TRIB
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/11/2024, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario dott. Pier Maria Carà ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 176/2017 promossa da nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Caterina Galati Rando;
-Attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso per procura in atti, dall'Avv. Doriana P.IVA_1
Saraniti;
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Parisi;
P.IVA_2
- convenuti
E NEI CONFRONTI DI in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Verona alla via
Lungadige Cangrande n. 16, P.I. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Carlo Bucolo
- terza chiamata
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'1.2.2017, ha Parte_1
convenuto in giudizio il e al fine di sentirli Controparte_1 Controparte_2 condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del fatto dannoso occorsole in data 18.12.2014.
A sostegno della domanda, l'attrice ha esposto che, trovandosi a percorrere, quale pedone, la Via Ugo La Malfa del Comune di , giunta CP_1
all'intersezione di detta via con la Via A. De Curtis, sarebbe inciampata in un profondo tombino/buca poco visibile a causa della scarsa illuminazione e perchè ricolmo di acqua e non segnalato.
Ha precisato altresì: a) di essere stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Cannizzaro” di Catania ove è stata diagnosticata “frattura scomposta all'epifisi distale del radio sinistro”; b) di esserle residuati postumi quantificati nella CTP in atti a firma della Dott.ssa ; c) di avere, con Per_1 diffida, richiesto il risarcimento del danno al che ha replicato: Controparte_1
“il sinistro è conseguenza dei lavori effettuati dall' ” e che conseguentemente CP_2
ha trasmesso richiesta di risarcimento anche alla , note rimaste tutte prive CP_2
di fattivo riscontro.
Pertanto, l'attore così ha concluso: “In via preliminare, ed in relazione alle difese avversaria, per i motivi meglio specificati in narrativa, disporre di chiamare in causa gli eventuali altri gestori che possano aver potuto causare il danni, autorizzando lo spostamento della prima udienza, anche ai sensi dell'art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito, ritenere e dichiarare che il sinistro di cui in premessa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del Convenuto Comune di Troia, Ente proprietario della strada e della convenuta società - per l'effetto, condannare i convenuti, in persona CP_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento, in favore dell'odierna istante, dei danni tutti subiti dalla medesima, come sopra accertati e calcolati utilizzando gli importi per la liquidazione del danno biologico 2016-2017 aggiornati con il D.M. 19 luglio 2016, pubblicato nella G.U. Serie generale n. 189 del 13.8.2016 e determinati in pag. 2/9 euro 11.710,15, dovuti per la causale di cui in premessa, ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore rispetto a quella indicata, che verrà ritenuta conforme a giustizia e dovuta per la detta causale in esito all'istruzione della causa.” Voglia l'ill.mo
Tribunale civile di Enna accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civile, la responsabilità di per il sinistro occorso al Sig. Condannare, CP_4 Per_2 per l'effetto, la suddetta convenuta al pagamento della complessiva somma di € CP_4
25.025,85 o di quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore”.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda attorea Controparte_2
deducendo l'assenza di responsabilità in capo alla medesima, poiché, tra l'altro,
l'obbligo di custodire e tenere in buono stato manutentivo la sede stradale incombe esclusivamente in capo all'ente proprietario ed in subordine per essere il sinistro conseguenza della condotta attorea.
Indi così ha concluso: “1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell'odierna deducente per carenza di legittimazione passiva della stessa e perché infondata in fatto e in diritto. 2) In ogni caso, riconoscere e dichiarare che il sinistro lamentato dall'attrice e le sue conseguenze sono imputabili al gestore della rete telefonica e/o al e/o alla stessa e Controparte_1 Parte_1 conseguentemente rigettare, in tutto o in parte, le avverse domande anche ai sensi dell'art. 1227 C.C”
Costituitosi in giudizio, il preliminarmente ha chiesto di Controparte_1
chiamare in causa la compagnia che assicura l'ente per i danni verso terzi, e nel merito ha contestato la domanda attorea per assenza di responsabilità a proprio carico e così ha concluso: “in rito, in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269
c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo
[...]
, con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. CO
16, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito e in via principale, accertare l'insussistenza di una situazione di pericolo occulto, insidia o trabocchetto nel
pag. 3/9 contesto narrato dall'attrice; dichiarare che l'evento lesivo di cui in narrativa si è verificato per responsabilità e colpa esclusiva della sig.ra e per l'effetto, Parte_1 rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- in via subordinata e sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea: 1) accertare e dichiarare, secondo equità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 c.p.c., l'entità dei danni riportati in seguito al sinistro per cui è causa dalla
Sig.ra 2) Dichiarare il terzo Parte_1 CO
, tenuto a manlevare e tenere integralmente indenne il da
[...] Controparte_1 qualsiasi pretesa pecuniaria avanzata da parte attrice e per l'effetto condannarlo a rifondere al quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attrice.” Controparte_1
Autorizzata la chiamata in garanzia, si è costituito in giudizio la
[...]
la quale ha contestato la domanda Controparte_6
attorea, deducendo comunque l'esistenza di una franchigia contrattuale pari ad
€ 3.500,00 e così ha concluso: “dire e dichiarare la domanda di risarcimento spiegata dall'attrice assolutamente infondata sia in fatto che in diritto - oltre che del tutto carenti di prova - e, pertanto, rigettarle de plano, con vittoria di spese e compensi. In subordine, dire e dichiarare i danni subiti dalla causati da sua colpa concorrente, Pt_1 graduando il concorso secondo equità. In ulteriore ed estremo subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande in punto di an, preliminarmente dire e dichiarare
l'odierna deducente tenuta solo per le somme eccedenti la franchigia di cui alla polizza invocata e, comunque, dirle e dichiararle solo parzialmente ed in minima parte accolte in punto di quantum con ogni conseguente provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio.”
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prove testimoniali e CTU medico legale, le parti all'udienza dell'11.7.2024 hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice, inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c. sulla responsabilità da cose in custodia, è fondata e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
pag. 4/9 È noto che tale forma di responsabilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha natura di responsabilità oggettiva (ex pluribus, Cass. 4279/2008; Cass.
25243/2006; Cass. 376/2005; Cass. 21684/2005), o comunque di colpa presunta
(ex pluribus, Cass. 3651/2006; Cass. 6767/2001; Cass. 8997/1999), in quanto prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode.
È altrettanto noto, oltre che pacifico in giurisprudenza, che, per caso fortuito, deve intendersi non solo l'accadimento assolutamente eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, ma anche la stessa condotta del danneggiato (ex pluribus, Cass.
5326/2005; Cass. 11264/95; Cass. 1947/94), la quale, incidendo sul nesso di causalità, elidendolo, vale ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.
La funzione della norma è, infatti, quella di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorché tali danni scaturiscano da una concreta mala gestio del custode, con la conseguenza che una responsabilità ex art. 2051 c.c. non può essere invocata allorché la cosa rappresenti la mera occasione del danno.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di danno cagionato da cattiva manutenzione del manto stradale in custodia, ha indicato con chiarezza come l'onere del danneggiato sia “dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”.
In altri termini, “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile” (ex pluribus: Cass. 15761/2016; Cass.
23919/2013). pag. 5/9 Orbene, nel caso di specie, facendo applicazione dei superiori principi, si deve ritenere accertata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., quale ente deputato alla custodia e manutenzione della strada, escludendo la responsabilità della proprietaria del pozzetto che all'epoca dei CP_2
fatti non presentava alcun difetto e che di per sé non ha provocato, né avrebbe potuto provocare alcun danno all'attrice.
Ed invero, l'istruttoria ha dimostrato (testi del convenuto) che il CP_1
tombino si trovava a quota inferiore rispetto al manto stradale, mentre il teste di parte attrice ha confermato di avere soccorso la dopo la Testimone_1 Pt_1
caduta e che la strada non era ben illuminata e il tombino non visibile, perché sottomesso rispetto al manto stradale, sì da provocare un dislivello.
Pertanto, mentre la ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante, il Pt_1
convenuto non ha fornito la prova del caso fortuito, ovvero la prova CP_1 liberatoria della responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c., né è emerso alcun profilo di negligenza in capo alla danneggiata rilevante ai sensi dell'art. 1227 c. 1
c.c.
A tal proposito, prive di pregio sono a parere di questo Giudice tutte le contestazioni, meramente allegate e non provate, in ordine alla rilevanza causale del comportamento colposo dell'attrice in difetto di riscontro probatorio in tal senso.
La prova testimoniale anzi ha chiarito la impossibilità di avvedersi, con l'ordinaria diligenza, della buca che ha cagionato il sinistro, a nulla valendo il fatto che si trovasse vicino casa dell'attrice, ben potendo la medesima non conoscere esattamente tutta la sede stradale posta nelle vicinanze della propria abitazione.
Da tali osservazioni deriva che può ritenersi provato l'an debeatur e il sinistro deve essere imputato all'omissione di custodia diligente della strada da parte del convenuto, ex art. 2051 c.c. CP_1
pag. 6/9 In ordine alla quantificazione dei danni patiti dall'attore vengono in rilievo danni di natura sia patrimoniale sia non patrimoniale.
Orbene, con riferimento ai danni di natura patrimoniale, sono documentate in atti spese mediche, ritenute congrue dal CTU nominato Dott. per Per_3
complessivi euro 1.812,68.
Con riferimento ai danni non patrimoniali, questo Giudice ritiene di fare proprie le conclusioni, immuni da vizi logici e suffragate da condivisibili argomentazioni, raggiunte dal C.T.U. medico.
Il nominato C.T.U. medico-legale ha accertato con chiarezza la sussistenza del nesso causale tra l'evento dedotto in giudizio e le lesioni riportate dall'attrice e la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, riconoscendo un danno biologico da inabilità temporanea di complessivi giorni 40 al 75%, 40 giorni al
50%, riscontrando altresì un danno biologico da invalidità permanente pari al
3%.
Per la liquidazione del danno, nel caso a mani accertato nella misura del 3%, quindi compreso tra l'1% ed il 9%, vanno applicati i parametri tabellari equitativi di cui alla legge 57/2001, aggiornati da ultimo con il D.M. 16.07.2024 pubblicato in G.U. n. 173 del 25/07/2024 ; infatti, tali parametri si riferiscono a lesioni di lieve entità e pertanto, il danno biologico permanente va quantificato in base all'età dell'attrice al momento del fatto (anni 64) in euro 2.489,50 (valore punto base € 947,30 ), mentre il danno biologico temporaneo va determinato, considerato l'importo di € 55,24 pro die, in € 1.657,20 per i 40 giorni di ITP al 75%, in € 1104,80 per i 40 giorni di ITP al 50%, e così, in totale, € 5251,50.
Detti importi, trattandosi di valori liquidati all'attualità, devono essere devalutati alla data del fatto (18.12.2014), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, sino al deposito della pag. 7/9 presente sentenza. Sono, altresì, dovuti gli interessi legali da calcolarsi dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Quanto al danno patrimoniale, ovvero al rimborso delle spese mediche sostenute e correlate alle lesioni determinate dal sinistro, alla luce delle condivisibili considerazioni espresse dal CTU, e sulla base della documentazione in atti, le stesse possono essere riconosciute nella misura di €
1812,68; su detta somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il pertanto, deve, essere condannato a risarcire all'attrice il Controparte_1
danno patrimoniale e non patrimoniale subito in occasione del sinistro verificatosi in in data 18.12.2014, complessivamente quantificato in euro CP_1
7064,18 con la devalutazione, rivalutazione ed interessi come sopra analiticamente specificato.
Inoltre, va accolta la domanda di garanzia formulata dal Controparte_1
ritenendosi interamente operante la polizza che prevede pur tuttavia, come dedotto dalla compagnia assicurativa, la franchigia di € 3.500,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e tenuto conto della natura e del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, della condotta delle parti e delle questioni trattate, vengono liquidate d'ufficio sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014, aggiornati, in complessivi euro 2.640,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
il pagamento di esse va disposto a carico del che dovrà essere tenuto indenne, anche Controparte_1
per le spese di lite, dalla Controparte_6
Vanno invece compensate, tenuto conto dell'andamento del processo, le spese tra e la e tra il e la Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 [...]
Controparte_6
pag. 8/9 Le spese ed i compensi della CTU, già liquidati con separato decreto, in favore del nominato dott. devono essere poste ad integrale e Controparte_7 definitivo carico della Controparte_6
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ogni altra questione assorbita,
- dichiara la responsabilità esclusiva del in ordine all' evento Controparte_1 occorso il 18.12.2014 a e per l'effetto lo condanna al risarcimento Parte_1
dei danni subiti dall'attrice quantificati in € 7064,18, oltre interessi come descritti in parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna la Controparte_6
a tenere indenne il delle somme che quest'ultima deve
[...] Controparte_1 corrispondere in favore dell'attrice per effetto della sentenza al netto della franchigia di € 3.500,00 contrattualmente prevista;
- dichiara tenuta e condanna la Controparte_6
a tenere indenne il delle spese di lite in favore di parte
[...] Controparte_1
attrice che si liquidano in complessivi euro 2.640,00, oltre C.P.A. e IVA se dovuta e rimborso forfettario 15%;
- dichiara tenuta e condanna la Controparte_6
delle spese di Ctu liquidate con separato decreto.
[...]
Così deciso in Enna, il 20/11/2024
Il G.O.P.
(Dott. Pier Maria Cara')
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario dott. Pier Maria Carà ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 176/2017 promossa da nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Caterina Galati Rando;
-Attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso per procura in atti, dall'Avv. Doriana P.IVA_1
Saraniti;
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Parisi;
P.IVA_2
- convenuti
E NEI CONFRONTI DI in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Verona alla via
Lungadige Cangrande n. 16, P.I. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Carlo Bucolo
- terza chiamata
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'1.2.2017, ha Parte_1
convenuto in giudizio il e al fine di sentirli Controparte_1 Controparte_2 condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del fatto dannoso occorsole in data 18.12.2014.
A sostegno della domanda, l'attrice ha esposto che, trovandosi a percorrere, quale pedone, la Via Ugo La Malfa del Comune di , giunta CP_1
all'intersezione di detta via con la Via A. De Curtis, sarebbe inciampata in un profondo tombino/buca poco visibile a causa della scarsa illuminazione e perchè ricolmo di acqua e non segnalato.
Ha precisato altresì: a) di essere stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Cannizzaro” di Catania ove è stata diagnosticata “frattura scomposta all'epifisi distale del radio sinistro”; b) di esserle residuati postumi quantificati nella CTP in atti a firma della Dott.ssa ; c) di avere, con Per_1 diffida, richiesto il risarcimento del danno al che ha replicato: Controparte_1
“il sinistro è conseguenza dei lavori effettuati dall' ” e che conseguentemente CP_2
ha trasmesso richiesta di risarcimento anche alla , note rimaste tutte prive CP_2
di fattivo riscontro.
Pertanto, l'attore così ha concluso: “In via preliminare, ed in relazione alle difese avversaria, per i motivi meglio specificati in narrativa, disporre di chiamare in causa gli eventuali altri gestori che possano aver potuto causare il danni, autorizzando lo spostamento della prima udienza, anche ai sensi dell'art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito, ritenere e dichiarare che il sinistro di cui in premessa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del Convenuto Comune di Troia, Ente proprietario della strada e della convenuta società - per l'effetto, condannare i convenuti, in persona CP_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento, in favore dell'odierna istante, dei danni tutti subiti dalla medesima, come sopra accertati e calcolati utilizzando gli importi per la liquidazione del danno biologico 2016-2017 aggiornati con il D.M. 19 luglio 2016, pubblicato nella G.U. Serie generale n. 189 del 13.8.2016 e determinati in pag. 2/9 euro 11.710,15, dovuti per la causale di cui in premessa, ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore rispetto a quella indicata, che verrà ritenuta conforme a giustizia e dovuta per la detta causale in esito all'istruzione della causa.” Voglia l'ill.mo
Tribunale civile di Enna accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civile, la responsabilità di per il sinistro occorso al Sig. Condannare, CP_4 Per_2 per l'effetto, la suddetta convenuta al pagamento della complessiva somma di € CP_4
25.025,85 o di quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore”.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda attorea Controparte_2
deducendo l'assenza di responsabilità in capo alla medesima, poiché, tra l'altro,
l'obbligo di custodire e tenere in buono stato manutentivo la sede stradale incombe esclusivamente in capo all'ente proprietario ed in subordine per essere il sinistro conseguenza della condotta attorea.
Indi così ha concluso: “1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell'odierna deducente per carenza di legittimazione passiva della stessa e perché infondata in fatto e in diritto. 2) In ogni caso, riconoscere e dichiarare che il sinistro lamentato dall'attrice e le sue conseguenze sono imputabili al gestore della rete telefonica e/o al e/o alla stessa e Controparte_1 Parte_1 conseguentemente rigettare, in tutto o in parte, le avverse domande anche ai sensi dell'art. 1227 C.C”
Costituitosi in giudizio, il preliminarmente ha chiesto di Controparte_1
chiamare in causa la compagnia che assicura l'ente per i danni verso terzi, e nel merito ha contestato la domanda attorea per assenza di responsabilità a proprio carico e così ha concluso: “in rito, in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269
c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo
[...]
, con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. CO
16, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito e in via principale, accertare l'insussistenza di una situazione di pericolo occulto, insidia o trabocchetto nel
pag. 3/9 contesto narrato dall'attrice; dichiarare che l'evento lesivo di cui in narrativa si è verificato per responsabilità e colpa esclusiva della sig.ra e per l'effetto, Parte_1 rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- in via subordinata e sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea: 1) accertare e dichiarare, secondo equità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 c.p.c., l'entità dei danni riportati in seguito al sinistro per cui è causa dalla
Sig.ra 2) Dichiarare il terzo Parte_1 CO
, tenuto a manlevare e tenere integralmente indenne il da
[...] Controparte_1 qualsiasi pretesa pecuniaria avanzata da parte attrice e per l'effetto condannarlo a rifondere al quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attrice.” Controparte_1
Autorizzata la chiamata in garanzia, si è costituito in giudizio la
[...]
la quale ha contestato la domanda Controparte_6
attorea, deducendo comunque l'esistenza di una franchigia contrattuale pari ad
€ 3.500,00 e così ha concluso: “dire e dichiarare la domanda di risarcimento spiegata dall'attrice assolutamente infondata sia in fatto che in diritto - oltre che del tutto carenti di prova - e, pertanto, rigettarle de plano, con vittoria di spese e compensi. In subordine, dire e dichiarare i danni subiti dalla causati da sua colpa concorrente, Pt_1 graduando il concorso secondo equità. In ulteriore ed estremo subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande in punto di an, preliminarmente dire e dichiarare
l'odierna deducente tenuta solo per le somme eccedenti la franchigia di cui alla polizza invocata e, comunque, dirle e dichiararle solo parzialmente ed in minima parte accolte in punto di quantum con ogni conseguente provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio.”
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prove testimoniali e CTU medico legale, le parti all'udienza dell'11.7.2024 hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice, inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c. sulla responsabilità da cose in custodia, è fondata e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
pag. 4/9 È noto che tale forma di responsabilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha natura di responsabilità oggettiva (ex pluribus, Cass. 4279/2008; Cass.
25243/2006; Cass. 376/2005; Cass. 21684/2005), o comunque di colpa presunta
(ex pluribus, Cass. 3651/2006; Cass. 6767/2001; Cass. 8997/1999), in quanto prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode.
È altrettanto noto, oltre che pacifico in giurisprudenza, che, per caso fortuito, deve intendersi non solo l'accadimento assolutamente eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, ma anche la stessa condotta del danneggiato (ex pluribus, Cass.
5326/2005; Cass. 11264/95; Cass. 1947/94), la quale, incidendo sul nesso di causalità, elidendolo, vale ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.
La funzione della norma è, infatti, quella di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorché tali danni scaturiscano da una concreta mala gestio del custode, con la conseguenza che una responsabilità ex art. 2051 c.c. non può essere invocata allorché la cosa rappresenti la mera occasione del danno.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di danno cagionato da cattiva manutenzione del manto stradale in custodia, ha indicato con chiarezza come l'onere del danneggiato sia “dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”.
In altri termini, “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile” (ex pluribus: Cass. 15761/2016; Cass.
23919/2013). pag. 5/9 Orbene, nel caso di specie, facendo applicazione dei superiori principi, si deve ritenere accertata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., quale ente deputato alla custodia e manutenzione della strada, escludendo la responsabilità della proprietaria del pozzetto che all'epoca dei CP_2
fatti non presentava alcun difetto e che di per sé non ha provocato, né avrebbe potuto provocare alcun danno all'attrice.
Ed invero, l'istruttoria ha dimostrato (testi del convenuto) che il CP_1
tombino si trovava a quota inferiore rispetto al manto stradale, mentre il teste di parte attrice ha confermato di avere soccorso la dopo la Testimone_1 Pt_1
caduta e che la strada non era ben illuminata e il tombino non visibile, perché sottomesso rispetto al manto stradale, sì da provocare un dislivello.
Pertanto, mentre la ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante, il Pt_1
convenuto non ha fornito la prova del caso fortuito, ovvero la prova CP_1 liberatoria della responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c., né è emerso alcun profilo di negligenza in capo alla danneggiata rilevante ai sensi dell'art. 1227 c. 1
c.c.
A tal proposito, prive di pregio sono a parere di questo Giudice tutte le contestazioni, meramente allegate e non provate, in ordine alla rilevanza causale del comportamento colposo dell'attrice in difetto di riscontro probatorio in tal senso.
La prova testimoniale anzi ha chiarito la impossibilità di avvedersi, con l'ordinaria diligenza, della buca che ha cagionato il sinistro, a nulla valendo il fatto che si trovasse vicino casa dell'attrice, ben potendo la medesima non conoscere esattamente tutta la sede stradale posta nelle vicinanze della propria abitazione.
Da tali osservazioni deriva che può ritenersi provato l'an debeatur e il sinistro deve essere imputato all'omissione di custodia diligente della strada da parte del convenuto, ex art. 2051 c.c. CP_1
pag. 6/9 In ordine alla quantificazione dei danni patiti dall'attore vengono in rilievo danni di natura sia patrimoniale sia non patrimoniale.
Orbene, con riferimento ai danni di natura patrimoniale, sono documentate in atti spese mediche, ritenute congrue dal CTU nominato Dott. per Per_3
complessivi euro 1.812,68.
Con riferimento ai danni non patrimoniali, questo Giudice ritiene di fare proprie le conclusioni, immuni da vizi logici e suffragate da condivisibili argomentazioni, raggiunte dal C.T.U. medico.
Il nominato C.T.U. medico-legale ha accertato con chiarezza la sussistenza del nesso causale tra l'evento dedotto in giudizio e le lesioni riportate dall'attrice e la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, riconoscendo un danno biologico da inabilità temporanea di complessivi giorni 40 al 75%, 40 giorni al
50%, riscontrando altresì un danno biologico da invalidità permanente pari al
3%.
Per la liquidazione del danno, nel caso a mani accertato nella misura del 3%, quindi compreso tra l'1% ed il 9%, vanno applicati i parametri tabellari equitativi di cui alla legge 57/2001, aggiornati da ultimo con il D.M. 16.07.2024 pubblicato in G.U. n. 173 del 25/07/2024 ; infatti, tali parametri si riferiscono a lesioni di lieve entità e pertanto, il danno biologico permanente va quantificato in base all'età dell'attrice al momento del fatto (anni 64) in euro 2.489,50 (valore punto base € 947,30 ), mentre il danno biologico temporaneo va determinato, considerato l'importo di € 55,24 pro die, in € 1.657,20 per i 40 giorni di ITP al 75%, in € 1104,80 per i 40 giorni di ITP al 50%, e così, in totale, € 5251,50.
Detti importi, trattandosi di valori liquidati all'attualità, devono essere devalutati alla data del fatto (18.12.2014), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, sino al deposito della pag. 7/9 presente sentenza. Sono, altresì, dovuti gli interessi legali da calcolarsi dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Quanto al danno patrimoniale, ovvero al rimborso delle spese mediche sostenute e correlate alle lesioni determinate dal sinistro, alla luce delle condivisibili considerazioni espresse dal CTU, e sulla base della documentazione in atti, le stesse possono essere riconosciute nella misura di €
1812,68; su detta somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il pertanto, deve, essere condannato a risarcire all'attrice il Controparte_1
danno patrimoniale e non patrimoniale subito in occasione del sinistro verificatosi in in data 18.12.2014, complessivamente quantificato in euro CP_1
7064,18 con la devalutazione, rivalutazione ed interessi come sopra analiticamente specificato.
Inoltre, va accolta la domanda di garanzia formulata dal Controparte_1
ritenendosi interamente operante la polizza che prevede pur tuttavia, come dedotto dalla compagnia assicurativa, la franchigia di € 3.500,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e tenuto conto della natura e del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, della condotta delle parti e delle questioni trattate, vengono liquidate d'ufficio sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014, aggiornati, in complessivi euro 2.640,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
il pagamento di esse va disposto a carico del che dovrà essere tenuto indenne, anche Controparte_1
per le spese di lite, dalla Controparte_6
Vanno invece compensate, tenuto conto dell'andamento del processo, le spese tra e la e tra il e la Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 [...]
Controparte_6
pag. 8/9 Le spese ed i compensi della CTU, già liquidati con separato decreto, in favore del nominato dott. devono essere poste ad integrale e Controparte_7 definitivo carico della Controparte_6
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ogni altra questione assorbita,
- dichiara la responsabilità esclusiva del in ordine all' evento Controparte_1 occorso il 18.12.2014 a e per l'effetto lo condanna al risarcimento Parte_1
dei danni subiti dall'attrice quantificati in € 7064,18, oltre interessi come descritti in parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna la Controparte_6
a tenere indenne il delle somme che quest'ultima deve
[...] Controparte_1 corrispondere in favore dell'attrice per effetto della sentenza al netto della franchigia di € 3.500,00 contrattualmente prevista;
- dichiara tenuta e condanna la Controparte_6
a tenere indenne il delle spese di lite in favore di parte
[...] Controparte_1
attrice che si liquidano in complessivi euro 2.640,00, oltre C.P.A. e IVA se dovuta e rimborso forfettario 15%;
- dichiara tenuta e condanna la Controparte_6
delle spese di Ctu liquidate con separato decreto.
[...]
Così deciso in Enna, il 20/11/2024
Il G.O.P.
(Dott. Pier Maria Cara')
pag. 9/9