Art. 3.
L'assegno mensile previsto dall' articolo 10, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e' riassorbito con gli aumenti apportati a qualsiasi titolo alla misura complessiva lorda del normale compenso per lavoro straordinario prevista per la corrispondente qualifica; gli aumenti sono calcolati sulla base del compenso relativo a quindici ore di lavoro straordinario mensile.
L'assegno di cui al precedente comma non spetta al personale in servizio nelle dogane.
L'assegno mensile previsto dall' articolo 10, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e' riassorbito con gli aumenti apportati a qualsiasi titolo alla misura complessiva lorda del normale compenso per lavoro straordinario prevista per la corrispondente qualifica; gli aumenti sono calcolati sulla base del compenso relativo a quindici ore di lavoro straordinario mensile.
L'assegno di cui al precedente comma non spetta al personale in servizio nelle dogane.