Articolo 3 della Legge 21 dicembre 1978, n. 852
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 gennaio 1979
Art. 3.
L'assegno mensile previsto dall' articolo 10, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e' riassorbito con gli aumenti apportati a qualsiasi titolo alla misura complessiva lorda del normale compenso per lavoro straordinario prevista per la corrispondente qualifica; gli aumenti sono calcolati sulla base del compenso relativo a quindici ore di lavoro straordinario mensile.
L'assegno di cui al precedente comma non spetta al personale in servizio nelle dogane.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1979