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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 5216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5216 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16644/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16644/2025
avente per oggetto: interdizione promossa da:
, elettivamente domiciliato in Vicolo Mungis 14, Orbassano, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. GIRARDI NOEMIADELE in forza di procura in atti.
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 senza ministero di difesa.
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 'dichiarare l'interdizione, o in subordine, l'inabilitazione, della Sig.ra
[...]
, C.F. , nata a [...], il [...], residente a [...] C.F._1
Portula, 16 e conseguentemente nominare in qualità di tutore dapprima provvisorio e successivamente
pagina 1 di 4 definitivo dell'interdicenda Sig.ra , C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._1
22/10/1934, residente a [...] il di lui nipote, Sig. , C.F.: Parte_1
, nato a [...], il [...], residente a [...]'. C.F._2
Per parte resistente-contumace
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/09/2025 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai Controparte_1 propri interessi perché affetta da: disturbo neurocognitivo maggiore di grado severo a genesi vascolare.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda in data 23/10/2025 ed all'esito, ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un tutore provvisorio, nominava il ricorrente tutore provvisorio della persona interdicenda;
rimetteva la causa Parte_1 al Giudice delegante per gli ulteriori incombenti.
Il Giudice, non ritenendo necessario svolgere ulteriore attività istruttoria, assegnava alle parti termine perentorio fino al 21/11/2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni delle parti.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato dal G.I.
*** La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da: disturbo Controparte_1 neurocognitivo maggiore di grado severo a genesi vascolare con BPSD, necessita di aiuto e supervisione nella ADL e IADL, e da disorientamento nel tempo e nello spazio, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. referto dott.ssa . Per_1
Dalla narrazione in ricorso è inoltre emerso che lo stato di salute dell'interdicenda sia peggiorato nel corso degli anni al punto che, a causa di una totale perdita di autonomia e della necessità di una assistenza continua, si è reso necessario ricoverarla presso la Residenza Sanitaria Assistenza 'Senior
Residence' in Torino.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
pagina 2 di 4 La parte interdicenda, infatti, non ha saputo rispondere a nessuna delle domande che le venivano poste, incluse quelle relative alle sue generalità, confermando la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta.
Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, Controparte_1 escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414
c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
La nomina del tutore è rimessa al Giudice Tutelare.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di , nata a [...], il [...] e Controparte_1 residente in [...];
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/11/2025.
IL PRESIDENTE REL.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16644/2025
avente per oggetto: interdizione promossa da:
, elettivamente domiciliato in Vicolo Mungis 14, Orbassano, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. GIRARDI NOEMIADELE in forza di procura in atti.
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 senza ministero di difesa.
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 'dichiarare l'interdizione, o in subordine, l'inabilitazione, della Sig.ra
[...]
, C.F. , nata a [...], il [...], residente a [...] C.F._1
Portula, 16 e conseguentemente nominare in qualità di tutore dapprima provvisorio e successivamente
pagina 1 di 4 definitivo dell'interdicenda Sig.ra , C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._1
22/10/1934, residente a [...] il di lui nipote, Sig. , C.F.: Parte_1
, nato a [...], il [...], residente a [...]'. C.F._2
Per parte resistente-contumace
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/09/2025 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai Controparte_1 propri interessi perché affetta da: disturbo neurocognitivo maggiore di grado severo a genesi vascolare.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda in data 23/10/2025 ed all'esito, ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un tutore provvisorio, nominava il ricorrente tutore provvisorio della persona interdicenda;
rimetteva la causa Parte_1 al Giudice delegante per gli ulteriori incombenti.
Il Giudice, non ritenendo necessario svolgere ulteriore attività istruttoria, assegnava alle parti termine perentorio fino al 21/11/2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni delle parti.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato dal G.I.
*** La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da: disturbo Controparte_1 neurocognitivo maggiore di grado severo a genesi vascolare con BPSD, necessita di aiuto e supervisione nella ADL e IADL, e da disorientamento nel tempo e nello spazio, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. referto dott.ssa . Per_1
Dalla narrazione in ricorso è inoltre emerso che lo stato di salute dell'interdicenda sia peggiorato nel corso degli anni al punto che, a causa di una totale perdita di autonomia e della necessità di una assistenza continua, si è reso necessario ricoverarla presso la Residenza Sanitaria Assistenza 'Senior
Residence' in Torino.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
pagina 2 di 4 La parte interdicenda, infatti, non ha saputo rispondere a nessuna delle domande che le venivano poste, incluse quelle relative alle sue generalità, confermando la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta.
Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, Controparte_1 escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414
c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
La nomina del tutore è rimessa al Giudice Tutelare.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di , nata a [...], il [...] e Controparte_1 residente in [...];
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/11/2025.
IL PRESIDENTE REL.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4