porre l'interesse concreto del figlio alla stabilità affettiva e giuridica al di sopra delle proprie rivendicazioni identitarie.
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Ciò posto, va dato atto della situazione attuale del minore . L'audizione del Per_1
minore e degli affidatari, svolta da questa Corte in data 12 marzo 2025, offre un quadro decisivo per la conferma della sentenza appellata.
, oggi quindicenne, è un ragazzo sereno, ben inserito nel contesto scolastico e Per_1
sociale, con un profitto discreto e progetti per il suo futuro. Ha un legame profondo e positivo con i genitori affidatari, con cui vive stabilmente da giugno 2017, ovvero da ben otto anni. Questa famiglia rappresenta ormai il suo centro stabile degli affetti e della propria esistenza. La sua volontà, espressa con chiarezza e consapevolezza a questa Corte, è inequivocabile: "io mi trovo molto bene in questa famiglia e voglio restare con loro".
Al contempo, ha manifestato una netta distinzione nei suoi sentimenti verso i Per_1 genitori biologici: "Oggi mi piacerebbe vedere mio padre, mentre non mi farebbe piacere mia madre". Questa dichiarazione, resa da un adolescente capace di discernimento, conferma da un lato la negatività del rapporto con la figura materna, segnato da ricordi di uso di droghe e da recenti comportamenti persecutori, e dall'altro un residuo legame affettivo con la figura paterna, non percepita come minacciosa (elementi questi che saranno valorizzati da qui a breve allorché si tratterà della possibilità per il padre, e non anche per la madre. Di mantenere rapporti con il figlio nonostante la conferma dello stato di adottabilità).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la dichiarazione dello stato di adottabilità si palesa come l'unica soluzione conforme al preminente interesse del minore. Il diritto del fanciullo a
9 crescere nella propria famiglia d'origine, sancito dall'art. 1 della L. 184/1983, non è assoluto e recede di fronte all'accertata e irreversibile incapacità dei genitori di assicurargli le cure,
l'educazione e l'affetto necessari per un armonico sviluppo psico fisico. La dichiarazione di adottabilità, in questo caso, non è una sanzione per il e la , ma la presa Parte_1 Pt_2
d'atto, dopo un lunghissimo percorso, che ogni possibilità di recupero è preclusa e che l'unica via per garantire ad un futuro stabile e sereno è quella recidere i rapporti Per_1 con la famiglia d'origine.
Ciò detto, va esclusa la possibilità chiesta da entrambi gli appellanti in via subordinata di procedere ad un'adozione “mite”. Condivide questa Corte l'orientamento secondo cui il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l.
n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione "piena" (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante.
Ne consegue che nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44, lett. d), l. adozione
(così Cassazione civile Sez. 1, Ordinanza n. 21024 del 01/07/2022, nonché Cassazione civile sez. I, 01/03/2023, n.6188; ed ancora Corte App Lecce sentenza n. 21/2023, del
05/07/2023).
Va infine esaminato il motivo d'appello con il quale il ha chiesto in via Parte_1 subordinata di mantenere i rapporti con . Al riguardo va tenuto conto della Per_1
giurisprudenza formatasi in tema di c.d. adozione aperta, e ciò prendendo innanzitutto le mosse dall'art. 27, comma 3, della Legge n. 184/1983, norma che, nella sua formulazione letterale, dispone: con l'adozione "cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali".
Ebbene, per lungo tempo, tale disposizione è stata interpretata in senso assoluto, come un precetto volto a recidere ogni legame, sia giuridico che di fatto, tra l'adottato e il suo nucleo familiare biologico. Laddove la ratio di tale impostazione era individuata nell'esigenza di
10 assicurare al minore, dichiarato in stato di abbandono, una "rinascita" in un nuovo contesto familiare, libero da interferenze e turbative potenzialmente derivanti dal passato, e di garantire alla famiglia adottiva la massima serenità nel proprio compito educativo.
Sennonché, l'interpretazione rigida che precede si è progressivamente scontrata con la crescente consapevolezza, maturata a livello normativo e giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale maturata a livello normativo e giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, della centralità del "preminente interesse del minore", interesse che non può essere definito in astratto, bensì in concreto, tenendo conto della specifica e irripetibile situazione personale di ogni bambino o ragazzo, il tutto tenendo conto che la di lui identità personale si radica anche nel suo passato e nelle sue relazioni affettive.
Un punto di svolta fondamentale nella direzione favorevole all'apertura di contatti con la famiglia di origine pur in presenza di una conclamata situazione di abbandono, è rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 2023. Con tale pronuncia, il Giudice delle leggi, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3, L. 184/1983, ne ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata che risolve l'odierna questione in senso possibilista.
La Consulta ha operato una distinzione all'interno della generica nozione di "rapporti" cui la norma fa riferimento: tra rapporti giuridico-formali e rapporti di natura socio-affettiva (o
"di fatto"). Quanto ai primi, la Corte non dubita che la cessazione di questi legami è un effetto necessario, inderogabile e assoluto dell'adozione piena. L'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e perde ogni vincolo di parentela con la famiglia d'origine. Quanto ai secondi (rapporti di natura socio-affettiva o "di fatto”) la Corte afferma viceversa non esser la cessazione la automatica ed inderogabile, avendo il giudice ha il potere-dovere di verificare se, nel caso concreto, la recisione di tali legami corrisponda effettivamente al preminente interesse del minore (sul punto cfr Corte d'Appello di
Bologna, sentenza n. 924 del 27 Maggio 2025).
In particolare, Corte Cost. 183/2023 ha statuito che la presunzione di recisione dei rapporti di fatto può e deve essere vinta qualora emerga "(...) la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio." E sempre che sussista l'interesse dell'adottato a
11 non subire l'ulteriore trauma di una rottura affettiva e a preservare una linea di continuità con il proprio passato, quale "importante tassello della sua identità", diventa preminente.
Tale orientamento non è rimasto isolato, avendo infatti la successiva giurisprudenza di legittimità recepito e applicato tali principi. Il riferimento è a Corte di cassazione n. 10278 del 2024, laddove la Suprema corte ha chiarito che la valutazione circa l'opportunità di mantenere i legami socio-affettivi non è relegata alla sola fase finale della pronuncia di adozione, ma deve informare l'intero procedimento, a partire dalla stessa dichiarazione di adottabilità. La Cassazione ha invero affermato che, una volta dichiarato lo stato di adottabilità, i provvedimenti da assumere ai sensi dell'art. 19 L. 184/1983 ("ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore") devono essere modulati tenendo conto di tale evoluzione interpretativa;
statuendo altresì che, se l'interesse del minore lo richiede, il giudice può disporre la continuazione dei contatti con figure significative della famiglia d'origine già in questa fase, senza che ciò sia incompatibile con la dichiarazione di adottabilità.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, questa corte ritiene di rigettare la richiesta di prosecuzione dei contatti con il padre biologico non sussistendo elementi idonei per vincere la presunzione di recisione dei rapporti di fatto, e ciò nonostante la contraria volontà del minore raccolta in sede di ascolto. A tale conclusione si giunge ritenendo negativa (in base a quanto precede) la presenza del padre nella nuova vita del minore alla luce del nuovo equilibrio dallo stesso nelle more raggiunto (ciò trova conferma nella relazione redatta dall'EMI in data 9/11/2022, laddove, in relazione ai minori, conclude affermando che “nel caso che ci occupa è necessario accogliere la volontà di e Per_3
di non voler incontrare i genitori naturali, poiché questo potrebbe turbare il loro Per_1 benessere e minare quell'equilibrio che con grande fatica hanno raggiunto”)
Le spese di lite, stanti le ragioni del rigetto nella delicata materia, non riferibile a specifiche scelte e condotte degli appellanti, vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, Sezione per i Minorenni, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 69/2024 del Tribunale per i Minorenni di Catania, così provvede:
12 conferma la sentenza impugnata n. 69/2024 del Tribunale per i Minorenni di Catania, che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore , nato ad [...] il Persona_1
24.11.2010.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si oscurino i dati personali in caso di diffusione.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
IM ES
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