Sentenza breve 22 gennaio 2026
Sentenza breve 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 22/01/2026, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01334/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2026, proposto da
AN NI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Strozzieri, Letizia Guidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa adozione idonea misura cautelare
del provvedimento MASAF-PEMAC IV prot. n. 0582063 del 29/10/2025, notificato in pari data, con cui è stata comunicata l’archiviazione dell’istanza di ammissione relativa al contributo per arresto definitivo dell’attività di pesca di cui al del D.D. n. 319453/2024, presentata dalla ricorrente in data 04/09/2024 per M/P GIORGIA UE n. 10204, nonchè dell’avviso di avvio del procedimento di archiviazione prot. n. 0367148 /2025 e di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. LI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
a) l’odierna ricorrente è proprietaria del M/P GIORGIA UE n. 10204 iscritto al n. 02LI02903 dei RR.NN.MM. e GG. dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano (GR), avente caratteristiche tecniche di GT 23 e KW 220, munito di attestazione provvisoria n. 00002/2024 del 02/05/2024 rilasciata alla società armatrice Maremmare S.r.l. (P.Iva 04260391000);
b) in data 04/09/2024 ha presentato “Domanda per l’Accesso ai Benefici del Programma Operativo Nazionale Pesca - Fondo FEAMPA 2021/2027” (domanda n. 538/113105/2024 – Ricevuta n. 3817, All. 4) per l’Arresto definitivo delle attività di pesca – Art. 20 del Reg. (UE n. 2021/1139), avviato con il Decreto Direttoriale MASAF n. 319453 del 17/07/2024 (All. 5);
c) in data 29/10/2025, con provvedimento Masaf-Pemac IV prot. n. 0582063, l’Amministrazione, disattendendo le argomentazioni e difese della ricorrente, disponeva l’archiviazione della domanda, confermando la tesi dell’inammissibilità della domanda stessa per mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 già richiamato nell’avviso di avvio del procedimento di archiviazione avendo l’imbarcazione svolto, nell’anno 2022, secondo le risultanze in possesso del Ministero e dell’Autorità Marittima, attività di pesca in mare per un numero di giorni inferiore ai 90 giorni fissati e richiesti dalla norma in argomento;
d) avverso tale decreto di archiviazione insorgeva la ricorrente proponendo plurime censure, rilevando nella sostanza la erronea registrazione delle giornate di pesca nell’anno 2022 nei sistemi ufficiali (SIPA), in confronto con allegati documenti ed elementi attestanti le giornate mancanti costituenti prova certa e oggettiva dell’attività di pesca svolta;
e) si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso poiché il ricorrente ha omesso di impugnare, unitamente al provvedimento di archiviazione, anche il provvedimento di approvazione della graduatoria e subgraduatoria relativo all’imbarcazione in questione, senza notificare il ricorso ad alcun controinteressato, deducendo comunque la infondatezza del gravame;
f) alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 tale eccezione preliminare veniva discussa dalle parti e, in particolare, parte ricorrente argomentava, come indicato in verbale, che la graduatoria non avrebbe dovuto essere impugnata in quanto l’atto lesivo per la medesima è costituito esclusivamente dal decreto di archiviazione dell’istanza;
Ritenuto che l’eccezione proposta dall’Avvocatura dello Stato sia fondata in quanto per consolidata giurisprudenza “ la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione [...] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile” (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; in termini v. Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148; sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2119; sez. II, 14 maggio 2021 n. 3792; sez. VI, 12 novembre 2020 n. 6959); ciò posto la giurisprudenza amministrativa ha da tempo precisato che in un giudizio di impugnazione degli atti di una procedura di erogazione di contributi pubblici sono contraddittori necessari i soggetti inseriti nell'elenco degli ammessi in qualità di destinatari delle risorse stanziate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2022, n.9815; Tar Lazio, Roma, sez. III, 26 novembre 2024, n.21275); ciò vale anche nel caso in cui sia impugnato il provvedimento di inammissibilità della domanda; considerato, infatti, il carattere limitato delle risorse, altre imprese in posizione utile per l'assegnazione dei contributi possono essere pregiudicare dall'eventuale riammissione del richiedente originariamente escluso (cfr. Cons. Stato, sez. II, 9 dicembre 2021, n. 8185; idem, sez.V, 27 ottobre 2021, n. 7222; idem sez.II, 22 gennaio 2020, n. 543);
Ritenuto, altresì, che “ non può ritenersi sufficiente il generico riferimento nell’atto introduttivo ad “ogni altro atto connesso e consequenziale”, giacché non è consentita l’impugnazione di atti futuri, oltre che non ancora ben individuati (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 1242 del 25 marzo 2016, secondo cui il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum dell’azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa) ( cfr.TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 17993/2025);
Ritenuto, pertanto, il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese di giudizio attesa la natura preliminare della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Caminiti, Presidente
LI AN, Consigliere, Estensore
Marco Martone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI AN | LA Caminiti |
IL SEGRETARIO