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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/03/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo pronuncia ai sensi degli artt. 281 terdecies e sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 14.12.2023 al N° R.G.C.A. 14327/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele SPREMOLLA Parte_1
-ricorrente- contro
Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo PRIMAVERA CP_1
-resistente-
e in persona del suo procuratore ad negotia dott. Controparte_2 CP_3
con il patrocinio dell'Avv. NICCOLI VALLESI Niccolò
[...]
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni
Per la ricorrente: IN RELAZIONE ALLA CHIAMATA IN RILEVAZIONE DI
[...]
Rileva che la chiamata del terzo non risulta, nelle conclusioni avversarie, alternativa alla CP_2 domanda riconvenzionale con conseguente contrasto con detta domanda. Non si oppone all'estromissione del chiamato in causa in ogni caso con spese a carico della chiamante. NEL MERITO: Piaccia al Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione RICONOSCERE, che i
pagina 1 di 8
pagamenti operati a favore dell'Avv. con denari della ricorrente all'epoca minorenne, mediante i seguenti CP_1 assegni circolari tratti sul c.c. Banca Federico Del Vecchio spa n. 1/185473/9 intestato a Parte_2
nei nomi di e sue successive modifiche:
1-assegno Nuova Banca Etruria n.
[...] Parte_1
4550522044 del 03/08/2016 beneficiario Avv. di € 1.260,00 2-assegno Nuova Banca Etruria n. CP_1
4550522083 del 08/09/2016 beneficiario Avv. di € 9.362,00 3- assegno Nuova Banca Etruria n. CP_1
4550522113 del 28/09/2016 beneficiario Avv. di € 9,580,00 4- assegno Nuova Banca Etruria n. CP_1
4550522318 del 13/02/2017 beneficiario Avv. di € 4.000,00 5- assegno Nuova Banca Etruria n. CP_1
4550522386 del 27/03/2017 beneficiario Avv. di € 16.000,00; 6- assegno Nuova Banca Etruria n. CP_1
4550522398 del 07/04/2017 beneficiario Avv. di € 16.000,00 per un totale di € 56.202,00 si CP_1 inquadravano negli atti di straordinaria amministrazione , quindi subordinati alla preventiva autorizzazione del
Giudice Tutelare RICONOSCERE che gli stessi sono stati effettuati in difetto di autorizzazione ex art. 320 C.C. e di conseguenza ANNULLARE gli stessi, ai sensi ed effetti di cui all'art. 322 c.c. , e quindi CONDANNARE
l'Avv. al rimborso a favore della ricorrente della somma di € 49.898,86, così ridotta come
CP_1 precisato in narrativa, per le causali indicate in narrativa oltre interessi legali dal pagamento di detti importi fino all'effettivo rimborso. VOGLIA altresì rigettare la domanda riconvenzionale svolta nei confronti della comparente per inammissibilità, per carenza di legittimazione passiva, per prescrizione del credito e comunque perché infondata in fatto e in diritto. IN IPOTESI, in caso di accoglimento, voglia riconoscere soddisfatte le attività svolte dall'Avv. nella
CP_1 successione del Sig. con il pagamento della fattura 52/2016, voglia altresì riconoscere soddisfatte le Persona_1 attività svolte dall'Avv. nella successione del Sig. nell'importo complessivo di € 6.303,40
CP_1 Persona_2 riconosciuto dall'esponente quale obbligazione morale, rinunziandone il rimborso, e voglia conseguentemente dichiarare integralmente soddisfatto il compenso dell'Avv. per le attività di cui è causa. Con vittoria delle competenze e spese
CP_1 di causa.
Per la convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze adìto, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, previo ogni accertamento di ragione e del caso: IN VIA PRELIMINARE: previo accertamento che la presente causa, per i motivi esposti in narrativa, verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, ordinare a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e, in ipotesi, anche della sig.ra NEL Controparte_4 Persona_3
MERITO IN TESI rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata;
IN
VIA RICONVENZIONALE, in caso di accoglimento dell'avversa domanda di annullamento con conseguente obbligo della comparente alla restituzione delle somme percepite, accertare e dichiarare, per quanto espresso ai Cap. C.1
e/o C.2 di cui alla parte narrativa della, memoria di costituzione e risposta, il diritto dell'Avv. a percepire CP_1 il compenso per l'attività professionale espletata con condanna della sig.ra al pagamento degli importi di Parte_1
pagina 2 di 8
cui alle allegate fatture pari ad € 56.202,00 (spese generali ed oneri di o quella maggiore o minore che verrà dimostrata in corso di causa e, comunque, anche di giustizia, oltre interessi legali sulla sola sorte imponibile, dalle singole date di emissione di queste sino al deposito del presente atto e da questo ex art. 1284, comma 4, c.c. al saldo effettivo, disponendo, per l'effetto, e in ipotesi, la compensazione (propria o impropria) tra i relativi controcrediti sino alla loro concorrenza;
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
Per la terza chiamata in causa: Piaccia al Tribunale di Firenze, G.U., remissivi a giustizia per quanto attiene alle domande avanzate dalle parti nei rispettivi confronti, respingere la domanda avanzata dall'Avv. nei CP_1 confronti di perché infondata in fatto e diritto per quanto sopra evidenziato, con ogni conseguente CP_2 pronuncia in ordine alle spese del giudizio. Solo per scrupolo difensivo, si evidenzia che, un non ipotizzabile indennizzo sarebbe sottoposto a franchigia di €.500,00 di cui all'art.
7.10 delle CGA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
figlia di e di non coniugati tra Parte_1 Persona_2 Persona_3 loro, diveniva l'unica erede al decesso del padre avvenuto in data 7 luglio 2008; inoltre, a seguito del decesso del nonno paterno, avvenuta il 27 dicembre 2010, ereditava, in Persona_1 rappresentazione del padre premorto, la quota di ¼ dell'eredità del de cuius.
Part Essendo minorenne (nata nel 2003), quale rappresentante Parte_1 Persona_3 legale, accettava le due eredità “con beneficio di inventario” nell'interesse della minore;
per compiere le complesse attività che conseguivano da tale condizione, conferiva mandato all'Avv. Pt_2 CP_1 per svolgere le seguenti attività:
[...]
a) accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di;
Persona_2
b) redazione della dichiarazione di successione di (titolare di un bene Persona_2 immobile e di beni mobili);
c) acquisto di buoni fruttiferi postali mediante l'utilizzo di parte del TFR di;
Persona_2
d) redazione del ricorso per la redazione dell'inventario dell'eredità di e Persona_1 partecipazione alle relative operazioni;
e) cessione della quota ereditaria pervenuta dal testamento di agli altri coeredi Persona_1
e riscossione del prezzo di euro 110.000, previa partecipazione alla procedura di mediazione pagina 3 di 8 OCF nr. 828/2012 (poi conclusasi fruttuosamente) per una controversia apertasi tra i coeredi di , (coniuge in seconde nozze di ), Persona_1 Persona_4 Persona_1
e in ordine alla determinazione della quota di eredità da Parte_3 Parte_1 attribuire a ciascuno di loro;
apertura del c/c n. 1/185473/9 presso la Banca Federico Del
Vecchio;
f) pagamenti dei vari professionisti intervenuti nella fase della mediazione ereditaria (Notaio
dott. arch. ; Per_5 Per_6 Persona_7
g) investimento della residua somma di euro 100.201,01 in vincolati Controparte_5 fino al raggiungimento della maggiore età della minore.
raggiunta la maggior età, verificava che tale ultimo investimento non era Parte_1 stato effettuato, che la somma era depositata sul medesimo c/c (oggi presso Banca Intesa), che da questo conto dall'agosto del 2016 all'aprile del 2017 erano stati effettuati dei prelievi – tramite l'emissione di assegni circolari - per la complessiva somma di euro 56.202,00, tutti effettuati in saldo di fatture emesse dalla stessa avv. CP_1
Da ulteriori accertamenti eseguiti da emergeva che soltanto per il pagamento Parte_1 della fattura nr. 52 del 2016 di euro 4.000 emessa dall'Avv. (per aver svolto attività professionale CP_1 nell'ambito della procedura di mediazione apertasi per la successione testamentaria di ), Persona_1 la sig.ra (patrocinata dall'Avv. aveva chiesto l'autorizzazione al G.T. Persona_3 CP_1 per il relativo pagamento, mentre per tutti gli altri pagamenti non era stata chiesta alcuna autorizzazione;
a tale riguardo ontestava quanto affermato dall'Avv. nella sua PEC Per_1 CP_1 del 20.6.2022, nella quale quest'ultima escludeva la necessità di tale autorizzazione sia perché non si trattava di “pagamenti esorbitanti l'ordinaria amministrazione”, sia perché non richiesta dallo stesso Istituto
Bancario che emetteva gli assegni circolari, attesa l'intestazione del c/c alla sig.ra , seppure Pt_2 nei nomi della figlia . Parte_1
Promossa la dovuta procedura di mediazione presso O.C.F., conclusasi senza esiti, Pt_1
agisce – depositando ricorso ex art. 281 decies c.p.c. - per sentir accogliere le su indicate
[...] domande, rilevando che i pagamenti effettuati con i denari della minore avrebbero dovuto essere
TUTTI autorizzati ex art. 320 c.c. dal G.T. e, in difetto dell'autorizzazione, i pagamenti sarebbero
“annullabili” ex art. 322 c.c.; ontesta, altresì, l'eccessività degli importi portati dalle fatture Per_1 emesse dall'Avv. alla luce dei medi tariffari previsti dai parametri forensi in relazione all'entità CP_1 pagina 4 di 8 del patrimonio mobiliare della minore (pari a circa 216 mila euro) e in considerazione del fatto che non si trattava di attività eccezionali tali da prescindere dai detti parametri.
Si è costituita in giudizio la resistente Avv. chiedendo il rigetto delle domande, CP_1 rilevando:
-- che l'entità del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, riferibile alla minore era maggiore di quello stimato dalla ricorrente (viene indicato l'importo di euro 516.000);
-- che l'attività svolta è stata molto più complessa di quanto ritenuto dalla ricorrente;
a tale riguardo ha dettagliato le numerose attività espletate con riferimento alle fatture nr. 51 del 28.9.2016, nr. 56 del 3.10.2016, nr. 53 del 28.9.2016, nr. 25 e 26 del 20.4.2017, nr. 8 del 14.2.2017, rispetto alle quali non è stata chiesta la detta autorizzazione;
-- che l'emissione di assegni circolari veniva richiesta dalla sig.ra – alla quale erano Pt_2 intestate le fatture – che optava, liberamente, di attingere le provviste dal c/c nel quale erano confluiti i denari delle eredità della figlia;
la resistente fa comunque presente che non ha mai richiesto di essere compensata con assegni circolari tratti sul c/c in questione;
-- che la sig.ra non le ha mai contestato alcunché, né con riguardo alle attività Pt_2 prestate né relativamente agli importi né, da ultimo, in ordine alla mancata acquisizione delle autorizzazioni presso il G.T.;
--che la stessa aveva approvato il suo operato sottoscrivendo in data 26.3.2021 Parte_1
(ormai maggiorenne) un atto di riconoscimento “liberandola da responsabilità, ricevute, fatture e documenti inerenti la pratica di successione e la pratica di successione di . Persona_2 Persona_1
-- che la ricorrente avrebbe dovuto rivolgere le sue doglianze o avverso l'Istituto Bancario che nulla oppose alle richieste della sig.ra di emettere assegni circolari senza rilasci di Pt_2 autorizzazioni da parte del Tribunale o avverso la sua stessa madre, responsabile di una mala gestio del patrimonio della figlia;
per tali ragioni la resistente ha chiesto di ordinare a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio – ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario - nei confronti di della sig.ra Controparte_4 Persona_3
pagina 5 di 8 Ad ogni modo, ha chiesto di citare in causa la propria Compagnia Assicurativa
[...]
(in virtù della polizza Multirischi del Professionista nr. 1/2706/122/156452341/1) – CP_6 presso la quale ha chiesto l'apertura del sinistro - pratica nr. 1-8101) per essere manlevata dagli effetti derivanti da un eventuale accoglimento delle domande di parte ricorrente e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento degli importi di cui alle indicate fatture.
Si è costituita in giudizio la Compagnia eccependo l'inoperatività Controparte_6 della polizza non avendo contestato all'assicurata alcuna negligenza e/o errori professionali Per_1 nell'espletamento del mandato (peraltro ricevuto da ); per l'effetto ha chiesto di essere Pt_2
“estromessa” dal giudizio e il rigetto della domanda di manleva.
La causa è stata istruita solo documentalmente e rinviata all'udienza cartolare del 24.1.2025 per l'emissione della sentenza;
sono stati assegnati termini per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve escludersi che si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario (per cui non dovevano partecipare al presente giudizio la sig.ra e l' Pt_2 Controparte_7
) poiché esso sussiste solo se il provvedimento che si domanda abbia natura costitutiva,
[...] ovvero quando la domanda è diretta a mutare un rapporto o uno stato giuridico che è unico per più persone;
in tutti gli altri casi il litisconsorzio non è necessario, perché una sentenza di accertamento o di condanna ha pur sempre una qualche utilità anche se pronunciata nei confronti di alcuni soltanto dei titolari del rapporto giuridico. Si pensi ad es. alle ipotesi di cui all'art. 784 c.p.c. in materia di divisione della comunione o in materia di giudizi sullo stato di filiazione, fanno tutte riferimento a vicende giurisdizionali che hanno una incidenza costitutiva sul rapporto giuridico plurisoggettivo e non meramente dichiarativa. Nel caso di specie non si verte in un caso di rapporto giuridico plurilaterale, poiché il coinvolgimento dei detti soggetti è soltanto eventuale.
E' noto che l'istituto dell'”accettazione di eredità con beneficio di inventario” preposto alla tutela del minore, impone solo per gli atti di alienazione e per gli atti di straordinaria amministrazione
(es: sottoposizione a pegno o ipoteca, stipula di transazione), sia relativamente ai beni mobili che a quelli immobili caduti in successione, il rilascio di autorizzazione da parte del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione ossia il tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto (Giudice delle pagina 6 di 8 Successioni) a pena di decadenza del beneficio;
l'erede che, invece, deve compiere deve compiere gli atti di ordinaria amministrazione, indispensabili per conservare il patrimonio del de cuius, non ha bisogno dell'autorizzazione del Tribunale: difatti solo gli atti dispositivi sono gli atti che in maggiore misura possono, potenzialmente, creare pregiudizio ai creditori. Si consideri, altresì, che l'art. 493 secondo comma c.c. dispone che i beni mobili sottoposti ad atti di straordinaria amministrazione sono esclusi da tale formalità qualora siano trascorsi più di 5 anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario. Infine, in tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 terzo comma c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal legislatore, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione;
2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo;
3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto (v. Cass. civile sez. III, sentenza nr. 7546 del 15.5.2003); in tali casi NON è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione da parte del giudice tutelare.
Si reputa sin d'ora che i pagamenti delle notule dei professionisti di cui la genitrice della ricorrente si è avvalsa per la gestione ed amministrazione del patrimonio ereditario della figlia NON siano atti di straordinaria amministrazione, sol se si consideri l'entità del patrimonio stimato, prudentemente, nella misura di oltre 500 mila euro, l'utilità dell'attività professionale posta in essere dall'avv. (visto che l'attività ha consentito alla minore di conseguire i vantaggi economici delle CP_1 eredità), il pregio della stessa, visto che nei suoi riguardi la sua mandante – – Persona_3 non ha mai sollevato alcuna contestazione, l'assenza di rischio dato che i pagamenti dei debiti sono dovuti.
Mette conto evidenziare che la stessa ricorrente ebbe ad approvare con scrittura del 26.3.2021
(quando si recò a ritirare documentazione presso lo Studio dell'Avv. – cfr doc nr. 7) l'attività CP_1 svolta dalla resistente, liberandola da ogni responsabilità e senza sollevare contestazioni in ordine agli importi riscossi;
con riguardo alla validità di questa scrittura parte ricorrente non ha proposto alcuna domanda volta ad invalidarla (!).
Per comodità di lettura la stessa viene di seguito riportata. pagina 7 di 8 Infine, valga richiamare il giudizio di congruità degli importi delle fatture per cui è causa espresso dall'Ordine degli Avvocati di Firenze (doc. da nr. 34 a 39).
Le domande di parte ricorrente non vengono accolte e per l'effetto viene assorbita la domanda riconvenzionale di parte resistente;
la domanda di manleva non viene pertanto esaminata.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali, ricorrendo ragioni>; queste si individuano nel fatto che non fu la ricorrente a individuare l'Avv. quale legale CP_1 bensì la madre della stessa e che a questa va attribuita la decisione di proseguire nel rapporto di mandato nonostante la possibilità di individuare nel mercato altro professionista o di pattuire diversi importi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta ogni domanda di parte ricorrente;
per l'effetto viene assorbita la domanda riconvenzionale di parte resistente, mentre la domanda di manleva non viene esaminata.
Spese processuali integralmente compensate.
Firenze, 24 marzo 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
pagina 8 di 8
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo pronuncia ai sensi degli artt. 281 terdecies e sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 14.12.2023 al N° R.G.C.A. 14327/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele SPREMOLLA Parte_1
-ricorrente- contro
Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo PRIMAVERA CP_1
-resistente-
e in persona del suo procuratore ad negotia dott. Controparte_2 CP_3
con il patrocinio dell'Avv. NICCOLI VALLESI Niccolò
[...]
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni
Per la ricorrente: IN RELAZIONE ALLA CHIAMATA IN RILEVAZIONE DI
[...]
Rileva che la chiamata del terzo non risulta, nelle conclusioni avversarie, alternativa alla CP_2 domanda riconvenzionale con conseguente contrasto con detta domanda. Non si oppone all'estromissione del chiamato in causa in ogni caso con spese a carico della chiamante. NEL MERITO: Piaccia al Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione RICONOSCERE, che i
pagina 1 di 8
pagamenti operati a favore dell'Avv. con denari della ricorrente all'epoca minorenne, mediante i seguenti CP_1 assegni circolari tratti sul c.c. Banca Federico Del Vecchio spa n. 1/185473/9 intestato a Parte_2
nei nomi di e sue successive modifiche:
1-assegno Nuova Banca Etruria n.
[...] Parte_1
4550522044 del 03/08/2016 beneficiario Avv. di € 1.260,00 2-assegno Nuova Banca Etruria n. CP_1
4550522083 del 08/09/2016 beneficiario Avv. di € 9.362,00 3- assegno Nuova Banca Etruria n. CP_1
4550522113 del 28/09/2016 beneficiario Avv. di € 9,580,00 4- assegno Nuova Banca Etruria n. CP_1
4550522318 del 13/02/2017 beneficiario Avv. di € 4.000,00 5- assegno Nuova Banca Etruria n. CP_1
4550522386 del 27/03/2017 beneficiario Avv. di € 16.000,00; 6- assegno Nuova Banca Etruria n. CP_1
4550522398 del 07/04/2017 beneficiario Avv. di € 16.000,00 per un totale di € 56.202,00 si CP_1 inquadravano negli atti di straordinaria amministrazione , quindi subordinati alla preventiva autorizzazione del
Giudice Tutelare RICONOSCERE che gli stessi sono stati effettuati in difetto di autorizzazione ex art. 320 C.C. e di conseguenza ANNULLARE gli stessi, ai sensi ed effetti di cui all'art. 322 c.c. , e quindi CONDANNARE
l'Avv. al rimborso a favore della ricorrente della somma di € 49.898,86, così ridotta come
CP_1 precisato in narrativa, per le causali indicate in narrativa oltre interessi legali dal pagamento di detti importi fino all'effettivo rimborso. VOGLIA altresì rigettare la domanda riconvenzionale svolta nei confronti della comparente per inammissibilità, per carenza di legittimazione passiva, per prescrizione del credito e comunque perché infondata in fatto e in diritto. IN IPOTESI, in caso di accoglimento, voglia riconoscere soddisfatte le attività svolte dall'Avv. nella
CP_1 successione del Sig. con il pagamento della fattura 52/2016, voglia altresì riconoscere soddisfatte le Persona_1 attività svolte dall'Avv. nella successione del Sig. nell'importo complessivo di € 6.303,40
CP_1 Persona_2 riconosciuto dall'esponente quale obbligazione morale, rinunziandone il rimborso, e voglia conseguentemente dichiarare integralmente soddisfatto il compenso dell'Avv. per le attività di cui è causa. Con vittoria delle competenze e spese
CP_1 di causa.
Per la convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze adìto, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, previo ogni accertamento di ragione e del caso: IN VIA PRELIMINARE: previo accertamento che la presente causa, per i motivi esposti in narrativa, verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, ordinare a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e, in ipotesi, anche della sig.ra NEL Controparte_4 Persona_3
MERITO IN TESI rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata;
IN
VIA RICONVENZIONALE, in caso di accoglimento dell'avversa domanda di annullamento con conseguente obbligo della comparente alla restituzione delle somme percepite, accertare e dichiarare, per quanto espresso ai Cap. C.1
e/o C.2 di cui alla parte narrativa della, memoria di costituzione e risposta, il diritto dell'Avv. a percepire CP_1 il compenso per l'attività professionale espletata con condanna della sig.ra al pagamento degli importi di Parte_1
pagina 2 di 8
cui alle allegate fatture pari ad € 56.202,00 (spese generali ed oneri di o quella maggiore o minore che verrà dimostrata in corso di causa e, comunque, anche di giustizia, oltre interessi legali sulla sola sorte imponibile, dalle singole date di emissione di queste sino al deposito del presente atto e da questo ex art. 1284, comma 4, c.c. al saldo effettivo, disponendo, per l'effetto, e in ipotesi, la compensazione (propria o impropria) tra i relativi controcrediti sino alla loro concorrenza;
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
Per la terza chiamata in causa: Piaccia al Tribunale di Firenze, G.U., remissivi a giustizia per quanto attiene alle domande avanzate dalle parti nei rispettivi confronti, respingere la domanda avanzata dall'Avv. nei CP_1 confronti di perché infondata in fatto e diritto per quanto sopra evidenziato, con ogni conseguente CP_2 pronuncia in ordine alle spese del giudizio. Solo per scrupolo difensivo, si evidenzia che, un non ipotizzabile indennizzo sarebbe sottoposto a franchigia di €.500,00 di cui all'art.
7.10 delle CGA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
figlia di e di non coniugati tra Parte_1 Persona_2 Persona_3 loro, diveniva l'unica erede al decesso del padre avvenuto in data 7 luglio 2008; inoltre, a seguito del decesso del nonno paterno, avvenuta il 27 dicembre 2010, ereditava, in Persona_1 rappresentazione del padre premorto, la quota di ¼ dell'eredità del de cuius.
Part Essendo minorenne (nata nel 2003), quale rappresentante Parte_1 Persona_3 legale, accettava le due eredità “con beneficio di inventario” nell'interesse della minore;
per compiere le complesse attività che conseguivano da tale condizione, conferiva mandato all'Avv. Pt_2 CP_1 per svolgere le seguenti attività:
[...]
a) accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di;
Persona_2
b) redazione della dichiarazione di successione di (titolare di un bene Persona_2 immobile e di beni mobili);
c) acquisto di buoni fruttiferi postali mediante l'utilizzo di parte del TFR di;
Persona_2
d) redazione del ricorso per la redazione dell'inventario dell'eredità di e Persona_1 partecipazione alle relative operazioni;
e) cessione della quota ereditaria pervenuta dal testamento di agli altri coeredi Persona_1
e riscossione del prezzo di euro 110.000, previa partecipazione alla procedura di mediazione pagina 3 di 8 OCF nr. 828/2012 (poi conclusasi fruttuosamente) per una controversia apertasi tra i coeredi di , (coniuge in seconde nozze di ), Persona_1 Persona_4 Persona_1
e in ordine alla determinazione della quota di eredità da Parte_3 Parte_1 attribuire a ciascuno di loro;
apertura del c/c n. 1/185473/9 presso la Banca Federico Del
Vecchio;
f) pagamenti dei vari professionisti intervenuti nella fase della mediazione ereditaria (Notaio
dott. arch. ; Per_5 Per_6 Persona_7
g) investimento della residua somma di euro 100.201,01 in vincolati Controparte_5 fino al raggiungimento della maggiore età della minore.
raggiunta la maggior età, verificava che tale ultimo investimento non era Parte_1 stato effettuato, che la somma era depositata sul medesimo c/c (oggi presso Banca Intesa), che da questo conto dall'agosto del 2016 all'aprile del 2017 erano stati effettuati dei prelievi – tramite l'emissione di assegni circolari - per la complessiva somma di euro 56.202,00, tutti effettuati in saldo di fatture emesse dalla stessa avv. CP_1
Da ulteriori accertamenti eseguiti da emergeva che soltanto per il pagamento Parte_1 della fattura nr. 52 del 2016 di euro 4.000 emessa dall'Avv. (per aver svolto attività professionale CP_1 nell'ambito della procedura di mediazione apertasi per la successione testamentaria di ), Persona_1 la sig.ra (patrocinata dall'Avv. aveva chiesto l'autorizzazione al G.T. Persona_3 CP_1 per il relativo pagamento, mentre per tutti gli altri pagamenti non era stata chiesta alcuna autorizzazione;
a tale riguardo ontestava quanto affermato dall'Avv. nella sua PEC Per_1 CP_1 del 20.6.2022, nella quale quest'ultima escludeva la necessità di tale autorizzazione sia perché non si trattava di “pagamenti esorbitanti l'ordinaria amministrazione”, sia perché non richiesta dallo stesso Istituto
Bancario che emetteva gli assegni circolari, attesa l'intestazione del c/c alla sig.ra , seppure Pt_2 nei nomi della figlia . Parte_1
Promossa la dovuta procedura di mediazione presso O.C.F., conclusasi senza esiti, Pt_1
agisce – depositando ricorso ex art. 281 decies c.p.c. - per sentir accogliere le su indicate
[...] domande, rilevando che i pagamenti effettuati con i denari della minore avrebbero dovuto essere
TUTTI autorizzati ex art. 320 c.c. dal G.T. e, in difetto dell'autorizzazione, i pagamenti sarebbero
“annullabili” ex art. 322 c.c.; ontesta, altresì, l'eccessività degli importi portati dalle fatture Per_1 emesse dall'Avv. alla luce dei medi tariffari previsti dai parametri forensi in relazione all'entità CP_1 pagina 4 di 8 del patrimonio mobiliare della minore (pari a circa 216 mila euro) e in considerazione del fatto che non si trattava di attività eccezionali tali da prescindere dai detti parametri.
Si è costituita in giudizio la resistente Avv. chiedendo il rigetto delle domande, CP_1 rilevando:
-- che l'entità del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, riferibile alla minore era maggiore di quello stimato dalla ricorrente (viene indicato l'importo di euro 516.000);
-- che l'attività svolta è stata molto più complessa di quanto ritenuto dalla ricorrente;
a tale riguardo ha dettagliato le numerose attività espletate con riferimento alle fatture nr. 51 del 28.9.2016, nr. 56 del 3.10.2016, nr. 53 del 28.9.2016, nr. 25 e 26 del 20.4.2017, nr. 8 del 14.2.2017, rispetto alle quali non è stata chiesta la detta autorizzazione;
-- che l'emissione di assegni circolari veniva richiesta dalla sig.ra – alla quale erano Pt_2 intestate le fatture – che optava, liberamente, di attingere le provviste dal c/c nel quale erano confluiti i denari delle eredità della figlia;
la resistente fa comunque presente che non ha mai richiesto di essere compensata con assegni circolari tratti sul c/c in questione;
-- che la sig.ra non le ha mai contestato alcunché, né con riguardo alle attività Pt_2 prestate né relativamente agli importi né, da ultimo, in ordine alla mancata acquisizione delle autorizzazioni presso il G.T.;
--che la stessa aveva approvato il suo operato sottoscrivendo in data 26.3.2021 Parte_1
(ormai maggiorenne) un atto di riconoscimento “liberandola da responsabilità, ricevute, fatture e documenti inerenti la pratica di successione e la pratica di successione di . Persona_2 Persona_1
-- che la ricorrente avrebbe dovuto rivolgere le sue doglianze o avverso l'Istituto Bancario che nulla oppose alle richieste della sig.ra di emettere assegni circolari senza rilasci di Pt_2 autorizzazioni da parte del Tribunale o avverso la sua stessa madre, responsabile di una mala gestio del patrimonio della figlia;
per tali ragioni la resistente ha chiesto di ordinare a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio – ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario - nei confronti di della sig.ra Controparte_4 Persona_3
pagina 5 di 8 Ad ogni modo, ha chiesto di citare in causa la propria Compagnia Assicurativa
[...]
(in virtù della polizza Multirischi del Professionista nr. 1/2706/122/156452341/1) – CP_6 presso la quale ha chiesto l'apertura del sinistro - pratica nr. 1-8101) per essere manlevata dagli effetti derivanti da un eventuale accoglimento delle domande di parte ricorrente e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento degli importi di cui alle indicate fatture.
Si è costituita in giudizio la Compagnia eccependo l'inoperatività Controparte_6 della polizza non avendo contestato all'assicurata alcuna negligenza e/o errori professionali Per_1 nell'espletamento del mandato (peraltro ricevuto da ); per l'effetto ha chiesto di essere Pt_2
“estromessa” dal giudizio e il rigetto della domanda di manleva.
La causa è stata istruita solo documentalmente e rinviata all'udienza cartolare del 24.1.2025 per l'emissione della sentenza;
sono stati assegnati termini per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve escludersi che si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario (per cui non dovevano partecipare al presente giudizio la sig.ra e l' Pt_2 Controparte_7
) poiché esso sussiste solo se il provvedimento che si domanda abbia natura costitutiva,
[...] ovvero quando la domanda è diretta a mutare un rapporto o uno stato giuridico che è unico per più persone;
in tutti gli altri casi il litisconsorzio non è necessario, perché una sentenza di accertamento o di condanna ha pur sempre una qualche utilità anche se pronunciata nei confronti di alcuni soltanto dei titolari del rapporto giuridico. Si pensi ad es. alle ipotesi di cui all'art. 784 c.p.c. in materia di divisione della comunione o in materia di giudizi sullo stato di filiazione, fanno tutte riferimento a vicende giurisdizionali che hanno una incidenza costitutiva sul rapporto giuridico plurisoggettivo e non meramente dichiarativa. Nel caso di specie non si verte in un caso di rapporto giuridico plurilaterale, poiché il coinvolgimento dei detti soggetti è soltanto eventuale.
E' noto che l'istituto dell'”accettazione di eredità con beneficio di inventario” preposto alla tutela del minore, impone solo per gli atti di alienazione e per gli atti di straordinaria amministrazione
(es: sottoposizione a pegno o ipoteca, stipula di transazione), sia relativamente ai beni mobili che a quelli immobili caduti in successione, il rilascio di autorizzazione da parte del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione ossia il tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto (Giudice delle pagina 6 di 8 Successioni) a pena di decadenza del beneficio;
l'erede che, invece, deve compiere deve compiere gli atti di ordinaria amministrazione, indispensabili per conservare il patrimonio del de cuius, non ha bisogno dell'autorizzazione del Tribunale: difatti solo gli atti dispositivi sono gli atti che in maggiore misura possono, potenzialmente, creare pregiudizio ai creditori. Si consideri, altresì, che l'art. 493 secondo comma c.c. dispone che i beni mobili sottoposti ad atti di straordinaria amministrazione sono esclusi da tale formalità qualora siano trascorsi più di 5 anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario. Infine, in tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 terzo comma c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal legislatore, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione;
2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo;
3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto (v. Cass. civile sez. III, sentenza nr. 7546 del 15.5.2003); in tali casi NON è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione da parte del giudice tutelare.
Si reputa sin d'ora che i pagamenti delle notule dei professionisti di cui la genitrice della ricorrente si è avvalsa per la gestione ed amministrazione del patrimonio ereditario della figlia NON siano atti di straordinaria amministrazione, sol se si consideri l'entità del patrimonio stimato, prudentemente, nella misura di oltre 500 mila euro, l'utilità dell'attività professionale posta in essere dall'avv. (visto che l'attività ha consentito alla minore di conseguire i vantaggi economici delle CP_1 eredità), il pregio della stessa, visto che nei suoi riguardi la sua mandante – – Persona_3 non ha mai sollevato alcuna contestazione, l'assenza di rischio dato che i pagamenti dei debiti sono dovuti.
Mette conto evidenziare che la stessa ricorrente ebbe ad approvare con scrittura del 26.3.2021
(quando si recò a ritirare documentazione presso lo Studio dell'Avv. – cfr doc nr. 7) l'attività CP_1 svolta dalla resistente, liberandola da ogni responsabilità e senza sollevare contestazioni in ordine agli importi riscossi;
con riguardo alla validità di questa scrittura parte ricorrente non ha proposto alcuna domanda volta ad invalidarla (!).
Per comodità di lettura la stessa viene di seguito riportata. pagina 7 di 8 Infine, valga richiamare il giudizio di congruità degli importi delle fatture per cui è causa espresso dall'Ordine degli Avvocati di Firenze (doc. da nr. 34 a 39).
Le domande di parte ricorrente non vengono accolte e per l'effetto viene assorbita la domanda riconvenzionale di parte resistente;
la domanda di manleva non viene pertanto esaminata.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali, ricorrendo ragioni>; queste si individuano nel fatto che non fu la ricorrente a individuare l'Avv. quale legale CP_1 bensì la madre della stessa e che a questa va attribuita la decisione di proseguire nel rapporto di mandato nonostante la possibilità di individuare nel mercato altro professionista o di pattuire diversi importi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta ogni domanda di parte ricorrente;
per l'effetto viene assorbita la domanda riconvenzionale di parte resistente, mentre la domanda di manleva non viene esaminata.
Spese processuali integralmente compensate.
Firenze, 24 marzo 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
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